Nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall’articolo 873 c.c. o da norme regolamentari integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25115.

La massima estrapolata:

Nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall’articolo 873 c.c. o da norme regolamentari integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato (nella specie, scala esterna in muratura), qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilita’, abbiano natura di opera edilizia.

 

Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25115

Data udienza 5 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
suL ricorso 26818-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4007/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata i1 06/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.
RILEVATO
che i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, sulla scorta di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, confermando la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, ha rigettato le domande proposte dagli odierni ricorrenti contro la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e contro i sigg.ri (OMISSIS) ed (OMISSIS), aventi ad oggetto la demolizione di alcune opere dalla prima realizzate (e promesse in vendita ai secondi) in violazione delle distanze legali, nell’ambito dei lavori di frazionamento e recupero del sottotetto di un fabbricato in comune di (OMISSIS), insistente sul fondo confinante con quello degli attori;
che la societa’ (OMISSIS) ha resistito con controricorso, mentre i sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) non si sono difesi in questa sede;
che la causa e’ stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 5 aprile 2018, per la quale solo i ricorrenti hanno depositato una memoria.
CONSIDERATO
che col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 873 c.c., nonche’ degli articoli 17 e 18 del PRG del Comune di Caronno Pertusella, della L. 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31 della Legge Regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, articolo 32 e del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, in cui la corte ambrosiana sarebbe incorsa interpretando tali norme nel senso di escludere le opere accessorie (quali scale, ballatoi e terrazzi) dal computo delle distanze legali tra edifici pur quando le stesse fuoriescano dal perimetro del sottotetto oggetto di recupero a fini abitativi;
che il motivo e’ fondato; la sentenza accerta in fatto che “il perimetro dell’originario sottotetto risulta superato solo dai predetti elementi (scala a rampe, ballatoio e terrazze)” e afferma in diritto che tali elementi, a mente dell’articolo 26 NTA “non sono computati a fini di stabilire se il perimetro originario del sottotetto sia stato superato”; sennonche’ questa affermazione non trova riscontro nel testo dell’articolo 26 NTA, dove il sottotetto viene indicato come “contenuto nella sagoma dell’edificio sottostante al netto di gronde, balconi etc.”, senza alcun riferimento alle “scale”; d’altra parte, l’assimilazione di una scala esterna alla nozione di gronde e balconi risulta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che ha gia’ avuto modo di chiarire che: “nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall’articolo 873 c.c. o da norme regolamentari integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato (nella specie, scala esterna in muratura), qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilita’, abbiano natura di opera edilizia.” (Cass. 1966/07, Cass. 859/16);
che col secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 905-907 c.c., nonche’ del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa ritenendo non finestrate le pareti munite di porte aventi anche funzione di finestra e ritenendo che il terrazzo dei convenuti non consentisse l’affaccio in ragione della fioriera e del parapetto ivi collocati.
Il secondo motivo va rigettato perche’ non individua una regula juris applicata nella sentenza gravata che contrasti con il disposto degli articoli 905-907 c.c., ma, per quanto riguarda “le aperture che volgono verso la parete cieca dell’immobile attoreo sita verso sud”, la censura si risolve in una critica al giudizio di fatto della corte territoriale secondo cui le stesse, essendo realizzate in materiale opaco (vetrocemento), non consentirebbero la inspectio sul fondo altrui (pag. 7, terzultimo capoverso, della sentenza); per quanto riguarda la porta di ingresso all’abitazione, la censura si risolve in una critica al giudizio di fatto della corte territoriale secondo cui la stessa non e’ strutturata in modo da consentire (âEuroËœinspectio e la propsectio (pag. 7, penultimo capoverso, della sentenza); per quanto riguarda il ballatoio di accesso alle nuove costruzioni, la censura difetta di specificita’, giacche’ deduce che l’articolo 18 NTA non potrebbe “certo prevalere sulle norme codicistiche” (pag. 11 del ricorso), laddove in sede di merito si discuteva della disciplina dettata dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968; per quanto riguarda la terrazza, la censura si risolve in una critica al giudizio di fatto della corte territoriale secondo cui l’affaccio dalla stessa e’ impedito dal parapetto e, peraltro, non attinge la statuizione che la distanza tra detto parapetto e il fondo degli attori (87 cm) supera il minimo prescritto dall’articolo 906 c.c. per le vedute oblique (75 cm) e che la distanza tra le vedute dirette il fondo attoreo supera il minimo prescritto per le vedute dirette ed oblique dagli articoli 905 e 906 c.c.;
che pertanto il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo e la sentenza gravata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Milano, che regolera’ anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza gravata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Milano che regolera’ anche le spese del presente giudizio.