ll legittimario che propone l’azione di riduzione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 31 luglio 2020, n. 16535.

La massima estrapolata:

Il principio secondo cui il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il “de cuius” abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del “relictum”.

Sentenza 31 luglio 2020, n. 16535

Data udienza 19 novembre 2019

Tag/parola chiave: Successioni – Provvedimento di integrazione del contraddittorio – Contenuto ordinatorio – Insuscettibilità di passaggio in giudicato – Azione di simulazione relativa – Prescrizione – Decorrenza del termine dalla data di stipulazione dell’atto – Configurabilità del legittimario come terzo rispetto all’atto impugnato – Riduzione delle donazioni fatte dal de cuius – Funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria – Lesione implicita in caso di esaurimento del patrimonio del defunto mediante donazioni – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5356-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 40/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 08/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2019 dal Consigliere TEDESCO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), figlia riconosciuta di (OMISSIS), dopo la morte del genitore, deceduto ab intestato il (OMISSIS), chiamava in giudizio il coniuge del defunto (OMISSIS) e i figli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Proponeva le seguenti domande: a) dichiararsi la nullita’ di una serie di atti di disposizione compiuti da (OMISSIS) in prossimita’ della morte con negozi notarili del 29 dicembre 1994: tali atti, conclusi dal de cuius a mezzo dei figli procuratori in forza di procura del 15 dicembre 1994, erano nulli per falsita’ della procura e per difetto dei requisiti previsti dall’articolo 1325 c.c., o in ogni caso annullabili per vizio del consenso, consistente nella violenza morale esercitata dai figli, i quali avrebbero indotto il padre a compiere quegli atti che in condizioni diverse non avrebbe mai compiuto; b) dichiararsi parimenti la nullita’ degli atti posti in essere da (OMISSIS) e (OMISSIS) quali procuratori del padre in virtu’ di procura speciale per atto di notaio del 15 dicembre 1994, previo accertamento della nullita’ della procura per falsita’ della firma, procura rilasciata il 15 dicembre 1994 (“si tratta dei medesimi atti traslativi sopra indicati al punto a”: pag. 2 della sentenza); c) accertarsi la simulazione di una pluralita’ di negozi intervenuti nel periodo compreso fra il 1973 e il 1986, con i quali il coniuge e figli si era resi acquirenti di immobili o intestatari di partecipazioni sociali, in quanto donazioni indirette a favore di essi acquirenti, donatari e intestatari.
In conseguenza delle suddette richieste l’attrice chiedeva quindi ricostituirsi il patrimonio del defunto, comprendendo in esso il valore dei beni ceduti il 29 dicembre 1994 e quello dei beni di cui agli atti simulati: e) dichiarare il diritto della figlia alla successione del proprio genitore ai sensi degli articoli 566 e 581 c.c. e, in considerazione dei diritti riservati dalla legge, disporre la reintegrazione della propria quota di riserva su quanto pervenuto ai figli legittimi e al coniuge.
Il tribunale, integrato il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti partecipi dei negozi impugnati di simulazione, accoglieva la domanda relativamente ai negozi supra sub a) e sub b, annullandoli in quanto conclusi dal defunto in condizione di incapacita’ di intendere e di volere; rigettava le altre domande. Secondo il primo giudice l’attrice non aveva agito per la tutela della propria quota di riserva a lei spettante quale legittimaria, ma per far valere i propri diritti di erede ex lege sull’intero patrimonio del defunto ai fini della divisione. Conseguentemente la domanda di simulazione, in quanto proposta nella veste di erede legittima e non di legittimaria in relazione a negozi risalenti ad oltre dieci anni prima della sua proposizione, doveva ritenersi prescritta, decorrendo il relativo termine dalla data del negozio, trovandosi l’erede, a differenza del legittimario, nella stessa posizione del defunto.
La corte d’appello, decidendo il gravame della originaria attrice, confermava la decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva dichiarato prescritta l’azione di simulazione.
La corte escludeva che le deduzioni dell’attrice potessero essere intese quale esercizio dell’azione di riduzione.
La corte accoglieva invece l’appello incidentale dei convenuti, rilevando che il tribunale, nel disporre l’annullamento dei negozi per incapacita’ naturale, era incorso in vizio di extra petizione, posto che gli stessi negozi erano stati impugnati per vizio del consenso consistente nella violenza morale.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ prioritario l’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il tribunale aveva rimesso la causa in decisione al fine di decidere in ordine alla qualificazione della domanda. In tale sede decisoria il tribunale, in base al rilievo che l’attrice avesse agito nella qualita’ di legittimaria, aveva pronunciato ordinanza, con la quale aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipi degli atti impugnati. Cio’ posto la ricorrente lamenta che il medesimo tribunale, nel decidere la causa, aveva poi disatteso tale qualificazione della domanda, operata con un provvedimento che, benche’ assunto con la forma della ordinanza, aveva natura decisoria.
Sul punto la corte di merito, investita con specifica ragione di censura, ha riconosciuto che il primo giudice, nel definire il giudizio, non era vincolato dalla precedente ordinanza, in presenza di rituale riserva d’appello contro il provvedimento.
La corte di merito non ha pero’ considerato che a tale riserva d’appello non era poi seguita l’impugnazione della sentenza sotto questo profilo. L’appello incidentale delle controparti riguardava altra aspetti.
Il motivo e’ infondato.
In tema di procedimento civile, il provvedimento con cui sia stata disposta, ai sensi dell’articolo 102 c., l’integrazione del contraddittorio, essendo relativo all’istruzione della causa, ha contenuto ordinatorio; pertanto, lo stesso – reso appunto in forma di ordinanza che non puo’ mai pregiudicare la decisione della causa (articoli 177 e 279 c.p.c.) – non costituisce sentenza suscettibile di separato gravame o di riserva di gravame e, in difetto, di passaggio in giudicato (Cass. n. 21335/2005; n. 17898/2018).
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la corte di merito ha negato che l’attrice avesse agito a tutela della propria quota di riserva mediante esercizio dell’azione riduzione.
Si evidenzia che la attuale ricorrente, figlia naturale del defunto, aveva denunciato: che il genitore aveva beneficiato i figli con una serie di donazioni dirette e indirette (quest’ultime attuate con l’intestazione ai figli, di immobili e quote societarie in realta’ acquistati e pagati da lui); che tale programma negoziale, inteso a frustrare le aspettative ereditarie delle figlia naturale a vantaggio dei figli legittimi, era stato infine completato pochi giorni prima della morte; che il defunto si era spogliato dei beni residui mediante negozi posti in essere dai figli quali procuratori del genitore: gli stessi figli avevano dichiarato in sede di inventario che il padre non possedeva nulla.
Cio’ posto l’attrice, nella qualita’ di chiamata all’eredita’ del genitore, aveva chiesto accertarsi la simulazione degli atti di acquisto di beni a nome dei figli legittimi per essere stati attuati con mezzi finanziari sborsati dal padre. La ricorrente sostiene che, all’interno del quadro, giuridico e fattuale, dedotto con la citazione, la domanda non poteva essere qualificata diversamente se non come volta alla riduzione di quegli atti di dissimulata liberalita’.
2.1. Prima di passare alla disamina delle questioni proposte con la censura e’ opportuno richiamare la considerazioni che hanno indotto la corte d’appello a decidere in questo modo. Si legge testualmente nella sentenza impugnata: “l’attrice, agendo quale erede legittima del de cuius, ha chiesto l’accertamento della simulazione degli atti indicati prospettando la simulazione per interposizione fittizia di persona e, incidentalmente, accennando anche a simulazione relative, dissimulanti donazioni indirette, al fine di acquisire i beni all’asse ereditario e conseguire anche la quota disponibile senza integrazione della quota di riserva. Tale conclusione peraltro risulta avallata dalla precisazione della domanda effettuata dalla stessa parte attrice nella memoria istruttoria in data 2 ottobre 2000 in cui si afferma -la domanda dell’attrice affonda le sue radici nell’articolo 737 c.c., disciplinante la collazione, istituto del tutto diverso dall’azione di riduzione delle donazioni di cui all’articolo 555 c.c., come sopra evidenziato. Neppure puo’ ritenersi che la domanda di reintegrazione della quota di riserva sia stata compiutamente proposta dall’attrice nelle conclusioni di cui al capo F della citazione in quanto il richiamo alla “lesione dei diritti riservati ad essa dalla legge” e la generica richiesta di “reintegrazione della quota di sua spettanza previa riduzione di quanto pervenuto ai figli legittimi dal coniuge nella misura che sara’ accertata e dovuta rispetto al patrimonio complessivamente ricostruito”, non e’ sufficiente allo scopo sia per la genericita’ dell’espressione, sia per l’assenza, anche nella parte narrativa, di specifiche deduzioni in ordine agli elementi essenziali dell’azione (consistenti nell’eccedenza delle disposizioni rispetto alla disponibile e nella lesione della quota di riserva) ai relativi fatti costitutivi (involgenti i limiti entro i quali sia stata lesa la quota di riserva e il valore della massa ereditaria), sia soprattutto perche’, nell’incipit del capo F, l’attrice a proposto la specifica domanda di “dichiarare il diritto di (OMISSIS) alla successione del proprio genitore ai sensi degli articoli 566 e 581 c.c., vale a dire secondo le regole della successione legittima e non della successione necessaria sicche’ il successivo richiamo alla lesione dei diritti riservati dalla legge e la richiesta di reintegrazione della quota di spettanza, sembrano riferite alla violazione della parita’ delle quote spettanti agli eredi legittimi e al ripristino della stessa una volta ricostruito del patrimonio del de cuius con l’inclusione die beni oggetto degli atti simulati (…). Alla stregua delle considerazioni sopra svolte deve essere confermata la prescrizione dichiarata dal tribunale in ordine alla simulazione degli atti risalenti al periodo 1973/1986, decorrendo il termine di prescrizione della data della stipulazione e non da quello di apertura della successione”. Secondo la corte, “poiche’ nella fattispecie, l’azione di simulazione relativa e’ diretta non ad accertare la nullita’ del negozi dissimulati (trattandosi in tale ipotesi di azione imprescrittibile come quella rivolta a far valere la simulazione assoluta) bensi’ a fare dichiarare la sussistenza del contratto vero, in vista delle conseguenze ad esso ricollegabili, trova applicazione il termine di prescrizione decennale del compimento degli atti impugnati”.
3. Il primo motivo e’ manifestamente fondato.
Il principio di diritto applicato dalla corte e’ il seguente: il dies a guo del termine di prescrizione dell’azione di simulazione varia in rapporto all’oggetto della domanda. Se questa e’ proposta dall’erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell’apertura della successione; mentre se l’azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l’erede nella medesima posizione del de cuius (Cass. n. 4021/2007; n. 3932/2016).
La ricorrente non censura l’applicazione del principio con riferimento all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di simulazione relativa, ma censura esclusivamente la premessa della sua applicazione. Contesta cioe’ che, nella specie, l’attrice avesse agito nella veste di erede ai fini della ricomposizione della massa in vista della divisione.
Le considerazioni che seguono sono riferite esclusivamente a tale contenuto della decisione, rimanendo estranea al piano della indagine ogni ulteriore questione.
E’ bene inoltre evidenziare che i principi enunciati in questa materia dalla giurisprudenza si riferiscono generalmente al tema dei mezzi a disposizione dei legittimario per la prova della simulazione, in rapporto a quanto prescrive l’articolo 1417 c.c., piuttosto che a quello della decorrenza del termine della prescrizione dell’azione di simulazione relativa. Il punto di partenza e’ pero’ sempre il medesimo e coinvolge la questione di quale sia la posizione del legittimario dinanzi agli atti simulati posti in essere dal de cuius, questione che si pone allo stesso modo sia nella prospettiva della individuazione dei mezzi di cui il legittimario si puo’ avvalere per la prova della simulazione, sia ai fini della individuazione del decorso del termine di prescrizione della relativa azione (sempre che si condivida la premessa, tutt’altro che pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza della Corte (Cass. n. 19678/2013), che l’azione di simulazione relativa rimanga soggetta a prescrizione decorrente dal compimento dell’atto simulato).
Le considerazioni proposte nella presente decisione con riferimento al tema della prova debbono intendersi riferite anche alla individuazione del dies a qua del termine di prescrizione.
4. La quota di riserva costituisce oggetto di un “diritto proprio” del legittimario, che non deriva da quello del de cuius (Cass. n. 893/1987). La quota di riserva continua a rimanere oggetto di un diritto proprio del legittimario ancorche’ egli, chiamato all’eredita’ per legge o per testamento (Cass. n. 4991/1978), abbia acquistato la qualita’ di erede con l’accettazione: “L’accettazione dell’istituzione di erede universale non esclude, non estingue, non assorbe, ne’ preclude il diritto dell’erede legittimario alla quota di riserva, ne’ l’esercizio dell’azione di riduzione” (Cass. n. 66/1980). Discende da cio’ la regola, consolidata nella giurisprudenza della Corte, secondo cui quando il legittimario agisce per la reintegrazione della quota riservata, sebbene erede di una delle parti contraenti, sono a lui inapplicabili le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione (Cass. n. 5515/1984). Il legittimario, infatti, si pone in una posizione antagonista rispetto al de cuius, opponendosi alla volonta’ negoziale manifestata dal dante causa come qualsiasi altro terzo, con cio’ giovandosi del piu’ favorevole regime probatorio in ordine alla simulazione previsto dall’articolo 1417 c.c. (Cass. n. 6315/2003). Egli quindi si sottrae alle limitazioni probatorie in tema di prova della simulazione, operanti in linea di principio anche per l’erede della parte contraente (Cass. n. 6507/1980). Anche in relazione a un negozio solenne, potra’ ricorrere alla prova per testimoni e per presunzioni, oltre che all’interrogatorio formale diretto a provocare la confessione (Cass. n. 6632/2006).
Il legittimario agisce a tutela di un diritto proprio, perche’ “la simulazione pregiudica non i diritti del de cuius, bensi’ i suoi propri” (Cass. n. 3795/1975). L’atto compiuto dal de cuius assume l’idoneita’ a ledere i diritti del legittimario in rapporto a quanto prescrive l’articolo 556 c.c., ai fini dell’accertamento della consistenza dell’asse ereditario in relazione al quale deve essere determinata la quota di riserva (Cass. n. 14562/2004; n. 817/1992).
Il legittimali ha interesse ad accertare che un bene, alienato sotto l’apparenza del negozio oneroso, e’ in realta’ una donazione soggetta a riunione fittizia ed eventualmente a riduzione. Ha altresi’ interesse a far valere la simulazione assoluta del negozio, al fine di fare accertare che un bene oggetto di alienazione fa parte del relictum ereditario (Cass. n. 4100/1980).
Questa Corte ha recentemente chiarito che “Il legittimario e’ ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli articoli 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia” (Cass. n. 12317/2019).
5. La qualita’ di terzo e’ riconosciuta al legittimario ancorche’ sia istituito erede per legge o per testamento, senza che questo pero’ voglia dire che l’erede, solo perche’ legittimario, quando impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius, venga a trovarsi sempre e comunque nella veste di terzo e non in quella del contraente (Cass. n. 7134/2001).
Perche’ gli sia riconosciuta la veste di terzo occorre che l’accertamento della simulazione sia richiesto dal legittimario in tale specifica veste, per rimediare a una lesione di legittima, intesa l’espressione in senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all’asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma (Cass. n. 8215/2013; n. 19468/2005). E’ regredito definitivamente nella giurisprudenza della Corte l’indirizzo che restringeva la facolta’ del legittimario di valersi della prova testimoniale e di prove indiziarie al caso in cui l’azione di simulazione mirasse solo alla reintegrazione della quota di riserva e non si estendesse anche alla disponibile (Cass. n. 167/1972; n. 1361/1969).
Subentra invece al defunto il legittimario che agisce “al solo scopo di avocare alla massa ereditaria i beni che si assume di questa facciano parte, per essere stati oggetto di negozio simulato” (Cass. n. 853/1986). In questo caso il legittimario non esercita un diritto proprio, contro la volonta’ del defunto, ma si vale di un titolo che lo pone nella identica situazione giuridica del dante causa (Cass. n. 8684/1986). Egli quindi deve soggiacere a tutti i limiti da lui costituiti, fra i quali il limite delle alienazioni simulate, la cui rilevanza formale puo’ essere rimossa solo con i mezzi di prova di cui disponeva il dante causa (Cass. n. 7134/2001).
Il legittimario trae dal defunto anche il diritto di richiedere la collazione (Cass. n. 3932/2016). L’erede che agisce per ottenere la collazione della donazione dissimulata si trova percio’ nella medesima posizione del de cuius, sia ai fini della prova, sia ai fini della prescrizione dell’azione di simulazione (Cass. n. 536/2018; n. 4021/2007; n. 2092/2000).
6. Secondo la corte di merito le deduzioni operate dall’attrice con la domanda, sopra trascritte, non consentivano di ritenere proposta l’azione di riduzione. Ha quindi negato che l’attrice fosse terza rispetto ai negozi simulati, avendo agito nella veste di erede per la ricostruzione del patrimonio ereditario al fine di includervi i beni oggetto degli atti denunciati di simulazione.
La decisione, corredata da ampi richiami di principi di giurisprudenza, e’ errata sotto una molteplicita’ di profili:
A) Innanzitutto la corte di merito, nel negare che la figlia legittimaria avesse agito con l’azione di riduzione, ha attribuito alla domanda un significato che si pone in palese e stridente contrasto con la espressioni usate dalla parte, che aveva espressamente richiesto la riduzione delle donazioni dissimulate: tanto bastava, secondo i principi dinanzi dichiarati, per riconoscere al legittimario la qualita’ di terzo rispetto ai negozi simulati posti in essere dal de cuius.
B) In secondo luogo, nel pervenire a tale irragionevole conclusione, la corte ha obliterato completamente il fatto che l’attrice aveva denunciato la mancanza o comunque la insufficienza del relicutm determinata dagli atti di disposizione compiuti in vita del genitore. In ipotesi di insufficienza del relicturn e’ gioco forza che i diritti riconosciuti dalla legge al legittimario non potrebbero essere soddisfatti altrimenti se non a scapito dei simulati acquirenti donatari, una volta fornita la prova della simulazione. La situazione non poteva ingenerare alcun equivoco in ordine al fatto che la domanda di simulazione fosse preordinata alla reintegrazione della quota di riserva (Cass. n. 19527/2005).
C) E’ poi palese l’errore commesso dalla corte merito laddove ha ravvisato nella richiesta dell’attrice di “dichiarare il diritto di (OMISSIS) alla successione del proprio genitore ai sensi degli articoli 566 e 581 c.c.”, una enunciazione incompatibile con la intenzione dell’attrice di far valere il proprio diritto di legittimaria. Analogamente e’ a dirsi per quella parte della decisione laddove, quale ulteriore indice del fatto che la parte avesse agito nella veste di erede, la corte pone l’accento a un passaggio degli scritti difensivi della (OMISSIS), nel quale si afferma che “la domanda dell’attrice affonda le sue radici nell’articolo 737 c.c.”, “disciplinante la collazione, istituto del tutto diverso dall’azione di riduzione delle donazioni di cui all’articolo 555 c.c., come sopra evidenziato”.
C.1.) Quei riferimenti avrebbero potuto giustificare l’esito decisionale cui e’ pervenuta la sentenza impugnata se il legittimario si fosse limitato a sostenere che la simulazione aveva comportato la sottrazione dl bene al patrimonio del de cuius, con la conseguente perdita per ciascun successore dei diritti spettanti su di esso, eventualmente a titolo di collazione, mentre la situazione fatta valere con la domanda, secondo la ricostruzione della stessa corte, aveva ben altro contenuto. L’attrice aveva univocamente sostenuto che, mediante gli atti posti in essere dal genitore, erano stati lesi i suoi diritti di legittimaria (cfr. Cass. n. 3999/1969) e ne aveva chiesto la riduzione.
C.2) Si puo’ aggiungere, da un punto di vista squisitamente teorico e indipendentemente dalla problematica della prova della simulazione, che, in ipotesi di insufficienza del relictum lasciato nella successione legittima, l’invocazione congiunta della quota di successione intestata, insieme alla quota di riserva, non solo non introduce alcun elemento di incompatibilita’ o di incertezza sulla finalita’ di tutela avuta di mira dal legittimario, ma risponde al normale modo di operare dell’azione di riduzione rivolta contro donatari e legatari.
Se il de cuius muore intestato dopo avere fatto donazioni che eccedono la disponibile il legittimario, chiamato ab intestato, consegue la quota a lui devoluta per legge, ma questa, per la concorrenza delle donazioni, risulta di fatto di valore insufficiente. In questa situazione, perfettamente corrispondente a quella dedotta con la domanda, oggetto della tutela non e’ il titolo di erede. come nel caso dell’azione di riduzione esperita dal legittimario preterito contro i beneficiari di disposizioni testamentarie a titolo universale, ma il valore economico della quota di cui il legittimario e’ gia’ investito per legge.
Il legittimario erede ab intestato, il quale agisce in riduzione contro i donatari (o i legatari), non abdica e al titolo di erede legittimo in favore del titolo di legittimario, ne’ alla quota ereditaria conseguita in virtu’ della successione intestata in favore della quota riservata. Il legittimario, piuttosto, fa valere tale sua qualita’, concorrente con quella di erede legittimo, per far si’ che la quota di successione intestata si adegui, in valore, alla quota di riserva tramite la riduzione delle donazioni e dei legati. La successione necessaria, determinata dalla pronuncia di riduzione, non implica qui un’autonoma ragione di vocazione del legittimario all’eredita’, ma ha soltanto una funzione integrativa del contenuto economico della vocazione di cui il legittimario e’ gia’ investito ab intestato. L’esperimento vittorioso della riduzione determina il concorso della successione necessaria con la successione legittima.
D) La corte di merito, al fine di corroborare ulteriormente la decisione, richiama il principio di giurisprudenza sugli oneri di deduzioni imposti al legittimario che agisce in riduzione, ritenuti evidentemente non assolti nel caso in esame dall’attrice. In base a tali principi “il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti e’ stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonche’ il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius” (Cass. n. 14473/2011; n. 1357/2017).
Senza che sia qui necessario interrogarsi sulla validita’ teorica di questo principio, oggetto di rimeditazione nella recente giurisprudenza della Corte (Cass. n. 5458/2917), nella presente sede e’ sufficiente evidenziare che esso non e’ pertinente al caso che il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio, sacrificando totalmente i diritti di uno dei riservatari.
In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via per avere la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari (Cass. n. 19527/2005). La compiuta denuncia della lesione e’ implicita nella deduzione circa la manifesta insufficienza del relicum.
7. La sentenza e’ pertanto cassata in relazione a questo motivo e il giudice di rinvio dovra’ attenersi ai seguenti principi di diritto:
“Se e’ vero che i successori mortis causa a titolo universale, quali continuatori della personalita’ del defunto, subentrano nella condizione giuridica di questo e, pertanto, in materia di simulazione, non possono essere compresi nella categoria dei terzi, in tale categoria puo’ farsi rientrare il legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa dall’atto simulato. In tal caso, infatti, il legittimario si pone come terzo rispetto allo atto impugnato di simulazione, compiuto dal de cuius nel proprio patrimonio, giacche’, per la realizzazione del suo diritto a conseguire la porzione di eredita attribuitagli ex lege, egli si oppone alla volonta’ negoziale manifestata dal suo dante causa, come un qualsiasi altro terzo”.
“Quando la successione legittima si apre su un relictum insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo in vita il de cuius fatto donazioni che eccedono la disponibile, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario e’ gia’ investito ex lege, determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria. Pertanto, in materia di simulazione di atti compiuti da de cuius, il riferimento alla quota di successione intestata, operato dal legittimario nel chiedere l’accertamento della simulazione, non significa cha la parte abbia fatto valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall’esame complessivo della domanda risulti che l’accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa”.
“Il principio secondo cui il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non puo’ essere applicato qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via per reintegrare la quota riservata se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione gia’ implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relicum”.
8. E’ assorbito il terzo motivo, con il quale si denuncia che la corte di merito, in conseguenza dell’errore incorso nella interpretazione della domanda, ha fissato ha fissato il dies a quo della decorrenza del termine dell’azione di simulazione dal compimento del negozio piuttosto che dal momento della morte.
9. Con il quarto motivo si sostiene che non incorre in vizio di ultra petizione il giudice, che in presenza di domanda di annullamento per violenza, disponga annullamento del contratto per incapacita’ naturale. Come riconosce la stessa corte di merito violenza morale ed incapacita’ naturale incidono entrambe sulla facolta’ di autodeterminazione.
Il motivo e’ infondato.
Sebbene violenza morale e incapacita’ naturale incidano entrambe sulla facolta’ di autodeterminazione, tuttavia la prima ha incidenza sulla determinazione volitiva, mentre la seconda impedisce la capacita’ di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto, sicche’ diversi sono i presupposti dell’una e dell’altra e gli accertamenti in fatto che ne conseguono. Pertanto, se nel giudizio di primo grado a fondamento di una domanda di annullamento delle dimissioni di una lavoratrice sia stato posto il vizio del consenso determinato da violenza, costituisce causa petendi del tutto nuova, che comporta inammissibile novita’ della domanda in appello, la pretesa incapacita’ di intendere e di volere. Ne’ quest’ultima, quale causa di annullamento del negozio, e’ configurabile come fattispecie consequenziale alla violenza, in quanto la violenza non comporta necessariamente incapacita’ di intendere e di volere, atteso che, di norma, non priva il soggetto della facolta’ di percepire e valutare il contenuto dell’atto anche nei suoi aspetti pregiudizievoli, al contrario di quanto avviene nell’ipotesi di incapacita’ di intendere e di volere (Cass. n. 7327/2002).
Nello stesso senso e’ stato chiarito che “proposta domanda di annullamento di un testamento olografo per incapacita’ naturale del testatore, costituisce domanda nuova la richiesta, formulata in sede di memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 5, (nel testo vigente anteriormente all’1 marzo 2006), di annullamento del medesimo testamento per altro motivo (nella specie, difetto di data). fondando le due azioni, pur nella identita’ di petitum, su fatti costitutivi diversi, ne’ potendo il giudice rilevare ex officio l’annullabilita’ dell’atto di ultima volonta’ per tale diversa ragione, mancando una norma che espressamente gli riconosca tale potere” (Cass. n. 698/2016).
La corte d’appello, laddove ha riconosciuto che il giudice di primo grado, investito di una domanda di annullamento per violenza morale, non poteva disporre l’annullamento degli atti impugnati per incapacita’ naturale del disponente, pena la nullita’ della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, e’ in linea con tali principi..
10. In conclusione e’ accolto il secondo motivo; sono rigettati il primo e il quarto motivo; e’ assorbito il terzo.
La sentenza e’ cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio della causa ad altre sezione della Corte d’appello dell’Aquila anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; rigetta il secondo e il quarto; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello dell’Aquila anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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