In tema di distanze fra le costruzioni e le prescrizioni del piano regolatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22589.

In tema di distanze fra le costruzioni, le prescrizioni del piano regolatore, atto complesso risultante dal concorso della volontà del Comune e della Regione, acquistano efficacia di norme giuridiche integrative del codice civile solo con l’approvazione del piano medesimo da parte dell’autorità regionale. Qualora uno dei due atti che costituiscono l’atto complesso sia annullato a seguito di ricorso giurisdizionale, il piano regolatore decade con effetto retroattivo e non ha alcuna idoneità a regolare i rapporti in materia di distanze legali, fino a quando non intervenga una sua nuova approvazione e salva l’applicazione delle misure di salvaguardia.

In tema di denuncia di nuova opera, il difetto dei requisiti della mancata ultimazione dell’opera e del mancato decorso di un anno dall’inizio dei lavori, se osta all’adozione di provvedimenti provvisori e urgenti nella fase preliminare di natura cautelare, non interferisce sulla successiva ed autonoma fase di merito, nonchè sulla proponibilità della relativa domanda, qualora si tratti di azione di natura petitoria e non meramente possessoria.

Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22589

Data udienza 24 luglio 2020

Tag/parola chiave: Denuncia di nuova opera – Fabbricato abusivo – Arretramento – Azione nunciatoria – Requisiti che condizionano di proponibilità dell’azione nella fase cautelare – Termine annuale dall’inizio dell’opera e sua completezza – Concessione misura richiesta – Pericolo di danno – Non rilevano nella successiva fase di merito Morte parte processuale – Interruzione – Riassunzione – Notifica agli eredi – Modalità –

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24364-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e, rappresentato e difeso giusta procura a margine del controricorso dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati-
avverso la sentenza n. 227/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 09/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/07/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano ricorso per denuncia di nuova opera e di danno temuto dinanzi al Pretore di Reggio Calabria nei confronti di (OMISSIS) a seguito dell’edificazione da parte di quest’ultimo di un fabbricato abusivo in Reggio Calabria alla (OMISSIS) in prossimita’ del fondo di proprieta’ dei ricorrenti, chiedendo emettersi i provvedimenti piu’ opportuni.
Il Pretore, all’esito della CTU, dichiarava inammissibile la denuncia di nuova opera, in quanto proposta oltre un anno dall’inizio dell’esecuzione dell’attivita’ edilizia, disattendendo anche la richiesta di danno temuto, atteso che l’ausiliario aveva ritenuto il pericolo di crollo assai remoto.
Gli istanti riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, onde sentire accogliere nel merito le richieste gia’ avanzate nella fase cautelare, ribadendo che la costruzione del convenuto era stata realizzata abusivamente ed in prossimita’ di una scarpata, concludendo per l’abbattimento del manufatto ovvero per il suo arretramento.
Il Tribunale, disposta una nuova consulenza d’ufficio, dichiarava interrotto il giudizio a seguito della morte del convenuto.
Il processo era riassunto nei confronti dei suoi eredi, (OMISSIS) nonche’ di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e con sentenza n. 113/2004 il Tribunale adito rigettava la domanda attorea.
Con citazione del 1 dicembre 2004 i germani (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello avverso tale decisione e nella resistenza degli eredi dell’originaria parte convenuta, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 227 del 9 giugno 2015, in riforma della decisione gravata, ordinava agli appellati di riempire i vuoti presenti sotto la trave di fondazione della recinzione che delimita l’area di pertinenza del loro immobile, secondo le indicazioni del CTU ed ordinava altresi’ la riduzione in pristino del fabbricato e l’arretramento dello stesso e dell’annesso ripostiglio sino alla distanza di metri sette dal confine, come indicato nella planimetria allegata all’elaborato peritale.
Disattesa l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello per la sua pretesa genericita’, la Corte distrettuale rilevava che il procedimento di nunciazione prevede una fase cautelare, nella quale l’adozione delle misure provvisorie e’ subordinata alla ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 1172 c.c., ed una successiva fase di merito, destinata al completamento della tutela possessoria o petitoria, restando pero’ parti di un procedimento sostanzialmente unico, e cio’ anche quando, prima della riforma del giudice unico la fase cautelare era affidata alla competenza di un giudice diverso da quello cui era riservato l’esame del merito petitorio.
In tale ultima sede la tutela dell’attore non incontra alcun limite o preclusione, quanto ai requisiti che invece condizionano la tutela cautelare, essendo sufficiente unicamente dimostrare la sussistenza della denunziata lesione. Fatta tale precisazione, riteneva non condivisibile la conclusione del Tribunale quanto all’affermata assenza di pericolo di crolli e, riesaminato il complesso del materiale istruttorio, ordinava ai convenuti l’esecuzione delle opere ritenute necessarie a prevenire il pericolo.
Era altresi’ esaminato il motivo di appello con il quale si lamentava il mancato accoglimento delle doglianze in ordine alla violazione delle distanze.
La Corte distrettuale in tal senso reputava che tale violazione costituiva oggetto del processo sin dall’introduzione del giudizio, in quanto gia’ nel ricorso iniziale si evidenziava come la costruzione del (OMISSIS) dovesse essere arretrata per la violazione delle distanze legali.
Tale domanda era stata pero’ disattesa dal giudice di primo grado sul presupposto che fosse stata in ogni caso rispettata la distanza di cui all’articolo 873 c.c., conclusione che pero’ non poteva essere condivisa occorrendo tenere conto anche delle maggiori distanze dettate dagli strumenti urbanistici locali.
Il CTU aveva sottolineato come, all’epoca cui risale l’attivita’ edificatoria, lo strumento urbanistico allora vigente prevedeva per la zona B, ove ricadono gli immobili oggetto di causa, una distanza minima di metri 7,00 dal confine, laddove invece la costruzione eseguita dal convenuto e’ posta a distanza inferiore.
Per l’effetto e’ stato ordinato l’arretramento dell’immobile sino al rispetto della distanza minima dettata dalla norma locale, integratrice della previsione codicistica.
All’accoglimento dell’appello principale conseguiva poi il rigetto dell’appello incidentale, che contestava la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, dovendosi invece ridurre la compensazione solo nella misura di un terzo, ponendo la residua parte, e per entrambi i gradi, a carico degli appellati. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 31419 del 30 ottobre 2019, la Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso agli eredi di (OMISSIS) nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Adempiutosi a tale ordine, la causa e’ stata poi chiamata all’udienza camerale del 24 luglio 2020.
2. Ritiene il Collegio che debba ritenersi sanata la nullita’ della notifica del ricorso, come rilevata nella citata ordinanza interlocutoria.
E’ infatti pacifico, anche alla luce della documentazione versata in atti ex articolo 372 c.p.c., che (OMISSIS) e’ deceduto nel corso del giudizio di appello in data (OMISSIS), senza che pero’ il suo difensore abbia dichiarato l’evento interruttivo, essendo proseguito il giudizio di appello sino all’adozione della sentenza emessa in favore di entrambi i germani (OMISSIS).
A tal fine occorre ribadire l’applicazione alla fattispecie dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15295/2014, che nel riaffermare la regola dell’ultrattivita’ del mandato difensivo, ha chiarito che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c., (morte o perdita di capacita’ della parte) e’ disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’articolo 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando cosi’ stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione. Inoltre si e’ ribadito che tale posizione giuridica e’ suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, articolo 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 300 c.p.c., comma 4.
Pertanto: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell’articolo 285 c.p.c., e’ idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, e’ legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale e’ richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace; c) e’ ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento.
Considerato che nella vicenda in esame, attesa l’epoca di introduzione del giudizio non si applica la novella di cui alla L. n. 69 del 2009, alla luce della data di introduzione del giudizio, deve escludersi quindi che la produzione del certificato di morte da parte della difesa dei ricorrenti, consenta di far venir meno l’ultrattivita’ del mandato e deve pertanto opinarsi nel senso che la notifica del ricorso andava effettuata al defunto presso il difensore.
In questo senso depongono anche i precedenti di questa Corte, successivi alle Sezioni Unite, che hanno affermato che (Cass. n. 4006/2018) la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, ove si sia verificata prima della chiusura della discussione e non sia stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all’articolo 300 c.p.c., comporta che la notificazione della sentenza deve avvenire, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, unicamente presso il difensore della parte deceduta, e non (anche) ai suoi eredi collettivamente e impersonalmente ex articolo 286 c.p.c., giusta la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, in ragione della quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando cosi’ stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione (in senso conforme Cass. n. 710/2016).
Ne’ nella fattispecie risulta invocabile il principio affermato da Cass. n. 24993/2014, secondo cui la notificazione dell’atto di appello presso il procuratore della parte deceduta nelle more del termine per proporre impugnazione e’ nulla se, prima della scadenza del predetto termine e anteriormente alla impugnazione medesima, gli eredi della parte defunta abbiano notificato alla controparte atto di precetto per l’esecuzione della sentenza oggetto di gravame, poiche’ con tale notifica deve ritenersi venuta meno la “fictio iuris” dell’ultrattivita’ del mandato difensivo in capo al procuratore della parte defunta, in quanto non risulta che gli eredi della parte defunta abbiano notificato precetto che invece risulta notificato dall’altro attore rimasto in vita (come si ricava dal tenore della comparsa depositata dai successori di (OMISSIS) nel giudizio di opposizione a precetto intentato dagli eredi del (OMISSIS) contro (OMISSIS), in quanto era l’unica delle parti vittoriose ad avere notificato il precetto per l’esecuzione della sentenza impugnata).
Ne consegue che una volta ravvisata la nullita’ della notifica del ricorso, ne e’ stata ordinata la rinnovazione, da effettuarsi direttamente nei confronti degli eredi della parte deceduta in grado di appello, atteso il decorso di oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Infatti, questa Corte ha avuto modo di ribadire che (Cass. n. 20255/2018) la rinnovazione della notifica dell’impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensi’ presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia gia’ decorso, al momento dell’ordinanza che la dispone, l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e’ nulla per violazione dell’articolo 330 c.p.c., con conseguente inammissibilita’ dell’impugnazione, attesa la perentorieta’ del termine disposto dal giudice ex articolo 291 c.p.c. per la rinnovazione della notifica (conf. Cass. n. 857/2015).
Ne’ tale conclusione puo’ essere tacciata di irrazionalita’ o di dar vita ad un adempimento superfluo, per doversi procedere alla rinnovazione della notifica nei confronti degli stessi soggetti cui era stata inizialmente indirizzata la notifica del ricorso, in quanto una volta ribadito che la notifica originaria e’ affetta da nullita’, a voler opinare per la superfluita’ della rinnovazione nei confronti degli eredi in proprio sulla base di una valutazione ex post si verrebbe nella pratica a legittimare la quasi totalita’ delle notifiche fatte alla parte personalmente anziche’, come imposto dalla legge, al loro difensore, in quanto in tutti i casi (che rappresentano la maggior parte) in cui il rilievo della nullita’ avviene quando l’anno dalla pubblicazione e’ gia’ decorso, la nullita’ della notifica non potrebbe quasi mai essere piu’ rilevata.
L’avvenuta rinnovazione della notifica del ricorso, secondo le indicate modalita’, implica la sanatoria del vizio originario, e la possibilita’ di poter quindi esaminare nel merito il ricorso.
Va altresi’ sottolineato che va disattesa l’eccezione di nullita’ della sentenza impugnata per difetto di ius postulandi in capo al difensore dello stesso (OMISSIS) (e dei suoi eredi), come ribadita nelle memorie di parte ricorrente, atteso che l’intento, manifestato peraltro in modo alquanto generico, di rinunciare all’azione promossa non si e’ tradotto in un atto di formale rinuncia, sicche’ l’eventuale mancata attuazione di tale intento da parte del difensore resta confinata sul piano del rapporto tra cliente e professionista, senza investire altresi’ la validita’ della decisione emessa.
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione agli articoli 869, 872 ed 873 c.c.
Lamentano i ricorrenti che l’originaria domanda delle controparti era finalizzata a far venire meno la situazione di pericolo a loro dire creata dalla costruzione degli odierni ricorrenti, sicche’ anche il riferimento al rispetto della distanza legale, era sempre ed unicamente funzionale al fine di far venire meno il pericolo incombente sulla proprieta’ degli istanti. Ne consegue che, una volta accertato nel giudizio di merito che non vi era piu’ alcun imminente pericolo, non avrebbe potuto trovare accoglimento la domanda di arretramento del fabbricato ai fini del rispetto delle distanze legali.
Il motivo e’ infondato.
Ed, infatti, occorre richiamare il tradizionale orientamento di questa Corte secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 30684/2017) l’interpretazione della domanda integra un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, cosi’ che in sede di legittimita’ va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata, con la conseguenza che la censura formulata, investendo per l’appunto la correttezza dell’interpretazione della domanda attorea offerta dal giudice di merito non risulta correttamente veicolata, avendo la parte denunziato solo la violazione di legge.
Tuttavia, anche a voler reputare che la formulazione del motivo esuli dalla richiesta di sindacare una mera interpretazione della domanda, come tale riservata al giudice di merito, ma investa piuttosto la denuncia di un error in procedendo, dandosi quindi seguito alla tesi sostenuta da questa Corte secondo cui (Cass. n. 20716/2018) quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “error in procedendo”, il sindacato del giudice di legittimita’ investe direttamente l’invalidita’ denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso e’ fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicita’ della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione e’ giudice anche del fatto (nella specie, la Corte, rilevando un vizio di omessa pronuncia sulla riproposizione in appello dell’originaria domanda riconvenzionale riguardante l’obbligo dell’appellato di contribuire ai miglioramenti apportati dall’appellante alle parti comuni dell’edificio, ha proceduto direttamente all’interpretazione dell’atto di appello; conf. Cass. n. 25259/2017), il ricorso risulta privo di fondamento.
Del tutto inconferente rispetto alla soluzione del tema che il motivo pone e’ il reiterato riferimento alla finalita’ originaria dei (OMISSIS) di porre rimedio alla situazione di pericolo asseritamente venutasi a creare a seguito dell’attivita’ posta in essere dal (OMISSIS), trattandosi questo di un requisito fondante l’accoglimento delle richieste nella fase cautelare che ha preceduto il giudizio di merito petitorio, poi riassunto dagli originari ricorrenti dinanzi al Tribunale.
In tal senso rileva il richiamo alla costante giurisprudenza di legittimita’ secondo cui (Cass. n. 2756/2011) nell’azione nunciatoria, i requisiti che condizionano la proponibilita’ dell’azione nella fase cautelare (l’infrannualita’ dall’inizio dell’opera e la sua incompletezza) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) non rilevano nella successiva fase di merito, nella quale l’attore e’ tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunciata lesione alla situazione di fatto o al diritto fatti valere (conf. Cass. n. 12511/2001, ove si ribadisce che quella cautelare e di merito costituiscono fasi di un unico grado del medesimo giudizio anche quando, prima della novella sul giudice unico di primo grado, la seconda dovesse svolgersi innanzi ad un giudice diverso, trattandosi di giudizio petitorio, per ragioni di competenza per valore – onde nella seconda fase non necessita una nuova domanda, essendo sufficiente, valida ed efficace quella iniziale; da ultimo Cass. n. 4686/2017).
Orbene, accertata la natura petitoria della domanda poi avanzata in sede di merito (cfr. sul punto Cass. n. 4867/2001, a mente della quale il difetto dei requisiti della mancata ultimazione dell’opera e del mancato decorso di un anno dall’inizio dei lavori se osta all’adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, nella fase preliminare di natura cautelare, non interferisce sulla successiva fase di merito e sulla proponibilita’ della relativa domanda, qualora si tratti di azione di natura petitoria e non meramente possessoria), e’ stato altresi’ precisato che (Cass. n. 14081/1999), nel regime precedente all’istituzione del giudice unico di primo grado (situazione che ricorreva nella fattispecie, essendo stato riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale nel 1982), constando le azioni nunciatorie di due distinte fasi – l’una cautelare riservata alla competenza funzionale del pretore e l’altra di merito – l’atto introduttivo del giudizio deve considerarsi – ove il pretore rimetta la causa al tribunale per ragioni di competenza – l’atto di riassunzione e su tale atto (e non gia’ sull’originaria domanda di denuncia di nuova opera) deve basarsi la pronuncia di merito (conf. Cass. n. 11221/1997).
Avuto riguardo al contenuto delle conclusioni dell’atto di riassunzione, come peraltro riportate sia in ricorso che in controricorso, attesa la portata ormai recessiva del richiamo alla situazione di pericolo, stante il superamento della fase cautelare, il puntuale riferimento alla distanza legale, onde giustificare la condanna all’arretramento della costruzione del (OMISSIS), consente di ravvisare una domanda volta appunto, ed in sede petitoria, a far valere il rispetto della prescrizione di cui all’articolo 873 c.c., in relazione a quanto previsto dall’articolo 872 c.c., risultando pertanto esclusa la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 869, 872 ed 873 c.c. nonche’ difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Lamenta parte ricorrente che la statuizione di condanna all’arretramento della loro costruzione e’ stata adottata sul presupposto della vigenza all’epoca dell’edificazione del PRG del Comune di Reggio Calabria, prevedente appunto una distanza di sette metri dal confine.
Tuttavia, il giudice avrebbe dovuto, anche d’ufficio, riscontrare la effettiva validita’ dello strumento urbanistico integrativo della disciplina codicistica, trattandosi nel caso di specie di dovere del giudice di conoscenza della norma di diritto chiamato ad applicare.
Nella fattispecie, come peraltro accertato anche in altro precedente di questa Corte, il detto PRG, adottato con Delib. Consiglio Comunale 25 marzo 1970, n. 44 era stato poi annullato con efficacia retroattiva con sentenza n. 171 del 1982 del Tar Calabria, confermata con sentenza n. 28/1985 del Consiglio di Stato.
Ne deriva che la condanna all’abbattimento ovvero all’arretramento della costruzione e’ fondato su di una norma in realta’ non piu’ vigente, occorrendo invece riscontrare quali fossero le distanze in concreto da rispettare.
Il motivo e’ fondato.
Costituisce principio affermato da questa Corte quello secondo cui (Cass. n. 17692/2009) le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli articoli 872, 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicche’ il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attivita’ assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni, il che esclude che possa essere lamentata l’inammissibilita’ della doglianza sotto il profilo della novita’ della questione, essendo la verifica della norma applicabile dovuta anche in sede di legittimita’.
Con specifico riferimento poi al PRG del Comune di Reggio Calabria, che ha determinato il giudice di appello all’accoglimento della domanda attorea, questa Corte ha affermato che (Cass. n. 2149/2009) le prescrizioni del piano regolatore, atto complesso risultante dal concorso della volonta’ del Comune e della Regione, acquistano efficacia di norme giuridiche integrative del codice civile solo con l’approvazione del piano medesimo da parte dell’autorita’ regionale, cosi’ che qualora uno dei due atti che costituiscono l’atto complesso sia annullato a seguito di ricorso giurisdizionale, il piano regolatore decade con effetto retroattivo e non ha alcuna idoneita’ a regolare i rapporti in materia di distanze legali, fino a quando non intervenga una sua nuova approvazione e salva l’applicazione delle misure di salvaguardia.
La sentenza impugnata ha invece fatto applicazione dello strumento urbanistico ormai privato di efficacia in maniera retroattiva, avuto riguardo genericamente agli “….anni cui risale l’attivita’ edificatoria…” (cfr. pag. 12 della sentenza gravata).
E’ pur vero che la difesa del controricorrente assume che le prescrizioni dello strumento urbanistico annullato in sede giurisdizionale sarebbero state poi reiterate nel PRG attualmente vigente approvato con la Delib. 12 aprile 1985, n. 1544 della Giunta Regionale della Calabria, e che in realta’ l’attivita’ edificatoria del convenuto si sarebbe protratta anche in epoca successiva all’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico, ma e’ indubbio che la sentenza impugnata, con il generico riferimento cronologico sopra riportato, non ha riscontrato in quale data sia effettivamente avvenuta la realizzazione della costruzione e quando i lavori siano stati effettivamente ultimati, verifica che appare necessaria, attesa l’inapplicabilita’ del precedente PRG in epoca anteriore all’approvazione del nuovo strumento urbanistico.
Ne deriva che il motivo deve essere accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione che, previa verifica dell’epoca di realizzazione delle opere da parte dei convenuti e del loro dante causa, verifichera’ quale sia la normativa applicabile in materia di distanze.
5. Al giudice del rinvio e’ rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, e rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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