Situazione di possesso ovvero di semplice detenzione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17880.

La massima estrapolata:

Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione – dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell’art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione – assume rilievo la circostanza che l’attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l’esclusione dell’esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario.

Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17880

Data udienza 14 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22928/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 597/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/03/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RITENUTO

che:
La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto del ricorso possessorio proposto da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. ( (OMISSIS)).
Il (OMISSIS), socio della (OMISSIS) da cui aveva ricevuto in sub locazione locali della struttura al fine dello svolgimento della propria attivita’ di chirurgo plastico, aveva lamentato la sostituzione, ad opera della sub locatrice, della serratura di accesso ai suddetti locali.
La corte d’appello riconosceva che il contratto intercorso fra le parti prevedeva determinate condizioni di utilizzo, cui il (OMISSIS) non si era attenuto, senza che da cio’ potesse derivarne una situazione tutelabile in sede possessoria, trattandosi di comportamenti che i soci e i responsabili della struttura avevano semplicemente tollerato per ragioni di buona convivenza.
In ragione di cio’, secondo la corte, nell’attivita’ posta in essere dalla (OMISSIS) faceva difetto l’animus spoliandi.
Attraverso la sostituzione della serratura i soci e dirigenti della (OMISSIS) avevano inteso regolarizzare l’utilizzo dei locali nei limiti di quanto previsto nel contratto.
D’altronde, entro tali limiti, ne avevano consentito l’utilizzazione al (OMISSIS) anche dopo la sostituzione della serratura.
Per la cassazione della sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui l’intimata ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
La causa, inizialmente chiamata per l’udienza camerale del 19 aprile 2018, e’ stata rinviata a nuovo ruolo in pendenza di un diverso ricorso fra le stesse parte contro diversa sentenza della Corte d’appello di Milano.
Tale ulteriore sentenza, su richiesta del (OMISSIS), aveva dichiarato la nullita’ dei contratti inter partes per la mancata registrazione.

CONSIDERATO

che:
1. Il diverso giudizio pendente dinanzi a questa Corte e’ stato definito con sentenza della 3 sez. civile n. 26912/2018, che – – ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva dichiarato la nullita’ dei contratti di sub locazione fra il (OMISSIS) e la (OMISSIS), per mancata registrazione.
Senza che sia necessario approfondire le ragioni poste a base della decisione di questa Corte, in questa sede, e’ sufficiente il rilievo che la nullita’ del contratto di locazione non vale ad escluderne la rilevanza “quale prova di una detenzione qualificata del bene” (cfr., in diverso ambito, Cass. n. 16412/2017), tanto piu’ in presenza di una nullita’ quale quella riscontrata nel caso in esame, comminata, secondo Cass. n. 26912/2018 cit., “per la violazione di un obbligo di condotta (e non per il difetto o per il vizio afferente un elemento costitutivo della fattispecie negoziale tipica del contratto di locazione, descritta dalla norma di legge)”.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la corte d’appello, ingannata dal fatto che le parti in causa avevano prodotto contratti di locazione diversi, non aveva considerato che il contratto di locazione destinato a disciplinare il rapporto “consentiva al ricorrente l’uso esclusivo e illimitato della sala medica”.
Il motivo e’ inammissibile.
E’ ovvio che il ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, pone una questione di fatto, rimproverando alla corte di avere applicato il contratto di locazione prodotto dalla struttura medica, che prevedeva una fruizione limitata nel tempo dei locali, invece di quello da lui prodotto, privo di tali limitazioni.
La decisione andava percio’ censurata sotto questo profilo.
Cio’ e’ fatto con il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte di merito applicato un contratto diverso da quello vigente.
Anche tale motivo e’ inammissibile.
La questione della esistenza di una pluralita’ di produzioni di scritture che prevedevano condizioni di utilizzo diverse non e’ minimamente affrontata dalla corte di merito, la cui decisione e’ fondata sulla considerazione, svincolata da uno specifico riferimento a una scrittura piuttosto che a un’altra, che la “struttura era dotata di regole di utilizzo e di orari, al rispetto dei quali il (OMISSIS) si era da sempre sottratto”.
In verita’ l’autentica censura che il ricorrente muove contro la decisione e’ la seguente: a) dal fatto che l’uso dei locali era avvenuta senza limitazioni la corte avrebbe dovuto dedurre che il rapporto trovava la sua disciplina nel contratto prodotto dal ricorrente; b) in ogni caso, “se anche il contratto vero fosse stato quello limitato”, le concrete modalita’ di utilizzazione della cosa da parte del (OMISSIS) facevano emergere “un possesso indeterminato e illimitato dei beni costituiti dallo studio medico”.
Erroneamente i giudici di merito avevano ricondotto siffatta illimitata utilizzazione alla nozione di tolleranza.
Ma in questi termini e’ chiaro che il ricorrente non deduce un “omesso esame” nel significato precisato da questa Corte (Cass., S.U., n. 8053/2014), dirigendosi la censura contro un apprezzamento demandato al giudice di merito.
Invero, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la durata non transitoria dell’attivita’ di fatto e’ compatibile con la nozione di tolleranza non solo in presenza di un rapporto di parentela, ma anche di un rapporto di societa’.
“Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell’articolo 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l’attivita’ svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entita’, cui normalmente puo’ attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, e’ destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di societa’, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (nel caso di specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni efficacia presuntiva alla suddetta circostanza, con riferimento alla domanda di usucapione di un terreno che, durante il periodo interessato, era stato di proprieta’ di una societa’ per azioni di cui l’attore era uno dei due soci)” (Cass. n. 9661/2006).
La valutazione della corte di merito, nella parte in cui ha applicato la nozione di tolleranza al rapporto fra il ricorrente e i soci e responsabili della struttura, e’ in linea con tale principio.
Il terzo motivo ripropone sotto diversa veste la medesima censura: la sostituzione della serratura aveva sovvertito la situazione di fatto precedente, che costituiva esercizio della detenzione conforme al contratto e non rifletteva la tolleranza degli altri soci.
Esso e’ pertanto inammissibile per la stessa ragione.
Analogamente e’ inammissibile il quarto motivo, che sotto la veste dell’omesso esame censura, in termini generici e globali, la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.
“Il giudizio di cassazione e’ un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassativita’ e della specificita’ ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’articolo 360 c.p.c., sicche’ e’ inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicita’ di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito” (Cass. n. 11063/2018).
In conclusione il ricorso va rigettato, con addebito di spese.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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