Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 20 giugno 2018, n. 28535.
La massima estrapolata:
Non e’ invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo da egli stesso volontariamente determinata
Sentenza 20 giugno 2018, n. 28535
Data udienza 28 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE GREGORIO EDUARDO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PINELLI MARIO MARIA STEFANO, che conclude per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Sassari ha confermato la sentenza di primo grado di’ condanna alla pena di giustizia, nei confronti dell’Imputato (OMISSIS), per il delitto di tentativo di lesioni aggravato dall’uso di un’arma e relativa contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 4;fatto compiuto in (OMISSIS).
1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa,lamentando, con motivo unico, il vizio di motivazione per travisamento delle prove testimoniali, in relazione all’uso del coltello da parte dell’imputato ed all’esclusione della legittima difesa, posto che i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) non avevano fatto riferimento alla presenza dell’arma e la teste (OMISSIS), aveva affermato che aveva visto il fratello aggredito, con calci e pugni, da (OMISSIS) e (OMISSIS). Per altro aspetto i Giudici d’Appello avevano considerato ingiustificata la presenza dell’imputato nel locale gestito dalla persona offesa, senza considerare che era certo che questi abitava nello stesso edificio ove si trovava il locale e, dunque aveva meritevoli ragioni per accedere al bar.
All’odierna udienza il PG, Dr. PINELLI, ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
Deve, in via generale, osservarsi che le doglianze espresse in questa sede sono ripetitive di quelle gia’ formulate in grado di appello e che ad esse il Giudice di secondo grado ha gia’ dato risposta.
1. Il profilo del ricorso volto a contestare la presenza dell’arma nelle mani del giudicabile al momento dell’aggressione ha proposto un argomento in fatto e, del resto, e’ manifestamente infondato. Il mancato riferimento alla presenza del coltello nel racconto di alcuni dei testimoni escussi non e’ elemento dirimente rispetto all’uso effettivo della stesso, accertato sulla base della versione dei fatti fornita dalle persone offese, ritenute coerenti e credibili.
Occorre ribadire che, secondo giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto. Sez. 2 n. 43278 del 24/09/2015.
1.1 Invero, come affermato dai Giudici del merito in aderenza ai risultati probatori, nel caso di specie le dichiarazioni di (OMISSIS), sorella dell’imputato, nelle quali non e’ stata menzionata la presenza dell’arma, si riferiscono alla seconda parte della condotta del giudicabile e non anche al momento precedente in cui l’imputato – come affermato dalla persone offese aveva estratto dalla tasca dei pantaloni il coltello, cercando di colpire (OMISSIS) che, indietreggiando, era riuscito a schivarlo.
2. Manifestamente infondata e’ anche la questione relativa alla dedotta sussistenza della legittima difesa. In particolare, la circostanza, peraltro gia’ rappresentato nei motivi d’appello, che (OMISSIS) fosse invalido non e’ rilevante ai fini della dimostrazione di una reazione all’aggressione subita, tale da determinare gli estremi della legittima difesa. In proposito la motivazione ha congruamente posto in luce che la persona offesa versava in condizioni di salute ugualmente precarie a causa di una recente operazione chirurgica subita per l’asportazione di un tumore celebrale, e tale condizione di salute e’ stata razionalmente giudicata in funzione di riequilibrio delle forze dei due contendenti. Parimenti irrilevante e’ stata considerata la differenza d’eta’, a favore di (OMISSIS), tra i soggetti coinvolti, in quanto proprio la minore eta’ gli aveva consentito una prontezza di riflessi tale da schivare il fendente portatogli da (OMISSIS); e d’altra parte il possesso di un coltello e’ stato congruamente apprezzato come elemento idoneo ad aumentare di molto la capacita’ offensiva del giudicabile, a prescindere dalla differenza d’eta’ con la vittima o dalle sue condizioni personali.
2.1 Quanto all’argomento delle meritevoli ragioni che l’imputato aveva per accedere al bar ove erano le persone offese,dalla ricostruzione unitaria fornita dai Giudici del merito sulla base delle dichiarazioni delle stesse, risulta chiarito che (OMISSIS) si sia volontariamente recato nel luogo di commissione del reato, proprio con l’intento di manifestare la propria ostilita’, creando egli stesso una situazione di pericolo. L’esclusione della legittima difesa pertanto e’ in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non e’ invocabile la scriminante in parola da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo da egli stesso volontariamente determinata. Sez. 1 n.56330 del 13/09/2017 RV 272036.
Nel caso di specie, inoltre, neppure sarebbe neppure configurabile il requisito della necessaria proporzione tra l’invocata legittima difesa e l’offesa, in quanto la presenza e l’uso dell’arma ha avuto una intensita’ e incidenza di gran lunga superiore a quella della prospettata aggressione ai danni dell’imputato, che sarebbe avvenuta a mani nude, tale da rompere qualsiasi equilibrio tra l’azione e la reazione ipotizzata come legittima.
Sez. 1, Sentenza n. 51262 del 13/06/2017 Ud. (dep. 09/11/2017) Rv. 272080.
Atta luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Motivazione Semplificata.
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