Conforme alla prescrizione di cui all’art. 342 c.p.c.  il motivo di appello che si limiti a richiamare le contestazioni mosse in primo grado

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 4 gennaio 2019, n. 97.

La massima estrapolata:

Deve reputarsi conforme alla prescrizione di cui all’art. 342 c.p.c. anche il motivo di appello che si limiti a richiamare le contestazioni mosse in primo grado, ove alle stesse non risulti essere stata fornita risposta in sentenza.

Ordinanza 4 gennaio 2019, n. 97

Data udienza 27 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5976-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati-
avverso la sentenza n. 2214/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30 dicembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 settembre 2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(OMISSIS) e (OMISSIS) deducevano di essere proprietari di due distinti appezzamenti di terreno siti nel Comune di Isca Ionio, localita’ (OMISSIS) o (OMISSIS), ai quali si accedeva unicamente, e da tempo immemorabile, tramite un viottolo che correva sulla proprieta’ dei convenuti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali ne avevano ristretto il tracciato, impedendo il passaggio con mezzi meccanici.
Pertanto chiedevano il ripristino della servitu’ originaria o, in subordine, la costituzione di servitu’ coattiva anche con mezzi meccanici.
Si costituivano i convenuti che contestavano la fondatezza della domanda, ed interveniva anche (OMISSIS), aderendo alle conclusioni degli attori.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Catanzaro – Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, con la sentenza n. 731 del 7 ottobre 2008 accoglieva la domanda attorea, costituendo la servitu’ coattiva anche con passaggio per mezzi meccanici sui fondi dei convenuti, meglio indicati in dispositivo, condannando gli attori e l’interventrice al pagamento dell’indennita’ ex articolo 1053 c.c..
Avverso tale sentenza proponevano appello le originarie parti convenute sulla base di due motivi, il secondo dei quali, relativo all’ammontare dell’indennita’ di asservimento, evidentemente subordinato al primo, volto a contestare lo stesso “an” della costituzione coattiva della servitu’.
Nella resistenza degli attori che proponevano anche appello incidentale, dolendosi dell’eccessiva quantificazione dell’indennita’ posta a loro carico, e costituitisi altresi’ gli eredi dell’interventrice (OMISSIS), deceduta nelle more del giudizio, la Corte “Appello di Catanzaro con la sentenza n. 2214 del 30 dicembre 2016 rigettava entrambi i gravami.
In particolare, quanto all’appello principale, reputava che fosse inammissibile il primo motivo per difetto di specificita’, in quanto le parti si erano limitate a trascrivere le considerazioni e le deduzioni esplicate nella comparsa conclusionale in primo grado, non essendo specificato perche’ dovesse esser preferito il percorso alternativo suggerito dagli appellanti in luogo di quello individuato dal giudice di prime cure.
Quanto al secondo motivo, reputava corretta la soluzione del Tribunale di escludere dal calcolo dell’indennita’ la fascia di terreno gia’ adibita in passato a viottolo, risultando altresi’ congrua la determinazione dell’indennita’, che aveva tenuto conto anche di tutti i possibili pregiudizi del fondo servente.
Del pari era da ritenere inammissibile l’appello incidentale per le medesime ragioni per le quali era stato reputato tale il primo motivo dell’appello principale, essendo invece infondato il secondo motivo di gravame incidentale, reputando condivisibile la valutazione circa la compensazione delle spese del giudizio di prime cure.
(OMISSIS)Pasquale (OMISSIS), (OMISSIS)Concetta (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’articolo 342 c.p.c. laddove il giudice di appello ha dichiarato inammissibile i primo motivo di gravame per essere stato redatto non in conformita’ di quanto previsto dall’articolo 342 c.p.c. e cio’ in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimita’ in tema di interpretazione della norma in esame.
Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, in relazione alla motivazione con la quale, pur riconoscendosi l’inammissibilita’ primo del motivo di appello, contraddittoriamente si e’ sostenuta la validita’ del percorso della servitu’, quale individuato dal giudice di primo grado, in cio’ creandosi un contrasto irriducibile tra la considerazione in rito del motivo e la sua valutazione comunque nel merito.
Il terzo motivo, infine, lamenta la violazione dell’articolo 24 Cost., comma 1 e dell’articolo 111 Cost. e della CEDU, articolo 6, in riferimento all’articolo 342 c.p.c., laddove l’interpretazione della norma sul grado di specificita’ dei motivi di appella, nel suo rigore, determina una lesione del diritto al processo costituzionalmente garantito, in contrasto con i principi costituzionali e con quelli posti dalla Convenzione EDU.
Il primo motivo e’ fondato.
In punto di diritto, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 12280/2016), affinche’ un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non e’ sufficiente che nel gravame sia manifestata una volonta’ in tal senso, occorrendo, al contrario, l’esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, anticipandosi in tal senso quanto poi disposto dal legislatore.
Ed, invero, anche in relazione al previgente testo di cui all’articolo 342 c.p.c., si e’ affermato che, in tema di giudizio d’appello che non e’ un “iudicium novum”, ma una “revisio prioris instantiae” – il requisito della specificita’ dei motivi dettato dall’articolo 342 c.p.c., (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportategli dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera a), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamenta logico giuridico, cio’ risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame, nel senso che quanto piu’ approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto piu’ puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure (si veda sull’affermazione del giudizio di appello quale revisio prioris instantiae Cass. S.U. n. 28498/2005; cfr. da ultimo Cass. n. 4695/2017, nonche’ Cass. S.U. n. 27199/2017 che, sebbene in relazione alla novellata previsione di cui all’articolo 342 c.p.c., ha ritenuto che debba imporsi un’interpretazione in linea di continuita’ con quanto opinato in precedenza, sicche’ i canoni applicativi della norma sono di fatto rimasti identici).
Il ricorso, che peraltro appare redatto in ossequio al principio di specificita’, avendo la parte puntualmente riportato sia il contenuto della sentenza di primo grado che quello dei motivi di appello (conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. S.U. n. 8077/2012), e tenuto conto del potere di accesso agli atti consentito a questa Corte, in ragione del vizio denunciato, non permette di condividere la valutazione espressa sul punto dal giudice di appello.
La sentenza del Tribunale, nell’accogliere la domanda di costituzione coattiva della servitu’ avanzata dagli attori ha cosi’ motivato:
“Per quanto concerne la domanda, proposta in via subordinata, per la costituzione della servitu’ coattiva, essa va accolta.
Il CTU ha concluso, in modo congruo e pertanto condivisibile, che i terreni degli attori e dell’interveniente risultano interclusi. Per quanto concerne l’individuazione del passaggio, alla luce delle conclusioni del consulente tecnico, si deve ritenere che il percorso piu’ idoneo sia quello descritto nella relazione peritale del 15 dicembre 2003, pagg. 7 ed 8, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, senza modifica dei cancelli di accesso posti a margine della strada comunale (OMISSIS)”.
Manca nel ragionamento del giudice di primo grado ogni considerazione o confutazione delle osservazioni che gli appellanti avevano sviluppato in comparsa conclusionale, cosi’ come analiticamente riportate alle pagg. 4 e ss. dell’atto di appello, che proponevano anche puntuali critiche alle conclusioni del CTU, con richiamo specifico alla situazione dei luoghi.
Il giudice di primo grado, in maniera sintetica si e’ limitato a fare proprie le conclusioni del CTU, senza che nemmeno si dia atto che le stesse abbiano tenuto conto dei rilievi mossi dalle parti, sicche’ in assenza di una specifica confutazione delle osservazioni critiche, e stante il principio di simmetria che deve presiedere all’interpretazione del canone di specificita’ dei motivi di appello, dovendosi gli stessi modulare sul grado di precisione e dettaglio della motivazione del giudice di primo grado, deve reputarsi conforme alla prescrizione di cui all’articolo 342 c.p.c. anche il motivo di appello che si limiti a richiamare le contestazioni mosse in primo grado, ove alle stesse non risulti essere stata fornita risposta in sentenza.
Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, con la cassazione della sentenza gravata e con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
L’accoglimento del primo motivo determina poi evidentemente l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, anche per le spese del presente giudizio.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *