La mancata assunzione di una prova decisiva

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 96.

La massima estrapolata:

La mancata assunzione di una prova decisiva e’ configurabile quando sia dimostrata l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita’, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, tali da determinare un esito diverso del giudizio

Sentenza 3 gennaio 2019, n. 96

Data udienza 9 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 3/11/2017 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Dott. Luca Ramacci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 novembre 2017 la Corte d’appello di Bari, provvedendo sulla impugnazione proposta dall’imputato nei confronti della sentenza del 14 febbraio 2017 del Tribunale di Bari, con cui (OMISSIS) era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all’articolo 572 c.p. e articolo 609 bis c.p., comma 3, commessi nei confronti della coniuge convivente e del figlio minore, ed era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della coniuge e del figlio costituiti parte civile, ha ridotto la pena ad anni due e mesi due di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l’imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute in tale grado di giudizio dalle parti civili.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione degli articoli 192 e 546 c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva e l’insufficienza della motivazione, nella parte in cui non era stata disposta l’acquisizione di una prova da ritenersi decisiva, consistente nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio depositata nel giudizio civile di separazione personale tra il ricorrente e la coniuge, il cui esame avrebbe consentito di acquisire elementi utili in ordine alla personalita’ dei due coniugi e del figlio, soprattutto a proposito della contaminazione delle dichiarazioni rese dal figlio, ritenuto dal consulente tecnico d’ufficio schierato aprioristicamente dalla parte della madre e a conoscenza di dettagli di cui non poteva avere avuto conoscenza diretta, al punto da essere giudicato privo di pensiero autonomo, con la conseguente contaminazione delle dichiarazioni rese dalla madre e dalla figlio e la loro inattendibilita’. La prova non ammessa avrebbe consentito di acquisire un elemento oggettivo di valutazione della attendibilita’ di tali dichiarazioni, con la conseguente decisivita’ della stessa.
Ha richiamato anche l’orientamento interpretativo di legittimita’ inaugurato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Dasgupta, circa la necessita’ di procedere a una rinnovazione della assunzione delle prove dichiarative qualora diversamente valutate dal giudice dell’impugnazione, con la conseguente sussistenza di un ulteriore vizio della motivazione de’lla sentenza impugnata.
2.2. Con un secondo motivo e’ stata eccepita la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione, nella parte in cui era stata attribuita valenza decisiva alle dichiarazioni della persona offesa, coniuge dell’imputato, sulle quali era stata fondata la conferma della dichiarazione di responsabilita’ dell’imputato in relazione al delitto di violenza sessuale, anche se non riscontrate da quanto dichiarato dal figlio dei due coniugi, che non aveva confermato gli atti di violenza sessuale, ai quali, invece, la vittima aveva dichiarato che il figlio aveva assistito, con la conseguente illogicita’ della motivazione sul punto, essendo stata affermata la non necessarieta’ di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa.
2.3. Con un terzo motivo ha lamentato la violazione e l’errata applicazione dell’articolo 609 bis c.p., per essere stata attribuita valenza di atti sessuali alle condotte attribuitegli, consistite in pizzicamenti del seno e palpeggiamenti, tenendo contemporaneamente bloccati i polsi della vittima, sospinta contro un muro, non essendo tali atti diretti ad appagare i desideri sessuali dell’agente e la sua concupiscenza, tanto che la stessa Corte d’appello aveva descritto gli atti come brevi e non particolarmente invasivi, riconducibili alla condotta di maltrattamenti ma non anche di violenza sessuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, peraltro in larga parte riproduttivo dei motivi d’appello, non e’ fondato.
2. Il primo motivo, mediante il quale sono state lamentate la mancata assunzione di una prova decisiva, l’insufficienza della motivazione sul punto e l’omissione della rinnovazione della assunzione delle prove dichiarative, e’ inammissibile.
2.1. Giova ricordare che la mancata assunzione di una prova decisiva e’ configurabile quando sia dimostrata l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita’, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, tali da determinare un esito diverso del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR., Rv. 261799; conf. Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G. in proc. Gianpa’ e altri, Rv. 271163).
Una tale prospettazione e’ mancante nelle doglianze sollevate dall’imputato, nelle quali non e’ stato adeguatamente considerato quanto rilevato dai giudici di merito, sia circa la piena attendibilita’ della consorte dell’imputato e di suo figlio, entrambi persone offese del reato di maltrattamenti e la moglie anche di quello di violenza sessuale, di cui e’ stata sottolineata la coerenza e la linearita’ dei racconti e la ricchezza di dettagli delle dichiarazioni, sia riguardo alle conferme dei loro racconti rinvenibili nelle dichiarazioni dagli altri testi esaminati e nei certificati medici acquisiti, rilievi sulla base dei quali detti giudici sono pervenuti, in modo logico, alla affermazione della piena attendibilita’ delle persone offese e della genuinita’ delle loro dichiarazioni.
A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente si e’ limitato a prospettare, in modo assertivo e generico, l’esistenza di reciproci condizionamenti e influenze tra madre e figlio, tali da costituire un contagio dichiarativo, incidente sulla loro attendibilita’ e sulla genuinita’ delle loro dichiarazioni, omettendo di considerare quanto esposto nella motivazione della sentenza impugnata e, soprattutto, di illustrare le ragioni della decisivita’ della prova della cui mancata assunzione si duole, e cioe’ di come le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio nel giudizio di separazione personale possano consentire di sovvertire le coerenti argomentazioni della Corte d’appello, sulla base delle quali le persone offese sono state ritenute attendibili e le loro dichiarazioni genuine e riscontrate, cosicche’ la doglianza deve essere ritenuta inammissibile per difetto della necessaria specificita’, sia intrinseca, sia estrinseca.
2.2. L’ampia ricostruzione compiuta dalla Corte territoriale determina anche la manifesta infondatezza della, peraltro generica, censura di carenza di motivazione, in quanto i giudici di merito, dopo aver riportato le piu’ significative dichiarazioni dei testi escussi, hanno dato conto in modo adeguato della configurabilita’ di entrambi i reati contestati all’imputato, per il regime di vita intollerabile e maltrattante da questi instaurato all’interno della famiglia e per gli atti sessuali compiuti nei confronti della moglie, cosicche’ nessuna carenza o insufficienza della motivazione e’ dato rilevare.
2.3. Infine non vi e’ stata alcuna violazione dell’obbligo di rinnovazione della assunzione delle prove dichiarative, introdotto in via interpretativa e ora recepito anche dal legislatore (con l’introduzione, per opera della L. n. 103 del 2017, nell’articolo 603 c.p.p., del comma 3 bis), previsto per il caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e di ribaltamento di tale decisione in quello di impugnazione instaurato su appello del pubblico ministero (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487; conf. Sez. 3, n. 42443 del 07/06/2016, G., Rv. 267931; Sez. 6, n. 52544 del 07/10/2016, Morri, Rv. 268579; Sez. 4, n. 6366 del 06/12/2016, Maggi, Rv. 269035; nonche’, riguardo alla conseguente violazione del principio del ragionevole dubbio di cui all’articolo 533 c.p.p., Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785; conf. Sez. 3, n. 31949 del 20/09/2016, dep. 04/07/2017, Felice, Rv. 270632; Sez. 3, n. 24306 del 19/01/2017, I., Rv. 270630; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271638), in quanto nel caso in esame non vi e’ stata alcuna riforma di decisioni assolutorie, essendo stata confermata in punto responsabilita’ la sentenza di primo grado, ne’ diversa valutazione delle prove dichiarative assunte dai primi giudici, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza sollevata al riguardo dal ricorrente.
3. Il secondo motivo, mediante il quale e’ stata prospettata la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione, non e’ fondato.
Va, anzitutto, ricordato che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello della piena sufficienza delle dichiarazioni del testimone, che sia anche persona offesa, a costituire prova dei fatti contestati e da accertare, anche quando tali dichiarazioni non siano riscontrate da altri elementi (cfr., Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte e altri, Rv. 253214 – 01; conf., Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 14/01/2015, Pirajno, Rv. 261730 – 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 – 01), cosicche’ la doglianza del ricorrente, circa l’insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa del reato di violenza sessuale a costituire prova della consumazione di tale reato, e’ manifestamente infondata.
La Corte d’appello di Bari non si e’, poi, neppure sottratta all’obbligo di attenta verifica di tali dichiarazioni quando, come nel caso in esame, la persona offesa sia anche costituita parte civile, e ha sottolineato, come evidenziato, la coerenza e la linearita’ delle dichiarazioni di entrambe le persone offese, rimarcando anche i riscontri delle stesse rinvenibili nelle dichiarazioni degli altri testimoni e nei certificati medici acquisiti.
La Corte territoriale ha, comunque, anche considerato il dato della mancata conferma da parte del figlio dell’imputato della realizzazione della violenza sessuale contestata, spiegandola, in modo logico, con le titubanze e i timori del giovane, che non ne ha escluso la realizzazione, ma si e’ limitato a denunciare le proprie difficolta’ a riferire determinati eventi, cosicche’ non si e’ verificata alcuna violazione dei criteri di valutazione delle prove dichiarative, ne’ e’ dato ravvisare illogicita’ manifeste della motivazione, posto che la spiegazione della mancata conferma, con i timori e i disagi del figlio dell’imputato e della persona offesa, e’ coerente con nozioni di comune esperienza, circa le reazioni e le difficolta’ dei figli degli autori e delle vittime di violenze sessuali consumate in ambito familiare, sicche’ non vi e’ alcuna contraddittorieta’ nella irrilevanza attribuita a tale mancata conferma.
Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza della censura.
4. Anche il terzo motivo, mediante il quale e’ stata denunciata l’errata applicazione dell’articolo 609 bis c.p., per essere stata impropriamente attribuita valenza sessuale alle condotte dell’imputato, benche’ le stesse non fossero volte a soddisfare i suoi istinti sessuali e non abbiano attinto la sfera sessuale della vittima, non e’ fondato.
Posto che, come peraltro rilevato anche dal ricorrente nella illustrazione della sua censura, per la configurabilita’ del delitto di violenza sessuale e’ sufficiente che sia attinta la sfera di liberta’ sessuale della vittima, allo scopo di soddisfare gli istinti sessuali dell’agente (Sez. 3, n. 51582 del 02/03/2017, T., Rv. 272362 01; Sez. 3, n. 24683 del 17/02/2015, V., Rv. 263881 – 01), nel caso in esame la Corte d’appello, applicando correttamente tale criterio ermeneutico, ha rilevato come le condotte dell’imputato, consistite nel palpeggiare la vittima, toccandole l’organo genitale con l’uso della forza, e nel pizzicarle il seno, bloccandola con violenza contro un muro, abbiano avuto l’effetto di compromettere la liberta’ di autodeterminazione della sfera sessuale della persona offesa (che e’ l’interesse protetto dalla norma incriminatrice) e fossero volte a suscitare o soddisfare la concupiscenza sessuale dell’imputato, anche tenendo conto delle frasi pronunciate in tale occasione dall’imputato nei confronti della moglie, cosi’ correttamente affermando la configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 609 bis c.p. contestato all’imputato.
In tale affermazione non e’ dato rilevare alcuna illogicita’, ne’ la denunciata errata applicazione della disposizione incriminatrice, posto che il riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 3 (in considerazione della natura degli atti compiuti, della loro breve durata e della loro modesta invasivita’) non si pone in contraddizione con l’affermazione della natura sessuale degli atti realizzati, che anche se meno invasivi non perdono la loro connotazione, sicche’ essa non determina alcuna illogicita’ della motivazione.
5. Il ricorso in esame deve, in conclusione, essere rigettato, stante l’inammissibilita’ del primo motivo e l’infondatezza del secondo e del terzo.
Al rigetto del ricorso consegue l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

Avv. Renato D’Isa

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