Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 15 novembre 2018, n. 29464.

La massima estrapolata:

Nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca, comporta una cessione del credito, con la conseguenza che l’incasso del denaro pagato dal debito cartolare soddisfa un debito proprio del cessionario e non del cedente. In caso di fallimento del cliente dunque l’eventuale azione revocatoria del curatore può aver ad oggetto il negozio di sconto bancario, riguardo all’epoca della sua conclusione, ma non il pagamento, successivamente effettuato alla banca dal debitore cartolare.

Ordinanza 15 novembre 2018, n. 29464

Data udienza 17 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15742/2013 proposto da:
(OMISSIS) Soc. Coop. a r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona dei Commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), che ha incorporato la (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di Roma – Rep.n. (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., nuova denominazione della (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria della (OMISSIS) S.p.a. (incorporante la (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1705/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/07/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

FATTO E DIRITTO

RITENUTO

CHE:
1. La (OMISSIS) societa’ cooperativa di produzione e lavoro in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, LCA) aveva proposto tre separati giudizi revocatori, uno nei confronti della (OMISSIS) SPA (di seguito, (OMISSIS)), uno nei confronti della (OMISSIS) SPA (di seguito, MPS) e l’ultimo nei confronti della (OMISSIS) SPA, della societa’ (OMISSIS) SRL – convenuta in giudizio quale mandataria di (OMISSIS) SPA- e della (OMISSIS) SPA (di seguito, (OMISSIS)) – non personalmente, ma quale mandataria della (OMISSIS) SPA -, ciascuno avente ad oggetto la richiesta di inefficacia Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ex articolo 67, comma 2, (di seguito, L. Fall.) dei contratti di sconto bancario conclusi tra la societa’ in bonis ed i diversi istituti di credito.
2. Il Tribunale di Roma, con distinte pronunce, aveva accolto le domande nei confronti del (OMISSIS) SPA, della (OMISSIS), della (OMISSIS) SPA e condannato ciascun istituto alla restituzione delle somme meglio precisate nelle sentenze, “quali somme che erano state pagate, tramite cambiali, ad estinzione di crediti vantati da (OMISSIS) in bonis dalla sua debitrice ” (OMISSIS) soc. coop. a r.l., direttamente in favore dei predetti istituti bancari, in virtu’ dei contratti di sconto bancario. In tal modo, secondo il Tribunale la (OMISSIS) aveva eseguito rimesse solutorie in favore delle predette banche.” (cosi’ nella sent. imp. fol.4): la statuizione era stata fondata sulla considerazione che il decreto che poneva la (OMISSIS) in LCA era stato pubblicato sulla G.U. del 18/05/2000 e che i Commissari liquidatori avevano provato la conoscenza dello stato di insolvenza in capo a dette banche creditrici, venendo confermata la natura solutoria delle rimesse dall’assenza di qualsivoglia contratto di apertura di credito.
Il Tribunale aveva invece respinto le domanda proposte nei confronti di (OMISSIS) SRL – convenuta in giudizio quale mandataria di (OMISSIS) SPA – e della (OMISSIS) SPA (rappresentata da mandataria).
Per la prima aveva escluso che la Banca di Roma si fosse resa cessionaria del rapporto giuridico per cui era causa che, invece, nel piu’ vasto gruppo dei rapporti chiusi per la voltura a sofferenza deliberata dall’Istituto gia’ dal 18/10/2000 sarebbe rimasto in capo alla cedente Capitalia SPA, allorche’ questa aveva conferito la propria azienda alla Banca di Roma, operazione di cui era stata data pubblicita’ ai sensi dell’articolo 58 del TUB.
Quindi aveva ritenuto infondata la domanda nei confronti della (OMISSIS) SPA, avendo accertato che i rapporti negoziali litigiosi, oggetto del giudizio, erano stati trasferiti in favore del (OMISSIS) soc. coop. a r.l., in occasione della fusione tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS).
3. Le tre decisioni venivano appellate (in via principale ed incidentale) e la Corte di appello di Roma procedeva alla loro riunione; rimaneva contumace (OMISSIS) SPA.
All’esito del giudizio, per quanto interessa:
– in relazione al giudizio afferente la (OMISSIS), con riferimento all’appello proposto da quest’ultima, la Corte di appello:
ha respinto l’eccezione di nullita’ della citazione in primo grado di (OMISSIS);
ha confermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria, proposta dalle appellanti (OMISSIS) e (OMISSIS), poiche’ la dichiarazione giudiziale dell’insolvenza di (OMISSIS) risaliva all’08/08/2002 ed il quinquennio non era ancora maturato al momento della notificazione della citazione in primo grado avvenuta nell’aprile 2005;
ha respinto le domande revocatorie accolte dal Tribunale, cosi’ riformando le prime decisioni, sulla considerazione: che oggetto dell’azione revocatoria erano stati i contratti di sconto bancario, nei quali la LCA aveva individuato l’atto di diminuzione patrimoniale della societa’ in danno della par condicio creditorum, in contemporanea presenza della scientia decoctionis, e non gia’ i pagamenti dei titoli, oggetto dei contratti di sconto (fol. 11/12); che, con il contratto di sconto, il credito girato alla banca era passato immediatamente nella proprieta’ di quest’ultima, mentre la societa’ aveva ricevuto il corrispettivo detratto il pagamento di un prezzo costituito dall’interesse (richiamata Cass. n.1295/1991); che la conoscenza dello stato di insolvenza andava rapportata al tempo della conclusione del contratto di sconto, e cioe’ al tempo della girata della cambiale alla banca per lo sconto e non al momento del pagamento della cambiale da parte dell’obbligato cambiario.
– In relazione al giudizio afferente (OMISSIS), con riferimento all’appello proposto da quest’ultima, la Corte di appello:
ha confermato le conclusioni prima esposte in merito alla decorrenza del termine prescrizionale dell’azione revocatoria, all’oggetto della revocazione ed all’individuazione del momento in cui andava verificata la conoscenza dello stato di insolvenza; infine, ha ritenuto irrilevante la questione concernente l’apertura di credito che il (OMISSIS) sosteneva di avere concesso alla (OMISSIS).
– In relazione al giudizio afferente (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SPA, con riferimento all’appello proposto dalla LCA, la Corte di appello:
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla LCA avverso la (OMISSIS) SPA, non ravvisando censure riferite alla statuizione del Tribunale relativa al suddetto istituto di credito;
ha esaminato la questione proposta dalla LCA in merito all’interpretazione ed applicazione dell’articolo 58 TUB e, in riforma della prima decisione, ha affermato che legittimamente la LCA poteva ritenere che il rapporto di sconto bancario fosse stato ceduto, unitamente al conferimento dell’intera azienda bancaria e che ne fosse divenuta titolare esclusiva la cessionaria, ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del TUB, una volta decorsi i tre mesi dalla pubblicita’ notizia della cessione e che, quindi, legittimamente la LCA aveva individuato in (OMISSIS) SRL la titolare del rapporto controverso, quale mandataria della banca cessionaria; ha tuttavia ritenuto che la domanda dovesse essere comunque respinta nel merito perche’ non era stata provata la scientia decoctionis al momento della conclusione del contratto di sconto.
4. La LCA ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con due mezzi, assistiti da memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c..
(OMISSIS) SPA, quale mandataria della (OMISSIS) SPA incorporante la (OMISSIS) SPA, replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un mezzo.
(OMISSIS) SPA replica con controricorso e ricorso incidentale con tre mezzi, corredati da memoria.
Il Banco Popolare societa’ cooperativa, incorporante la (OMISSIS) SPA, replica con controricorso e memoria.
Il (OMISSIS) replica con controricorso.
Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi delll’articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380 bis 1, c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo la LCA denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 67, comma 2, L. Fall., articoli 1858 e 1859 c.c..
A parere della ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, il momento rilevante per l’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza e’ quello del pagamento delle cambiali, oggetto dello sconto, e non gia’ quello della loro emissione o quello della loro trasmissione per girata e contesta l’affermazione del giudice di appello secondo il quale la Banca aveva consentito l’immediata disponibilita’ delle somme portate dai titoli di credito, sebbene ancora da riscuotere.
1.2. Il motivo e’ infondato.
1.3. Osserva la Corte che, come accertato dalla Corte di appello con statuizione non impugnata sul punto (fol.12), oggetto dell’azione revocatoria sono i contratti di sconto bancario conclusi dalla societa’ in bonis con i singoli istituti di credito e non gia’ il pagamento delle cambiali.
1.4. L’articolo 1858 c.c. stabilisce “Lo sconto e’ il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.”, crediti che, nel caso di specie erano incorporati in cambiali. Quanto, in particolare, allo sconto di cambiali, l’articolo 1859 c.c., prevede, per il caso di mancato pagamento, il diritto della banca alla restituzione della somma anticipata. Dunque, il cliente puo’ disporre da subito della somma, di cui pertanto consegue l’immediata disponibilita’, che ne costituisce l’effettiva causa negoziale. Ne’ tale efficacia del contratto e’ smentita dall’inciso “salvo buon fine”, il quale importa che, ove il terzo resti inadempiente, sorgera’ in capo al cliente l’obbligo di restituzione dell’importo anticipato.
In proposito giova ricordare che “lo sconto non e’ un mandato all’incasso, bensi’ l’operazione con cui la banca anticipa al cliente, previa deduzione dell’interesse, l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso. Il mancato buon fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto (o, se si vuole, come effetto sospensivo del diritto della banca alla restituzione), e non come condizione sospensiva dell’accredito al cliente (come accade nell’ipotesi, affatto diversa, del versamento di titoli senza sconto: cfr. Cass. 19 agosto 1996, n. 7615). L’accredito del corrispettivo in conto corrente, dunque, da’ la disponibilita’ immediata della somma, anche se sotto condizione risolutiva del mancato pagamento dell’obbligato cambiario alla scadenza (per la condizione risolutiva si pronunciano Cass. 17 maggio 2013, n. 12079; 23 settembre 2002, n. 13823; 10 agosto 1990, n. 8128; e v. gia’ Cass. 14 luglio 1975, n. 2780; 16 luglio 1969, n. 2620; 8 gennaio 1969, n. 33; 24 luglio 1964, n. 2018; 11 maggio 1957, n. 1659). In tale contesto, resta isolato il precedente… (Cass. 21 gennaio 2000, n. 656), che nega l’immediata disponibilita’ in caso di sconto di cambiali.” (Cass. n. 15605 del 09/07/2014).
Passando alle conseguenze di questa esegesi normativa in sede di revocatoria fallimentare, va confermato quanto questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare proprio con riferimento allo sconto bancario e cioe’ che “Nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca – a differenza dalla girata con clausola “per incasso”, “per procura”, per “valuta a garanzia”, od altra equivalente – comporta una cessione del credito, investendo il giratario di una legittimazione piena a titolo di proprieta’, attributiva di tutti i diritti derivanti dal titolo, con la conseguenza che l’incasso del denaro pagato dal debito cartolare soddisfa un credito proprio del cessionario e non del cedente. Pertanto, in caso di fallimento del cliente, l’eventuale azione revocatoria fallimentare da parte del curatore puo’ avere per oggetto il negozio di sconto bancario, con riguardo all’epoca della sua conclusione, ma non pure il pagamento (successivamente) effettuato alla banca dal debitore cartolare.” (Cass. 07/02/1991 n. 1295; 16/03/1991 n.2821) – decisioni esattamente richiamate dalla Corte di appello -.
Questa Corte ha anche puntualizzato che “In materia di revocatoria fallimentare, la cessione “pro solvendo” di un credito verso terzi, effettuata nell’ambito di un contratto di sconto ed al fine di ottenere dalla banca cessionaria l’anticipazione, previa deduzione degli interessi, dell’importo del credito stesso, non costituisce un mezzo anormale di pagamento posto che la cessione viene stipulata a scopo di garanzia, non gia’ per estinguere un debito preesistente e scaduto, ed e’ funzionalmente contestuale al sorgere del credito garantito.” (Cass. 22014 del 19/10/2007, conf. a Cass. 06/12/2006 n. 26154 e 12/07/1991 n.7794; cfr. anche Cass. n.5142 del 03/03/2011, non massimata), atteso che il concetto di contestualita’ deve essere inteso non in senso formale o semplicemente cronologico, bensi’ in senso preminentemente sostanziale e causale, con l’effetto che, in difetto di prova circa il collegamento funzionale tra la cessione del credito e la riduzione di una pregressa esposizione debitoria, di cui nella sentenza impugnata non vi e’ traccia, l’operazione configura un’ipotesi di normale pagamento di un debito e la eventuale scientia decoctionis, va accertata al momento di conclusione del contratto e non del pagamento delle cambiali oggetto del contratto.
1.5. La sentenza impugnata si e’ attenuta a questi principi e risulta immune da vizi.
1.6. Ne’ tale conclusione puo’ essere revocata in dubbio alla luce della doglianza proposta dalla ricorrente, articolata come se l’azione revocatoria avesse riguardato il pagamento delle cambiali girate alle banche e non gia’ il contratto di sconto bancario di cui le cambiali erano state l’oggetto (fol. 12 della sent.).
Ne consegue che il motivo va respinto anche perche’ non coglie appieno il thema decidendum, come dimostra il precedente giurisprudenziale richiamato, secondo il quale “La cambiale e’ un mero strumento di credito, e la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, in quanto l’adempimento della obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla. Ne consegue che, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, il momento rilevante per l’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza e’ quello del pagamento, e non quello della emissione o della girata della cambiale.” (Cass. 21/01/1999, n.510), che, alle luce delle ampie considerazioni prima svolte, risulta privo di pertinenza e decisivita’.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 58 (TUB).
2.2. Il motivo nella prima parte riguarda la pronuncia di inammissibilita’ del motivo di appello riferito a (OMISSIS) quale mandataria della (OMISSIS) SPA e la contesta sostenendo che il modus operandi di detta societa’ era stato lo stesso – in relazione alla cessione del ramo di azienda – seguito dalla Banca di Roma.
Sotto questo aspetto il motivo e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio decidendi, riferita non gia’ al modus operandi delle banche, ma alla formulazione carente dell’atto di appello con riferimento a detta convenuta in revocatoria, su cui la doglianza non si sofferma.
2.3. Il motivo nella seconda parte e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio decidendi, o meglio la trascrive a fol. 15 del ricorso, ma nello svolgere la censura sostanzialmente la ignora. Invero la Corte di appello – a differenza dal Tribunale – ha ritenuto la legittimazione passiva della banca cessionaria dell’azienda, e per essa di (OMISSIS), salvo a rigettare comunque la domanda per la diversa ragione gia’ esposte in relazione agli altri istituti di credito (v. sub 1.5/1.5.).
3.1. Con il ricorso incidentale condizionato la (OMISSIS) SPA contesta l’omesso esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva (fol.12) in quanto sostiene che i rapporti intestati a (OMISSIS), posti alla base della revocatoria, non potevano essere stati oggetto del conferimento di azienda in quanto erano stati chiusi per la voltura a sofferenza a far data dal 18/10/2000 e, trattandosi di “sofferenze” erano rimasti in capo alla holding Capitalia SPA.
3.2. Con il ricorso incidentale condizionato la (OMISSIS) propone tre doglianze e lamenta: la violazione dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, e dell’articolo 2903 c.c. ribadendo la denuncia di nullita’ della notifica dell’atto di citazione in primo grado (primo motivo); la violazione e falsa applicazione dell’articolo 203, comma 1, L. Fall., sostenendo che la sentenza impugnata individua erroneamente il dies a quo del termine prescrizionale decorrente dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere ex articolo 2935 c.c. (secondo motivo); infine, la mancanza di motivazione e pretermissione di risultanze processuali, segnatamente denuncia l’omesso esame del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 103 del 19/04/2000 che aveva sancito l’inizio della procedura di LCA (terzo motivo).
3.3. I ricorsi incidentali sono assorbiti dal rigetto del ricorso principale.
4.1. In conclusione il ricorso principale va rigettato, assorbiti i ricorsi incidentali.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore di ciascuna parte costituita.
Si da’ atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente LCA dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 8.000,00= a favore di (OMISSIS) SPA, in Euro 7.000,00= a favore di (OMISSIS) SPA, in Euro 3.000,00= a favore di Banco Popolare societa’ cooperativa, in Euro 4.000,00 a favore della (OMISSIS) SPA, oltre – per ciascuna – ad Euro 200,00= per esborsi, alle spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed agli accessori;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Avv. Renato D’Isa

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