Appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto)

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza|6 marzo 2020| n. 6449.

La massima estrapolata:

È configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l’apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l’esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in conformità al principio di cui alla massima, aveva riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di sub-trasporto, in considerazione di elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell’ambito di un’unitaria e sistematica strategia di “outsourcing”).

Ordinanza|6 marzo 2020| n. 6449

Data udienza 17 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Lavoro – Lavoratori in nero – Contributi omessi dal datore di lavoro – Responsabilità solidale – Appalto – Sanzioni civili

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16531/2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente principale –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– ricorrente principale – controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 51/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO, depositata il 14/12/2013, R.G.N. 51/2011.

RILEVATO

che:
1. con sentenza del 14 dicembre 2013, la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la responsabilita’ solidale della s.r.l. (OMISSIS) (di seguito (OMISSIS)) per i contributi omessi dal datore di lavoro (OMISSIS), poi (OMISSIS) s.r.l., in riferimento ai lavoratori in nero di quest’ultimo, escludendola per le relative sanzioni civili;
2. la Corte di merito riqualificava come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale (dalle parti denominato contratto di sub-trasporto) intercorso tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), alla quale ultima era subentrata, in virtu’ di successiva cessione di contratto, la s.r.l. (OMISSIS) poi dichiarata fallita, in considerazione di elementi significativamente trascendenti sia dalla tipicita’ del contratto di trasporto o di singoli subtrasporti – fra i quali l’osservanza di rigorosi orari per il ritiro e di minuziose istruzioni per consegne e incassi – sia dall’espletamento di prestazioni non qualificabili come meramente accessorie – quali la raccolta e il trattamento dati secondo moduli specificamente elaborati dalla committente, e mediante apparecchi forniti da essa, involgente l’osservazione dello sviluppo del mercato del territorio, limitatamente al verificarsi di eventi rilevanti o inusuali – o perche’ estranee al tipo contrattuale prescelto, come l’uso, per il personale (OMISSIS), di badge di riconoscimento forniti da (OMISSIS), di divise (OMISSIS) e inoltre l’esposizione del marchio (OMISSIS) sui furgoni e il diritto di (OMISSIS) di ispezionare, in qualsiasi momento, pacchi e colli affidati alla (OMISSIS); infine, per la predeterminazione di un corrispettivo comprensivo, fra l’altro, di un fisso giornaliero;
3. nei descritti elementi di fatto la Corte di merito ravvisava un appalto di servizi di trasporto, pattuiti non singolarmente ma nell’ambito di una sistematica strategia di outsourcing e riteneva, pertanto, integrati i presupposti per l’applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29;
4. infine, i giudici del gravame escludevano l’obbligazione per sanzioni civili, alla stregua del testo originario del Decreto Legislativo n. 276 del 2012, articolo 29, comma 2, applicabile ratione temporis, che nulla disponeva al riguardo;
5. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese la s.r.l. (OMISSIS) con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso.

CONSIDERATO

che:
6. con i due motivi del ricorso incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto in punto di qualificazione del contratto di sub-trasporto e di applicazione del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, violazione della normativa in materia di contratto di trasporto merci (articoli 1678-1702 c.c. e Decreto Legislativo n. 286 del 2005, articoli 2, 6), in materia di contratto di appalto (articolo 1655 c.c.) e, infine, dei criteri interpretativi dei contratti (articoli 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c.), la societa’ censura la riqualificazione del contratto di sub-trasporto, sottoscritto dalle parti, in termini di appalto di servizi di trasporto, con falsa applicazione della garanzia della solidarieta’ destinata ad operare tassativamente solo per l’appalto, di opera o di servizi; assume di non richiedere una diversa ricostruzione del fatto ma solo la corretta identificazione della fattispecie negoziale mediante inquadramento della fattispecie concreta nel corretto tipo contrattuale, di fonte legale, tenuto conto che le obbligazioni tipiche del vettore sono contemplate dal contratto di sub-trasporto;
7. il ricorso incidentale, il cui esame e’ logicamente prioritario, e’ da rigettare;
8. la sentenza impugnata ha tratteggiato i caratteri essenziali del contratto di appalto, nella specie di servizi di trasporto, e del contratto di trasporto, desunti dalle norme codicistiche;
9. in particolare, ha affermato che l’appalto del servizio di trasporto si caratterizza per la esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente, estranee al trasporto o sub-trasporto e a singoli sub-trasporti, con la necessaria presenza, in capo all’appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dei servizi ulteriori, atti a realizzare una strategia di outsourcing nel settore trasporti;
10. la decisione della Corte territoriale e’ corretta;
11. questa Corte di legittimita’ (v. Cass. n. 14670 del 2015 e, da ultimo, Cass. n. 20413 del 2019) ha, infatti, avuto modo di affermare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale e’ configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorche’ ci si trovi in presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare;
12. connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicita’ e sistematicita’ dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass. n. 18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati);
13. la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziche’ di una molteplicita’ di contratti di trasporto o sub-trasporto, puo’ essere utilmente invocata qualora le modalita’ di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuita’ e predeterminazione delle rispettive prestazioni (v. Cass. n. 18751 del 2018 cit.);
14. si ricava che al fine della configurabilita’ di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo;
15. nel caso di specie, secondo la linea tracciata dal menzionato orientamento giurisprudenziale, lo svolgimento in concreto dei rapporti tra le parti e’ stato valutato dai giudici del gravame alla stregua delle risultanze istruttorie e degli elementi di fatto indicati nei paragrafi che precedono, come pienamente rispecchiante le peculiarita’ del contratto di appalto di servizi di trasporto;
16. le doglianze non appaiono idonee a scalfire sul punto l’impianto argomentativo, risultando per quanto evidenziato corretta la valutazione di ritenuta coerenza del rapporto negoziale con lo schema contrattuale dell’appalto di servizi di trasporto, in presenza della riscontrata avvenuta pianificazione, tra le parti, dell’esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio;
17. nondimeno la Corte costituzionale (sentenza n. 254 del 2017), ha evidenziato che la stessa ratio dell’introduzione della responsabilita’ solidale del committente – evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarita’ del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’articolo 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti (del subfornitore, nella specie all’esame del Giudice delle leggi), atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attivita’ lavorativa indiretta non puo’ non estendersi a tutti i livelli del decentramento;
18. non ultimo il rilievo, messo a fuoco dalla Consulta in riferimento alle esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, ma nondimeno valido per la vicenda all’esame, di tenere in maggior conto nelle esternalizzazioni della produzione, con spezzettamento di segmenti produttivi, che il beneficiario finale della prestazione non si sottragga all’obbligo contributivo nei confronti di coloro che hanno partecipato all’esecuzione del servizio, rispetto al caso di un “normale” appalto;
19. passando all’esame del ricorso principale, l’Inps deduce la violazione e o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, commi 1 e 2, come modificato dal Decreto Legislativo n. 251 del 2004, articolo 6, commi 1 e 2 e dalla L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 911, Decreto Legge n. 5 del 2012, articolo 21, conv. in L. n. 35 del 2012 e articolo 11 preleggi, comma 1;
20. in particolare, l’ente previdenziale deduce che la societa’ avrebbe dovuto essere condannata al pagamento anche delle sanzioni civili – ivi inclusa la maxi sanzione Decreto Legge n. 223 del 2006, ex articolo 36-bis, comma 7, lettera a), conv., con modif., in L. n. 248 del 2006 – in ragione del fatto che il Decreto Legge n. 5 del 2012, articolo 21, conv., con modif., nella L. n. 35 del 2012, laddove esclude che l’obbligo dell’appaltatore di versare i contributi in via di solidarieta’ si estenda anche alle sanzioni civili, non e’ norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, conclusione alla quale l’ente previdenziale giunge confrontando le formulazioni del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, succedutesi nell’arco temporale rilevante nel caso di specie;
21. il ricorso principale e’ da accogliere;
22. questa Corte di cassazione ha gia’ riconosciuto che il disposto dell’articolo 21 sopra citato non ha natura interpretativa ne’ effetti retroattivi (v. Cass. n. 18259 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 20849 del 2019) ed a tale orientamento va assicurata continuita’;
23. si e’ detto che, al fine di contrastare l’evasione dei contributi previdenziali, il Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 35, comma 28, convertito, con modificazioni, in L. n. 248 del 2006, ha introdotto la responsabilita’ solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e’ tenuto il subappaltatore;
24. la tesi secondo la quale la responsabilita’ per le sanzioni della predetta condotta omissiva non sarebbe inclusa nella responsabilita’ solidale trascura di considerare la natura accessoria della sanzione, affermata da costante giurisprudenza di questa Corte, conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. n. 30363 del 2017; Cass. n. 14475 del 2009; Cass. n. 24358 del 2008; Cass. n. 8323 del 2000; sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte Cost. n. 254 del 2014; sull’identita’ di natura giuridica per inferirne il medesimo regime prescrizionale cfr. Cass. n. 8814 del 2008; Cass. n. 25906 del 2010; Cass. n. 2620 del 2012; Cass. n. 4050 del 2014 e, in precedenza, Cass. n. 9054 del 2004; Cass. n. 194 del 1986);
25. anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione;
26. vi e’, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che, in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento, incide non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra ma conserva questo suo legame di automaticita’ funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, si’ che le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticita’ funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica” (cosi’ Cass., Sez.U., n. 5076 del 2015 cit.);
27. l’automaticita’ funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere, nell’affermata responsabilita’ solidale, anche le sanzioni civili;
28. inoltre, l’obbligazione solidale sulla quale e’ incentrato il ricorso all’esame ricade, ratione temporis, nel Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, nella formulazione sostituita dalla L. n. 296 del 2006, in vigore dal 1 gennaio 2007 (ulteriormente modificato, con Decreto Legge n. 5 del 2012, non rilevante, in questa sede);
29. non risulta applicabile, nella specie, ratione temporis, l’esclusiva responsabilita’, in capo all’inadempiente, sancita del citato Decreto Legge n. 5 del 2012, articolo 21, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla richiamata L. n. 35 del 2012, che, disciplinando nuovamente la responsabilita’ solidale negli appalti ha sanzionato, per l’omissione contributiva, solo il responsabile dell’inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo solidale, con disposizione che, e per non avere in nuce carattere interpretativo e per la predeterminazione, per legge, del soggetto passivo della sanzione civile, non contiene elementi per indurre l’interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale (sull’efficacia innovativa e non interpretativa, si veda, per tutte, Corte Cost. nn. 271 e 257 del 2011, 209 del 2010, 24 del 2009 e 170 del 2008);
30. non induce, per altro, a diversa opinione l’osservazione che assume che l’interpretazione nel senso della natura innovativa della predetta disposizione condurrebbe all’irragionevole risultato della responsabilita’ solidale, per le sanzioni civili, secondo la collocazione temporale dell’inadempimento dell’appaltatore, dovendo pertanto dubitarsi della legittimita’ costituzionale della precedente versione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2;
31. vale richiamare, al riguardo, i principi piu’ volte ribaditi dal Giudice delle leggi, e riaffermati anche con la sentenza n. 254 del 2014 che, nel ritenere infondata la questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 911 e nel solco della costante giurisprudenza costituzionale, ha escluso la non conformita’ al principio di eguaglianza di un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiche’ il fluire del tempo puo’ costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (v. Corte Cost. n. 254 del 2014 cit. e i precedenti ivi richiamati);
32. dunque, gia’ e’ stata ritenuta non lesiva del canone di ragionevolezza la circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilita’ solidale del committente e dell’appaltatore, dettata dal Decreto Legge n. 5 del 2012, articolo 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 2012, articolo 1, comma 1, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo;
33. in conclusione, va accolto il ricorso principale, la sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto e, per essere necessario un ulteriore esame del gravame, la causa va rinviata alla Corte di appello di Trento, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’;
34. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Trento, anche per le spese del giudizio di legittimita’. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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