guard-rail

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 16 gennaio 2013, n. 907

Svolgimento del processo

Con citazione del 15-1-93 M..B. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Brescia l’Anas per ottenere il risarcimento dei danni subiti in data (omissis) mentre percorreva la Statale (omissis) allorquando, nel percorrere la rotonda esistente in località (omissis), l’autovettura sbandava ed andava ad urtare contro un guardrail in cattivo stato di manutenzione con pezzi di lamiera non più agganciati e posizionati orizzontalmente che, quasi come una lama, si conficcarono nel vano motore amputandogli ambedue le gambe all’età di appena diciannove anni.

L’Anas nel costituirsi in giudizio ha negato ogni responsabilità perché il sinistro era da addebitare a colpa esclusiva dell’attore eccependo inoltre di avere dimesso il tratto stradale teatro dell’incidente fin dal …, con consegna al Comune di Presceglie.

Dopo l’espletamento della prova testimoniale il Giudice ha ordinato la chiamata in causa del Comune di Presceglie ex art.107 c.p.c. nei cui confronti il B. ha esteso la domanda di risarcimento del danno. Il Comune nel costituirsi ha negato ogni addebito, sul rilievo che il guard-rail era stato posto in opera dall’Anas che ne aveva curato sempre la manutenzione.

Il Tribunale di Brescia Ritenuto che il diritto dell’attore nei confronti del Comune di Preseglie era prescritto ai sensi dell’art. 2947 2 comma c.c. e che l’evento dannoso era ascrivibile nella misura di due terzi alla condotta di guida del B. , che aveva affrontato la rotatoria a velocità eccessiva perdendo il controllo dell’autovettura, e per un terzo all’Anas, che aveva posizionato il guard-rail in modo abonrome, ha respinto la domanda di risarcimento nei confronti del Comune ed ha condannato l’Anas al pagamento in favore del B. della somma di Euro 220.000,00, somma da cui ha escluso il risarcimento il danno patrimoniale. Avverso detta sentenza ha proposto appello principale l’Anas e appello incidentale il B. ed il Comune di Presceglie.

Con sentenza depositata il 2-3-2006 la Corte di Appello di Brescia ha rigettato l’appello principale dell’Anas,ha accolto in parte l’appello incidentale del B. nei confronti dell’Anas e, ferma la ripartizione di responsabilità fra il B. e l’Anas come determinata dal primo giudice, ha condannato l’Anas a risarcire al B. anche il danno patrimoniale non liquidato dal Tribunale.

Ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento proposta dall’attore nei confronti del Comune di Presceglie ed ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda proposta dall’Anas nei confronti del Comune.

Propone ricorso l’Anas con quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Presceglie e propone ricorso incidentale con quattro motivi.

Resiste con controricorso M.B.

L’Anas resiste con controricorso al ricorso incidentale del Comune di Presceglie.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

1. M..B. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso dell’Anas per mancanza di sottoscrizione della copia notificata del ricorso da parte del difensore in violazione dell’artt. 365 c.p.c.

2. L’eccezione è infondata.

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l’originale dell’atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell’autenticazione nella copia notificata non determinano l’invalidità del ricorso, purché la copia stessa contenga elementi, quali l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale.

La mancanza di tale attestazione, non consentendo di accertare l’identità della persona che ha richiesto la notifica, determina l’inammissibilità del ricorso. Cass., Sentenza n. 4548 del 24/02/2011; Cass. Sentenza n. 5932 del 11/03/2010; Cass., Sentenza n. 636 del 15/01/2007.

3. Nella specie l’originale del ricorso è sottoscritto dall’avvocato dello Stato Tito Varrone e risulta,dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario, che la notifica è stata effettuata a richiesta dell’Avvocatura Generale dello Stato.

4. Si osserva inoltre che il ricorso non contiene la procura speciale in quanto, come statuito dalle S.U. 7/8/2001, n. 10894, anche nell’ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l’ente rilasci uno specifico mandato all’Avvocatura medesima, giacché, a norma dell’art. 45 del regio decreto n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell’art. 1 del citato regio decreto, a termini del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell’Ente Nazionale per le Strade, per il quale è previsto il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato a norma dell’art. 2, quarto comma, D.Lgs. n. 143 del 1994).

5. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., dell’art. 28 della L. 20-3-1865 n.2248 all. F e dell’art. 5 R.D. 15-11-1923 n. 2506 ex art. 260 n. 3 c.p.c.

Assume la ricorrente che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che a carico dell’Anas vi fosse l’obbligo di manutenzione e di custodia della strada oggetto dell’incidente, mentre l’obbligo di custodia andava posto a carico del Comune di Presceglie, al quale con ordinanza del 1982 era stato comunicato dall’Anas che il tratto in oggetto non costituiva più strada statale e rientrava nel demanio comunale.

6. Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione per avere la Corte di merito accertato che la strada oggetto del sinistro era di proprietà del Comune di Presceglie, senza riconoscere che a tale ente in qualità di custode competeva la manutenzione della strada e del guardrail.

7. Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione per aver la Corte di merito ritenuto l’Anas responsabile del risarcimento dei danni per aver continuato a occuparsi della manutenzione del tratto stradale in oggetto anche dopo il 1982.

Assume la ricorrente Anas che la circostanza che saltuariamente si fosse occupata della manutenzione del tratto in oggetto, in quanto vicino ad una strada statale,non poteva avere alcuna rilevanza fra l’Anas ed il Comune,e, una volta dismesso il tratto stradale, non poteva costituire fonte legale o negoziale per far sorgere l’obbligo di custodia.

8. I tre motivi si trattano congiuntamente per a stretta connessione logico giuridica e sono infondati.

Va anzitutto premesso che, essendo stata la questione introdotta e trattata nelle fasi di merito sotto il profilo della norma di cui all’art. 2043 c.c., negli stessi termini deve continuarsi ad esaminare in sede di legittimità (cfr. S.U. 7.8.2001, n. 10893).

Il B. ha richiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva manutenzione del tratto stradale, su cui erano presenti buche che assentamente hanno provocato lo sbandamento dell’autovettura, e dal guard rail, posizionato dall’Anas,citato come gestore della strada, e dalla stessa tenuto in cattivo stato di manutenzione, facendo valere la generalissima responsabilità ex art. 2043 c.c.

Le sentenze di primo e secondo grado hanno esaminato la domanda sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., non facendo alcuna menzione della presunzione di responsabilità che grava sul custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. e dell’eventuale prova del caso fortuito fornita dal custode per liberarsi della presunzione di responabilità.

9. Il punto su cui si fonda la ratio decidendi della sentenza impugnata è che il guard-rail era stato posizionato dall’Anas e che la manutenzione della rotonda e del guard rail era stata sempre curata dall’Anas, anche dopo la formale dismissione avvenuta con il provvedimento del 1982.

Stante tale ricostruzione fattuale, la Corte di merito ha ritenuto sussistere la responsabilità dell’Anas,,tenuta alla manutenzione, a norma dell’art. 2043 c.c., sotto il profilo dell’insidia stradale.

10. L’insidia stradale, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un’autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell’ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far si che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale.

11. La norma di riferimento rimane pur sempre l’art. 2043 c.c., e la colpa dell’ente gestore consiste nell’aver creato un affidamento nell’utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa, quale appare, contrariamente a quanto è invece nella realtà accaduto poiché il guar rail, tenuto in cattivo stato di manutenzione, a seguito dell’urto, è penetrato come una lama nell’autovettura tranciando entrambe le gambe del guidatore.

12. Non ricorre la dedotta violazione di legge in quanto i giudici di merito hanno rispettato le norme regolatrici della fattispecie, come introdotta in citazione dall’attore, e l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prevalente dottrina.

13. Non coglie nel segno la censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata là dove ha fatto discendere dalla circostanza che l’Anas si occupava della manutenzione del tratto stradale un obbligo di intervento a carico della stessa, il cui inadempimento la rendeva responsabile nei confronti del B.

14. Tutte le censure articolate dalla ricorrente – anche là dove denunciano la violazione o la falsa applicazione di norme di legge – si risolvono in una contestazione dell’utilizzazione della prova per presunzioni e della rilevanza probatoria degli elementi valorizzati dal giudice di merito.

Ma tali critiche non considerano, per un verso, che la prova per presunzioni costituisce prova completa, alla quale il giudice del merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di controllarne l’attendibilità e di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda; e, per l’altro verso, che è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, a e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione (Cass., Sez. 3^, 4 marzo 2005, n. 4743; Cass., sez. 3^, 11 maggio 2007, n. 10847; Cass., Sez. 3^, 13 novembre 2009, n. 24028).

15. L’unico sindacato riservato al giudice di legittimità è, infatti, sulla congruenza della relativa motivazione, nel controllo cioè che le argomentazioni giustificative del convincimento espresso dal giudice di merito siano immuni da incoerenza logica e da vizi giuridici o da omissioni vertenti su elementi decisivi, che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni.

16. La Corte di appello ha affermato che nella specie non rileva la proprietà formale della strada bensì l’individuazione del soggetto tenuto o che comunque ha curato la manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro.

Dalla istruttoria espletata è emerso che il guard-rail causa dell’incidente era stato posto a protezione del tratto di strada sovrastante il torrente XXXXXX dall’Anas prima del XXXX e si congiungeva con un altro guard rail rettilineo posizionato dall’Anas o dalla Provincia di Brescia, con esclusione di alcun intervento da parte del Comune di Preseglie; e che il tratto di strada non era stato mai formalmente consegnato al Comune di Preseglie dall’Anas, e che quest’ultima ne aveva sempre curato la manutenzione.

Il teste Ro..Be. , tecnico dei comune di Preseglie, ha dichiarato che la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada ove è avvenuto l’incidente è sempre stata effettuata dall’Anas che la curava tutt’ora.

Il teste b.a. , capo cantonierie Anas, ha dichiarato che l’Anas ha sempre curato la manutenzione della rotonda alla cui protezione era stato posto il guard-rail.

17. La Corte di merito ha escluso qualsiasi responsabilità del Comune di Preseglie, che non ha posizionato il guard-rail e che non ne curava la manutenzione, né ordinaria né straordinaria, perché questa era di pertinenza esclusiva dell’Anas che, indipendentemente da qualsiasi provvedimento sulla proprietà formale della strada, ha continuato a comportarsi come proprietaria della rotatoria e dei vari tratti di accesso alla stessa, anche dopo l’incidente de quo.

18. Le argomentazioni della Corte di merito sono logiche, non contraddittorie e conformi al diritto, e adeguatamente danno conto degli elementi istruttori valutati e ritenuti prevalenti su cui si è fondato il convincimento del giudice.

19. Con il quarto motivo si denunzia violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 per aver la Corte di merito omesso di pronunziarsi sul sesto motivo di appello con cui l’Anas aveva contestato l’accertato concorso di responsabilità nella causazione dell’incidente.

20. Il motivo è inammissibile.

L’omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (v. ex plurimis Cass. n. 375 del 2005; n. 14003 del 2004; n. 604 del 2003; n. 9707 del 2003; n. 11260 del 2000, Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 11/05/2012).

Il ricorso incidentale del Comune è assorbito.

Le spese del giudizio fra l’Anas ed il Comune di Preseglie si compensano in considerazione dell’assorbimento del ricorso incidentale e seguono la soccombenza fra l’Anas e B.M.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di cassazione fra l’Anas ed il Comune di Preseglie e condanna l’Anas al pagamento delle spese processuali in favore di B.M. , liquidate in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *