Società a partecipazione pubblica e assicurazione contro il rischio di disoccupazione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26492.

La massima estrapolata:

La società a partecipazione pubblica non è un’azienda speciale e perciò non gode automaticamente dell’esonero dall’obbligo di assicurazione contro il rischio di disoccupazione che spetta alla pubblica amministrazione, il cui rapporto di lavoro è assistito dalla garanzia di stabilità del pubblico impiego.

Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26492

Data udienza 20 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6388/2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
– (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 254/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/02/2012 R.G.N. 122/2010.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva dichiarato non dovuto dalla soc. (OMISSIS) spa il contributo per disoccupazione fin dal 12/4/1996, epoca di costituzione della (OMISSIS) spa, stante il regime di stabilita’ di impiego garantito al personale, e non gia’ dal 10/11/2003, epoca di emanazione del provvedimento del Ministero di riconoscimento della stabilita’ di impiego, come richiesto dall’Inps.
Ha osservato che per le aziende esercenti un servizio pubblico (come la ricorrente) la stabilita’ di impiego del personale era desumibile dalla contrattazione collettiva senza necessita’ che vi fosse un apposito provvedimento amministrativo e che nella specie lo stesso Ministero, peraltro, con formali provvedimenti, aveva riconosciuto la stabilita’.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps denunciando violazione del Regio Decreto n. 1827 del 1935, articolo 40, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 36, dell’articolo 2697 c.c.. L’istituto censura l’affermazione della Corte secondo cui l’accertamento del requisito di stabilita’ non era di competenza esclusiva dell’ amministrazione. Osserva che la societa’ era stata costituita come spa il 12/4/1996, a seguito di trasformazione della preesistente azienda speciale che godeva dell’esonero; che il 10/11/2003 la societa’ aveva presentato domanda al Ministero per l’accertamento della stabilita’ ottenendo l’esonero e che, tuttavia, dalla costituzione della societa’ nel 1996 e fino al provvedimento di esonero, il contributo per disoccupazione era dovuto tenuto conto che la soc. resistente era soggetto diverso, costituito in forma di societa’ di capitali e dal 2000 con la partecipazione di privati, dall’azienda speciale con capitale pubblico che godeva dell’esonero.
Osserva, inoltre, che il requisito della stabilita’ era stato accertato con riferimento al periodo 2000/2002 e non anche in relazione al periodo precedente e successivo.
La soc. (OMISSIS) spa si e’ costituita con controricorso e memoria ex articolo 378 c.p.c.. Il Ministero del lavoro ha depositato controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

3. Le censure sono fondate.
La societa’ afferma di essere esonerata dai contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS), in forza delle disposizioni di cui al R.Decreto Legge 4 ottobre 1935 n. 1827, articolo 40, n. 2 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 36, in quanto rientrante tra le pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche e aziende esercenti pubblici servizi, per le quali la stabilita’ del rapporto di lavoro con i propri dipendenti deriva direttamente dalle norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ovvero sia stato accertato con provvedimento del Ministero del lavoro. Osserva che essa e’ azienda esercente pubblici servizi e che il suo personale godeva e gode della garanzia della stabilita’ dell’impiego alla stregua della normativa contrattuale di settore che limita,ad ipotesi tassative e specificamente predeterminate, la risoluzione del rapporto di lavoro, con previsione idonea ad integrare il presupposto richiesto per l’esonero suddetto.
4. La soluzione seguita dalla Corte di appello va disattesa. Deve, infatti, essere confermata la giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente confermata e alla quale si intende dare continuita’ con la presente decisione, che – richiamata la normativa di riferimento, all’epoca costituita dal R.Decreto Legge n. 1827 del 1935, articolo 40 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 36 – ha affermato che dalla coordinata lettura di tali norme si evince che:
– anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilita’ d’impiego;
– anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi detta stabilita’ d’impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro,con decorrenza dalla data di tale domanda. Del pari, non essendo ricomprese le clausole pattizie di cui alla contrattazione collettiva di diritto comune fra le “norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico”, l’eventuale stabilita’ d’impiego garantita da detta contrattazione collettiva non potrebbe di per se’ condurre all’esenzione contributiva in difetto di domanda di accertamento al riguardo da parte del datore di lavoro e di conseguente riconoscimento di detta stabilita’ da parte dell’Autorita’ amministrativa competente (ex plurimis, n 7332/2017; Cass., 19761/2015; Cass. n. 18455/2014; Cass. 24524/2013; 20818/2013) 5. Alla luce di tali considerazioni deve essere riconosciuto l’esonero solo a decorrere dal 2003 e non gia’ dalla costituzione della (OMISSIS) spa avvenuta nel 1996.
6. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda della soc (OMISSIS).
7. Le spese dell’intero processo vanno compensate stante il consolidarsi della giurisprudenza successivamente all’inizio del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda della soc. (OMISSIS); spese compensate dell’intero processo.

Avv. Renato D’Isa