Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 19 giugno 2018, n. 28250.
La massima estrapolata:
Ai fini della configurabilita’ del delitto di porto illegale di arma da fuoco, per luogo aperto al pubblico deve intendersi quello al quale chiunque puo’ accedere a determinate condizioni, oppure quello frequentabile da un’intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilita’ giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto
Sentenza 19 giugno 2018, n. 28250
Data udienza 23 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano – Presidente
Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/06/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SANTALUCIA GIUSEPPE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa ZACCO FRANCA;
Il P.G. chiede l’annullamento senza rinvio limitatamente alla detenzione di arma comune da sparo perche’ il reato e’ assorbito in quello di detenzione di arma clandestina. Annullamento con rinvio limitatamente al contestato delitto di porto ed alla determinazione della pena. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sciacca nella parte in cui ha condannato (OMISSIS) alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per i reati di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola tipo revolver perfettamente funzionante, con il relativo munizionamento e con la matricola abrasa, e per il reato di ricettazione della predetta pistola.
Dall’istruttoria si ricava che i Carabinieri, fatto ingresso per un controllo nel “(OMISSIS)”, sito in (OMISSIS), decisero di effettuare una perquisizione avendo notato il nervosismo del titolare (OMISSIS) che, immediatamente dopo il loro ingresso nel bar, si era subito diretto nel locale retrostante l’esercizio commerciale. All’esito della perquisizione fu rinvenuta nel locale retrostante una pistola, con matricola abrasa e relativo munizionamento, unitamente ad un grammo di cocaina, il tutto occultato dentro un mattone forato poggiato per terra. Appena prima che i militari iniziassero la perquisizione, l’imputato aveva segnalato la presenza della pistola, asserendo che qualcuno l’aveva nascosta li’ per creargli guai giudiziari.
La Corte di appello ha precisato che il retro-bottega ove era occultata la pistola fa parte integrante del bar, che ad esso puo’ accedere chiunque, clienti abituali e non, e che quindi e’ qualificabile come locale aperto al pubblico.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che ha dedotto il vizio di difetto di motivazione. L’affermazione di responsabilita’ e’ fondata sulla presunzione che l’imputato, in quanto titolare dell’esercizio commerciale, avesse la disponibilita’ materiale della pistola che e’ stata ivi rinvenuta. Si tratta di una palese forzatura logica che non tiene conto del fatto che l’imputato dichiaro’ subito di non sapere della presenza dell’arma, di cui venne a conoscenza soltanto pochi minuti prima della perquisizione operata dalla polizia giudiziaria. La sentenza impugnata non e’ poi condivisibile nella parte in cui afferma che la pistola fu rinvenuta all’interno di un luogo aperto al pubblico, cosi’ confermando la condanna anche per il reato di porto illegale. Invero, la pistola fu rinvenuta nel retro-bottega dell’esercizio commerciale, in un luogo destinato alla preparazione degli alimenti, interdetto all’accesso di terzi, e quindi in un luogo di privata dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nonostante non sia proposta con i motivi, la questione della qualificazione dei fatti deve essere valutata d’ufficio, ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, dal momento che l’errore in cui sono incorsi i giudici del merito ha condotto all’affermazione della sussistenza di reati che non possono essere ritenuti in concorso reale con gli altri, pur essi in contestazione, per l’impedimento derivante dal principio dell’assorbimento.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma clandestina – in virtu’ dell’operativita’ del principio di specialita’ – non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo” – sez. un., 22 giugno 2017, n, 41588, La Marca, C.E.D. Cass., n. 270902 -.
L’assorbimento per specialita’ si verifica quando le condotte sono, nella loro storicita’, identiche, restando spazio per il concorso reale dei delitti quando ricorra una pluralita’ di condotte nell’ambito di una progressione criminosa, quando cioe’ alla detenzione o al porto illegale di un’arma comune da sparo faccia seguito, in un secondo momento, la materiale alterazione dell’arma medesima.
Nel caso ora in esame le condotte considerate sono pienamente sovrapponibili, come emerge all’evidenza dalla lettura dell’imputazione, che indica un’unica identica data di commissione.
L’errore di qualificazione giuridica e’ dunque indubbio e deve essere eliminato con l’annullamento senza rinvio della sentenza per la parte in cui ha applicato la pena anche in riferimento ad imputazioni assorbite, quali appunto quelle di detenzione illegale e porto illegale di arma comune da sparo, il cui disvalore e’ interamente espresso dalle corrispondenti imputazioni di detenzione illegale di arma clandestina e porto illegale di arma clandestina.
Questa Corte non puo’, pero’, procedere alla rideterminazione della pena ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), perche’ le statuizioni sulla pena del giudice di merito non le consentono di operare. Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, non e’ dato comprendere quale sia stato il computo effettuato, e specificamente quale la frazione di pena considerata per i reati assorbiti. Non e’ quindi possibile detrarla dalla pena complessiva, come diretta conseguenza dell’annullamento parziale, e si impone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la conseguente rideterminazione della pena.
Quanto ai motivi, essi sono manifestamente infondati.
La Corte d’appello ha compiutamente argomentato in ordine all’attribuzione dei fatti all’imputato, osservando che e’ meramente ipotetica e del tutto insuscettibile di verifica la tesi difensiva secondo cui qualcuno, nemmeno genericamente indicato, abbia posizionato la pistola nel locale dell’imputato. I risultati della perquisizione non lasciano dubbi sul fatto che l’arma fosse nella disponibilita’ dell’imputato, titolare dell’esercizio commerciale.
Del pari manifestamente infondata e’ l’altra doglianza circa la qualificazione in termini di luogo aperto al pubblico del retro-bottega del bar, ove fu rinvenuta la pistola.
La premessa da cui muovere e’ che “ai fini della configurabilita’ del delitto di porto illegale di arma da fuoco, per luogo aperto al pubblico deve intendersi quello al quale chiunque puo’ accedere a determinate condizioni, oppure quello frequentabile da un’intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilita’ giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto – Sez. 5, 10 aprile 2013, n. 22890, Ambrosio, C.E.D. Cass., n. 256949; Sez. 1, 27 marzo 2008, n. 16690, Bellachioma, C.E.D. Cass., n. 240116 -.
La sentenza impugnata ha chiarito che il retro-bottega e’ parte integrante del bar, si’ che chiunque puo’ accedervi, in specie i clienti. Ha sul punto specificato che si tratta di un esercizio “di assai ridotte dimensioni, nel quale l’area dedicata ai clienti del bar era comunicante con il piccolo retrobottega, senza che, in alcun modo… possa ricavarsi una reale cesura tra le due aree” (fl. 8). La questione, risolta in questi termini, e’ di mero fatto e dunque non censurabile in questa sede, se non attraverso eventuali vizi della motivazione che, nella specie, non emergono.
La manifesta infondatezza dei motivi preclude, all’evidenza, una decisione di favore per il ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, che esclude perche’ assorbiti in quelli di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 23 e trasmette gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la conseguente rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
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