Non può essere considerata inammissibile la domanda di ammissione al passivo, prima della definitività della confisca

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43240.

La massime estrapolata:

Non può essere considerata inammissibile la domanda di ammissione al passivo, prima della definitività della confisca. Il termine di 180 giorni, previsto dalla legge di stabilità 2013 è, infatti ecceleratorio. E non è dunque possibile far derivare la non ammissibilità della domanda, eventualmente proposta prima della sua decorrenza, da collegare alla definitività della confisca o all’entrata in vigore della legge (228/2012)

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43240

Data udienza 23 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI A. P. – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A.;
avverso l’ordinanza del 17/07/2017 del TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette le conclusioni del PG Dott. PERELLI Simone, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, ha confermato, ex articolo 666 cod. proc. pen., comma 2, il provvedimento di inammissibilita’, pronunciato dallo stesso Tribunale, della domanda di ammissione del credito di Euro 298.679,07 ed Euro 6.669,14 per interessi, depositata il 28.6.2013 nell’interesse della (OMISSIS) S.p.a.. Detta domanda si fondava sul presupposto che il credito fosse garantito da ipoteca sull’immobile (OMISSIS) sito in (OMISSIS), confiscato con decreto del 30.3.2012 nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico di (OMISSIS).
1.1. Il Tribunale, invero, rileva che la richiesta di ammissione del credito ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 199, presuppone una confisca irrevocabile sulla base di una serie di indici testuali (e, precisamente, come evincibile dalla combinata lettura dei commi 194, 197, 199 – che prevede la competenza del “giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca” – e 205 del suddetto articolo). Evidenzia che sul punto e’ intervenuta anche la giurisprudenza di legittimita’, prevedendo che in tema di confisca di prevenzione il titolare di crediti ipotecari, che intenda far valere il proprio diritto dinanzi al giudice dell’esecuzione, deve presentare domanda di ammissione allo stato passivo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di 180 giorni, che decorre dall’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, oppure, per i beni confiscati in data successiva alla data anzidetta, dal momento in cui il provvedimento di confisca e’ divenuto definitivo. Rileva, quindi, che “il decreto di confisca emesso dal Tribunale il 11.4.2012, al momento in cui e’ stata presentata la domanda, 28.6.2013, non era ancora divenuto irrevocabile e non e’ stata presentata nuova domanda nel termine di 180 giorni dalla intervenuta definitivita’ della confisca. Conclude che da cio’ “consegue l’inammissibilita’ della richiesta e la conferma del provvedimento impugnato”.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, la (OMISSIS).
2.1. Col primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la definitivita’/irrevocabilita’ della confisca come presupposto necessario per l’inammissibilita’ dell’istanza di cui alla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 199 e Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 58, comma 2. Si rileva che la legge in esame non prevede un termine iniziale per la presentazione dell’istanza del creditore ipotecario volta al riconoscimento del suo credito e che comunque gli indici testuali richiamati dal Tribunale a riprova di detto termine prevedono piuttosto un termine finale, il cui dies a quo, cioe’ di decorrenza del computo dei 180 giorni e’ indicato nell’entrata in vigore della norma, non anche un termine iniziale a pena di inammissibilita’ di presentazione della richiesta. Nel caso di specie non si e’ avuta decadenza della Banca dal potere di esercitare il proprio diritto, in quanto e’ stato esercitato entro il termine perentorio stabilito dalla legge.
2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciate omessa pronuncia sul credito ipotecario ed erronea applicazione della L. n. 228 del 2012. Entrambi i decreti del Tribunale di Roma, sia il primo che quello confermativo, si pronunciano secondo la difesa solo su una parte della domanda, afferente al rapporto di conto corrente n. 8120, e non anche sul “credito eveniente dal mutuo fondiario”, statuendo sul credito chirografario e non anche sul credito ipotecario sicuramente piu’ rilevante e, in tal modo, violando il principio della corrispondenza tra il “chiesto” e il “pronunciato”. Il ricorrente insiste, pertanto, per l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato con riguardo al primo motivo, senza dubbio assorbente.
Se e’ vero che in tema di confisca di prevenzione, il titolare di crediti ipotecari, che intenda far valere il proprio diritto dinanzi al giudice dell’esecuzione, deve presentare domanda di ammissione allo stato passivo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di 180 giorni, che decorre dall’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, oppure, per i beni confiscati in data successiva alla data anzidetta, dal momento in cui il provvedimento di confisca e’ divenuto definitivo (Sez. 1, n. 20479 del 12/02/2016 – dep. 17/05/2016, Banco Popolare Soc.coop., Rv. 266891), e’ anche vero che detto termine e’ un termine acceleratorio, previsto a pena di decadenza, sicche’ non e’ possibile inferire da esso l’inammissibilita’ della domanda eventualmente proposta prima della sua decorrenza, da ancorare alla definitivita’ della confisca o alla entrata in vigore della legge.
Nel caso in esame risulta: – che la creditrice ipotecaria (OMISSIS) presentava domanda di ammissione del proprio credito in data (OMISSIS); – che il provvedimento di confisca diveniva irrevocabile il (OMISSIS); – che la domanda era dichiarata inammissibile, in quanto proposta prima dell’irrevocabilita’ della confisca – e quindi quando la competenza non apparteneva al Giudice dell’esecuzione -, con provvedimento del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, depositato in data 27.4.2017 e quindi oltre tre anni dopo la definitivita’ del provvedimento ablatorio; – che lo stesso Tribunale ha confermato in data 17.07.2017, con l’ordinanza oggetto di ricorso in questa sede, il provvedimento di inammissibilita’ della suddetta domanda.
Tale scansione temporale rileva senza dubbio ai fini della valutazione del provvedimento impugnato, stante il decorso del termine di decadenza di 180 giorni dalla definitivita’ della confisca, maturato medio tempore a causa del congruo lasso temporale intercorso tra la data di presentazione della domanda e la decisione del giudice. Invero, il giudice adito, al momento della pronuncia di inammissibilita’, essendo nelle more intervenuta la definitivita’ della confisca, era competente a decidere sulla richiesta di ammissione al passivo e non poteva dichiararla inammissibile per inosservanza di un termine da ritenersi acceleratorio e comunque maturato solo all’atto della decisione, ma non al tempo della domanda. La pronuncia di inammissibilita’, intervenuta quando certamente l’inammissibilita’ non poteva essere affermata dal Tribunale di Roma (su cui nel frattempo si era radicata la competenza funzionale, quale giudice dell’esecuzione, per la definitivita’ del provvedimento di confisca), risulta essere non solo in contrasto con le norme della L. n. 228 del 2012 summenzionata, ma in violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost..
2. Tanto detto, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio degli atti per nuovo esame, alla luce dei principi indicati, al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

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