In tema di reati tributari, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46229.

Le massime estrapolate:

Il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 5, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale; termine che, con riferimento alla dichiarazione 2008 relativa al periodo di imposta 2007, deve essere individuato nel 30 settembre 2008, anziche’ nell’ordinario 31 luglio, per effetto della proroga disposta dal Decreto Legge n. 97 del 2008, articolo 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2008.
In tema di reati tributari, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice puo’ fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, nonche’ ricorrere all’accertamento induttivo dell’imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute e, dall’altro, che il giudice puo’ legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilita’ dell’imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull’informativa della G.d.F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati mercato, che sull’accertamento induttivo dell’imponibile operato dall’ufficio finanziario quando la contabilita’ imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente. Cio’ a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l’esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti ali¬unde

Sentenza 12 ottobre 2018, n. 46229

Data udienza 10 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. DI STASI Antonell – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/04/2016 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Filippi Paola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27.1.2014, il Tribunale di Firenze dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5 – perche’ quale legale rappresentante della (OMISSIS) srl, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava la dichiarazione annuale dei redditi ed Iva relativa all’anno 2007- e lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed alle correlate pene accessorie.
Con sentenza del 22.04.2016, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della predetta sentenza, assolveva l’imputato dal reato a lui ascritto limitatamente alla omessa dichiarazione IRAP perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e confermava nel resto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con il primo motivo eccepisce l’estinzione del reato per prescrizione alla data del 30.3.2016, data anteriore a quella di pronuncia della sentenza di appello.
Con il secondo motivo deduce violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, lamentando che la Corte di appello aveva confermato l’affermazione di responsabilita’ pur se basata esclusivamente sugli accertamenti eseguiti in sede amministrativa; argomenta che il Giudice non deve limitarsi alla constatazione dell’accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziarti ma deve valutare autonomamente i dati indiziari privilegiando il dato fattuale reale e considerando i concreti costi e ricavi percepiti.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 649 c.p.p., argomentando che all’imputato era stata irrogata da parte della Agenzia delle Entrate-Direzione di Firenze – ufficio controlli una sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad Euro 857.743,60 per  medesimi fatti per i quali si era proceduto in sede penale e che, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, la punizione del medesimo fatto sotto il profilo del doppio binario penale-amministrativo configurava una violazione del principio del ne bis in idem di cui all’articolo 4 prot. 7 della Convenzione Europea.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 5, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale; termine che, con riferimento alla dichiarazione 2008 relativa al periodo di imposta 2007, deve essere individuato nel 30 settembre 2008, anziche’ nell’ordinario 31 luglio, per effetto della proroga disposta dal Decreto Legge n. 97 del 2008, articolo 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2008 (Sez. 3,n 48578 del 19/07/2016, Rv.268189; Sez. 3, n. 17120 del 20/01/2015, Rv.263251).
Nella specie, individuato il termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dei dichiarazione dei redditi ed i.v.a., nel 30/9/2008, deve essere, poi, applicato l’ulteriore termine di tolleranza di 90 giorni, si’ da pervenire – quale data ultima di scadenza – al 29/12/2008; da tale data iniziava, quindi, a decorrere il termine prescrizionale (anni sette e mesi sei ai sensi degli articoli 157, 160 e 161 c.p.), che maturava in data 29.6.2016, e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
E’ stato affermato, da un lato, che in tema di reati tributari, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice puo’ fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, nonche’ ricorrere all’accertamento induttivo dell’imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute (Sez. 3, n. 5786 del 18/12/2007 – dep. 06/02/2008, D’Amico, Rv. 238825) e, dall’altro, che il giudice puo’ legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilita’ dell’imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull’informativa della G.d.F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati mercato, che sull’accertamento induttivo dell’imponibile operato dall’ufficio finanziario quando la contabilita’ imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente. Cio’ a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l’esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti alÃÆ’¬unde (Sez. 3, n. 1904 del 21/12/1999 – dep. 21/02/2000, Zarbo E, Rv. 215694).
Nella specie, la Corte territoriale ha offerto sul punto articolata e logica motivazione, basata su autonoma valutazione delle risultanze dell’accertamento induttivo in relazione ad approfondito esame del materiale probatorio acquisito, sia con riferimento all’imposta evasa relativa all’Iva che con riferimento all’imposta evasa relativa alle imposte sui redditi (pagg 3 e 4 della sentenza impugnata), risultando, conseguentemente, accertato il superamento della soglia di punibilita’.
La Corte di merito ha, inoltre, valutato in favore dell’imputato anche i costi non contabilizzati secondo un criterio di ragionevolezza, pur difettando sul punto specifiche allegazioni fattuali.
Va ricordato che in tema di reati tributari, per accertare l’ammontare dell’imposta evasa ai fini della verifica del superamento delle soglie di punibilita’, le regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l’imponibile subiscono limitazioni che derivano dalla diversa finalita’ dell’accertamento tributario, con la conseguenza che i costi non contabilizzati debbono essere considerati solo in presenza di allegazioni fattuali da cui si desuma la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3, n. 53907 del 01/06/2016, Rv. 268717).
3. Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile per aspecificita’.
La doglianza non si confronta con le argomentazioni della sentenza (pag 17) che hanno rimarcato il difetto di prova della definitiva dell’irrogazione della sanzione amministrativa.
Trova dunque applicazione il principio, gia’ affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Rv. 240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).
Giova, comunque, ricordare che e’ preclusa la deducibilita’ della violazione del divieto di “bis in idem” in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura “sostanzialmente penale” secondo l’interpretazione data dalle decisioni emessa dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nelle cause “Grande Stevens e altri contro Italia” del 4 marzo 2014, e “Nykanen contro Finlandia” del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitivita’ della irrogazione della sanzione amministrativa medesima (Sez.3, n.19334 del 11/02/2015, Rv.264809).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.