Ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Sentenza 5 aprile 2019, n. 9721.

La massima estrapolata:

Ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, della l. n. 208 del 2015, deve aversi riguardo al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice avanti al quale si è svolto il giudizio presupposto e che lo ha definito nel merito, anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito, e non, come in precedenza, il giudice dinanzi al quale il giudizio è stato introdotto.

Ordinanza 5 aprile 2019, n. 9721

Data udienza 28 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25341-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato l’11/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/2/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CARRATO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi la Corte d’Appello di Perugia, competente per territorio, a giudicare sul giudizio in oggetto, con le conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

– rilevato che la Corte di appello di Roma, con decreto depositato l’11 luglio 2018 (emesso all’esito di opposizione avanzata ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 5-ter), aveva dichiarato la sua incompetenza a provvedere su un ricorso proposto per l’ottenimento dell’equa riparazione relativo ad un giudizio presupposto – anch’esso diretto a conseguire l’equo indennizzo per l’eccessiva durata di altro procedimento – introdotto da (OMISSIS) nel 2009 dinanzi alla stessa Corte di appello di Roma e, a seguito di dichiarazione di incompetenza della stessa, svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Perugia e dalla medesima definito con decreto del febbraio 2017;
– considerato che, avverso il suddetto provvedimento di incompetenza adottato dalla Corte capitolina, il (OMISSIS) ha proposto – con ricorso ritualmente notificato il 4 settembre 2018 – regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 42 c.p.c. riferito ad un unico motivo (illustrato da memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2), con il quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 3 (con riferimento agli articoli 38 e 50 c.p.c.), sul presupposto che, nel caso di specie, poiche’ il giudizio presupposto era stato incardinato dinanzi alla Corte di appello di Roma, quest’ultima non avrebbe potuto dichiarare la sua incompetenza;
– ritenuto che il formulato ricorso risulta basato su argomenti giuridici riferiti al pregresso testo della L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 1, sulla scorta del quale, in effetti, la competenza avrebbe dovuto radicarsi presso la Corte di appello in cui aveva avuto inizio il c.d. processo presupposto (con riguardo al previsto criterio di collegamento stabilito dall’articolo 11 c.p.p.), nel mentre, nella fattispecie, trova applicazione “ratione temporis” (poiche’ il ricorso per equa riparazione e’ stato depositato il 6 dicembre 2017) – come osservato anche dal P.G. – il nuovo disposto dallo stesso articolo 3, comma 1, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 777, lettera g), in vigore dal 1 gennaio 2016;
– considerato che quest’ultima disposizione normativa (come, per l’appunto, novellata) pone riferimento – ai fini della determinazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione – al distretto della Corte di appello in cui ha sede il giudice innanzi al quale si e’ svolto il primo grado del giudizio presupposto (e non piu’ a quello cui appartiene il giudice avanti al quale lo stesso giudizio e’ stato introdotto), in tal senso dovendosi intendere – sul piano giuridico rilevante ai fini in questione – che il nuovo criterio di radicamento della competenza del giudice deve coincidere con quello della sede del distretto della Corte di appello dinanzi al quale si e’ celebrata la trattazione del processo presupposto ed e’ stata emanata la conseguente decisione (anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito);
– considerato, dunque, che per la controversia in questione, essendosi pacificamente svolto – nei precisati termini – il giudizio presupposto dinanzi alla Corte di appello di Perugia, che lo ha definito nel merito con l’adozione di relativo decreto, la competenza territoriale inderogabile a conoscere del procedimento di cui trattasi appartiene alla stessa, come correttamente ritenuto dalla Corte laziale nell’impugnato decreto;
– opinato, quindi, che, per effetto di detta statuizione, il ricorso per regolamento di competenza deve essere respinto;
– rilevato, infine, che non occorre adottare in questa sede alcuna pronuncia sulle spese non avendo l’intimato Ministero svolto attivita’ difensiva, assegnandosi il termine di cui all’articolo 50 c.p.c., per la conseguente riassunzione dinanzi al suddetto giudice dichiarato competente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza territoriale inderogabile della Corte di appello di Perugia, dinanzi alla quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di legge per la relativa riassunzione.

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