Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 7 agosto 2019, n. 21161.
Massima estrapolata:
In caso di invalidità del trasferimento di azienda accertata giudizialmente, il rapporto di lavoro permane con il cedente e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e diverso con il soggetto già, e non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continuato a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare, la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi la prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale; ne consegue che la responsabilità per violazione dell’art. 2103 c.c. deve essere imputata a quest’ultimo e non anche al cedente.
Sentenza 7 agosto 2019, n. 21161
Data udienza 11 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. PATTI Adriano – Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23616-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
e contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1354/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/04/2016 R.G.N. 8590/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
uditi gli Avvocati (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 18 aprile 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato (OMISSIS) Spa e (OMISSIS) srl, in solido, al risarcimento del danno professionale, subito da (OMISSIS), nella misura del 75% della retribuzione mensile dallo stesso percepita con decorrenza dal 17.3.2009 sino alla data di deposito del ricorso introduttivo (12.3.2010), oltre accessori e spese.
2. La Corte territoriale ha premesso che, con precedente sentenza del 2009, successivamente passata in cosa giudicata, era stata dichiarata l’inefficacia del contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato il 28 febbraio 2003 tra (OMISSIS) Spa e (OMISSIS) Spa (poi (OMISSIS) Srl) ed ordinato a Telecom di ripristinare il rapporto di lavoro con il (OMISSIS); con altra sentenza della medesima Corte di Appello del 15 gennaio 2016 era stato poi confermato il demansionamento subito dal (OMISSIS) con condanna di (OMISSIS) Spa al risarcimento del danno commisurato al 50% delle retribuzioni mensili percepite dall’ottobre 2001 al febbraio 2003 e di (OMISSIS), in pari misura, dal marzo 2003 alla data della sentenza di primo grado.
La Corte ha ritenuto che “l’inottemperanza di Telecom all’ordine di ripristino dell’operativita’ del rapporto di lavoro con il (OMISSIS) per effetto della nullita’ della cessione di ramo d’azienda a (OMISSIS) integra un elemento fondante il risarcimento del danno a carico di (OMISSIS) Italia, aggiungendosi agli altri elementi di prova del demansionamento come accertato con sentenza n. 7900/2009”; ha aggiunto che “poiche’ la situazione di demansionamento si e’ determinata dal 1 ottobre 2001, ancor prima della illegittima cessione di ramo d’azienda, non puo’ negarsi che Telecom debba rispondere dei danni anche per il periodo successivo alla cessione, atteso che il mancato ripristino del rapporto ha comportato l’impossibilita’ di reintegrare il (OMISSIS) nelle originarie mansioni ex articolo 2103 c.c.”.
Quanto alla concorrente e solidale responsabilita’ di (OMISSIS), la Corte napoletana ha considerato che, a fronte delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo concernenti la sottrazione di compiti subita dal (OMISSIS), detta societa’ non aveva mosso “specifiche contestazioni… neppure nel presente grado”, per cui poteva convenirsi con la superfluita’ dell’attivita’ istruttoria gia’ ritenuta in prime cure, tenuto altresi’ conto che “la situazione di dequalificazione era stata accertata con precedente sentenza”.
In ordine, infine, alla “sussistenza del danno professionale e la liquidazione del quantum”, la Corte di Appello ha ritenuto corrette le statuizioni di primo grado, integrando la motivazione. Richiamati i principi posti da Cass. SS.UU. n. 6572 del 2006, ha considerato che il (OMISSIS) aveva “indicato la natura delle mansioni ricoperte presso l’Ufficio di Catanzaro, la progressiva sottrazione di incarichi e responsabilita’ prima presso Telecom e poi presso (OMISSIS), la durata della dequalificazione e la natura, incidendo il mutamento in peius delle mansioni sull’originario ruolo di responsabile della programmazione commerciale”. Ha ritenuto “accertato il consistente depauperamento professionale subito in concreto dal lavoratore, per effetto del venir meno dell’esperienza acquisita” ed ha condiviso il parametro del 75% della retribuzione mensile per misurare il risarcimento del danno “avuto riguardo alla durata ed alla consistenza della dequalificazione”.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) Spa con un motivo, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS) srl, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo. Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il motivo di ricorso principale (OMISSIS) Spa denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2112 e 1223 c.c. per avere la sentenza condannato in solido anche la (OMISSIS) per il risarcimento del danno professionale subito dal (OMISSIS) per un periodo in cui la prestazione era resa da questi esclusivamente in favore di (OMISSIS) srl.
Si deduce che “la responsabilita’ per il demansionamento accertato non puo’ che gravare sul soggetto che ha utilizzato le prestazioni del lavoratore e che, dietro versamento della retribuzione, aveva il potere di assegnare o meno le mansioni” e questo anche dopo la sentenza che aveva dichiarato l’illegittimita’ della cessione ex articolo 2112 c.c..
2. Il Collegio reputa fondata la censura.
Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda o di un suo ramo comporta la continuita’ del rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c. che, in deroga all’articolo 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto.
L’unicita’ del rapporto viene meno laddove, invece, come nella specie, il trasferimento sia invalido e si instaura un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (gia’, e non piu’, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore “continui” di fatto a lavorare.
Invero, secondo un insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidita’ della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 2112 c.c.) e di inconfigurabilita’ di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), l’originario rapporto di lavoro con la cedente non si trasferisce e se ne instaura un altro in via di fatto con il destinatario della cessione e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sull’altro rapporto lavorativo ancora in essere, rimasto in vita con il cedente (cfr. da ultimo Cass. n. 5998 del 2019 con la giurisprudenza ivi citata).
Accanto al rapporto di lavoro quiescente con l’originaria impresa cedente, ripristinato de iure con la declaratoria giudiziale di invalidita’ del trasferimento, vi e’ una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro in via di fatto.
Tale distinto rapporto di lavoro, che non e’ la mera prosecuzione del precedente, e’ comunque produttivo di effetti giuridici e quindi di obblighi in capo al soggetto che in concreto utilizza la prestazione lavorativa del ceduto nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale.
Innanzitutto gli obblighi retributivi quale corrispettivo della prestazione utilizzata ma, piu’ in generale, tutti gli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che, anche in via di fatto, instauri un rapporto di lavoro subordinato.
Tra essi anche quello che discende dall’operativita’ dell’articolo 2103 c.c. che governa la disciplina dell’assegnazione delle mansioni del prestatore di lavoro subordinato.
L’eventuale violazione di tale norma non puo’ che essere imputata a chi utilizza la prestazione e che ha il potere di assegnare le mansioni.
Pertanto dei danni derivanti dall’illegittimo esercizio dello ius variandi non puo’ essere chiamato a rispondere il cedente che in concreto non utilizza la prestazione lavorativa, quasi come responsabilita’ di un fatto altrui, e la sentenza impugnata – che ha condannato (OMISSIS) in solido con (OMISSIS) per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell’articolo 2103 c.c. per un periodo in cui lavorava alle dipendenze della seconda – deve essere cassata sul punto, onde consentire un nuovo esame al giudice del rinvio.
3. Con il motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) srI denuncia “violazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 360 c.p.c., n. 3” per la “mancata ammissione di mezzi istruttori” nonostante controparte si fosse “limitata a mere generiche asserzioni in ordine ai danni derivanti – a suo dire – dal mancato trasferimento”; si lamenta che comunque il parametro del 75% della retribuzione mensile sarebbe sproporzionato per la quantificazione del danno operata.
4. Il motivo e’ inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c. per la mancata ammissione di prove testimoniali, di cui non riporta neanche il contenuto: come noto la violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (di recente: Cass. n. 26769 del 2018). Si trascura poi di considerare che i giudici del merito hanno ritenuto superflua l’istruttoria – come risulta dallo storico della lite – per l’operativita’ del principio di non contestazione e tale aspetto non risulta in alcun modo censurato dal motivo in esame.
Per ogni residuo aspetto il motivo e’ infondato.
Invero, in tema di dequalificazione, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, puo’ desumere l’esistenza del danno, determinandone anche l’entita’ in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualita’ e quantita’ della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalita’ colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19778 del 2014; Cass. n. 4652 del 2009; Cass. n. 28274 del 2008; Cass. SS.UU. n. 6572/2006 cit.).
Nella specie la sentenza impugnata indica gli elementi di fatto in base ai quali ha ritenuto accertato un danno alla professionalita’, avuto riguardo alla “durata e alla consistenza della dequalificazione… stante la continuita’ e la permanenza del demansionamento”, tenuto anche conto dello scostamento rispetto alle mansioni prima esercitate e del “depauperamento professionale… per effetto del venir meno dell’esperienza acquisita”, stimando equo commisurare il danno in una percentuale della retribuzione mensile (questa Corte ha considerato anche la retribuzione mensile parametro del danno da impoverimento professionale: v. Cass. n. 9228 del 2001; cfr. pure Cass. n. 7967 del 2002 e Cass. n. 835 del 2001; piu’ di recente: Cass. n. 12253 del 2015) con un percorso motivazionale che, senza discostarsi da dati di comune esperienza e non palesando radicale contraddittorieta’ delle argomentazioni, sorregge a sufficienza l’esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa, idoneo a precludere la cassazione della sentenza impugnata sulla base delle censure che parte ricorrente muove.
5. Conclusivamente, rigettato il ricorso incidentale, va accolto quello principale di (OMISSIS) Spa, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso e rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si uniformera’ a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese.
Occorre dare atto della sussistenza per (OMISSIS) Srl dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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