Nel caso in cui lo statuto ammetta la circolazione delle quote “ai sensi di legge”

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 17 luglio 2020, n. 15336.

La massima estrapolata:

In tema di società a responsabilità limitata, nel caso in cui lo statuto ammetta la circolazione delle quote “ai sensi di legge” riportandosi in tal modo al principio generale della libera circolazione delle partecipazioni enunciato nell’art. 2469, comma 1, cod. civ., non può invocarsi l’applicazione dell’art. 2479, comma 2, n. 5), cod. civ. disposizione che riserva in ogni caso alla competenza dei soci “la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”, essendo la questione compiutamente risolta a monte: la partecipazione del socio nella società risulta infatti conformata in modo da non possedere alcun potere, o diritto, di interferire sulla circolazione delle quote sociali e, dunque, anche sulla misura di partecipazione concretamente posseduta dagli altri soci.

Ordinanza 17 luglio 2020, n. 15336

Data udienza 26 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Società – Quote sociali – Società a r.l. – Libera circolazione delle quote – Opposizione – Socio di minoranza – Poteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27311-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 901/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel dicembre 2010, (OMISSIS) ha convenuto avanti al Tribunale di Catanzaro (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo l’accertamento della nullita’ della cessione di quote della s.r.l. Quasar Sud effettuata da (OMISSIS) a favore di questi soggetti.
A sostegno della propria domanda ha rilevato che tale cessione era stata posta in violazione della norma dell’articolo 2479 c.c., comma 2, n. 5, poiche’ risultava mancante di approvazione da parte dell’assemblea sociale di Quasar Sud. A seguito della cessione (OMISSIS), prima titolare di una quota pari al 33% del capitale sociale, veniva a raggiungere una quota di partecipazione pari al 51%: cio’ modificava in modo rilevante la posizione di socia dell’esponente, ferma a una partecipazione del 18%.
2.- Con sentenza depositata il 7 ottobre 2013, il Tribunale ha respinto la domanda.
(OMISSIS) ha proposto appello avanti alla Corte di Catanzaro. Che lo ha respinto, con pronuncia depositata il 10 maggio 2018.
Nel confermare la decisione del giudice del primo grado, la Corte territoriale ha rilevato che la fattispecie non proponeva un caso di “diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468 c.c., comma 4, e, dunque, di quei particolari diritti riguardanti l’amministrazione della societa’ o la distribuzione degli utili attribuiti a singoli soci dall’atto costitutivo”; proponeva, piuttosto, un caso di “trasferimento della partecipazione del socio Capano ai soci (OMISSIS) e (OMISSIS), trasferimento che, in tesi, priverebbe il socio di minoranza di qualsivoglia potere in ordine alla gestione della societa’”.
Quest’ultima ipotesi nella specie non rientra – ha proseguito il giudice del merito – nel campo di applicazione dell’articolo 2479, comma 2, n. 5: “posto il principio della libera circolazione delle quote ex articolo 2469 c.c.” e posto pure che l’articolo 8 dello statuto della Quasar Sud dispone che “le quote sono trasferibili ai sensi di legge”.
3.- Avverso questa sentenza e’ insorta (OMISSIS), proponendo ricorso per cassazione affidato a un motivo.
Con distinti controricorsi, hanno resistito (OMISSIS) e
(OMISSIS).
(OMISSIS) ha anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso lamenta la violazione dell’articolo 2479, comma 2, n. 5, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha commesso un “duplice errore di diritto”. Il primo consiste nell’avere sostenuto che “nell’articolo 2479, comma 2, n. 5, non sarebbero ricompresi i diritti riguardanti l’amministrazione della societa’ e la distribuzione degli utili”: per contro, tali diritti rientrano sicuramente nell’ambito ricoperto dalla disposizione citata.
Il secondo errore sta nell’avere “ricompreso il particolare diritto riguardante l’amministrazione o la distribuzione degli utili quale attribuzione in capo al socio dall’atto costitutivo”. Per contro argomenta il motivo – “a mente dell’articolo 2479 c.c., comma 2, n. 5, la rilevante modificazione del diritto dei soci, cui fa riferimento la norma in commento, non deriva dalla attribuzione in capo al socio dAll’atto costitutivo, cosicche’ i diritti dei soci attengono ai diritti che vengono a costituirsi in capo al socio medesimo per il solo effetto della qualita’ di socio e non per effetto dell’attribuzione al socio secondo quanto disposto dall’atto costitutivo”.
5.- Il ricorso e’ inammissibile.
Il motivo non si’ confronta in alcun modo – ne’ in punto di intestazione, ne’ in punto di svolgimento – con la motivazione articolata dalla Corte di Appello.
Questa, per la verita’, e’ chiarissima nel fondare la soluzione adottata sulla constatazione che lo statuto della s.r.l. Quasar Sud ammette la circolazione delle quote “ai sensi di legge”, cosi’ riportandosi al principio generale della libera circolazione delle partecipazioni nella s.r.l., che e’ enunciato nell’articolo 2469 c.c., comma 1.
Posta una simile regolamentazione, non ha evidentemente luogo di discutere di una eventuale applicazione della norma dell’articolo 2479. La questione risulta compiutamente risolta a monte: la partecipazione del socio nella societa’ risulta conformata in modo da non possedere alcun potere, o diritto, di interferire sulla circolazione delle quote sociali e, dunque, pure sulla misura di partecipazione concretamente posseduta dagli altri soci.
6.- Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella somma di Euro 5.100.00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, a favore di ciascuno dei controricorrenti.
Da’ atto, ai’ sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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