L’accertamento dell’essenzialità del termine per l’adempimento

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 1 giugno 2020, n. 10353.

La massima estrapolata:

L’accertamento dell’essenzialità del termine per l’adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito – la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici – da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, “entro e non oltre”), tenendo soprattutto conto della natura e dell’oggetto del contratto.

Ordinanza 1 giugno 2020, n. 10353

Data udienza 12 novembre 2019

Tag – parola chiave: Contratti in genere – Scioglimento del contratto – Risoluzione del contratto – Per inadempimento – Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Imputabilita’ dell’inadempimento, colpa o dolo – Termine essenziale per una delle parti essenzialità del termine ex art. 1457 c.c. – Accertamento devoluto al giudice di merito – Insindacabilità in cassazione – Limiti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 33450-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1237/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 26/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Genova, investito della domanda di divisione proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’ex convivente (OMISSIS), relativamente a una unita’ immobiliare in comproprieta’ fra le parti in ragione della quota di un mezzo ciascuno, rigettava la domanda di divisione e accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, intesa a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo, assunto dallo (OMISSIS) in concomitanza con la cessazione del rapporto di convivenza, di trasferire alla (OMISSIS) la sua quota di comproprieta’ dell’immobile.
La Corte d’appello di Genova confermava la sentenza.
Essa rilevava in primo luogo che l’intesa raggiunta delle parti era suscettibile di esecuzione in forma specifica. Quindi ha condiviso la valutazione del primo giudice nella parte in cui questo aveva ritenuto tardiva la deduzione dell’attore sul decorso del termine essenziale stabilito nella scrittura (l’attore aveva eccepito che, secondo espressa previsione della scrittura, il trasferimento della quota avrebbe dovuto aver luogo “entro e non oltre il 27 febbraio 2016, termine ultimo essenziale inteso congiuntamente come inizio delle procedure atte allo scopo”). Al riguardo la torte rilevava che tale eccezione, intesa a far valere l’inefficacia della scrittura per decorso del termine essenziale, era stata sollevata solo nella comparsa conclusionale. La Corte aggiungeva che, seppure l’eccezione non fosse stata tardiva, l’esito decisorio non mutava, essendo corretta la valutazione del primo giudice che la scrittura aveva conservato la sua rilevanza economica nonostante il decorso del termine.
In quanto all’ulteriore eccezione proposta dall’appellante, che non vi era prova dell’inadempimento, la corte osservava che appariva “difficile negare la volonta’ dell’attore di non adempiere alla pattuizione nel momento in cui con l’atto di citazione in primo grado ha proposto una domanda, di divisione del bene, incompatibile con l’esecuzione della pattuizione di trasferire la sua quota alla (OMISSIS)”.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
La (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo si denuncia la sentenza, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la corte d’appello ha dato seguito alla domanda ex articolo 2932 c.c. della (OMISSIS) in assenza della prova dell’inadempimento. L’inadempimento non poteva farsi coincidere con la proposizione della domanda giudiziale di divisione, che non poteva costituire essa stessa prova dell’essenziale presupposto dell’altrui domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre.
Il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto tardiva l’eccezione relativa al decorso del termine essenziale. Il ricorrente sostiene che la domanda giudiziale da lui proposta trovava la sua essenziale giustificazione proprio nella inefficacia dell’accordo per inutile decorso del termine.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilita’ di definizione nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo e’ infondato.
Nella specie l’attuale ricorrente aveva proposto una domanda di divisione dell’immobile. Quindi una domanda incompatibile con la volonta’ di adempiere all’obbligo di trasferimento assunto nei confronti della (OMISSIS), che a quel punto era abilitata a chiederne l’adempimento coattivo, essendo la volonta’ di non adempiere implicita in quella stessa domanda.
Sul punto la valutazione della corte d’appello e’ immune da censure, restando da aggiungere, in termini generali, che la domanda ex articolo 2932 c.c. non deve essere preceduta necessariamente dalla costituzione in mora, ne’ dall’invito presso un notaio. “In tema di inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare contenente un termine, non rispettato alla scadenza, per la stipulazione del definitivo, l’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., dell’obbligo di concludere il medesimo, non presuppone necessariamente la natura essenziale di detto termine, ne’ la previa intimazione di una diffida ad adempiere alla controparte, essendo sufficiente la sola condizione oggettiva dell’omessa stipulazione del negozio definitivo che determina di per se’ l’interesse alla pronunzia costitutiva, a prescindere da un inadempimento imputabile alla controparte stessa” (Cass. n. 10687/2011; n. 9314/2017).
Il secondo motivo e’ infondato.
L’accertamento in ordine alla essenzialita’ del termine per l’adempimento, ex articolo 1457 c.c., e’ riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volonta’ delle parti di ritenere perduta l’utilita’ economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo, che non puo’ essere desunta solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilita’ prefissatasi (Cass. n. 14426/2016; n. 25549/2007). La relativa indagine si risolve, appunto, in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimita’ se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 1340/1987). La corte d’appello, dopo avere condiviso la valutazione del primo giudice sulla tardivita’ dell’eccezione, ha aggiunto che, pure per “l’ipotesi in cui l’eccezione non fosse stata tardiva, era corretta l’affermazione del primo giudice che l’accordo conservava la sua rilevanza economica”; cio’ posto la corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte sulla possibilita’ della parte di esigere la prestazione pure dopo la scadenza del termine essenziale, cosi’ rinunciando ad avvalersene.
A un attento esame i rilievi sulla persistente rilevanza economica dell’accordo, nonostante il decorso del termine, alludono a una interpretazione del contratto intesa a negare oggettivamente il carattere essenziale del termine, giusti i principi sopra indicati, piuttosto che a giustificare la possibilita’ della parte interessata di rinunciare al termine stesso inutilmente decorso. Comunque sia la sentenza e’ in linea con la giurisprudenza della Corte di legittimita’ anche su questo ulteriore aspetto: “la previsione di un termine essenziale per l’adempimento del contratto, essendo posta nell’interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, cosi’ rinunciando altresi’ alla dichiarazione di risoluzione contrattuale (Cass., n. 2720/2009; n. 16880/2013; cfr. altresi’ Cass. n. 8881/2000, per la quale la rinuncia tacita puo’ intervenire anche dopo “scadenza successiva ai tre giorni di cui all’articolo 1457 c.c.”.)
Il ricorso, pertanto, va rigettato con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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