La massima
In tema di accertamento della conoscenza dello stato d’insolvenza i protesti cambiali, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale “juris tantum”, ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie.
Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza n. 14787 del 4 settembre 2012
Svolgimento del processo
La curatela del fallimento Immobiliare B. srl, con citazione notificata l’11.1.2002, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la Calcestruzzi S. N. srl chiedendo la revoca ex art. 67, secondo comma, legge fallimentare del pagamento per complessivi Euro 7.230,40, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, effettuato nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento mediante tre assegni circolari tratti sulla S. spa, due dei quali, di lire 5.000,000 ciascuno, emessi il 3 aprile 96 all’ordine della società fallita e poi da questa girati alla convenuta, ed uno di lire quattro milioni, emesso il 17 giugno 1996 direttamente in favore della convenuta, assumendo che quest’ultima conosceva lo stato di decozione della società poi fallita.
Si è costituita la Calcestruzzi S. N. srl contestando la domanda sul rilievo che non conosceva lo stato di decozione e che comunque il credito doveva ritenersi estinto per effetto di compensazione con un proprio controcredito di maggior importo.
Con sentenza del 31 maggio/18 ottobre 2004 il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda ritenendo che sussistessero tutti i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria e, in particolare, quello della scientia decoctionis considerati in particolare i numerosi protesti e gli atti notificati in data 15 gennaio e 26.1.96 con cui la convenuta aveva intimato precetto alla B. per il pagamento di assegni protestati.
Riteneva inammissibile, perché tardivamente proposta oltre i limiti di cui all’art. 167 c.p.c. l’eccezione riconvenzionale di compensazione. Conclusivamente revocava ex art. 67, secondo comma, l.f. il pagamento condannando la Calcestruzzi S. N. al pagamento di complessivi Euro 7.230,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo e dichiarando inammissibile l’eccezione riconvenzionale proposta dalla convenuta che condannava a rifondere alla curatela le spese giudiziali.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Calcestruzzi S. N. srl che, con un unico motivo, si doleva dell’accoglimento della domanda da parte del primo giudice che, in violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., aveva ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 67, secondo comma, l.f sulla scorta di dati meramente indiziari sulla conoscenza dello stato di insolvenza costituita dalla presenza di qualche protesto e di due atti di precetto inidonei a fornire la prova di tale requisito soggettivo considerato in specie che il pagamento mediante assegni circolari esonerava il creditore dal compiere indagini sulla situazione patrimoniale del debitore.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 668/10, rigettava l’appello.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Calcestruzzi S. N. srl sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso la curatela fallimentare.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente contesta la conoscenza dello stato d’insolvenza asserendo che la circostanza che essa ricorrente avesse chiesto il pagamento in assegni circolari non costituiva circostanza idonea a ritenere la consapevolezza della esistenza di una situazione di difficoltà nei pagamenti da parte della società debitrice stante il fatto che l’esistenza di alcuni protesti cambiari non era di per sé circostanza sufficiente a dimostrare la scientia decoctionis. Il ricorso è infondato.
Invero la corte d’appello ha rilevato che “dalle numerose iscrizioni del bollettino dei protesti in atti a carico della B. risultano infatti ben quattro pagine di importanti protesti levati tra la fine del 95 ed i primi mesi del 96 (pagine da 4 a sette), nel periodo anteriore ai pagamenti oggetto di revoca, per diverse decine di milioni di lire e per importi rilevanti anche se singolarmente considerati – mai inferiori ai 2.000.000 di lire per ogni singolo titolo. La causale del mancato pagamento sempre per i protesti anteriori ai pagamenti del 3 aprile e 17 giugno 96, risulta per le cambiali, chiuso o non vi abita (indicativa dellacessazione dell’attività di impresa e dell’irreperibilità del suo legale rappresentante elementi sintomatici dell’insolvenza) e per gli assegni protestati il 22.11.1995 ed il 20.12.95, il 22.12.95 e l’8 gennaio 96 – titoli diversi da quelli precettati in relazione alla totale diversità dei rispettivi importi conto chiuso, indicativa della revoca dei conti correnti (pagina sette del bollettino)”.
Tale motivazione risulta assolutamente adeguata e conforme all’orientamento ripetutamente espresso da questa Corte secondo cui in tema di accertamento della conoscenza dello stato d’insolvenza i protesti cambiali, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale “juris tantum”, ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie.
Consegue, sul piano della distribuzione dell’onere della prova, che l’avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest’ultimo risultando traslato in tal caso l’onere di dimostrare il contrario” (Cass. 8827/11 Cass n. 3956/1998; Cass, n. 10209/2009; Cass, n. 391/2010). Peraltro in aggiunta ai già citati protesti la Corte d’appello ha rilevato che la ricorrente aveva ricevuto in pagamento quattro assegni bancari anch’essi protestati per mancanza di fondi e che per essi aveva pure notificato atti di precetto nel gennaio 1996 e ciò a dimostrazione della conoscenza effettiva e diretta della conoscenza dello stato d’insolvenza. Le argomentazioni fin qui indicate, di per sé sole idonee a sorreggere la decisione assunta in sentenza, non risultano censurate in modo specifico dalla ricorrente che si limita genericamente ad affermare che “l’esistenza di protesti cambiali, del tutto insufficiente a supportare sotto un profilo probatorio l’azione della curatela fallimentare”, onde la doglianza si rivela inammissibile.
L’ulteriore doglianza, volta a contestare che il ricevuto pagamento in assegni circolari potesse dimostrare la consapevolezza delle difficoltà di pagamento della società debitrice, risulta priva di ogni rilevanza essendo rivolta verso una motivazione svolta, peraltro correttamente, dalla Corte d’appello a carattere aggiuntivo e rafforzativo di quella principale basata sulla esistenza dei protesti cambiali. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.
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