Azione di annullamento del testamento olografo

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 20 febbraio 2020, n. 4449.

La massima estrapolata:

Il “dies a quo” di decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del testamento olografo per incapacità del testatore, ex art. 591 c.c., va individuato in quello di compimento di un’attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del “de cuius” – come la consegna o l’impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo – anche da parte di uno solo dei chiamati all’eredità e senza che sia necessario eseguire tutte le disposizioni del testatore. Ne consegue che, in caso di istituzione di un erede universale, non occorre che questi dimostri, al fine predetto, di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l’intero “universum ius defuncti”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che integrasse gli estremi di una condotta esecutrice, sia pure parzialmente, delle disposizioni testamentarie, quella con la quale l’erede aveva continuato a percepire, dopo la morte della “de cuius”, il canone di locazione di un immobile commerciale facente parte del compendio ereditario).

L’attività di esecuzione delle disposizioni testamentarie può consistere anche in una condotta gestionale con apprensione dei relativi frutti, che riguardi anche uno solo immobile, senza che, in caso di istituzione di un erede universale, sia necessario per lui dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni che costituivano l’intero universo dei diritti del defunto.

Sentenza 20 febbraio 2020, n. 4449

Data udienza 13 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 11485/’17) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: MPL SVT 45L29 L331Q), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), tutti rappresentati e difesi, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrenti –
Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 225/2017, depositata l’8 febbraio 2017;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilita’ del primo e terzo motivo del ricorso e, comunque, per il rigetto integrale dello stesso;
uditi l’Avv. (OMISSIS) (per delega) nell’interesse della ricorrente e l’Avv. (OMISSIS) per i controricorrenti.

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione del 15 novembre 2005 i sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trapani, la sig.ra (OMISSIS) per sentir annullare, ai sensi dell’articolo 591 c.c., il testamento olografo redatto da (OMISSIS) con il quale la sorella convenuta era stata istituita erede universale.
Nella costituzione della stessa convenuta, l’adito Tribunale, con sentenza n. 839/2011, accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava aperta la successione legittima di (OMISSIS).
Sull’appello della medesima convenuta soccombente e nella costituzione degli appellati (con la costituzione in giudizio degli eredi di (OMISSIS), nelle more deceduta), la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 225/2017, dichiarava – nel dispositivo – l’inammissibilita’ del gravame, pur avendo, in effetti, confermato nel merito – per quanto emergente dall’inerente motivazione – la decisione di prime cure in ordine all’insussistenza della maturata prescrizione dell’azione di annullamento (non potendosi ritenere che fosse stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie) e alla ricorrenza delle condizioni per dichiarare l’annullabilita’ dell’impugnato testamento.
La signora (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la suddetta sentenza di appello.
Gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) (questi ultimi due quali eredi, gia’ costituiti in sede di appello, di (OMISSIS)), si sono ritualmente costituiti in questa fase di legittimita’ depositando controricorso, con il quale hanno instato per il rigetto del ricorso.
In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso si optava previa formulazione di apposita proposta – per le forme di cui al procedimento previsto dall’articolo 380 bis c.p.c., ma, all’esito dell’adunanza camerale, il collegio ravvisava l’opportunita’ di rimetterne la discussione alla pubblica udienza dinanzi a questa Sezione, fissata per la data odierna, in prossimita’ della quale il difensore dei controricorrenti ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. – la violazione e o falsa applicazione di legge dell’articolo 113 c.p.c., deducendo l’illegittimita’ dell’impugnata sentenza con la quale la Corte palermitana, pur decidendo solo sul merito dei motivi di appello, aveva ingiustificatamente dichiarato, in dispositivo, l’inammissibilita’ dell’appello stesso.
2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – sempre in ordine all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – un’ulteriore violazione o falsa applicazione dell’articolo 113 c.p.c., anche se, in effetti, nello svolgimento del motivo, previa deduzione dell’ammissibilita’ della censura, ha denunciato l’erroneita’ della sentenza di appello nella parte in cui non aveva rilevato che l’avversa azione di annullamento fosse da considerarsi ormai prescritta al momento della sua introduzione, con riferimento al disposto dell’articolo 606 c.c., comma 2.
3. Con la terza doglianza la ricorrente ha dedotto – con riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c., anche se – anche in relazione ad essa – ha inteso denunciare l’erroneita’ dell’impugnata sentenza nella parte in cui, con riguardo all’applicazione dell’articolo 591 c.c. e sulla base delle risultanze della c.t.u., aveva ritenuto che la testatrice fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione dell’atto di ultima volonta’.
4. Rileva il collegio che il primo motivo e’ infondato e va, percio’, respinto.
Occorre, infatti, osservare che, pur se, in effetti, la Corte di appello ha, sul piano formale, erroneamente dichiarato in dispositivo l’inammissibilita’ del gravame, e’ incontestabile che la stessa abbia pronunciato – ed univocamente argomentato in proposito nello svolgimento della motivazione (per come si evince anche dalla riportata narrativa in fatto) – sul merito dei motivi di gravame. Pertanto, questo apparente contrasto tra dispositivo e motivazione deve ritenersi frutto di un mero errore materiale e, quindi, non e’ idoneo a costituire propriamente un vizio di nullita’ della sentenza (v., ad es., Cass. n. 24842/2014).
5. Ritiene, invece, il collegio che la seconda censura e’ fondata per le ragioni che seguono.
In via generale va ricordato che il dies a quo ai fini del decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del testamento olografo esercitabile nei casi di incapacita’ del testatore di cui all’articolo 591 c.c., primi due commi, e’ stabilito dal commi 3 ed ultimo, dello stesso articolo, che lo identifica con il “giorno in cui e’ stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”, ragion per cui il nodo da sciogliere sul piano giuridico e’ quello di stabilire con quali modalita’ la manifestazione di detta esecuzione possa essere ritenuta idonea per determinare l’effettivo momento utile per la decorrenza del suddetto termine.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 892/1987, citata anche nella sentenza qui impugnata, e Cass. n. 18560/2009) ha statuito che per esecuzione del testamento, al fine in questione, deve intendersi un’attivita’ diretta alla concreta realizzazione della volonta’ del testatore come la consegna o l’impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo, con la conseguenza che non valgono a far decorrere il detto termine ne’ la pubblicazione del testamento olografo, che e’ atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva esecuzione, ne’ la presentazione della denuncia di successione ed il pagamento dell’imposta, che costituiscono atti dovuti, volti ad evitare conseguenze sfavorevoli alla massa ereditaria.
Senonche’, pur partendo da questo esatto inquadramento generale della problematica, la Corte palermitana ha ritenuto che non potesse considerarsi quale condotta integrante l’esecuzione delle disposizioni testamentarie quella dell’attuale ricorrente (istituita erede universale con l’impugnato testamento) consistita nell’aver continuato a percepire, subito dopo la morte della (OMISSIS) in data (OMISSIS) (con la quale, peraltro, coabitava), il canone di locazione di un immobile commerciale (gia’ locato dalla indicata testatrice e del quale ella faceva propri i frutti quando era in vita) pacificamente facente parte del compendio ereditario.
Il giudice di appello ha, in proposito, rilevato che il menzionato comportamento posto in essere dalla (OMISSIS) poteva inquadrasi nell’attivita’ di amministrazione della “res comune” (per effetto della successione nel contratto di locazione di tutti gli eredi) e che, inoltre, la riscossione dei canoni relativi ad un singolo cespite non potesse considerarsi indizio inequivoco della volonta’ dell’odierna ricorrente di disporre a titolo esclusivo dei beni ereditari.
Il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale ed il suo esito non sono, ad avviso del collegio, corretti in punto di diritto.
Infatti, per un verso, deve ritenersi che l’attivita’ di riscossione dei canoni relativi all’immobile gia’ locato dalla testatrice, realizzata in continuita’ subito dopo il decesso di quest’ultima e successivamente proseguita, ha rappresentato una condotta sufficiente a far emergere la volonta’ della (OMISSIS) di dare seguito alla condotta gestionale gia’ eseguita dalla (OMISSIS) (con la quale, oltretutto, conviveva), facendo propri i relativi frutti nel tempo, cosi’ intendendo porre in esecuzione, ancorche’ parzialmente, le disposizioni testamentarie; per altro verso, la circostanza che l’attivita’ esecutiva si fosse concretizzata solo in detta condotta avrebbe dovuto essere considerata, comunque, idonea ad avere rilievo in funzione dell’applicazione del disposto di cui al citato articolo 591 c.c., comma 3.
Infatti, a quest’ultimo proposito, deve sottolinearsi – in conformita’ ad altro convincente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. n. 2585/1962 e, piu’ di recente, Cass. n. 9466/2012) – come il termine di prescrizione di cinque anni, che la norma appena richiamata stabilisce per impugnare il testamento olografo nei previsti casi di incapacita’ del testatore (in senso analogo a quanto sancito dall’articolo 606 c.c., comma 2, per ogni altro difetto di forma diverso dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione), decorre dal giorno in cui e’ stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all’eredita’, esecuzione alle disposizioni testamentarie (quale condotta diretta a garantire anche la tutela dei terzi, che sarebbero pregiudicati dal compimento di una mera attivita’ formale: cfr. Cass. n. 1635/1983), evidenziandosi, altresi’, come non sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiche’ altrimenti la situazione giuridica inerente allo “status” dei chiamati all’eredita’ e alla qualita’ stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, eventualita’ che la legge ha inteso evitare assoggettando l’azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall’esecuzione anche parziale dell’atto di ultima volonta’.
6. Per tali ragioni deve ritenersi meritevole di essere accolta la seconda censura (cosi’ come ritualmente svolta nel suo impianto argomentativo), con il derivante assorbimento del terzo motivo (attinente alla contestazione del dichiarato annullamento dell’impugnato testamento olografo, della cui azione e’ stata prospettata – con il motivo accolto – l’intervenuta prescrizione) e la conseguente cassazione, sul punto, dell’impugnata sentenza.
La causa deve, percio’, essere rinviata ad altra Sezione della Corte di appello, la quale, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimita’, dovra’ uniformarsi al seguente principio di diritto: “l’attivita’ di esecuzione delle disposizioni testamentarie, dal cui giorno di iniziale compimento decorre il termine di prescrizione quinquennale per impugnare il testamento olografo nei casi di incapacita’ del testatore previsti dall’articolo 591 c.c., puo’ consistere anche nell’esercizio di una condotta gestionale con apprensione dei relativi frutti (ritraendone, percio’, le correlate utilita’, come verificatosi, nella specie, con la prosecuzione della percezione dei canoni di locazione gia’ operata in vita dal “de cuius”) riguardante anche uno solo degli immobili caduti nel compendio ereditario, senza che, percio’, in caso di istituzione di un erede universale, sia necessario che quest’ultimo debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l’intero universum ius defuncti”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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