Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza del 26 settembre 2012, n. 37110

…omissis…

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

E’ ben noto come la ratio dell’incriminazione del delitto di falsa testimonianza è quella di assicurare, attraverso la veridicità e la completezza delle testimonianze, il normale funzionamento dell’attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni non vere e reticenti. Trattandosi di reato di pericolo, per la sua sussistenza è sufficiente che il fatto, oggetto della deposizione testimoniale, sia comunque pertinente alla causa e suscettibile di portare un contributo, sia pure astratto, alla decisione giudiziaria: solo la totale estraneità della deposizione all’oggetto della causa esclude, dunque, la configurabilità dei delitto de quo.

In tale pacifico contesto, costituisce oramai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia “ex ante” e non “ex post”:

valutazione che il giudice deve compiere sulla base di norme giuridiche, non anche mediante la mera utilizzazione di massime di esperienza. “La pertinenza è nozione che denota la riferibilità o afferenza dell’oggetto della testimonianza che si assume falsa, nella sua triplice modalità esecutiva, commissiva (affermare il falso, negare il vero) od omissiva (reticenza), ai fatti che il processo è destinato ad accertare e giudicare. I fatti o le circostanze sui quali si manifesta la falsità del dictum testimoniale debbono possedere una rilevabile attinenza diretta o indiretta, ma causalmente orientata quanto meno sotto il profilo della potenziale estensibilità a tali fatti e circostanze, con l’oggetto dell’accertamento giudiziale per cui è processo. La rilevanza del falso testimoniale è, invece, nozione di carattere funzionale che attiene più specificamente alla efficacia probatoria di quegli stessi fatti e circostanze. Cioè alla idoneità del loro (in ipotesi falso) accertamento o, il che è lo stesso, alla loro capacità di falsa rappresentazione in grado di influire, deviandola dalla autentica e genuina verità processuale, sulla decisione del processo” (così Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, De Gennaro, Rv.252628).

Di tale principio la Corte di appello reggina ha fatto buon governo, evidenziando non solamente come la falsa deposizione testimoniale del G. fosse pertinente all’oggetto del processo, dato che il prevenuto aveva riferito delle costrizioni sessuali asseritamente patite per iniziativa della C., in qualche modo indicandole come una delle possibili origini della successiva condotta minacciosa e molestatrice posta della donna; ma anche come quella dichiarazione fosse stata rilevante nel processo in cui era stata resa, capace cioè di influire sull’esito del giudizio, atteso che – come sottolineato nella sentenza impugnata (v. pag, 4) – il richiamo alla violenza sessuale subita era servito al G. “per supportare la sua denuncia e per fornire un supporto di logica motivazione ai comportamenti della donna nei termini denunciati (…) descrivendo un contesto fattuale… (e) elementi che (servivano a chiarire) l’ambito all’interno del quale (erano) maturar(ati) gli eventi”.

3. Privo di pregio è il riferimento, contenuto nel ricorso, ad una possibile applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p..

Anche a voler prescindere dalla inammissibilità di un siffatto motivo, non dedotto con l’atto di appello e proposto per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, va osservato come l’operatività del principio secondo cui non è punibile, per il principio “nemo tenetur se detegere”, la persona che sia stata costretta a rendere falsa testimonianza nel procedimento promosso su sua querela, così sostenendo l’accusa al fine di evitare l’incriminazione per calunnia (in questi termini Sez. 6, n. 35554/03 del 03/10/2002, Argnani, Rv. 226909), presuppone ovviamente che vi sia una piena identità tra il contenuto della prima accusa calunniosa e quello della successiva testimonianza: situazione, questa, insussistente nella fattispecie, nella quale l’imputato, rendendo falsa testimonianza, ha aggiunto un dettaglio, tutt’altro che secondario, di cui non aveva fatto alcun cenno nella sua originaria denuncia.

4. Inammissibile, perchè formulato in termini generici, è il secondo motivo del ricorso.

Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo il quale il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n, 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale (la quale aveva rilevato come la difesa, nell’atto di appello, non avesse indicato le telefonate asseritamente effettuate da postazioni di guardia medica anche in giorni di assenza dell’imputato dal servizio presso quell’ufficio e come nella sentenza di primo grado fossero state partitamente elencate le diciassette telefonate partite da quelle postazioni verso l’utenza fissa dell’abitazione della C., chiamate che, peraltro, l’interessato aveva almeno in parte riconosciuto di aver effettuato), senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione impugnata e senza indicare le ragioni di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento. Ed infatti, il ricorso è caratterizzato da doglianze dal tenore molto generico, senza la individuazione degli elementi in fatto o degli argomenti in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile, in termini tali da impedire l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.

Nelle valutazioni espresse nel precedente punto resta assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso, la cui manifesta infondatezza deriva dall’avere la Corte distrettuale offerto sul punto – come si è avuto modo di porre in luce – una motivazione sintetica, ma congrua e completa, esente da lacune o da qualsivoglia vizio di manifesta illogicità.

5. Manifestamente infondato, infine, è il motivo del ricorso riguardante la insussistenza del contestato reato di peculato in ragione dell’asserita episodicità ed occasionante delle telefonate effettuate dall’imputato utilizzando l’apparecchio dell’ufficio pubblico ove esercitava le sue funzioni medicali.

Il giudice di primo grado aveva già ritenuto di valutare globalmente il fatto in termini di particolare tenuità, tanto da riconoscere all’imputato l’attenuante prevista dall’art. 323 bis c.p., mentre, con motivazione cui la Corte di appello si è riportata, aveva negato la fondatezza della tesi difensiva circa il carattere saltuario dell’impiego de telefono: essendo stato, al contrario, accertato che il G. aveva utilizzato, in un breve arco temporale, per ben diciassette volte l’apparecchio telefonico delle postazioni di guardia medica per chiamare l’utenza fissa della C., mettendo in discussione la funzionalità dell’ufficio pubblico e causando alla pubblica amministrazione un danno patrimoniale di una qualche apprezzabilità (in senso conforme, da ultimo, Sez. 6, n. 5010 del 18/01/2012, Borgia, Rv. 251786).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese dei presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell’importo indicato nei dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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