Quando il principio della prevenzione è escluso

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5146.

La massima estrapolata:

In tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l’obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni. Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione, potendo il prevenuto costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima, se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati. (Nella specie, in applicazione del richiamato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto che l’indicazione di un distacco minimo tra fabbricati da parte di un regolamento edilizio comunale escludesse la facoltà, in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di costruire in prevenzione, essendo implicito in quella disciplina il richiamo alla distanza da mantenere rispetto ai confini).

Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5146

Data udienza 3 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14739/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 239/2014, depositata in data 31.3.2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3.10.2018 dal
Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha adito il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo che (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano edificato un fabbricato sito in (OMISSIS), insistente sul fondo in catasto alla particolo (OMISSIS), posto a distanza irregolare dalla sua proprieta’ (particoli (OMISSIS)).
I convenuti hanno eccepito che gli immobili non si fronteggiavano e che, per la parte confinante con la particolo (OMISSIS), non erano tenuti ad osservare le distanze, essendo le rispettive proprieta’ separate da una strada pubblica o assoggettata all’uso pubblico; che il loro fabbricato aveva sostituto un precedente immobile realizzato in conformita’ alle previgenti disposizioni in tema di distanze.
Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha ordinato l’arretramento della costruzione fino al rispetto della distanza di mt. 10 dal fabbricato dell’attore, ma la Corte di Messina, in parziale riforma della decisione, ha respinto la domanda nei confronti di (OMISSIS) che, al momento dell’instaurazione del giudizio, aveva gia’ donato l’immobile agli attuali ricorrenti, ed ha – inoltre – condannato questi ultimi ad arretrare la costruzione fino al rispetto di mt. 5 dal confine con la particolo (OMISSIS), ponendo le spese a carico degli appellanti, con compensazione di quelle relative alla c.t.u..
Il giudice distrettuale ha rilevato che il regolamento edilizio comunale contemplava una distanza tra fabbricati non inferiore a 10 mt. ed ha sostenuto che cio’ comportasse anche l’obbligo di osservare un distacco dal confine, poiche’ in simili casi, non operando il principio di prevenzione, viene ripartito “tra i confinanti l’onere di rispettare la distanza tra gli edificandi fabbricati”. Ha ritenuto che la strada che si interponeva tra i fondi fosse di proprieta’ del resistente e che, riguardo alla porzione del manufatto che fronteggiava l’edificio di (OMISSIS), essa, essendo collocata a distanza inferiore a mt. 5 dal confine, fosse parimenti illegittima, non occorrendo calcolare la distanza tra le costruzioni; ha escluso che la nuova opera costituisse una fede riproduzione dei manufatti preesistenti, affermando, inoltre, che essi si fronteggiavano.
Per la cassazione di questa sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria.
(OMISSIS) ha proposto controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 873, 875 c.c. e articolo 57 del regolamento edilizio comunale, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la Corte abbia ritenuto che qualora lo strumento locale preveda una distacco assoluto tra fabbricati, non possa operare la facolta’ di costruire in prevenzione, essendo implicito il richiamo ai confini, non rilevando che detto regolamento
disciplinava la distanza dal confine, consentendo all’amministrazione di concedere deroghe ai sede di rilascio delle concessioni, cosi’ come era accaduto nel caso di specie; che in ogni caso, la pronuncia aveva erroneamente escluso l’operativita’ del principio della prevenzione.
Il motivo e’ fondato nei termini che seguono.
I ricorrenti hanno realizzato parte del loro fabbricato sulla particolo (OMISSIS), a confine con le particoli (OMISSIS), inedificate, e della particolo (OMISSIS) su cui insisteva un preesistente manufatto.
Per tale parte la nuova costruzione e’ stato ritenuta illegittima poiche’ posto a distanza inferiore a mt. 5 dal confine (inedificato), avendo la Corte distrettuale escluso il criterio della prevenzione in virtu’ della previsione dello strumento urbanistico locale che imponeva un distacco minimo tra fabbricati.
Tale assunto non puo’ essere condiviso.
Questa Corte, con la sentenza a sezioni unite n. 11489/2002 ha precisato che il principio della prevenzione e’ escluso solo in presenza di una norma regolamentare che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, “sussistendo in tal caso l’esigenza di un’equa ripartizione tra proprietari confinanti dell’onere di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni, con la conseguenza che, in assenza di una siffatta prescrizione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione, potendo il prevenuto costruire in aderenza alla fabbrica costruita per prima, se questa sia stata posta sul confine od a distanza inferiore alla meta’ del prescritto distacco tra fabbricati”.
Piu’ di recente, componendo un contrasto tra le sezioni semplici, le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella del codice senza imporre una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicche’ il preveniente conserva la facolta’ di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla meta’ di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facolta’ di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli articoli 874, 875 e 877 c.c. (Cass. s.u. 10318/2016; Cass. 24714/2017; Cass. 15298/2016).
La sentenza impugnata, avendo – per contro – ritenuto che la costruzione dei ricorrenti dovesse arretrare fino al rispetto di mt. 5 dal confine con le particoli (OMISSIS) (all’epoca inedificate) nonche’ rispetto alla particolo (OMISSIS) (su cui preesisteva una costruzione del resistente), e’ dunque incorsa nella violazione denunciata, poiche’, rispetto al confine inedificato, i ricorrenti potevano edificare sul confine avvalendosi del criterio della prevenzione, mentre, rispetto alla particolo (OMISSIS), la distanza andava calcolata tra i fabbricati, conformemente alle previsioni delle norme locali, senza valutare la legittimita’ della nuova opera rispetto al confine stesso.
2. Il secondo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art.- 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ la violazione degli articoli 115, 116 c.p.c., articoli 2697 e 879 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto che la strada insistente sulla particolo (OMISSIS) fosse di appartenenza privata, senza tener conto della sua destinazione all’uso pubblico e degli interventi eseguiti dall’amministrazione, rigettando le prove articolate sul punto dai ricorrenti.
Il motivo e’ assorbito poiche’, stante l’operativita’ della prevenzione ed essendo l’edificio dei resistenti posto sul confine (per la parte in corrispondenza della particolo (OMISSIS)) rispetto alla porzione inedificata e quindi rispettoso della norma locale, non e’ piu’ rilevante accertare la natura della strada al fine di escludere, per altri motivi, l’obbligo di rispetto della predetta distanza legale.
3. Il terzo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la decisione impugnata ritenuto che la porzione dell’edificio dei ricorrenti, in corrispondenza della particolo (OMISSIS), fosse allineata a quello del resistente, trascurando che nel punto in cui le costruzioni si contrapponevano gia’ insisteva un vano posto alla distanza prescritta dalle norme previgenti.
Il motivo e’ infondato, poiche’ la sentenza ha tenuto conto della preesistenza di immobili sulla porzione dei ricorrenti ma ha considerato pure che le nuove costruzioni ne differivano per struttura, ampiezza e volumetria, avendo i ricorrenti inglobato l’univo vano originariamente esistente in una costruzione di maggiore consistenza, che quindi ricadeva nel sopravvenuto regime delle distanze.
Tale conclusione non solo e’ conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui puo’ aversi ricostruzione allorche’ dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, le componenti essenziali del manufatto, e l’intervento si traduca nel loro esatto ripristino senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, mentre, in presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della realizzazione dell’opera (Cass. 15041/2018; Cass. 17043/2015; Cass. s.u. 21578/2011), ma inoltre la questione asseritamente non valutata e’ stata, invece, presa in esame dalla sentenza impugnata, non sussistendo, gia’ per tale motivo, la violazione denunciata (Cass. 8053/2014).
4. Il quarto motivo invoca l’annullamento del capo di pronuncia sulle spese quale conseguenza dell’accoglimento del ricorso e della prospettata legittimita’ della costruzione.
La censura e’ inammissibile poiche’ non attinge il dictum della pronuncia, fermo che il giudice del rinvio e’ nuovamente tenuto a pronunciare sulle spese processuali del secondo grado, tenendo conto dell’esito finale della lite.
Segue accoglimento del primo motivo, rigetto del secondo e del quarto motivo ed assorbimento del secondo.
La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Catania anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo e dichiara inammissibile il quinto, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, anche per la pronuncia sulle spese di giudizio.

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