Prova documentale e il procedimento di verificazione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 6 marzo 2019, n. 6460.

La massima estrapolata:

In tema di prova documentale, il procedimento di verificazione di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.ha la funzione di accertare l’autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, per cui il giudice di merito – che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione – non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell’autenticità, ben potendo utilizzare, in virtù del principio generale dell’acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l’istanza di verificazione. Peraltro, la scrittura privata può assolvere alla funzione di comparazione quando sussista il dato positivo del suo riconoscimento espresso o tacito, ovvero quando non ne sia stata contestata l’autenticità, mentre la sua inidoneità a fornire la prova dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta non determina l’inammissibilità dell’istanza di verificazione, ma si riflette sul suo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’accertamento tecnico sull’autografia del testamento olografo fosse stato correttamente eseguito mediante utilizzazione, quali scritture di comparazione, di documenti prodotti dalla parte convenuta, nonostante la parte attrice, che aveva avanzato l’istanza di verificazione, si fosse opposta al loro impiego).

Sentenza 6 marzo 2019, n. 6460

Data udienza 6 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15113/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 86/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 01/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania (OMISSIS) affinche’ fosse dichiarata la nullita’ del testamento olografo della zia (OMISSIS), pubblicato in data 19/10/2000 con il quale era stata istituita erede universale la convenuta, e cio’ in quanto sia il testo che la sottoscrizione dell’atto di ultima volonta’ erano privi del carattere dell’olografia.
Evidenziavano in dettaglio che la de cuius era sorella di (OMISSIS), padre degli attori – i quali erano quindi eredi legittimi per rappresentazione della de cuius, attesa la premorienza del genitore – e che l’erede istituita per testamento era figlia dell’altra sorella della de cuius (OMISSIS).
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale con la sentenza n. 1526/2001 rigettava la domanda ritenendo di condividere le conclusioni del CTU che aveva opinato per l’autenticita’ del testamento.
La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 86 del 1 luglio 2013 rigettava l’appello proposto dagli attori, con la condanna alle spese di lite.
La decisione di seconde cure, dopo avere escluso la necessita’ della partecipazione al giudizio del Pubblico Ministero, in quanto non si verteva in materia di querela di falso, disattendeva il motivo di appello con il quale si contestava la corretta applicazione della norma in tema di scritture di comparazione.
In tal senso, dopo avere richiamato la regola secondo cui spetta al giudice di merito stabilire quali scritture debbano essere utilizzate ai fini del riscontro dell’autenticita’ della sottoscrizione, purche’ si tratti di scritture la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della sottoscrizione sia stata riconosciuta ovvero accertata con sentenza passata in giudicato o per atto pubblico, rilevava che il CTU si era avvalso in primo luogo della sottoscrizione apposta dalla de cuius in calce all’atto di consenso informato reso in occasione dell’intervento chirurgico al quale era stata sottoposta nel 1997, in epoca prossima a quella del testamento, risalente al 24/5/1994.
Era stata poi rapportata tale firma a quella apposta sulla carta di identita’ rilasciatale in data 3 settembre 1993, e quindi anche questa in data vicina a quella dell’atto impugnato, e sulla base di questi elementi aveva concluso per l’autenticita’ del testamento, potendosi esclusivamente riscontrare una costanza nel tratto grafico tra la scrittura contestata e quelle offerte in comparazione.
Secondo i giudici di appello tali conclusioni non potevano reputarsi inficiate dalle osservazioni del consulente di parte, occorrendo altresi’ considerare che la firma apposta sulla cartella clinica emergeva da un documento offerto dagli stessi attori, che ne avevano, infatti, invocato l’utilizzazione.
Infine, non poteva tenersi conto della documentazione tardivamente prodotta solo all’udienza di conclusioni in appello del 28 marzo 2013, e cio’ anche ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., occorrendo comunque evidenziare che da tale documentazione non si evincevano elementi idonei ad inficiare le conclusioni del CTU, non risultando dimostrato che eventuali patologie avessero potuto incidere sulla capacita’ di scrittura della de cuius in epoca prossima alla data di redazione del testamento, ed in misura tale da inficiare le conclusioni dell’ausiliario d’ufficio.
Nemmeno poteva accogliersi la richiesta di acquisire la domanda di sanatoria presentata ai sensi della L. n. 47 del 1985 e cio’ sia perche’ si trattava di richiesta tardivamente avanzata, sia perche’ alla luce del materiale probatorio in atti appariva superflua ogni altra richiesta istruttoria.
Avverso tale sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) ed Alfredo (OMISSIS)
(OMISSIS) non ha svolto difese in questa fase.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 217 c.p.c., comma 2.
Si rileva che i ricorrenti sin dal momento della nomina dell’ausiliario di ufficio si erano opposti all’utilizzazione quali scritture di comparazione di scritti non coevi al testamento e precisamente di quelli prodotti dalla convenuta all’udienza del 18/3/2005.
Tale opposizione era stata poi reiterata anche nelle udienze successive al deposito della relazione d’ufficio e con l’atto di appello, dovendosi quindi ritenere affetta da nullita’ la consulenza che si fonda su scritture di comparazione prive dei requisiti di certezza richiesti dalla norma in rubrica.
Il motivo e’ infondato.
La sentenza gravata in motivazione ha fatto corretto richiamo al costante principio di legittimita’ per il quale (cfr. Cass. n. 17794/2005) poiche’, in tema di prova documentale, il procedimento di verificazione di cui agli articoli 214 e 215 c.p.c., ha la funzione di accertare l’autenticita’ della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, il giudice di merito – che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione – non e’ vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento della autenticita’, essendo utilizzabili, per il cosiddetto principio generale dell’acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l’istanza di verificazione; al riguardo l’idoneita’ di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede il dato positivo del riconoscimento espresso ovvero tacito per non esserne stata mai contestata l’autenticita’, mentre l’inidoneita’ a fornire la prova dell’autenticita’ della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta si riflette sull’esito dell’istanza di verificazione senza determinarne l’inammissibilita’ (conf. Cass. n. 13844/1999).
Tuttavia, facendo applicazione del principio sul quale concordano gli stessi ricorrenti, secondo cui (cfr. Cass. n. 3849/1979) le scritture di raffronto devono essere, per quanto possibile, coeve alla scrittura della quale si contesta l’autenticita’, la decisione impugnata ha rilevato che le conclusioni dell’ausiliario di ufficio trovassero la loro giustificazione proprio sulla scorta della disamina delle scritture di comparazione, che erano dotate dei requisiti di certezza di cui dell’articolo 217 c.p.c., comma 2.
In tal senso dalla lettura della motivazione della sentenza gravata, si evince che il giudizio di autenticita’ del testamento si fonda sul raffronto della scheda testamentaria con la firma apposta dalla de cuius in calce all’atto di consenso informato reso in occasione dell’intervento chirurgico di cataratta del 1997 e con la firma presente sulla carta di identita’ del 1993, osservandosi che entrambi tali atti recavano una data alquanto prossima a quella del testamento.
Come si ricava poi dalla lettura delle conclusioni del CTU, che risultano in gran parte trascritte nella sentenza d’appello, la valutazione di autenticita’ si fonda proprio sulla riscontrata corrispondenza del gesto scrittorio rinvenuto nell’atto di ultima volonta’ con le dette scritture di comparazione, avendo il CTU fatto solo un fugace riferimento anche ad altre scritture, ma solo per confermare la costanza del tratto grafico, e spiegando come, rispetto ad altre scritture (che pero’ non appaiono essere state ritenute fondanti ai fini della valutazione comparativa) piu’ risalenti nel tempo, l’apparente differenza si giustificava con il naturale rallentamento della grafia, coerente con il progressivo invecchiamento cerebrale proprio di ogni soggetto anziano.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 217 c.p.c., comma 2, articoli 2699 e 2700 c.c., in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente qualificato la carta di identita’ come atto pubblico.
Assumono i ricorrenti che in realta’ secondo la giurisprudenza penale di questa Corte la carta d’identita’ non rientra tra gli atti pubblici, ma costituisce un documento che mira solo a consentire l’esatta identificazione delle persone, sicche’ ai fini della certezza della sottoscrizione comparativa sarebbe stato necessario acquisire in originale lo schedario relativo al documento di identita’ presso gli uffici comunali che avevano provveduto al rilascio del documento.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Ed, invero, il motivo pecca in primo luogo di genericita’ nella parte in cui, consapevole della necessita’ che l’utilizzo di scritture di comparazione prive dei requisiti di cui alla norma in rubrica debba essere denunciato nella prima difesa successiva al deposito della CTU, trattandosi di un’ipotesi di nullita’ relativa suscettibile di sanatoria in assenza di tempestiva eccezione, si assume in maniera generica che era stata eccepita l’utilizzazione di scritti di cui non si aveva certezza della provenienza (eccezione questa che sembra piuttosto riferita alle diverse scritture prodotte dalla convenuta e delle quali invece si occupa il primo motivo di ricorso), mancando un chiaro ed univoco riferimento anche alla firma apposta sulla carta d’identita’.
La doglianza e’ comunque priva di fondamento.
Ed, invero, i principi affermati dalla giurisprudenza penale di questa Corte richiamati dalla difesa dei (OMISSIS), secondo cui (Cass. pen. 21/9/2011 n. 37394) il falso in carta di identita’ configura l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 477 e non quella di cui all’articolo 479 c.p., posto che la carta d’identita’ rientra tra i documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un certificato – e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed obblighi a carico della P.A. – la cui specifica finalita’ e’ solo quella di consentire l’esatta identificazione delle persone (Cass. pen. 14/10/2001 n. 45208), non inficiano la correttezza della conclusione circa la possibilita’ di affermare con certezza la provenienza della sottoscrizione presente sul documento in questione da parte della de cuius.
Ed, infatti, nel caso di specie non viene in gioco la portata fidefaciente del documento di identita’, quanto alla corrispondenza del suo contenuto alle risultanze dei registri anagrafici, ma piuttosto, una volta riconosciuta comunque la appartenenza del documento alla de cuius, la sicura riconducibilita’ alla stessa anche della sottoscrizione apposta sul documento, attesa la necessita’, imposta dalle norme che presiedono al rilascio del documento in questione, che tale sottoscrizione avvenga alla presenza del pubblico ufficiale addetto al relativo procedimento, sicche’ la sottoscrizione del sindaco ovvero dell’ufficiale delegato sulla carta di identita’ vale altresi’ come attestazione di autenticita’ della sottoscrizione apposta sul documento dal richiedente.
3. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 215 e 217 c.p.c.,in relazione alla mancata inclusione tra le scritture di comparazione della sottoscrizione apposta dalla de cuius in calce alla domanda di sanatoria ex L. n. 47 del 1985.
Rilevano che tale documento era stato prodotto gia’ all’atto della costituzione in giudizio in primo grado e che avevano sollecitato il suo utilizzo come scrittura di comparazione, sebbene la convenuta non avesse mai disconosciuto l’autenticita’ della sottoscrizione.
Tuttavia il CTU aveva omesso di prenderla in esame, commettendo un errore che era stato denunciato sia nelle difese immediatamente successive al deposito della consulenza sia con i motivi di appello.
La sentenza di appello ha pero’ liquidato la questione con un sommario giudizio di superfluita’ della prova, trascurando il dato rilevante della mancata opposizione della stessa convenuta al suo utilizzo.
Il quarto motivo lamenta poi l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla scrittura di comparazione di cui al motivo che precede, che appunto avrebbe dovuto essere preso in esame da parte dell’ausiliario d’ufficio.
I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono privi di fondamento.
Ed, invero, la sentenza gravata, nell’escludere l’utilizzazione della scrittura rappresentata dalla domanda di condono del 1986, ha fatto corretta applicazione del su richiamato principio che attribuisce al giudice di merito il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione, e cio’ in applicazione del piu’ generale principio secondo cui (cfr. Cass. n. 13485/2014) spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonche’ la facolta’ di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia puo’ essere decisa senza necessita’ di ulteriori acquisizioni.
Il potere di valutazione circa la superfluita’ della prova costituisce attivita’ tipicamente discrezionale del giudice di merito e come tale (cfr. Cass. n. 11810/2016) espressiva di un giudizio che si sottrae al sindacato di legittimita’ se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione (Cass. n. 14611/2005).
A cio’ deve aggiungersi che appare anche erroneo il presupposto in diritto di parte ricorrente secondo cui il silenzio serbato su tale scrittura da parte della convenuta assicurerebbe la certezza della sottoscrizione, avendo questa Corte gia’ in passato affermato che (cfr. Cass. n. 4866/1978) non possono essere adoperate scritture riconosciute soltanto tacitamente nelle forme di cui all’articolo 215 c.p.c., per il mancato disconoscimento da parte di colui cui sono attribuite.
Nel caso di specie, peraltro, dalla motivazione della sentenza si ricava che il giudice di appello ha ritenuto che dovesse attribuirsi prevalenza alle scritture di comparazione delle quali si era avvalso il CTU (firma del consenso informato e sulla carta di identita’), essendosi valorizzati gli elementi che consentivano di affermarne la sicura riferibilita’ alla de cuius e la loro vicinanza cronologica alla data del testamento, essendosi in tal modo adeguatamente individuate le ragioni che sorreggono la valutazione di superfluita’ degli altri elementi istruttori il cui esame e’ sollecitato dai ricorrenti e cio’ anche alla luce del divario cronologico di circa otto anni tra la data del testamento e quella della domanda di sanatoria).
Quanto invece al vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va richiamato quanto precisato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 8054/2014) che hanno altresi’ sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”.
L’interpretazione di questa Corte ha invero chiarito come l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione percio’ integra la violazione dell’articolo 112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6-3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 – 3, 16/03/2017, n. 6835).
Alla luce di tali considerazioni e’ evidente come anche il vizio de quo non sia ravvisabile nella sentenza gravata.
4. Il quinto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e precisamente rappresentato dalla carenza nelle scritture di comparazione dei requisiti della contemporaneita’ e della prossimita’ temporale al testamento in verifica.
Anche tale motivo va disatteso.
Ed, infatti, ribadito quanto sopra esposto in occasione della disamina dei precedenti motivi, circa la corretta nozione di fatto decisivo la cui omessa disamina e’ denunciabile ai sensi del novellato dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, che esclude che la censura in esame possa essere ricondotta alla previsione normativa, la doglianza, oltre che investire una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito circa l’individuazione delle scritture di comparazione, non si confronta con l’effettivo contenuto della sentenza gravata la quale e’ pervenuta alla condivisione delle conclusioni del CTU valorizzando la corrispondenza della grafia testamentaria con quella ricavabile essenzialmente dalle scritture di comparazione piu’ vicine temporalmente all’atto impugnato (consenso informato e carta d’identita’), dovendosi ribadire quanto esposto in occasione della disamina del primo motivo e cioe’ che la soluzione dell’ausiliario non si fonda sulle scritture di comparazione prodotte dalla convenuta e piu’ lontane nel tempo, alle quali si e’ fatto cenno solo per ribadire la correttezza del giudizio di autenticita’, gia’ sufficientemente supportato dalle scritture comparative munite dei requisiti di cui dell’articolo 217 c.p.c., comma 2.
5. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, in relazione al mancato utilizzo della cartella clinica del Centro di riabilitazione (OMISSIS) n. (OMISSIS), sebbene costituente documento indispensabile, stante l’impossibilita’ per gli appellanti di poter produrre tale documento in primo grado.
Evidenziano i ricorrenti che all’udienza di conclusioni in appello del 28/3/2013 avevano prodotto tale documento dal quale, per quanto succintamente si ricava dall’esposizione dei ricorrenti, emergeva che la stessa convenuta aveva fornito per conto della zia delle informazioni anamnestiche secondo cui la de cuius sin dall’eta’ di cinquant’anni era affetta da impedimenti e rigidita’ che si erano aggravati con tremori negli ultimi anni per parkinsonismo.
Tali circostanze erano state poi affermate dalla stessa convenuta anche nell’ambito di un diverso giudizio pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania.
Assumono i ricorrenti che le dichiarazioni rese dalla (OMISSIS) in tale documento avrebbero valenza di confessione stragiudiziale, in quanto attesterebbero una condizione di salute della de cuius incompatibile con la redazione del testamento, sicche’ il giudice di appello avrebbe dovuto avvalersi anche di tale documento, senza poter liquidare la sua irrilevanza con una generica valutazione di superfluita’.
Il motivo va disatteso.
Ed, invero, incensurabile appare, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la valutazione circa la rilevata violazione dell’articolo 345 c.p.c..
Infatti, sebbene la fattispecie sia regolata dall’articolo 345 c.p.c., nella formulazione originariamente introdotta dalla L. n. 353 del 1990, che consentiva l’utilizzo in appello di nuove prove, anche documentali, purche’ munite del connotato della indispensabilita’ (per la cui corretta interpretazione si veda da ultimo Cass. S.U. n. 10790/2017), va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 12731/2011) la facolta’ di produrre nuovi documenti in appello e’ ammessa dall’articolo 345 c.p.c., comma 3 – gia’ nella formulazione di cui della L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 52, applicabile “ratione temporis” -, purche’ essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e cosi’ trovando applicazione il disposto degli articoli 163 e 166 c.p.c., richiamati dall’articolo 342 c.p.c., comma 1 e articolo 347 c.p.c., comma 1, tenuto conto dell’esigenza di concentrare le attivita’ assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (a meno che la formazione documentale da esibire non ne sia successiva) e avuto riguardo all’assenza di richiami, nella disciplina del grado di giudizio, alla disposizione dell’articolo 184 c.p.c. (conf. Cass. n. 11510/2014; Cass. n. 6528/2004).
Nel caso in esame, il documento de quo risulta essere stato prodotto solo all’udienza di conclusioni, sebbene lo stesso fosse sicuramente di formazione anteriore alla stessa introduzione del giudizio di primo grado, risultando peraltro solo affermata, ed in alcun modo documentata, l’impossibilita’ per gli appellanti di poter produrre tale documento in primo grado ovvero nel rispetto del suddetto termine di costituzione (non puo’ invero ritenersi che la circostanza che la convenuta lo abbia prodotto solo nel 2012 in un diverso giudizio dimostri l’impossibilita’ per gli attori di poterlo produrre tempestivamente nel presente giudizio).
Risulta quindi corretto il richiamo da parte del giudice di appello alla violazione dell’articolo 345 c.p.c..
Peraltro la sentenza gravata, lungi dal fermarsi al rilievo di carattere formale concernente la maturata preclusione in ordine alla produzione de qua, ha motivato anche in punto di non indispensabilita’ del documento, rilevando che, tenuto conto della data della cartella clinica in esame (2000), e della genericita’ delle indicazioni circa le patologie di cui era affetta la de cuius, non fosse possibile ricavare la prova univoca che le stesse patologie avessero potuto incidere sulla capacita’ scrittoria della testatrice alla data di redazione dell’atto impugnato, non potendosi riscontrare che l’ingravescenza della patologia, gia’ insorta anni addietro, avesse raggiunto uno sviluppo nel 1994 tale da impedire la redazione del testamento.
Trattasi di valutazioni tipicamente di merito, connotate da logicita’ e coerenza che si sottraggono in quanto tali al sindacato di questa Corte e che confermano l’incensurabilita’ della decisione del giudice di appello di non avvalersi di tale documento.
6. Le considerazioni espresse al punto che precede, unita mente alla indicata corretta interpretazione del novellato dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie, consentono di evidenziare anche l’infondatezza del settimo motivo di ricorso con il quale si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal contenuto della detta cartella clinica, dovendosi altresi’ escludere che ricorra un’ipotesi di nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., atteso che, ferma restando la portata assorbente del rilievo in punto di violazione dell’articolo 345 c.p.c., anche il giudizio espresso sulla carenza del requisito di indispensabilita’ appare adeguatamente argomentato, in maniera da soddisfare gli obblighi cui e’ tenuto il giudice ai sensi delle norme indicate.
In tal senso va infatti riaffermato che le Sezioni Unite della Corte con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed e’ solo in tali ristretti limiti che puo’ essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4.
Nella fattispecie deve escludersi la ricorrenza di un vizio siffatto.
7. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2730 c.c., articolo 2733 c.c., comma 2 e articolo 2735 c.c., comma 1, in relazione all’omesso riconoscimento di qualsivoglia
conseguenza processuale alla confessione giudiziale e stragiudiziale dell’appellata.
Facendosi richiamo al contenuto della cartella clinica del 2000 prodotta all’udienza del 28/3/2013, e stanti le dichiarazioni rese nella stessa da parte della medesima (OMISSIS) circa l’anamnesi clinica della de cuius, si sostiene che vi sarebbe il riconoscimento delle patologie della defunta che confermerebbero la falsita’ del testamento.
Il nono motivo denuncia la violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1 e articolo 116 c.p.c., comma 2, in relazione all’omesso riconoscimento di qualsivoglia conseguenza processuale circa la mancata contestazione dell’appellata delle circostanze attestate nella cartella clinica del 2000.
Ed, invero, ribadita la portata assorbente della riscontrata violazione della preclusione concernente l’ammissibilita’ della produzione di nuove prove in appello, ancorche’ indispensabili, i motivi si risolvono nella contestazione, non consentita in questa sede, della valutazione delle risultanze di fatto cosi’ come compiuta dal giudice di merito, che, ancorche’ ai fini della valutazione di indispensabilita’ del documento, ha con motivazione logica e soddisfacente, spiegato le ragioni in base alle quali la descrizione del quadro anamnestico della de cuius, risultante da un atto redatto solo nel 2000, non consentisse di affermare con certezza che la patologia della quale era affetta fosse gia’ presente con caratteri di gravita’ all’epoca di redazione del testamento, non potendosi quindi ritenere in tal modo dimostrato che fosse impossibile per la (OMISSIS) redigere il proprio testamento.
8. Il decimo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti quale l’incidenza del morbo di Parkinson sulle proprieta’ cinetiche e fisonomiche della scrittura e con la conseguente incompatibilita’ tra il morbo in questione e le caratteristiche di fluidita’ e linearita’, nonche’ quelle altre caratteristiche del gesto scrittorio che avevano indotto il CTU a concludere per l’autenticita’ del testamento.
Si assume altresi’ la nullita’ della sentenza ex articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c..
Ancora una volta si richiamano le risultanze della cartella clinica prodotta all’udienza del 28/3/2013 sottolineandosi come dalle stesse si sarebbe dovuti pervenire ad una conclusione affatto diversa in punto di autenticita’ dell’olografo.
L’undicesimo motivo denuncia del pari ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, unitamente al vizio di nullita’ per difetto di motivazione, l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’incidenza dell’eta’ avanzata, del grado di istruzione e delle capacita’ visive della de cuius in epoca coeva a quella di redazione del testamento.
I motivi i che per la loro connessione possono essere unitariamente considerati, appaiono evidentemente privi di fondamento alla luce delle considerazioni gia’ sinora espresse. Ed, invero, ribadita la corretta non utilizzazione del documento prodotto solo in sede di conclusioni in appello, e ribadita altresi’ la adeguata motivazione in punto su superfluita’, e quindi di non indispensabilita’ del documento stesso, in quanto reputato inidoneo a fornire una puntuale dimostrazione di quali fossero le effettive condizioni di salute in epoca coeva alla redazione del testamento, e’ evidente che il ragionamento dei ricorrenti si appunta sulla pretesa idoneita’ probatoria del documento in questione che, con giudizio evidentemente in fatto, e’ stata smentita dai giudici di merito.
La presenza delle patologie, pur affermate nella cartella clinica del 2000, non e’ stata ritenuta idonea a fondare una presunzione circa la preesistenza delle stesse, e con elevato grado di gravita’, tale da inibire la redazione del testamento alla data di quest’ultimo, sicche’ non puo’ ritenersi che sia stata offerta la prova dei fatti di cui si assume l’omessa disamina, risolvendosi le censura de quibus anche in tal caso in una non consentita contestazione degli apprezzamenti in fatto cosi’ come operati dal giudice del merito.
Quanto infine alla deduzione secondo cui la sentenza non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle osservazioni del consulente di parte, occorre rilevare che le stesse appaiono in massima parte fondate del pari sul non condiviso presupposto della dimostrazione di gravi patologie gia’ alla data di redazione del testamento, nonche’ sulla deduzione, del pari non adeguatamente comprovata dagli atti di causa, secondo cui la cataratta (sulla quale si e’ intervenuti chirurgicamente solo nel 1997) sarebbe stata gia’ presente nel 1994, sicche’ la pretesa decisivita’ delle medesime risulta fondata su elementi fattuali privi del connotato della certezza.
Ne’ appare configurabile sul punto il vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, oltre a doversi rilevare che la sentenza gravata ha espressamente dato atto di avere ritenuto non convincenti le osservazioni del consulente di parte ricorrente, trattasi anche in tal caso di una censura che investe, al piu’, la valutazione comparativa dei vari elementi istruttori, la quale oggi sfugge alla censurabiita’ in sede di legittimita’ in base alla norma de qua.
9. Il dodicesimo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla mancata disamina dell’originale della firma apposta in sede di rilascio del consenso informato nel 1997, con la conseguente inattendibilita’ delle conclusioni del CTU, in relazione alla verifica dell’energia pressoria, in quanto il CTU non avrebbe provveduto ad acquisire l’originale della firma in comparazione, ma si sarebbe limitato ad esaminare la sola fotocopia.
Il motivo e’ infondato in quanto deve escludersi che quello indicato costituisca un fatto ai sensi della norma di cui al novellato n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, risolvendosi la censura anche in tal caso in una non consentita critica all’apprezzamento in fatto del giudice di merito circa l’operato del CTU, essendosi in tal senso ritenuto che le sue conclusioni fossero condivisibili, ancorche’ condotte, quanto ad una sola firma di comparazione su di una fotocopia, ben potendosi ravvisare il valore dell’energia pressoria dall’altra scrittura di comparazione, invece prodotta in originale.
10. Il tredicesimo motivo, infine, lamenta la nullita’ della sentenza per la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., assumendosi l’assoluta insussistenza della motivazione atteso l’acritico recepimento delle contraddittorie ed illogiche considerazioni dell’ausiliario d’ufficio.
La censura e’ infondata.
Ed, invero, richiamato il principio del cd. minimo costituzionale della motivazione, come sopra riportato, la sentenza gravata ha motivatamente individuato le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere l’assunto del CTU, non potendosi ricavare una nullita’ per sostanziale carenza di motivazione solo in ragione della assunta non condivisibilita’ ed erroneita’ delle conclusioni del CTU, involgendo tale censura chiaramente una contestazione dell’apprezzamento in fatto operato dal giudice di merito, e partendo, per quanto esposto in occasione della disamina dei precedenti motivi di ricorso, su di una serie di presupposti fattuali (quali l’esistenza di patologie sanitarie coeve alla data di redazione del testamento) che invece non risultano provati.
11. Il ricorso deve quindi essere rigettato, nulla dovendosi disporre in punto di spese, atteso il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.
12. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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