Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza del 02 ottobre 2012, n. 16752
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 17.11.2009 confermava la sentenza emessa il 10.7.2007 dal Tribunale di Firenze con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla C. srl il 28.10.2005 a C.B. . La C. era stata licenziata per aver essersi rivolta con espressioni ingiuriose al Responsabile dell’Organizzazione servizi (B.F. ) della società datrice di lavoro; la Corte territoriale riportava in sentenza le dette espressioni oggetto di contestazione e poste a fondamento del recesso ed osservava che la gravità dei fatti doveva essere ridimensionata alla luce di quattro considerazioni. In primo luogo alla C. era stato promesso che non sarebbe stata trasferita, il che invece non era accaduto; la frase quindi costituiva una reazione abnorme ed ingiustificata, ma rifletteva dal punto di vista soggettivo la convinzione di aver subito un torto e quindi un senso di spontaneo risentimento; la lavoratrice aveva lealmente ammesso l’accaduto ed aveva evidenziato la propria particolare condizione psicologica; la frase contestata esprimeva più un senso di delusione (sia pure espresso in forma offensiva) per la gestione della datrice di lavoro che un vero e proprio dissenso; infine la C. era una dipendente di vecchia data e non sussistevano precedenti disciplinari di sorta. Pertanto la sanzione irrogata appariva sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati.
Per la cassazione di tale decisione ricorre C. SPA già CO. srl con due motivi; resiste la C. con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2119 c.c. e degli artt. 212 e 221 del CCNL Commercio applicabile al rapporto.
Le espressioni pacificamente pronunciate dalll’intimata erano certamente idonee ad incrinare il rapporto fiduciario tra le parti e del tutto illogico appare il ragionamento seguito dalla Corte territoriale che ne ha attenuato il significato offensivo in relazione a presunti torti subiti dalla C. I Giudici di appello avrebbero dovuto limitarsi ad esaminare i fatti contestati e non estendere l’oggetto di indagine a presunte percezioni soggettive da parte della lavoratrice di eventi estranei alla vicenda disciplinare. Non erano state applicate le specifiche disposizioni di cui agli artt. 212 e 221 CCNL. La C. aveva contestato il potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro con frasi offensive ed oltraggiose dal significato inequivoco.
Il motivo appare infondato.
La Corte territoriale ha già osservato che il comportamento tenuto dalla intimata non appare in alcun modo giustificabile e non costituisce, anche per il carattere obiettivamente offensivo delle espressioni utilizzate, un legittimo esercizio del diritto di critica; tuttavia alla luce di alcune valutazioni del contesto in cui le espressioni sono state usate ed anche del loro effettivo contenuto, ha ritenuto che il fatto non fosse di tale gravità da comportare l’adozione di una sanzione così grave come quella del recesso per giusta causa.
Gli elementi attentamente ed analiticamente considerati dalla Corte territoriale appaiono idonei a giustificare il giudizio emesso dalla Corte territoriale in ordine alla sproporzione tra fatti contestai ed accertati e sanzione irrogata; il fatto che fosse stato promesso alla C. di non essere trasferita può obiettivamente e logicamente comportare sul piano soggettivo una attenuazione della gravità del comportamento tenuto che appare in effetti come una reazione eccessiva ed abnorme ( ed anche istintiva) rispetto a promesse di parte datoriale non mantenute; la mancanza di precedenti disciplinari in un rapporto di lavoro di lungo corso è pacificamente elemento che può ed anzi deve essere considerato sotto il profilo dell’adeguatezza della sanzione. Infine la Corte territoriale ha valutato il contenuto delle frase riportata in sentenza più come una manifestazione di delusione (anche di ordine politico) che di dissenso rispetto all’organizzazione aziendale (e quindi di implicita negazione dei poteri del datore di lavoro), interpretazione che appare del tutto logica e condivisibile in quanto dalla frase contestata emerge soprattutto una delusione verso la sinistra e le organizzazioni ad esse collegate e la volontà di non votare più tale schieramento politico. Pertanto la ricostruzione dei fatti addebitati e la valutazione della loro gravità appare sorretta da argomentazioni razionali e condivisibili. Il motivo è peraltro carente in ordine alla pretesa violazione delle norme collettive in materia di procedimenti disciplinari: il CCNL non è stato prodotto unitamente al ricorso, né è stato indicato l’incarto processuale ove eventualmente lo stesso sia reperibile. In ogni caso non sono state neppure riportate le due disposizioni contrattuali, né sono stati indicati i termini in cui il ragionamento seguito dai Giudici di appello avrebbe violato quanto disposto dalla disciplina collettiva o offerto una interpretazione con questa incompatibile.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1372 e 2077 e degli artt. 212 e 221 del CCNL. Il CCNL prevede l’insubordinazione come motivo di recesso per giusta causa; il Giudice doveva attenersi a quanto disposto dalla contrattazione collettiva.
Il motivo è infondato. Circa il CCNL si è già detto supra: il CCNL non è stato prodotto unitamente al ricorso, né è stato indicato l’incarto processuale ove eventualmente lo stesso sia reperibile e non sono state neppure riportate le due disposizioni contrattuali invocate. In ogni caso risulta chiaramente dalla ricostruzione offerta dai Giudici di appello dei fatti di causa che è stato escluso che si trattasse di un caso di insubordinazione, stante anche il significato effettivo da attribuire all’espressioni contestate. Pertanto la Corte di appello ha offerto una certa interpretazione delle norme collettive (come si possono ricostruire dai generici richiami al CCNL nel ricorso in cassazione), escludendo nel merito e secondo un ragionamento persuasivo e condivisibile che sussistesse un’ipotesi di “insubordinazione”.
Si deve quindi rigettare il ricorso.
Le spese di lite-liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi nonché in Euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.
Depositata in Cancelleria il 02.10.2012
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