Cartella esattoriale per la società di autonoleggio in quanto responsabile in solido col locatario

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 5 giugno 2018, n. 14452.

Ordinanza 5 giugno 2018, n. 14452

Data udienza 27 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12371-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 3679/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata l’8/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/4/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3679/2016 (depositata l’8 novembre 2016), il Tribunale di Firenze, decidendo sull’appello proposto dal Comune di Firenze avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 3814/2013, accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, confermava la legittimita’ della cartella esattoriale opposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dell’ (OMISSIS) s.p.a., che era stata annullata dal primo giudice sul presupposto che, ai sensi degli articoli 196 e 84 C.d.S., non poteva considerarsi sussistente la responsabilita’ solidale della societa’ opponente in quanto esercente l’attivita’ di autonoleggio senza conducente e, quindi, locatrice che andava esente da responsabilita’ solidale per le violazioni stradali commesse dai conducenti clienti.
A fondamento della sentenza di appello il Tribunale fiorentino (richiamando anche lo specifico precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 18988/2015) ravvisava, invece, la sussistenza della responsabilita’ solidale della societa’ locatrice di autonoleggio perche’ l’articolo 196 C.d.S., pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento da parte di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identita’ del locatario, di regola, e’ nota soltanto al locatore, e cio’ si verifica certamente nel caso di espletamento del servizio di autonoleggio implicante la conclusione di rapporti di locazione (di veicoli) senza conducente, come disciplinata dall’articolo 84 dello stesso C.d.S..
2. Nei confronti della suddetta sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, la menzionata (OMISSIS) s.p.a.. Si costituiva con controricorso il solo Comune di Firenze mentre l’altra intimata (OMISSIS) s.p.a. non svolgeva attivita’ difensiva in questa sede.
3. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 386 reg. C.d.S. e articolo 196 C.d.S., sul presupposto che essa, svolgendo attivita’ di autonoleggio a lungo e breve termine di veicolo a terzi, senza conducente, non avrebbe potuto considerarsi – in relazione a quanto previsto dalle predette disposizioni normative – autrice delle infrazioni presupposte neanche in solido con i clienti locatari ai quali i veicoli erano stati noleggiati.
3. Con la seconda censura la ricorrente ha denunciato – in virtu’ dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia (avuto riguardo alla mancata valorizzazione – da parte del giudice di appello – della circostanza che essa societa’ aveva provveduto a comunicare all’Amministrazione comunale i nominativi dei clienti che al momento delle presunte violazioni erano in possesso dei relativi veicoli), nonche’ la violazione ed errata applicazione del citato articolo 196 C.d.S..
4. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il primo motivo potesse essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c. e che il secondo andasse considerato inammissibile con riferimento alla dedotta violazione di legge e manifestamente infondato con riguardo al prospettato vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con conseguente definibilita’ nelle forme dell’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
5. Rileva il collegio che il ricorso deve essere, nel suo complesso, respinto, ravvisandosi, in conformita’ alla proposta formulata dal relatore ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., l’inammissibilita’ del primo motivo e del secondo limitatamente alla denunciata violazione di legge e la manifesta infondatezza dello stesso secondo motivo quanto al dedotto vizio di omesso esame di un fatto ritenuto decisivo per la controversia.
5.1. Infatti, la prima censura si profila inammissibile (cfr. Cass. Sez. U. n. 7155/2017) in relazione al disposto del richiamato articolo 360-bis c.p.c., comma 1, siccome la sentenza impugnata ha risolto le questioni di diritto riconducibili alla prospettata violazione dell’articolo 196 C.d.S. e articolo 385 reg. esec. C.d.S. in modo conforme all’univoca giurisprudenza di questa Corte, senza che dall’esame della censura stessa siano emersi elementi ulteriori per mutare l’orientamento giurisprudenziale di legittimita’ allo stato consolidatosi.
Ed invero – con plurime precedenti pronunce (a partire da Cass. n. 18988/2015, riportata anche nella sentenza di appello, per poi proseguire con Cass. n. 13664/2017, Cass. n. 15317/2017, fino ad arrivare a Cass. n. 1845/2018, nella cui causa ricorrente era proprio l’ (OMISSIS) s.p.a.) – e’ stato reiteratamente affermato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo e’ responsabile in solido con il locatario ed il conducente, giacche’ l’articolo 196 del codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identita’ del locatario, di regola, e’ nota soltanto al locatore.
Con il motivo in questione la ricorrente ha inteso, invece, sostenere che l’aver l’ultima parte del comma 1 del citato articolo 196 C.d.S. indicato il solo locatario (e non gia’ il proprietario o i soggetti equiparati indicati nella prima parte di detta norma) quale soggetto solidalmente responsabile nel caso di cui all’articolo 84 C.d.S. (locazione di veicolo senza conducente) dovrebbe comportare l’esclusione della responsabilita’ di colui che concede in locazione (breve) il veicolo, cioe’ il proprietario. Tuttavia, nei richiamati precedenti, si e’ gia’ osservato che l’interpretazione fatta propria dalla ricorrente non tiene conto della ratio complessiva della norma in discorso, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l’usufruttario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. La norma in esame (cosi’ come l’articolo 386 reg. esec. C.d.S.) non prevede il semplice locatore del veicolo, e cio’ per l’evidente ragione, rimarcata anche dal giudice di appello, dell’agevole identificabilita’, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile. L’articolo 196 C.d.S., infatti, intende assicurare, attraverso) la titolarita’ di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilita’ di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo e’ noto al solo locatore (tranne specifici accordi tra le parti); da qui la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate. Ne’, in dipendenza della menzionata ragione giustificatrice, puo’ sostenersi un’interpretazione dell’ultima parte del comma dell’articolo 196 C.d.S. che giunga a vanificare in concreto la solidarieta’, una volta che non sia agevolmente identificabile il conducente e non sia altrettanto agevolmente accertabile il locatario, specie per i noleggi a breve termine.
In definitiva e per queste ragioni e’ stato ripetutamente affermato dalla pregressa uniforme giurisprudenza di questa Corte – che va, percio’, confermata – che l’ultima parte dell’articolo 196 C.d.S., comma 1, deve interpretarsi nel senso che il locatario e’ un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente.
Pertanto, nel caso specifico, il Comune di Firenze, una volta rilevate le in frazioni e non essendo stati individuati i conducenti, aveva provveduto a notificare i verbali di contestazione alla societa’ (OMISSIS), proprietaria delle autovetture ed unico soggetto identificabile attraverso il pubblico registro automobilistico. La stessa societa’, ai sensi dell’articolo 203 C.d.S. (ove non avesse inteso optare, alternativamente, per l’opposizione diretta in sede giurisdizionale dinanzi al competente giudice di pace), avrebbe potuto presentare ricorso al Perfetto e in quella sede avrebbe potuto rappresentare le proprie contestazioni. In mancanza di una impugnazione in via amministrativa dei verbali come prescritto dall’articolo 203 C.d.S., comma 3, essi sono venuti a costituire titolo esecutivo per una somma pari alla meta’ del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento. E tale effetto si sarebbe configurato (come, poi, e’ in effetti accaduto) anche se la societa’ ricorrente avesse comunicato correttamente i nominativi dei clienti responsabili delle infrazioni, dal momento che la solidarieta’, ai sensi della normativa richiamata, continua ad operare all’esterno, fermo restando che, sul piano del rapporto interno (intercorrente tra la societa’ stessa e i propri clienti), alla societa’ (OMISSIS), una volta estinte le obbligazioni, sarebbe stato riconoscibile il diritto di regresso nei confronti dei propri clienti autori delle infrazioni (in virtu’ del comma 4 del medesimo articolo 196 C.d.S.).
Sulla base di questo impianto logico-argomentativo ed in considerazione del vincolo legale di solidarieta’ che rendeva la proprietaria dei veicoli (nel caso di specie la societa’ (OMISSIS)) corresponsabile del pagamento delle sanzioni per le violazioni al c.d.s. commesse dai clienti del servizio di autonoleggio senza conducente, il Tribunale di Firenze ha accolto l’appello del Comune di Firenze (posto che, in ogni caso, le ragioni di una illegittimita’ delle sanzioni o di una mancata legittimazione sostanziale passiva avrebbe dovuto essere proposta dall’odierna societa’ ricorrente con l’opposizione avverso i verbali di accertamento e contestazione e non anche con l’impugnazione della conseguente cartella, da ritenersi legittimamente emessa perche’ fondata su titoli esecutivi ritualmente formatisi).
5.2. Il secondo motivo e’ da ritenersi inammissibile con riferimento alla reiterata deduzione della violazione dell’articolo 196 C.d.S. perche’ basata sulle stesse argomentazioni poste a fondamento della prima censura, in risposta alla quale il collegio riconferma in questa sede il ragionamento logico-giuridico gia’ precedentemente svolto.
Lo stesso motivo e’, invece, manifestamente infondato con riguardo all’assunto omesso esame del fatto assunto come decisivo, perche’ la valutazione della circostanza che essa societa’ ricorrente – quale locatrice – aveva provveduto a comunicare al Comune di Firenze i nominativi dei clienti ai quali erano stati noleggiati i veicoli mediante la cui circolazione erano state commesse le violazioni non riveste affatto, per quanto gia’ puntualizzato, il carattere della decisivita’ ai fini della (auspicata) esclusione della responsabilita’ della ricorrente, rispondendo la stessa in via solidale con gli autori materiali delle infrazioni.
6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e la societa’ ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente Comune di Firenze le spese della presente fase di legittimita’ che si liquidano come in dispositivo. Non occorre, invece, adottare alcuna statuizione in punto spese circa il rapporto processuale instauratosi in questa sede tra la ricorrente e l’altra intimata, non avendo quest’ultima svolto alcuna attivita’ difensiva.
Infine, va dato atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del controricorrente Comune di Firenze, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% dei compensi, ed accessori come per legge.
Da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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