In caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione al C.d.S.

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 6 maggio 2019, n. 11789.

La massima estrapolata:

In caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione al C.d.S. che si assuma essere stato ritualmente notificato dal concessionario esattoriale, il destinatario della suddetta cartella – che deduca l’omissione o l’invalidita’ assoluta o l’inesistenza della notificazione del suddetto verbale e, per l’effetto, chieda l’annullamento dell’impugnata cartella – non puo’ che limitarsi a denunciare il vizio invalidante della notificazione del verbale di accertamento presupposto, non potendo essere fatti anche valere vizi che attengano al merito della pretesa sanzionatoria. L’allegazione di tali vizi e’, invece, necessaria solo qualora sia proposta opposizione a cartella esattoriale fondata su ordinanza-ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, implicando, invero, l’emissione della stessa che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore, che ha, percio’, avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell’esercitata pretesa sanzionatoria. Pertanto, ove a seguito della formulazione di opposizione a cartella esattoriale basata su verbale di accertamento sia rimasta comprovata l’invalidita’ assoluta della sua notificazione fatta valere in via esclusiva dal destinatario dell’atto impositivo (nella fattispecie a seguito di positivo esperimento della querela di falso in ordine alla veridicita’ dell’attestazione del compimento delle modalita’ notificatorie di cui all’articolo 139 c.p.c.), la pretesa sanzionatoria della P.A. deve essere ritenuta estinta, con il conseguente annullamento dell’impugnato atto esattoriale.

Ordinanza 6 maggio 2019, n. 11789

Data udienza 10 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8966-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 9367/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 19/9/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/1/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CARRATO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 19862/2014 il Giudice di pace di Napoli rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) con cui era stato chiesto
l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS) per asserita invalidita’ della notificazione del presupposto verbale di accertamento inerente la violazione di norme al C.d.S. di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992.
Il soccombente opponente formulava appello avverso la suddetta sentenza e – nel conseguente giudizio di secondo grado – il (OMISSIS) proponeva querela di falso per far accertare la falsita’ dell’attestazione circa l’avvenuto compimento delle attivita’ di cui all’articolo 139 c.p.c. da parte dell’agente notificatore, dallo stesso assunte come avvenute.
Accertata la falsita’ di detta attestazione – proveniente da pubblico ufficiale – con sentenza n. 3589/2016 (passata in giudicato) all’esito dell’introdotto giudizio di falso in via incidentale, la causa principale proseguiva in secondo grado e veniva definita con sentenza n. 9326/2017 del Tribunale di Napoli, con la quale l’appello era respinto. A sostegno dell’adottata decisione il Tribunale partenopeo, pur riconfermando l’esattezza della qualificazione dell’originaria domanda proposta come “opposizione recuperatoria” per effetto dell’accertata illegittimita’ della notificazione “a monte” del verbale di accertamento sulla base del quale era stata poi emessa l’impugnata cartella esattoriale, rilevava che l’appellante non aveva dedotto specificamente alcun pregiudizio subito in conseguenza dell’anzidetta illegittimita’ non avendo nemmeno articolato le sue difese sul merito della violazione di cui al presupposto verbale elevato dall’agente accertatore.
Avverso l’indicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), articolato in due motivi, al quale nessuna delle parti intimate ha resistito in questa sede.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 22, sul presupposto della illegittimita’ della sentenza che non aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’accoglimento dell’opposizione recuperatoria, la sola deduzione della mancata regolare notificazione dell’atto (ovvero del verbale di accertamento) su cui la cartella successivamente emessa era stata fondata.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti avuto riguardo all’asserita insanabilita’ della logicita’ e alla contraddittorieta’ della motivazione dell’impugnata sentenza in ordine al profilo gia’ prospettato con la prima censura.
Su proposta del relatore, il quale rilevava che il primo motivo formulato con il ricorso potesse essere ritenuto manifestamente fondato in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5) (con derivante assorbimento del secondo motivo), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Rileva il collegio che i due motivi possono essere congiuntamente esaminati e vanno ritenuti fondati.
Per quanto emerge dal riportato svolgimento del processo, e’ rimasto accertato che l’opposizione alla cartella esattoriale era stata fondata sulla circostanza dell’accertata nullita’ assoluta – a seguito dell’esito positivo dell’esperita querela di falso (il cui giudizio in via incidentale era stato definito con sentenza passata in giudicato, per come attestato dallo stesso giudice di appello nella sentenza qui impugnata) – della notificazione del verbale di accertamento presupposto. Sulla scorta di cio’, il (OMISSIS) ha prospettato che, al fine dell’accoglimento della sua opposizione, avrebbe dovuto ritenersi corretto e sufficiente -diversamente da quanto ravvisato nella sentenza di secondo grado dedurre la sola illegittimita’ a monte della predetta notificazione del verbale di accertamento invalidamente eseguita, senza, cioe’, essere tenuto anche ad assolvere l’onere di contestare nel merito quanto risultante dal verbale stesso e, quindi, a rappresentare i pregiudizi concretamente subiti a causa dell’anzidetta illegittimita’.
Ad avviso del collegio l’articolata censura coglie nel segno ponendosi in piena sintonia con quanto chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22080/2017, nella quale (v., soprattutto, paragr. 7.3) sono state operate importanti precisazioni circa la natura dell’opposizione a cartella esattoriale a seconda dei vizi prospettati con riferimento agli atti progressi rispetto alla sua emanazione.
Ed invero, a tal proposito, e’ stato puntualizzato che l’azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di nullita’ assoluta od inesistenza della notificazione del verbale di accertamento presupposto (nella fattispecie ritenuto configuratosi addirittura in virtu’ di sentenza definitiva intervenuta a seguito di querela di falso proposta in via incidentale) non puo’ qualificarsi come un’azione “recuperatoria” in senso proprio. Si aggiunge, infatti, che tale connotazione e’ riconoscibile all’azione che venga esperita avverso l’ordinanza-ingiunzione non notificata (ora disciplinata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6), recuperando, per l’appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non aveva potuto avvalersi tempestivamente per l’omessa od invalida notificazione dell’ordinanza-ingiunzione. In questa evenienza, il destinatario dell’ingiunzione (e della conseguente cartella) ha diritto – e viene a trovarsi nella condizione di – “recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere contro l’ordinanza-ingiunzione (sul presupposto della rituale conoscenza del verbale di accertamento “a monte”), sia sul piano formale (concernenti, cioe’, il procedimento di formazione del titolo) che su quello sostanziale (ovvero riguardanti la legittimita’ o meno della pretesa sanzionatoria).
Al contrario, quando viene (impropriamente) “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l’azione oggi disciplinata dal citato Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7 (e che, in precedenza, si riteneva esercitabile applicandosi la L. n. 689 del 1981, articolo 22) per far valere il vizio dell’omessa od assolutamente invalida od inesistente notificazione del verbale di accertamento, non vi e’ spazio – come correttamente dedotto, nel caso di specie, dal ricorrente (ed in senso contrario a quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli nell’impugnata sentenza) – per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria (in tal senso ritenendo il collegio di non poter condividere il diverso principio enunciato recentemente con l’ordinanza di questa Corte n. 26843/2018).
Infatti, se la P.A. – che e’ onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo da riconoscersi alla notificazione tempestiva – non dimostra di aver eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria deve considerarsi definitivamente estinta. E cio’ a maggior ragione nel caso – come quello dedotto con il ricorso in questione – nel quale l’invalidita’ assoluta della notificazione del presupposto verbale di accertamento e’ conseguita al positivo esperimento del giudizio di querela di falso con la cui sentenza (passata in giudicato) era stata accertata la falsita’ dell’attestazione, a opera dell’agente notificatore, circa l’avvenuto compimento delle attivita’ di cui all’articolo 139 c.p.c..
Alla stregua di questa ricostruzione le censure dedotte dal ricorrente sono da accogliere, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Tribunale monocratico di Napoli (in persona di altro magistrato), che si atterra’ al seguente principio di diritto: “in caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione al C.d.S. che si assuma essere stato ritualmente notificato dal concessionario esattoriale, il destinatario della suddetta cartella – che deduca l’omissione o l’invalidita’ assoluta o l’inesistenza della notificazione del suddetto verbale e, per l’effetto, chieda l’annullamento dell’impugnata cartella – non puo’ che limitarsi a denunciare il vizio invalidante della notificazione del verbale di accertamento presupposto, non potendo essere fatti anche valere vizi che attengano al merito della pretesa sanzionatoria. L’allegazione di tali vizi e’, invece, necessaria solo qualora sia proposta opposizione a cartella esattoriale fondata su ordinanza-ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, implicando, invero, l’emissione della stessa che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore, che ha, percio’, avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell’esercitata pretesa sanzionatoria. Pertanto, ove a seguito della formulazione di opposizione a cartella esattoriale basata su verbale di accertamento sia rimasta comprovata l’invalidita’ assoluta della sua notificazione fatta valere in via esclusiva dal destinatario dell’atto impositivo (nella fattispecie a seguito di positivo esperimento della querela di falso in ordine alla veridicita’ dell’attestazione del compimento delle modalita’ notificatorie di cui all’articolo 139 c.p.c.), la pretesa sanzionatoria della P.A. deve essere ritenuta estinta, con il conseguente annullamento dell’impugnato atto esattoriale”.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale monocratico di Napoli, in persona di altro magistrato.

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