Secondo il ragionamento delle Sezioni unite, perché si abbia la quantità ingente di sostanza stupefacente, di cui all’articolo 80, comma 2, del dpr n. 309 del 1990, il quantitativo della droga non può essere inferiore di “2000” volte il valore soglia, espresso in mg., indicato nella tabella allegata al dm 11 aprile 2006.

A base del criterio determinativo della quantità ingente è stato considerato il “principio attivo”, e non il valore ponderale globale della sostanza: infatti, la base di calcolo è fondata sui valori soglia stabiliti nella tabella ministeriale, che risultano costruiti avendo riguardo al principio attivo e, quindi, alla sostanza “pura”.

Il testo integrale

Corte di Cassazione, S.U.P., entenza 20 settembre 2012 n. 36258  

Avv. Renato D’Isa


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/primiPiani/2012/09/droga-ingente-quantita-le-sezioni-unite-fissano-i-parametri.html

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