Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15666.
La massima estrapolata:
La rinuncia a un diritto, se fatta allo scopo di avvantaggiare un terzo, può importare donazione indiretta, purché fra donazione e arricchimento sussista un nesso di causalità diretta. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la rinuncia del “de cuius” a sottoscrivere la quota di aumento del capitale sociale di una s.r.l., seguita dalla concomitante sottoscrizione, da parte del figlio, della quota non sottoscritta dal genitore, costituisse donazione indiretta, atteso che, a seguito della rinuncia del “de cuius”, anche gli altri soci avevano avuto analoga possibilità di sottoscrizione).
Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15666
Data udienza 21 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3553/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3497/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO
che:
Il Tribunale di Milano, nella causa di scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte di (OMISSIS), instauratasi per quote uguali fra i due figli (OMISSIS) e (OMISSIS), ha rigettato con sentenza non definitiva la domanda proposta da (OMISSIS), volta a ottenere la qualificazione come donazione indiretta, soggetta a collazione, di una operazione societaria che aveva portato il fratello (OMISSIS) a sottoscrivere la quota del 12,50% del capitale sociale della societa’ di famiglia (OMISSIS) S.r.l. (sottoscrizione, secondo l’attrice, resa possibile dalla rinuncia del genitore a esercitare il suo diritto di opzione in occasione di un aumento di capitale).
Il tribunale ha poi escluso che il bonifico della somma di Euro 148.800,00, effettuata dal de cuius su un conto cointestato in none del figlio (OMISSIS) e del coniuge di lui (OMISSIS), costituisse donazione indiretta. Secondo il tribunale si sarebbe trattato, in ipotesi, di una donazione diretta fatta senza l’osservanza della forma prescritta dall’articolo 782 c.c., la cui eventuale nullita’ per difetto di forma non era stato possibile accertare in difetto di domanda in tal senso proposta dall’attrice.
E’ poi intervenuta sentenza definitiva del medesimo tribunale, che ha operato la divisione fra i due aventi diritto.
Contro le sentenze, definitiva e non definitiva, (OMISSIS) ha proposto appello.
La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza non definitiva di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva negato che la rinuncia del genitore a sottoscrivere la quota di pertinenza dell’aumento del capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l. potesse considerarsi donazione.
La corte d’appello, inoltre, ha condiviso la decisione di primo grado la’ dove il tribunale aveva ritenuto di non poter disporre la collazione di una donazione nulla: l’operativita’ della collazione presuppone, infatti, una donazione valida.
La corte d’appello, invece, in dissenso dal primo giudice, ha ritenuto di poter rilevare d’ufficio la nullita’ della donazione per difetto di forma, con la precisazione che il rilievo della invalidita’ riguardava solo la quota oggetto di donazione fatta dal de cuius in favore del figlio e non anche della nuora, che non e’ stata parte in causa.
La corte ha aggiunto che, in assenza di domanda di restituzione, la pronuncia doveva esaurirsi nella dichiarazione della nullita’ della donazione, senza statuizione di condanna restitutoria a carico del beneficiario della liberalita’.
In considerazione del rilevato difetto di forma, la corte di merito ha quindi ritenuto irrilevante l’appello incidentale condizionato di (OMISSIS), il quale aveva insistito perche’ la donazione fosse qualificata come remuneratoria. Secondo la corte il rilievo della nullita’ esauriva la controversia, essendo la forma solenne richiesta anche per la donazione remuneratoria.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso affidato a un unico motivo.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Il ricorrente sostiene che il primo giudice, dopo avere negato che lo spostamento patrimoniale realizzato dal genitore con bonifico, costituisse una donazione indiretta, trattandosi in ipotesi di donazione diretta nulla per difetto di forma, aveva proseguito nell’analisi, aggiungendo che, nella specie, faceva comunque difetto anche la prova dello spirito di liberalita’.
In appello (OMISSIS) aveva denunciato solo la ratio decidendi fondata sulla mancanza del requisito formale e non pure la ulteriore ratio con cui si negava la stessa natura liberale della disposizione.
Per tale ragione la Corte d’appello di Milano non avrebbe potuto qualificare il bonifico quale donazione nulla, perche’ a cio’ era d’ostacolo il giudicato interno gia’ formatosi sulla qualificazione della corresponsione della somma quale pagamento non integrante gli estremi della donazione (diretta o indiretta poco importa).
Il secondo motivo denuncia la nullita’ della sentenza per avere la corte rilevato d’ufficio una nullita’ non dedotta ne’ eccepita, senza preventivamente attivare il contraddittorio fra le parti sul punto.
Il ricorrente sottolinea che egli aveva proposto appello incidentale condizionato, con il quale aveva chiesto di accertare l’esistenza di un proprio credito verso la massa ereditaria, in quanto aveva anticipato negli ultimi anni di vita tutte le spese occorrenti per l’assistenza in favore del de cuius.
Si sostiene che qualora fosse stato provocato il contraddittorio egli avrebbe potuto insistere su tale domanda e arricchire gli argomenti idonei a dimostrarne la fondatezza.
Con il terzo motivo si censura la sentenza la’ dove la corte ha compensato le spese di lite del grado. In assenza di soccombenze reciproca le spese avrebbero dovuto essere poste, in tutto o in parte, a carico dell’appellante.
2. Il primo motivo e’ infondato.
Emerge dal ricorso e dalla stessa sentenza impugnata che l’appellante aveva insistito perche’ fosse disposta la collazione della somma oggetto del bonifico ordinato dal de cuius in favore del figlio e della nuora, quanto meno nei limiti della somma riferibile al figlio.
Ora e’ fin troppo chiaro che (OMISSIS), nel riproporre in appello l’istanza originaria di collazione, ha per cio’ solo insistito nel configurare l’operazione come donazione. Chi chiede il conferimento di un bene in applicazione della collazione, per cio’ stesso deduce che il bene e’ stesso e’ pervenuto al coerede dal de cuius a titolo di liberalita’, diretta o indiretta.
L’impugnazione della pronuncia negativa sulla collazione impediva percio’ la formazione del giudicato su ogni e qualsiasi statuizione incompatibile con la sussistenza dell’obbligo di conferire, compresa, in primo luogo, la ratio decidendi che metteva in dubbio la natura liberale del trasferimento di denaro.
3. Il secondo motivo e’ infondato.
La nullita’ della sentenza per violazione del diritto di difesa si verifica allorquando la decisione venga calata ex abrupto sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse (Cass. n. 22731/2012; n. 11453/2014).
Nel caso di specie, al contrario, il giudice di primo grado aveva rigettato l’istanza di collazione proprio in base al rilievo della nullita’ della donazione, in quanto fatta senza l’osservanza della forma prescritta. La questione, pertanto, gia’ faceva parte della materia del contendere, dovendosi pertanto escludere la violazione di cui al motivo in esame.
Altra questione e’ se l’assunto teorico da cui sono partiti i giudici di merito, e cioe’ che la collazione suppone che la donazione sia stata fatta con la forma prescritta, sia giuridicamente corretto. In difetto di censura, pero’, questa Corte non deve assumere alcuna posizione in proposito. Solo per completezza di esame si rileva che ci sono autorevoli voci dottrinarie e precedenti della Suprema corte che considerano irrilevante, bene inteso agli effetti della sola collazione e non anche ai fini della riunione fittizia, la forma con cui la donazione e’ stata fatta (Cass. n. 417/1956; n. 1/1997).
4. Il ricorrente evidenzia che il rilievo ufficioso della nullita’ ha indotto la corte a giudicare irrilevante il proprio appello incidentale condizionato (volto a sostenere che, nel caso in esame, si era trattato al limite di donazione remuneratoria), precludendogli di coltivare adeguatamente l’impugnazione.
Anche tale profilo di censura e’ infondato.
La corte ha considerato irrilevante l’appello incidentale in base al rilievo che anche la donazione remuneratoria e’ pur sempre soggetta al requisito della forma solenne ex articolo 782 c.c..
Nella prospettiva fatta propria dalla corte di merito, percio’, il rilievo del difetto di forma esauriva la materia controversa anche in merito alla diversa configurazione della fattispecie sostenuta con l’appello incidentale.
D’altronde questa Corte ha chiarito che anche la donazione remuneratoria – che e’ vera e propria donazione (articolo 770 c.c., comma 1 c.c.) perche’ di questa condivide i requisiti di sostanza e di forma – e’ soggetta alla disciplina della riduzione nel caso di lesione di legittima.
Il precedente e’ riferito al problema dell’assoggettabilita’ a riduzione della donazione remuneratoria, tuttavia non c’e’ ragione di ipotizzare una diversa soluzione per la collazione.
5. In verita’, con il motivo in esame, il ricorrente descrive la propria impugnazione incidentale in termini piu’ ampi, nel senso che egli aveva dedotto una configurazione causale del trasferimento operato in proprio favore dal padre, diversa dalla donazione.
Ma a tale obiezione e’ inevitabile replicare che la sentenza andava allora censurata sotto questo profilo, per non avere compreso negli esatti termini l’impugnazione incidentale e, conseguentemente, per averla a torto ritenuta irrilevante una volta riconosciuta la nullita’ del negozio per il vizio di forma.
Diversamente il ricorrente ha solamente lamentato la violazione dell’articolo 115 c.p.c., per una inesistente violazione del diritto di difesa.
6. Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c., la’ dove la corte d’appello ha disposto la compensazione delle spese in assenza di soccombenza reciproca.
Il motivo e’ infondato.
La corte ha ordinato la compensazione delle spese perche’ “la nullita’ della donazione in favore della (OMISSIS) e’ stata rilevata d’ufficio, indipendentemente da una domanda in tal senso dell’attuale appellante”. In base a tale considerazione si comprende che la scelta fra condanna e compensazione delle spese non si poneva nei confronti (OMISSIS), ma nei confronti dell’appellante (OMISSIS), in quanto vittoriosa in base a un rilievo ufficioso.
La coerede aveva chiesto la collazione della donazione e invece la corte d’appello ha dichiarato la nullita’ della stessa donazione, riconoscendo quindi in linea di principio piu’ di quanto la coerede avesse chiesto. Infatti, come chiarito da questa Corte, l’eventuale nullita’ della donazione, se dichiarata dal giudice, non provoca, ai fini della divisione, risultati dissimili dalla collazione, ma solo piu’ radicali, in quanto fa rientrare nel patrimonio del de cuius, come se non ne fossero mai usciti, i beni che ne erano stati oggetto, “dato che per l’ordinamento gli effetti di un contratto nullo, e quindi anche l’attribuzione patrimoniali con essa operata, si considerano come se non si fossero mai verificati” (Cass. n. 1/1997).
E’ pertanto palesemente infondata la pretesa del ricorrente di considerare la sorella interamente soccombente in grado d’appello, essendo invece parzialmente vittoriosa a seguito del rilievo della nullita’ (parzialmente perche’ al rilievo la corte non ha fatto seguire, in difetto di domanda, la condanna del donatario alla restituzione).
In questi termini la statuizione sulla compensazione delle spese non e’ sindacabile in questa sede. Il sindacato della Corte di cassazione e’ infatti limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, “con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass. n. 406/2008; n. 19613/2017).
7 Il ricorso incidentale denuncia, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli articoli 809, 769 e 737 c.c..
Si sostiene che la rinuncia del de cuius a sottoscrivere la quota di aumento del capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l., in quanto seguita dalla concomitante sottoscrizione, da parte del figlio, della quota non sottoscritta dal genitore, costituiva donazione indiretta soggetta a collazione.
La corte d’appello ha invece negato il carattere liberale dell’operazione in base al rilievo che anche gli altri soci avevano avuto la possibilita’ di sottoscrivere l’aumento per la quota per la quale vi era stata rinuncia all’esercizio del diritto di opzione da parte del de cuius.
La ricorrente censura tale rilievo, rimproverando alla corte di non avere considerato come ci fossero nella specie una pluralita’ di elementi che evidenziavano come l’intera operazione fosse stata concepita con il fine di consentire a (OMISSIS) di sottoscrivere l’aumento dietro pagamento di un corrispettivo irrisorio e comunque finanziato dai dividendi della societa’.
Il significativo vantaggio patrimoniale che l’operazione aveva determinato nella sfera del fratello era avvenuto in conformita’ alla volizione del padre, il quale aveva in effetti manifestato in uno scritto il proprio compiacimento nel vedere il figlio (OMISSIS) a capo dell’azienda di famiglia.
8. Il motivo e’ infondato.
Questa Corte ha talvolta ammesso che la rinuncia, se fatta al fine di avvantaggiare un terzo, possa importare donazione indiretta (Cass. n. 9872/2000; n. 507/1967). Si richiede tuttavia che sussista fra donazione e arricchimento un nesso di causalita’ diretta (Cass. n. 1545/1974), nesso che, nel caso di specie, non ricorre.
E’ un dato pacifico in causa che il mancato esercizio del diritto di opzione ha avuto quale effetto che le quote non sottoscritte dal de cuius sono state offerte in sottoscrizione agli altri soci e che il figlio ne ha profittato. Conseguentemente il supposto arricchimento non e’ dipeso della rinuncia del genitore, ma della decisione di (OMISSIS) di sottoscrivere la quota non sottoscritta dal padre, essendo irrilevante che il mancato esercizio del diritto di opzione fu fatto dal genitore con l’intento che le quote fossero sottoscritte, a prezzo vantaggioso, dal figlio. Esattamente rileva la corte che anche gli altri soci avrebbero avuto analoga possibilita’.
In conclusioni debbono essere rigettati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’; dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Leave a Reply