Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 19 giugno 2018, n. 28240.
La massima estrapolata:
Riveste efficacia indiziante del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ex articolo 416 bis c.p., la condotta di colui che partecipi ad un fondo di solidarieta’ (cosiddetta “colletta”) a favore di detenuti inseriti nell’associazione mafiosa.
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo dell’indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato.
Sentenza 19 giugno 2018, n. 28240
Data udienza 20 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente
Dott. NOVIK Adet Ton – rel. Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/02/2016 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa ZACCO FRANCA, che conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all’aumento di pena in relazione al capo 4 nei confronti di (OMISSIS) con conseguente rideterminazione della pena, rigetto nel resto del ricorso; annullamento con rinvio nei confronti di (OMISSIS); inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); rigetto dei restanti ricorsi.
Udito il difensore:
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di BRINDISI in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS), che conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di BRINDISI in difesa di (OMISSIS) che conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di LECCE in difesa di (OMISSIS) che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) che conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di BRINDISI in difesa di (OMISSIS) che conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di BRINDISI in difesa di (OMISSIS) che conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di LECCE in difesa di (OMISSIS) anche quale sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell’avvocato (OMISSIS) del foro di BRINDISI in difesa di (OMISSIS), che riportandosi anche ai motivi proposti dall’avvocato (OMISSIS), conclude chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di BRINDISI in difesa di (OMISSIS), anche quale sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell’avvocato (OMISSIS) del foro di BRINDISI in difesa di (OMISSIS) che, dopo aver chiesto l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
RILEVATO IN FATTO
1.- Con sentenza del 5 marzo 2014 il G.u.p. del Tribunale di Lecce, per quanto interessa in questa sede:
a.- dichiarava la penale responsabilita’ di:
a1.- (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (con altri giudicati separatamente) per il delitto – contestato al capo 1) della rubrica – di cui all’articolo 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 5, per aver fatto parte della associazione di tipo mafioso ed armata comunemente denominata “Sacra Corona Unita”, operante nella provincia di Brindisi, particolarmente in (OMISSIS), capeggiata da (OMISSIS) e (OMISSIS), finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati, con particolare riferimento alle estorsioni in danno di imprese impegnate nella realizzazione di centrali fotovoltaiche, al traffico di stupefacenti, al gioco d’azzardo e comunque al controllo delle attivita’ criminali e dei traffici illeciti.
In particolare, l’associazione, in virtu’ di un capillare controllo del territorio, della disponibilita’ di armi e di notevoli quantita’ di denaro, della saldezza e stabilita’ del vincolo tra gli associati (tutti rispettosi dei compiti loro assegnati, delle regole dell’organizzazione e delle gerarchie di essa), si avvaleva della forza intimidatrice derivante tra l’altro dal ruolo di (OMISSIS), storicamente al vertice dell’associazione, dei suoi familiari e di (OMISSIS) e della conseguente diffusa condizione di assoggettamento ed omerta’, sia interna che esterna, al fine di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se’ e per altri, assumendo il controllo o esigendo il rendiconto di qualsiasi attivita’ illecita da chiunque svolta sul territorio e comportante significativi profitti ed imponendo agli imprenditori operanti sul territorio il versamento periodico di somme costituenti compenso dovuto per assicurare loro protezione e cioe’ l’immunita’ da danneggiamenti delle strutture imprenditoriali, nonche’ l’assunzione tra i dipendenti o tra gli incaricati della sorveglianza di persone indicate nominativamente dalla stessa associazione, in particolare di associati o di familiari di affiliati detenuti. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) componenti dell’associazione in Tuturano; (OMISSIS) componente dell’associazione in Mesagne. Per tutti con l’aggravante dell’essere l’associazione armata. Con l’aggravante di cui al comma 2 per (OMISSIS) e (OMISSIS), referenti per l’intera provincia di Brindisi e capi della componente di (OMISSIS) storicamente contrapposta a quella dei “mesagnesi” (facente capo a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo fino al novembre 2010); (OMISSIS) e (OMISSIS) referenti in (OMISSIS) in conseguenza dello stato di detenzione di (OMISSIS). Reato commesso nella provincia di Brindisi e nei luoghi indicati con permanenza;
a2.- (OMISSIS) e (OMISSIS) (unitamente a (OMISSIS)) per il delitto – contestato al capo 2) della rubrica, commesso in (OMISSIS) – di cui agli articoli 56 e 110 c.p., articolo 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, – L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7 per aver, con violenza e minaccia nei confronti dei dipendenti della ” (OMISSIS)” incaricata della realizzazione delle opere relative ad un parco fotovoltaico, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l’ingiusto profitto di ottenere in esclusiva l’esecuzione dei lavori, corrispondente all’ammontare del valore dei lavori dei quali chiedevano l’assegnazione con pari danno della assegnataria alla quale veniva impedito di scegliere il contraente;
a3.- (OMISSIS) e (OMISSIS), per il delitto -contestato al capo 4) della rubrica, commesso in (OMISSIS) – di cui all’articolo 110 c.p., articolo 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, – L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7 per avere in concorso tra loro, mediante minaccia implicita consistente nella prospettazione della loro appartenenza all’associazione mafiosa e nella conseguente offerta di protezione idonea a preservare le attivita’ imprenditoriali da furti e danneggiamenti, costretto l’imprenditore (OMISSIS) a corrispondere due assegni dell’importo di Euro 1.200,00 e Euro 2.500,00, procurandosi cosi’ un ingiusto profitto con altrui danno;
a4.- (OMISSIS) (con (OMISSIS)) del delitto -contestato al capo 5 della rubrica, commesso in (OMISSIS) – di cui agli articoli 56 e 110 c.p., articolo 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, – L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7, per avere in concorso tra loro, mediante minaccia consistita nella apposizione di una bottiglia di liquido su di una pala meccanica all’interno di un cantiere della “(OMISSIS) Srl”, da interpretarsi come dimostrazione di vulnerabilita’ del cantiere e della necessita’ di avere protezione da parte dell’associazione mafiosa di riferimento, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere somme di denaro imprecisate con pari danno di (OMISSIS), titolare dell’impresa, non riuscendo nell’intento perche’ la stessa godeva gia’ della protezione garantita da (OMISSIS);
a5.- (OMISSIS) per il delitto – contestato al capo 7) della rubrica, commesso in provincia di (OMISSIS) – di cui all’articolo 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7, per avere, mediante minaccia implicita consistente nella prospettazione della sua appartenenza alla associazione mafiosa indotto l’imprenditore (OMISSIS) a corrispondergli la somma di Euro 1.000,00 a titolo di protezione, procurandosi cosi’ un ingiusto profitto con altrui danno;
a6.- (OMISSIS) per il delitto – contestato al capo 8) della rubrica, commesso in (OMISSIS) – di cui all’articolo 56 c.p., articolo 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7, per avere, mediante minaccia consistita nel taglio di due cartelli recanti le indicazioni relative ai siti fotovoltaici in fase di realizzazione delle contrade (OMISSIS), da interpretarsi quali dimostrazioni di vulnerabilita’ dei cantieri e offerta di protezione da parte dell’associazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere la corresponsione di somme di denaro da parte della ” (OMISSIS)”, assegnataria dei lavori, non riuscendo nell’intento per causa estranea alla sua volonta’;
a9.- (OMISSIS) per il delitto – contestato al capo 9) della rubrica, commesso in (OMISSIS) – di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, articolo 635 c.p., commi 1 e 2, n. 3 in relazione all’articolo 625 c.p., n. 7, L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7, per aver, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, danneggiato due cartelli;
a8.- (OMISSIS) per il delitto – contestato al capo 10) della rubrica, commesso in (OMISSIS) – di cui all’articolo 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7, per avere, mediante minaccia implicita consistita nella prospettazione della sua appartenenza alla frangia di (OMISSIS) dell’associazione mafiosa e della vicinanza alla famiglia di (OMISSIS) costretto l’imprenditore (OMISSIS) a corrispondergli la somma di Euro 1.500,00 a titolo di protezione da furti e danneggiamenti;
a9.- (OMISSIS) per il delitto -contestato al capo 11) della rubrica, commesso in (OMISSIS) – di cui all’articolo 61 c.p., n. 2 e articolo 625 c.p., n. 7, per essersi, al fine di trarne profitto e di commettere il delitto di cui al capo che segue, impossessato di un trattore appartenente all’azienda agricola ” (OMISSIS)” temporaneamente parcheggiato all’interno di un uliveto; con l’aggravante di aver commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede;
a10.- (OMISSIS) per il delitto -contestato al capo 12) della rubrica, commesso in (OMISSIS)- di cui all’articolo 629 c.p., L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7, per avere, mediante minaccia implicita e consistente nella prospettazione della definitiva perdita del trattore, provento del furto di cui al capo che precede, costretto i titolari dell’azienda agricola ” (OMISSIS)” a corrispondergli una somma di alcune migliaia di Euro, procurandosi cosi’ un ingiusto profitto con altrui danno;
a11.- (OMISSIS) per il delitto -contestato al capo 13) della rubrica, commesso in (OMISSIS)- di cui all’articolo 56 c.p., e articolo 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7, per avere, mediante minaccia consistita nel presentarsi due volte sul cantiere della ” (OMISSIS)”, parlando con (OMISSIS), figlio del titolare dell’impresa (OMISSIS), comunicando che tutte le imprese dovevano pagare al loro una somma di denaro e che in caso contrario se ne sarebbero dovute andare, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto di Euro 3.000,00 con pari danno della ditta, non riuscendo nell’intento perche’ arrestato.
Tutti i reati – tranne quelli sub 1 e 9 – aggravati dall’essere stati commessi da piu’ persone riunite, appartenenti ad associazione mafiosa, di cui sfruttavano il potere intimidatorio ed al fine di agevolarne le l’attivita’. Con la contestazione della recidiva per (OMISSIS) e (OMISSIS) (reiterata specifica infraquinquennale), (OMISSIS) (specifica e reiterata); (OMISSIS) e (OMISSIS) (reiterata ed infraquinquennale); (OMISSIS) (specifica); (OMISSIS) e (OMISSIS) (semplice);
b.- assolveva (OMISSIS) dal reato ascrittogli al capo 6.
c. Condannava (OMISSIS) alla pena di anni otto mesi otto di reclusione; (OMISSIS) alla pena di anni dieci di reclusione; (OMISSIS) alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa; (OMISSIS) alla pena di anni sei di reclusione; (OMISSIS) alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa; (OMISSIS) alla pena di anni sei di reclusione; (OMISSIS) alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa; (OMISSIS) alla pena di anni sei mesi otto di reclusione. Applicava le sanzioni accessorie dell’interdizione.
2.- Su appello dei prevenuti di cui infra, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 24 febbraio 2016:
a.- esclusa per (OMISSIS) l’aggravante di cui all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 1, rideterminava la pena in anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa;
a1.- riconosceva a (OMISSIS) il vincolo della continuazione con il reato giudicato con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce del 6 febbraio 2001 e rideterminava la pena in anni sette di reclusione;
a3.- riduceva la pena inflitta a (OMISSIS) ad anni due mesi otto di reclusione ed Euro 2.000 di multa;
a4.- assolveva (OMISSIS) dal reato ascrittogli al capo 8) perche’ il fatto non sussiste; riconosciuta la continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Lecce 13 aprile 2012, rideterminava la pena in anni quattordici mesi quattro di reclusione;
b.- sostituiva nei confronti di (OMISSIS) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea;
c.- eliminava la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata a (OMISSIS);
d.- confermava nel resto la sentenza.
3. Entrambe le decisioni per la ricostruzione dei fatti contestati si sono avvalse di imponente attivita’ di indagine, svolta principalmente attraverso l’utilizzo di intercettazioni eseguite tra gli occupanti delle due autovetture Lancia Lybra e Fiat Punto, in uso rispettivamente a (OMISSIS) e a (OMISSIS); riscontrate dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
Per quanto attiene, in particolare, all’esistenza dell’associazione mafiosa, denominata “Sacra Corona Unita”, operante in (OMISSIS) e nei paesi limitrofi, facente capo alla famiglia (OMISSIS) ed a (OMISSIS), i giudici di merito evidenziano la presenza degli indici rivelatori del fenomeno mafioso richiamando – le deposizioni dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS), anche sul punto delle affiliazioni e delle gerarchie; – le intercettazioni ambientali dalle quali emerge un capillare controllo del territorio, realizzato avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla loro affiliazione al gruppo mafioso operante sul territorio ed evidenziato dalla circostanza che le vittime di furti e/o di danneggiamenti a scopo estorsivo si rivolgevano ai referenti dell’organizzazione per mediare la restituzione del maltolto o per garantire la protezione previo pagamento di una tangente; – la regola del mantenimento dei detenuti; – le stesse intercettazioni, unitamente alle denunce delle vittime, che davano conto della capillare attivita’ estorsiva svolta sul territorio.
4. Hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
5. (OMISSIS), assistito dal difensore di fiducia, con unico motivo deduce la violazione di legge e la mancanza, l’illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza in relazione alla contestata partecipazione all’associazione. Premesso di essere detenuto da oltre dieci anni, il ricorrente osserva che per suffragare l’assunto accusatorio secondo cui egli avrebbe avallato le richieste estorsive dal carcere, il giudice di primo grado aveva richiamato i colloqui avuti con i familiari. Il giudice di secondo grado, a fronte della contestazione difensiva circa la mancanza di colloqui con i familiari, in base al contenuto di intercettazioni, aveva individuato un canale informativo diverso, costituito dal figlio di (OMISSIS), (OMISSIS), e da altri amici detenuti. Tuttavia, le richiamate intercettazioni non fornivano la prova che (OMISSIS) potesse essere stato il canale sotterraneo di collegamento sia perche’ non risultava che fosse stato detenuto insieme al ricorrente, sia perche’ non erano noti gli altri amici detenuti. Non potendosi inoltre escludere che il nome di (OMISSIS) fosse stato speso da terze persone per conseguire vantaggi personali, l’esistenza di questo vuoto probatorio imponeva l’annullamento della sentenza.
6. (OMISSIS), a mezzo del difensore fiduciario, eccepisce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla prova della sua partecipazione all’associazione con ruolo apicale, in epoca successiva alla sua scarcerazione, avvenuta il (OMISSIS). Indubbia la sua condanna per associazione mafiosa (sono indicate due sentenze del Tribunale di Brindisi), rileva che la Corte non aveva dato risposta al quesito se, successivamente a quella data, egli fosse stato organicamente inserito nel clan (OMISSIS). Nessuna delle intercettazioni lo vedeva nel ruolo di interlocutore e tra le conversazioni intercettate vi erano riferimenti a volte a (OMISSIS), a volte a (OMISSIS), ma mai congiuntamente, sicche’ non vi era la prova certa che il soggetto nominato fosse il ricorrente. Rileva ancora come, in questo processo, a (OMISSIS) venisse fatto carico di aver fatto parte di un’associazione mafiosa (componente “tuturanese”) contrapposta a quella (dei “mesagnesi) in relazione alla cui partecipazione aveva riportato condanna definitiva, senza spiegare come, essendo soggetto a misura di prevenzione ed a controlli, avrebbe potuto maturare un simile cambiamento di fronte. Evidenzia la contraddittorieta’ delle dichiarazioni di (OMISSIS) quanto alla indicazione della fonte delle sue informazioni in (OMISSIS), militante in clan diverso dal suo. Contesta altresi’ la natura de relato delle dichiarazioni rese da (OMISSIS), non riscontrate dalle generiche narrazioni di (OMISSIS).
7. (OMISSIS) tramite il difensore di fiducia articola 3 motivi.
7.1. Con il primo, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonche’ la contraddittorieta’ della motivazione con riferimento all’articolo 416 bis c.p. ed ai commi 2 e 4 della norma. Con richiamo ai motivi di appello, evidenzia come dagli atti di indagine non emergesse l’esistenza del sodalizio criminoso, come desunto dalle dichiarazioni dei collaboratori e dalle intercettazioni ed osserva: i collaboratori di giustizia erano inattendibili e non convergenti; (OMISSIS) non aveva mai indicato il ricorrente come partecipe dell’associazione; il nome di (OMISSIS) non compariva tra gli atti del processo come appartenente alla compagine associativa; (OMISSIS) e (OMISSIS) non erano a conoscenza del ruolo di (OMISSIS); le conoscenze di (OMISSIS) erano de relato.
L’affermazione che il capo di questa associazione fosse (OMISSIS) era priva di riscontro atteso il suo stato di detenzione. Ugualmente prive di valenza in proposito erano le intercettazioni.
7.2. Il secondo motivo censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione ai capi 2), 7), 10), nonche’ la violazione di legge per il capo 4) in relazione al divieto di reformatio in peius. Per quanto attiene al capo 2), rileva che la semplice presenza fisica dell’imputato non assumeva univoca rilevanza e che mancava la prova che (OMISSIS) avesse agito con una finalita’ unitaria agli altri concorrenti. Evidenzia, altresi’, il contrasto con i dati emergenti dall’intercettazione da cui risulta che il ricorrente non conosceva il nome della ditta estorta. Per i restanti due capi di imputazione contesta che dalle intercettazioni vi sia la prova della consumazione dei reati.
In relazione al capo 4) rileva che il giudice di appello aveva confermato la condanna dell’imputato, nonostante che nel dispositivo della sentenza di primo grado per questa imputazione non vi fosse stata condanna: mancando la motivazione, doveva ritenersi che l’imputato fosse stato assolto e, in assenza di appello del pubblico ministero, la Corte non poteva applicare l’aumento di pena di otto mesi. La pena inflitta era quindi illegittima.
7.3. Inosservanza ed erronea applicazione delle norme sul trattamento sanzionatorio per essere eccessivo e non motivato l’aumento per la continuazione ritenuta dal giudice di appello; omessa risposta alla richiesta di continuazione tra il reato oggetto della sentenza irrevocabile e quello di cui al capo 2) della presente sentenza.
8. (OMISSIS), assistito dal difensore, deduce la violazione di legge sostanziale e processuale ed il vizio motivazionale in merito alla condanna per il capo 4).
8.1. In sintesi, con il primo motivo ritiene illogica la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata che aveva, estemporaneamente rispetto al tema da provare relativo ad una estorsione consumata il 4 maggio 2010, ricavato la responsabilita’ dell’imputato dall’analisi delle condotte precedenti, integranti eventualmente una tentata estorsione. La corresponsione degli assegni poteva ricollegarsi ad una qualsiasi controprestazione lecita e la prova contraria faceva carico alla pubblica accusa. Le conversazioni intercettate e i toni usati erano incompatibili con l’estorsione; quindi l’affermazione di responsabilita’ era avvenuta per una condotta diversa da quella contestata, in violazione del principio di correlazione posto dall’articolo 521 del codice di rito.
8.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
8.3. Infine, prospetta la violazione di legge e il vizio della motivazione non avendo il giudice dato conto delle ragioni per cui aveva proceduto all’aumento discrezionale di cui all’articolo 63 c.p., comma 4.
9. (OMISSIS) ricorre a mezzo del difensore di fiducia con un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova del reato. In sintesi, censura che la sentenza impugnata non aveva dato risposta ai motivi di appello con cui si era dedotto che il collaboratore (OMISSIS) aveva reso sul conto della ricorrente dichiarazioni de relato, apprese da (OMISSIS), non consentendo di comprendere se le condotte riferite fossero avvenute in casa della (OMISSIS) e l’apporto da costei fornito. Le dichiarazioni di (OMISSIS) non erano riscontrate da quelle di (OMISSIS) che nelle sue dichiarazioni aveva fatto un frettoloso riferimento solo ad una consegna di denaro destinato a (OMISSIS) e consegnato ai suoi familiari, tra i quali il figlio (OMISSIS) e il padre (OMISSIS). Rileva che la posizione della ricorrente avrebbe dovuto formare oggetto di maggiore attenzione, in quanto, in altro procedimento, nato dalle stesse dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), dopo essere stata arrestata, era stata scarcerata dal tribunale del riesame per assenza di gravi indizi di colpevolezza. Da allora, nessun ulteriore elemento a carico di (OMISSIS) era stato acquisito. Evidenzia che dalle intercettazioni emergeva soltanto che (OMISSIS) spontaneamente aveva elargito piccole somme di denaro da destinare a (OMISSIS), laddove se fosse stata partecipe dell’associazione avrebbe dovuto avere precise informazioni sulla provenienza del denaro e sulla fruttuosita’ degli illeciti “ottenendo quindi compensi proporzionati e sicuramente piu’ importanti di soli 200,00 Euro”. Dalla conversazione intercettata (n. 2599 decreto 1375/09), al piu’ emergeva che quanto elargito era frutto di una attivita’ illecita alla quale essa era estranea. in relazione al contributo prestato, all’episodicita’ della condotta, alla non partecipazione ai reati fine, al dolo del reato erano mancanti gli elementi da cui inferire la partecipazione all’associazione. Comunque, l’aumento di pena di due anni apportato a titolo di continuazione rispetto a quella “base” era eccessiva e priva di adeguata motivazione, anche in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
10. (OMISSIS), assistito dall’avvocato (OMISSIS), deduce quattro motivi, preceduti da una premessa in cui sono schematizzati gli errori giuridici, processuali e sostanziali, che investirebbero la sentenza impugnata.
10.1. Con il primo di essi, prospetta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla proposta eccezione di nullita’ della sentenza di primo grado. In sintesi, ripropone la tesi che l’aver il giudice di primo grado riprodotto nella sentenza le motivazioni confluite nell’ordinanza di custodia cautelare- determini la nullita’ della sentenza per cosiddetta motivazione apparente. La Corte di merito aveva ritenuto di superare questa eccezione affermando che era compito del giudice di appello integrare e redigere anche completamente la motivazione mancante. Il difensore contesta che questo principio possa applicarsi alla motivazione inesistente e richiama, come parallelo, la riforma attuata in tema di misure cautelari sul punto dell’autonomo obbligo motivazionale. Peraltro, anche la sentenza impugnata era incorsa nello stesso deficit motivazionale.
10.2. Con il secondo, gli stessi vizi sono prospettati in relazione al verbale di individuazione fotografica redatto nel corso delle indagini preliminari. Richiamati i caratteri e la funzione di tale strumento investigativo, il difensore esamina l’atto cui ebbe a partecipare la parte offesa (OMISSIS) e ritiene che, avendo questi dichiarato di aver appreso dal luogotenente (OMISSIS) che in base alla sua descrizione la persona corrispondeva a (OMISSIS) – riconoscendo successivamente il medesimo fotograficamente -, l’individuazione mancasse dei caratteri della genuinita’ e spontaneita’ ed il riconoscimento fosse conseguenza di un suggerimento. L’atto doveva quindi considerarsi nullo in forza di quanto previsto dagli articoli 213 cpv. e 189 c.p.p..
10.3. Con altro motivo, si eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione sulla credibilita’ dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), le cui dichiarazioni contrastavano con gli altri elementi di prova in atti. In base alla denuncia di (OMISSIS) i fatti si erano verificati l'(OMISSIS) in un cantiere di (OMISSIS). Secondo la difesa:
– era illogico che a fronte delle rigide procedure di individuazione delle ditte sub-appaltatrici, in questo caso ci si fosse affidati alla semplice dichiarazione di (OMISSIS) circa l’esistenza di una convenzione tra il predetto ed il Comune di (OMISSIS);
– non era chiara l’esatta collocazione temporale dell’episodio in quanto in precedenza si era parlato di un primo contatto avvenuto l’1/4/2010, salvo successivamente spostarlo all’8/4/2010;
– in altra parte (OMISSIS) aveva dichiarato di aver avuto un colloquio telefonico con (OMISSIS) la sera del 7/4/2010, mentre in sede di denuncia aveva collocato questo accadimento alla sera precedente;
– nel corso di sommarie informazioni la parte offesa (OMISSIS) aveva collocato l’episodio presso un cantiere di (OMISSIS) in un giovedi’ della settimana di Pasqua e l’unico giovedi’ si poneva all’1/4/2010 e non al periodo indicato da (OMISSIS);
– la deposizione del teste (OMISSIS) evidenziava che (OMISSIS) non aveva mai profferito minaccia con richiesta estorsiva;
– l’altro teste (OMISSIS) aveva riconosciuto solo (OMISSIS).
Le dichiarazioni alla base della condanna erano pertanto prive di attendibilita’ e non smentivano la affermazione del ricorrente di non aver mai espresso minacce o richieste estorsive.
10.4. Si contesta, infine, la mancanza della motivazione e l’erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, articolo 7.
10.5. In data 3 febbraio 2017, il ricorrente, tramite l’avvocato (OMISSIS), ha depositato una memoria difensiva a sostegno dei precedenti motivi di ricorso, in cui, sostanzialmente, sono ripresi ed ulteriormente argomentati quelli proposti con il ricorso principale: nullita’ della sentenza di primo grado (primo motivo); motivazione manifestamente illogica quanto all’individuazione dell’imputato e motivazione carente, quanto alla materiale condotta di minaccia implicita (secondo motivo); insussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 e mancanza di motivazione sul punto (terzo motivo); vizio di motivazione per illogicita’ e carenza in relazione al diniego delle attenuanti generiche (quarto motivo). In particolare, con il secondo motivo si censura che non sia stato specificato dalla Corte di appello quale era il fine personale perseguito da (OMISSIS), soggetto estraneo al sodalizio mafioso, diverso da quello propostosi dallo (OMISSIS), che pur aveva ottenuto lavorazioni ih subappalto. Le frasi riferite dalla parte offesa indicavano soltanto la preoccupazione degli imprenditori locali per l’intervento di aziende site in diversi contesti territoriali.
11. (OMISSIS) ricorre a mezzo del difensore di fiducia per due motivi.
11.1. Con il primo di essi, deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in merito alla condanna riportata per il delitto di cui all’articolo 628 c.p., (recte, 629). Richiama le deposizioni testimoniali che avevano escluso che per la restituzione del mezzo rubato fosse stato corrisposto un compenso. Il giudice di primo grado aveva ignorato il contenuto di questa deposizione; il giudice di appello aveva disatteso il motivo con cui si era dedotta la genericita’ delle conversazioni intercettate.
11.2. Con il secondo motivo, eccepisce la violazione di legge sostanziale e il vizio di motivazione con riferimento alla prova del delitto di cui all’articolo 628 c.p. (recte, 629). Secondo la difesa, la sentenza aveva valorizzato conversazioni generiche su fatti appresi da terzi o da persone ignote. Vi era solo il sospetto che per la restituzione del mezzo fosse stato pagato una somma di denaro. Illogicamente, la sentenza impugnata aveva ipotizzato che la somma fosse stata versata dal factotum del proprietario, trascurando che questa evenienza era stata negata nel corso dell’esame testimoniale.
12. (OMISSIS) ricorre tramite il difensore di fiducia.
Con unico motivo, articolato in piu’ profili, denuncia la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione sulla ritenuta partecipazione della ricorrente all’associazione per delinquere nel ruolo di fiancheggiatrice di (OMISSIS). Osserva che: – la sentenza impugnata aveva riconosciuto che nessuno dei collaboratori aveva indicato elementi a suo carico ed era fallace l’argomento per cui, pur conoscendo la posizione di (OMISSIS), avevano preferito la strada del silenzio; – pur riconoscendo il suo ruolo defilato, contraddittoriamente era stata irrogata la pena come promotrice; – non vi era nessun coinvolgimento nei reati relativi ad armi ascritti all’associazione, ne’ aveva mai partecipato ad attivita’ estorsive ai danni di imprenditori operanti nel settore del fotovoltaico; nessuna somma di denaro era stata rinvenuta presso di lei; – la ricorrente era compagna di (OMISSIS) e non aveva avuto contatti con altri indagati ad eccezione di (OMISSIS); – aveva ascoltato le conversazioni intercorse tra (OMISSIS) e (OMISSIS) senza intervenire; – l’aver ricevuto rivelazioni da (OMISSIS) non equivaleva ad una chiamata in correita’; – non aveva mai svolto attivita’ di intermediazione ne’ aveva mai ricevuto denaro da (OMISSIS).
Contesta la sua ritenuta partecipazione al tentativo di estorsione contestato al capo 5) sulla base di una mera affermazione intimidatrice di (OMISSIS) e che vi sia prova della percezione di un profitto. L’accusa elevata presentava profili di illogicita’ non essendo nemmeno stato rappresentato quale fattore avesse impedito la realizzazione dell’evento. Contesta infine l’applicazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 anche in relazione alla inapplicabilita’ di detta aggravante nei confronti di soggetto facente parte dell’associazione e all’incompatibilita’ con la circostanza aggravante prevista dall’articolo 628 c.p., comma 3, n. 3, richiamata dall’articolo 629.
13. (OMISSIS) ricorre per mezzo del difensore di fiducia che, con un unico motivo, eccepisce che la Corte di appello non aveva dato risposta ai motivi di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono infondati e vanno respinti, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato e va accolto solo in relazione alla pena inflitta per il capo 4; nel resto, il ricorso va respinto. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato.
2. Va premesso che nel caso in esame si e’ in presenza di una cd. doppia conforme che si verifica allorche’ i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze gia’ esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado.
Pertanto, nella disamina dei motivi di ricorso si procedera’ ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare un prodotto unico anche per i costanti richiami operati dal giudice di appello alla sentenza del Gip.
Va ancora premesso come la sentenza impugnata opportunamente ricordi che nel corso del giudizio non e’ stata contestata dagli imputati l’esistenza e l’operativita’ nel territorio di (OMISSIS) e nei comuni limitrofi dell’associazione di stampo mafioso Sacra Corona Unita, prevalentemente dedita ad attivita’ estorsive a danno di imprese impegnate in lavori nel settore del fotovoltaico. La sentenza di primo grado ha estesamente – alle pagg. 25-208 – ricostruito, in base alle dichiarazioni dei collaboratori e alle intercettazioni, il radicamento nel territorio del gruppo (OMISSIS), facente capo a Salvatore, quale articolazione locale della Sacra Corona Unita, delineandone la struttura, i singoli ruoli, le modalita’ operative e la destinazione, anche al sostentamento dei detenuti, dei proventi dell’attivita’. In questa ottica, i ricorsi degli imputati, nel recepire questa ricostruzione, sono diretti precipuamente ad escludere di essere inseriti in questa realta’ criminosa.
3. Il ricorso di (OMISSIS) e’ al limite dell’inammissibilita’ riproponendo sotto l’aspetto di vizi di legittimita’ le stesse doglianze in fatto dedotte con i motivi di appello -riportati a pag. 11 della sentenza impugnata alle quali la Corte di appello ha fornito ineccepibile risposta richiamando le deposizioni dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS) (alle quali vanno aggiunte quelle di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) riportate a pag. 48) sul ruolo egemone del ricorrente, capo storico dell’omonimo clan, pur in costanza di detenzione, riscontrate dalle intercettazioni telefoniche (estesamente riportate). La circostanza che, come accertato in sentenza, parte del provento delle estorsioni fosse destinato anche a soggetto che si trovava detenuto e’ stata correttamente ritenuta sintomatica del perdurante inserimento di costui nell’associazione. Il significato da attribuire agli aiuti economici in favore dei detenuti, simbolo di solidarieta’ in difesa della compattezza della struttura mafiosa, messa in pericolo dall’intervento punitivo dello Stato, e’ stato riconosciuto dal giudice di legittimita’, essendosi affermato che: “Riveste efficacia indiziante del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ex articolo 416 bis c.p., la condotta di colui che partecipi ad un fondo di solidarieta’ (cosiddetta “colletta”) a favore di detenuti inseriti nell’associazione mafiosa (Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, Caglioti, Rv. 256947)”. Nella stessa ottica, la costante lezione di legittimita’ di questa Corte insegna che “In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo dell’indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato.” (Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121). Congetturale e’ l’affermazione che dietro i discorsi intercettati si potesse celare una forma di millanteria, di cui non e’ comprensibile la necessita’, attesa la natura degli stessi colloqui intercorrenti con familiari di (OMISSIS) e incentrati su attivita’ estorsive in corso e sulla ripartizione dei proventi anche in favore del ricorrente.
Quanto all’affermazione difensiva dell’essere rimasto indimostrato il canale sotterraneo attraverso il quale (OMISSIS) riceveva messaggi dall’esterno, a confutazione del rilievo difensivo dell’assenza di prova che (OMISSIS) fosse stato detenuto a (OMISSIS) insieme al ricorrente, vale osservare che la sentenza impugnata – pag. 14 e piu’ estesamente quella di primo grado a pag. 215 – non ha indicato in (OMISSIS), figlio di (OMISSIS), l’ipotizzato canale ne’ ha affermato che costui fosse stato detenuto a (OMISSIS) insieme a (OMISSIS), bensi’ che tramite (OMISSIS), detenuto, avrebbe inviato un messaggio a (OMISSIS), “siccome c’e’ un amico di Salvatore… di fronte a (OMISSIS)”.
Irrilevante in proposito e’ la circostanza che costui non sia stato identificato, in quanto la genericita’ dell’indicazione non esclude la veridicita’ del fatto.
Il ricorso va respinto.
4. Il ricorso di (OMISSIS), al pari di quello esaminato in precedenza, si limita a reiterare le medesime censure proposte con i motivi di appello -riportati alle pagg. 25-26- senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtu’ delle quali i motivi non sono stati accolti.
Rispondendo alle argomentazioni difensive, la Corte di appello con motivazione adeguata e coerente, esente da strappi logici e violazioni del diritto, ha evidenziato che, in base alle attendibili dichiarazioni di (OMISSIS), facente parte della componente di Mesagne, dopo la sua scarcerazione (OMISSIS), da sempre vicino al gruppo di (OMISSIS), aveva assunto un ruolo di mediatore e di paciere tra i due gruppi contrapposti al fine di “riprendersi il suo” e che aveva indetto una specifica riunione pacificatoria. La sentenza richiama anche le dichiarazioni di (OMISSIS) sulla sua affiliazione alla presenza del ricorrente e, con motivazione non illogica, richiama a riscontro del narrato dei collaboranti le intercettazioni telefoniche che, complessivamente valutate, consentono di ritenere che il nome (OMISSIS) o (OMISSIS), associato al ruolo di mediatore e alla percezione dei proventi delle estorsioni, identifichi il ricorrente. Nessuna contraddizione o frattura argomentativa e’ ravvisabile nel ragionamento della Corte che ha disatteso le ulteriori censure difensive rimarcando che:
– la condotta associativa riguardava il periodo successivo alla scarcerazione;
– la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di P.S. non comportava un controllo costante e continuativo tale da non consentire incontri con i sodali;
– le notizie fornite dai collaboranti riguardavano un patrimonio conoscitivo comune agli intranei alla consorteria, conclusione questa che si iscrive nel solco della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui, in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni “de relato” quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell’ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attivita’ propri della cosca mafiosa. (Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010 – dep. 16/06/2010, Ribisi, Rv. 247585).
Il ricorso va respinto.
5. Il ricorso di (OMISSIS), ad eccezione di quanto si dira’ per il capo 4), costituisce la pedissequa riproposizione dei motivi gia’ disattesi dal giudice di appello, che ha motivato ampiamente sia sull’esistenza dell’associazione sia sulle singole estorsioni.
5.1. Il primo motivo di ricorso, riproducendo interamente, salvo le necessarie modifiche lessicali di adeguamento, il corrispondente motivo di appello, presenta una natura assolutamente aspecifica, discendente dall’assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ed e’ inammissibile. E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di “motivo”, perche’ non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificita’ richiesto, a pena di inammissibilita’, dall’articolo 581 c.p.p., lettera c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta specifica ai motivi di gravame, la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non puo’ essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.
Dalla lettura del ricorso si evidenzia che nelle pagine da 1 a 9 e’ stato riprodotto, con modeste variazioni lessicali e omissione di citazioni giurisprudenziali, l’articolato dell’appello da pag. 1 a 10. Da tale indistinto coacervo di elementi e’ impossibile individuare non solo la specifica censura, ma anche le ragioni per le quali la censura sia stata formulata, onde consentire al giudice di legittimita’ di individuare inequivocabilmente la volonta’ dell’impugnante e stabilire se la stessa, cosi’ come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimita’ riconducibile all’ipotesi di cui all’articolo 606 c.p.p.. E’ evidente che non spetta alla Corte di cassazione rivalutare le prove procedendo autonomamente ad una diversa, per il ricorrente preferibile, interpretazione dei passaggi dichiarativi dei collaboratori, per di piu’ proposta indicando come contraddizioni quelle che appaiono semplici divergenze lessicali o diverse visioni dello stesso fenomeno. A questa Corte, cioe’, non e’ rimesso affatto un giudizio sul dissenso, comunque motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito. Il ricorrente che argomenti in ordine all’attendibilita’ o inattendibilita’ delle dichiarazioni, si colloca fuori dallo schema del giudizio di legittimita’ ed invoca inammissibilmente un ulteriore grado di merito. Oggetto della censura deve essere invece l’iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata onde verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, se la valutazione probatoria sia avvenuta secondo criteri logici, e se, quindi, i criteri di inferenza usati dal giudice di merito possano essere ritenuti plausibili o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni diverse, parimenti plausibili (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, dep. 18/11/2008, Pipa, Rv. 241826; Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, dep. 17/12/2009, Durante, Rv. 245880).
Ineccepibilmente, poi, la Corte di appello ha escluso la possibilita’, come preteso dal ricorrente, di una valutazione disgiunta dei risultati delle intercettazioni rispetto al portato narrativo, evidenziando alle pagg. 49-52 le conversazioni maggiormente significative del pieno coinvolgimento e del ruolo primario di (OMISSIS) nell’associazione. Con richiamo alle numerose sentenze irrevocabili e agli esiti delle indagini, la sentenza ha dato conto dell’esistenza dell’associazione di tipo mafioso SCU e del suo sottoramo “tuturanese” presentante tutti gli indici rivelatori di un fenomeno mafioso (segretezza del vincolo, rapporti di comparaggio, assistenza agli associati, controllo del territorio, omerta’ diffusa). Sulla posizione di (OMISSIS), e alla sua capacita’ di indirizzare l’agire del l’associazione anche in costanza di detenzione, e’ sufficiente rinviare alla specifica trattazione di cui al precedente punto 3.
A fronte di tali argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, anzi conformi al disposto normativo ed alla interpretazione giurisprudenziale sull’articolo 416 bis c.p., anche quanto al ruolo di (OMISSIS) (pag. 55) ed alla sussistenza delle aggravanti (pag. 54), il motivo palesa la sua inammissibilita’.
5.2. Quanto al secondo motivo, con riferimento alle fattispecie sottoposte a questa Corte, si osserva come le doglianze avanzate dal ricorrente, oltre ad essere ripetitive dei motivi di appello, configurino una diversa valutazione dei fatti sulla scorta di una non consentita rilettura delle acquisite risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale di (OMISSIS) (capo 2) e al significato da attribuire alle intercettazioni telefoniche (capi 7 e 10), che questa Corte non puo’ evidentemente compiere, non ravvisandosi neppure una “manifesta” illogicita’ della motivazione dell’impugnata sentenza.
5.2.1. Con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie (che riprendono quelle, condivise, del primo giudice, come e’ fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilita’), e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, la Corte di appello ha valorizzato ai fini della contestata affermazione di responsabilita’ per il reato di cui al capo 2), anche sotto il profilo dell’elemento psicologico, il ruolo svolto dal ricorrente per supportare le “assurde pretese” rivolte dai correi al (OMISSIS). Di nessun significato, alla luce anche delle conversazioni intercettate da cui la Corte evince che il ricorrente ben conosceva la (OMISSIS), e’ la circostanza che questi nell’occasione sia rimasto silente. Correttamente viene rilevato dalla sentenza che il sopraggiungere del (OMISSIS) a discussione avviata con gli altri correi ha un significato, proprio del contesto in cui l’azione si svolge, di un appoggio al programma criminoso. Con tali argomentazioni, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi, come detto, a reiterare le doglianze gia’ sconfessate dalla Corte di appello e a riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite.
5.2.2. Quanto ai reati contestati ai capi 7) e 10), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito, in tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, deve accertare – come realizzato nella presente fattispecie (pag. 60 e 61-62) – che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilita’ dei significati e assenza di ambiguita’, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sui significato complessivo della conversazione. Il peso e la conseguente analisi interpretativa del linguaggio e del contenuto delle conversazioni integrano una tipica “questione di fatto”, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimita’ quando essa risulti motivata in conformita’ ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. sez. 2, 41044/2005, Rv. 232697 Guttadauro; Cass. sez. V, 3 dicembre 1997, Viscovo, RV 209566; conforme: Cass., sez. 6, 12 dicembre 1995, Falsone, RV 205661); inoltre, in sede di legittimita’ e’ possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformita’ risulti decisiva ed incontestabile (conf. Cass., Sez. Un., 28/05/2015 n. 22471, Sebbar, Rv. 263715; sez. 6, n. 11189 dell’8 marzo 2012, Asaro, rv. 252190). Il collaudo di legittimita’ si riduce quindi alla seguente verifica: a) se il contenuto delle intercettazioni sia attinente al capo d’imputazione; b) se sia preciso ed inequivoco. La risposta nel caso in esame non puo’ che essere positiva, dappoiche’ le intercettazioni, analiticamente indicate e trascritte nel loro contenuto, sono inequivoche e coerenti ai delitti contestati, secondo l’incensurabile giudizio espresso sul punto dai giudici del merito, che hanno posto in risalto la forza di intimidazione del ricorrente e l’assenza di ogni causale alle dazioni.
Le generiche considerazioni svolte dal ricorrente su questi punti, risolvendosi nel porre in dubbio l’illiceita’ delle dazioni -senza nemmeno aver allegato nel giudizio di merito a quale titolo le somme fossero state corrisposte -, non sono consentite in questa sede, dovendosi la Corte di legittimita’ limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili, senza possibilita’ di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
5.2.3. Il motivo concernente la violazione del divieto di reformatio in peius relativamente alla condanna nel giudizio di appello per il reato di cui capo 4) e’ fondata. Il giudice di appello ha applicato la pena, integrando la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilita’ dell’imputato per l’estorsione ai danni di (OMISSIS) -pag. 386-396-, ma nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio aveva omesso di indicare il quantum di pena applicato (pag. 430). Tuttavia, in assenza di impugnazione del Pm il giudice di appello non poteva correggere la statuizione, trattandosi di un errore di giudizio che incide sulla quantificazione della pena, cioe’ sulla parte essenziale della sentenza, e che puo’ essere rimosso soltanto attraverso lo strumento impugnatorio. (Sez. 1, n. 26323 del 20/04/2016 – dep. 23/06/2016, Petrella, Rv. 267111 con richiami). Pertanto, la frazione di pena applicata va eliminata.
5.3. Il terzo motivo e’ in parte incomprensibile e in parte manifestamente infondato, come tale, inammissibile. Il primo giudice ha ritenuto la continuazione tra tutti i reati per i quali aveva condannato (OMISSIS) e ha determinato la pena complessiva in anni dodici di reclusione. Il giudice di appello ha accolto la richiesta di continuazione tra i reati oggetto di questo procedimento e la sentenza definitiva della Corte di appello di Lecce emessa il 13/4/2012 per estorsioni e tentate estorsioni commesse in un periodo contiguo; quindi, ritenuto piu’ grave il reato di cui all’articolo 416 bis c.p. (capo 1), ha rideterminato la pena in anni undici e mesi quattro di reclusione ed ha applicato un aumento di pena a titolo di continuazione di anni tre di reclusione, in tal modo dimezzando la pena di anni sei di reclusione, inflitta con la sentenza 13/4/2012, ed eliminando la pena pecuniaria. Non e’ comprensibile, quindi, perche’ il ricorrente si lamenti che non sia stata riconosciuta la continuazione tra il reato di cui al capo 2) e la sentenza 13/4/2012, atteso che il giudice di primo grado aveva gia’ riconosciuto la continuazione interna tra tutti i reati. Quanto all’eccessivo aumento per la continuazione e alla mancanza di motivazione sul punto, e’ sufficiente rilevare che la pena e’ stata dimezzata e che la gravita’ dei reati, commessi in un contesto associativo mafioso, da’ da se’ conto della congruita’ degli -esigui- aumenti di pena applicati.
Il ricorso va respinto.
6. Il ricorso di (OMISSIS), che in larga parte ripropone i temi gia’ prospettati con i motivi di appello – riportati alle pagg. 4-5- e’ infondato.
6.1. Il motivo con cui si eccepisce la violazione del principio di correlazione e’ inammissibile in quanto la detta violazione non e’ stata dedotta con i motivi di appello. Comunque, la stessa e’ manifestamente infondata non essendovi stata nessuna immutazione del fatto. La condotta estorsiva si e’ protratta nel tempo e la data del commesso reato riportata nell’imputazione coincide con la consumazione del reato, cioe’ la consegna degli assegni.
Nel merito, correttamente i giudici di merito hanno ancorato la responsabilita’ dell’imputato alla valutazione diacronica delle conversazioni intercettate (riportate alle pagg. 6-7) che, secondo l’incensurabile interpretazione della Corte, in linea con quanto esposto al precedente 5.2.2., mancando la prova di una causale lecita, difensivamente ricondotta a, solo labialmente affermate, “transazioni lecite”, collegano la dazione degli assegni alla richiesta estorsiva. Improprio sul punto e’ il richiamo alla violazione del principio sull’onere della prova gravante, indiscutibilmente, sull’accusa: in realta’, l’addebito mosso dalla Corte di appello alla difesa, di non aver procurato “alcuna prova al riguardo a favore dell’imputato” va inteso come un richiamo al dovere di allegazione di fatti favorevoli che fa capo all’imputato. Infatti, con la prima locuzione, si fa riferimento ad una regola di giudizio che fa discendere la decisione contraria alla parte onerata di fornire la prova di un determinato fatto, mentre con la seconda, deve intendersi un onere di semplice indicazione di temi rilevanti per la decisione, senza che occorra anche darne una puntuale dimostrazione (Sez. 6, n. 15484 del 12/02/2004, P.G. in proc. Raia, Rv. 229446). L’onere di allegazione dei fatti impeditivi, estintivi, degli elementi a discarico in genere, a fronte di un onere probatorio gravante sull’organo dell’accusa e relativo ai fatti costitutivi del reato, si configura in capo al soggetto nella cui sfera di conoscenza rientrano e che difficilmente potrebbero emergere nel processo al di fuori di un’iniziativa da parte di quest’ultimo.
6.2. Il motivo sul trattamento sanzionatorio e’ manifestamente infondato. Correttamente e logicamente motivato e’ il giudizio di non concedibilita’ delle attenuanti generiche, essendo stato il diniego collegato dai giudici di appello alla pericolosita’ dell’imputato, sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., e condannato, in separato processo, per associazione mafiosa.
Peraltro, lo stesso motivo si mantiene sul piano delle declamazioni di principio, non indicando le ragioni per le quali la decisione della Corte territoriale dovrebbe ritenersi illegittima, ne’ quali elementi di segno positivo, a fronte di quelli enunciati, non sono stati considerati.
6.3. Il terzo motivo e’ infondato. Il giudice di appello ha escluso la circostanza aggravante dell’articolo 628 c.p., comma 3, n. 1 e, nella determinazione della pena, ha ritenuto circostanza aggravante piu’ grave quella di cui all’articolo 628 c.p., comma 3, n. rispetto a quella dell’articolo 7 L. 203/1991. Ha quindi aumentato la pena per quest’ultima aggravante nella misura di un anno di reclusione e Euro 1.000,00 di multa, misura inferiore a quella applicata dal primo giudice (anni tre e Euro 2.500 di multa). La giurisprudenza di questa Corte impone uno specifico dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza piu’ grave, ritenga di procedere ad un ulteriore aumento nella misura massima consentita dall’articolo 63 c.p., comma 4 (Sez. 6, n. 18748 del 05/02/2014, Prinno, Rv. 259447), obbligo che invece non ricorre quando l’aumento apportato sia relativo ad una circostanza aggravante gia’ applicata dal primo giudice e sia stato ridotto nel quantum.
Il ricorso va respinto.
7. Il ricorso di (OMISSIS) e’ infondato. Il tema della responsabilita’ ripropone, con minime varianti lessicali, il corrispondente motivo di appello e trascura la risposta che sul punto aveva fornito la Corte, rivelandosi prive del carattere della specificita’, posto che le deduzioni svolte al riguardo nella sentenza impugnata non hanno in realta’ formato oggetto di una autonoma e argomentata critica impugnatoria. Richiamando quanto esposto al precedente 5.1., si ribadisce che contenuto essenziale dell’atto di impugnazione e’, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioe’ con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (per tutte, Sez. 6, sent. n. 20377/2009 e Sez. 6, sent. n. 22445/2009), sicche’ e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La posizione dell’imputata e’ stata trattata alle pagine 18-20 dove si richiamano l’incontro avuto, unitamente al figlio, con (OMISSIS) a Brindisi, quando i due si erano fatti portatori di un saluto di (OMISSIS), significativo di un intento collaborativo tra i due gruppi (su cui piu’ specificamente a pag. 12, dove si indica che la ricorrente partecipava a riunioni operative presso la masseria di (OMISSIS)), ed erano state richieste informazioni su un attentato compiuto dai “mesagnesi” ad una concessionaria di auto sottomessa ai (OMISSIS) (pagg. 230-232 della sentenza di primo grado). Le dichiarazioni di (OMISSIS), relative a notizie che attengono anche a fatti, come la riunione nella masseria, appresi da un proprio rappresentante ( (OMISSIS)), nella sua qualita’ di esponente di rilievo del gruppo, sono state riscontrate dalle intercettazioni telefoniche, riportate alle pagg. 19-20, attinenti ai colloqui relativi a continue dazioni di somme di denaro alla (OMISSIS) provenienti dalle estorsioni compiute da (OMISSIS). Logica e’ la conclusione a cui perviene la Corte di un ruolo attivo della donna all’interno dell’associazione e la conoscenza della provenienza illecita delle somme ricevute da (OMISSIS), del quale ben sapeva che era un soggetto privo di capacita’ economiche proprie.
Le diverse considerazioni svolte dalla difesa della ricorrente si mantengono su un piano meramente oppositivo in fatto e non deducono vizi rilevanti in questa sede. Ne’ a diversa conclusione puo’ indurre il rilievo difensivo secondo cui in precedenza l’ordinanza cautelare emessa contro (OMISSIS), fondata sugli stessi elementi successivamente utilizzati per la condanna, era stata annullata dal Tribunale del riesame che aveva ritenuto non riscontrate le, pur attendibili, dichiarazioni dei collaboranti: la sentenza di primo grado ha preso in esame e confutato l’eccezione (pagg. 228-236-237) osservando che il precedente deficit probatorio era stato superato dalle intercettazioni svolte nel procedimento.
Quanto alle residue censure, correttamente e logicamente motivato e’ il giudizio di non concedibilita’ delle attenuanti generiche, essendo stato il diniego collegato dai giudici di appello al precedente specifico. Peraltro, lo stesso motivo si connota di genericita’: il richiamo alla “non gravita’ dei fatti direttamente a lei ascrivibili” e’ in evidente contrasto con la natura del reato per cui e’ stata irrogata la condanna. Frutto di una superficiale lettura della sentenza impugnata e’ l’affermazione che sia stato applicato un aumento di “ben due anni rispetto alla pena base”, atteso che la Corte di appello a titolo di continuazione ha ridotto ad un anno la pena di due anni inflitta con la sentenza della Corte di appello di Lecce 6/2/2001. La censura e’ quindi infondata.
Il ricorso va respinto.
8. Il ricorso di (OMISSIS) e’ infondato.
8.1. Il primo motivo, che investe la tenuta della motivazione di cui si assume la nullita’ per essere stata redatta, come riporta la Corte di appello, ritrascrivendo “le considerazioni svolte nell’ordinanza di custodia cautelare (e ancor prima quelle del PM richiedente)”, comune ad entrambe le difese, e’ infondato. Nella presente fattispecie, in cui il materiale investigativo, legittimamente valutabile dal primo giudice ai fini della decisione stante il giudizio abbreviato richiesto, era costituito dal contenuto dichiarativo della persona offesa e dal riconoscimento fotografico, lo spazio argomentativo del giudicante era per necessita’ ridotto e consentiva l’utilizzo di forme semplificate di motivazione. La Corte territoriale ha respinto questa eccezione a pag. 33, correttamente richiamando la decisione n. 3287 del 27/11/2008 – dep. 23/01/2009, R., Rv. 244118 delle Sezioni unite di questa Corte che ha affermato che “Il caso della mancanza assoluta della motivazione non rientra tra quelli, tassativamente previsti dall’articolo 604 c.p.p., nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullita’ della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; verificandosi invece nullita’ ai sensi dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, alla quale, allorquando la sentenza e’ appellabile, il giudice di appello puo’ rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge. Neppure puo’ condividersi una prospettazione di radicale “inesistenza” della sentenza priva di motivazione (affermata da Cass. pen.: Sez. 3, 13.7.2007, n. 27965, Butera; Sez. 3, 28.4.2004, n. 35109, P.G. in proc. Basile e Sez. 2, 17.10.2000, n. 5223, Pavani; nonche’ da Cass. lav., 8.10.1985, n. 4881; Monacelli contro Inps), poiche’ il concetto di inesistenza, quale categoria dogmatica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e’ ben distinta da quella della nullita’ assoluta per il fatto di travalicare lo stesso giudicato, appare rimandare essenzialmente ai casi talmente gravi da far perdere all’atto i requisiti “geneticamente” propri dello stesso (nei quali ad esempio la sentenza promani da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), si’ da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso (vedi Cass., Sez, Unite pen., 24.11.1999, n. 25, Di Dona e 9.7.1997, n. 11, P.M. in proc. Quarantelli). Sicche’, in relazione a quanto previsto dall’articolo 605 c.p.p., il giudice d’appello nel caso in esame aveva l’obbligo di pronunciare nel merito, confermando o riformando la sentenza impugnata, utilizzando le prove gia’ legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti.”. Il principio, affermato in relazione a casi di motivazione graficamente mancante o perche’ relativa a fatti o soggetti diversi dall’imputato (Sez. 1, Sentenza n. 14662 del 2017, Donato), deve trovare applicazione per identita’ di ratio anche ai casi in cui si eccepisce il vizio di una cd. motivazione apparente, che si afferma essere riconducibile ad un caso di mancanza totale di motivazione.
Va ricordato che, in linea con le Sezioni Unite, la sezione 6 di questa Corte, in tema di impugnazioni ha affermato che “il giudice di appello che, investito di pieni poteri cognitivi e decisori, procede ad integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado, non viola il principio del doppio grado di giurisdizione di cui agli articoli 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che puo’ considerarsi soddisfatto con la previsione del ricorso per cassazione, in quanto le modalita’ di esplicazione del diritto al riesame delle decisioni di condanna possono essere limitate alla proposizione delle questioni di diritto”. (Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014 – dep. 09/07/2014, P.G. in proc. Bertucca e altri, Rv. 62397).
In conclusione, l’aspetto che occorre considerare e’ non gia’ l’utilizzo, integrale o meno, da parte del decidente dell’attivita’ investigativa, come peraltro, si ripete, consentito dal rito prescelto, ma se egli abbia o meno fornito una motivazione congrua e logica sulla ricostruzione dell’episodio in contestazione, ed in proposito il ricorrente, al di la’ della generica censura, non indica perche’ la sentenza, che ha ricostruito il fatto in aderenza alle risultanze processuali, ancorche’ censurabile e censurata con i motivi di gravame, debba ritenersi “mancante”.
Deve poi escludersi che la Corte territoriale si sia sottratta all’obbligo imposto dall’articolo 597 c.p.p., comma 1, di decidere le questioni poste con l’atto di impugnazione e di rendere “concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto” posti a fondamento della propria decisione. Una analisi complessiva della sentenza di secondo grado rende evidente che la Corte ha disatteso con specifici e propri argomenti le censure mosse dall’appellante la’ dove le stesse presentavano profili nuovi e diversi rispetto a quelli gia’ esaminati dal giudice di primo grado, valutando contenutisticamente le dichiarazioni del teste (OMISSIS), rapportandole a quelle rese da altri testi e riconoscendo la non conducenza dell’intercettazione richiamata dal primo giudice.
Da ultimo, infine, va rammentato che non e’ censurabile in sede di legittimita’ la sentenza che, come nel caso in esame, indichi con adeguatezza e logicita’ le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo cosi’ l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata.
8.2. Il secondo motivo, attinente all’individuazione di (OMISSIS) (tema questo accennato nella intestazione del corrispondente motivo dell’avvocato Fortuna, ma non sviluppato nella parte argomentativa) ripropone gli stessi argomenti del corrispondente motivo di appello ed e’ infondato. La difesa, che si dichiara a conoscenza degli indirizzi giurisprudenziali in tema di individuazione di persona e si dilunga nel tracciarne i contorni, insiste nel dire che la persona di (OMISSIS) fu suggerita a (OMISSIS) dal luogotenente (OMISSIS) incaricato dal Pm di compiere l’atto di indagine. In questo modo pero’ omette di rapportarsi con quanto affermato dalla Corte leccese che puntualmente evidenzia come, in un primo momento, collocabile nel periodo della denuncia, cioe’ nell’aprile 2010, il luogotenente (OMISSIS) in base alla descrizione fisica resa da (OMISSIS) individuo’ nella persona descritta (OMISSIS); tuttavia, in quella circostanza non fu effettuata nessuna ricognizione fotografica; solo un anno dopo, chiamato ad effettuare il riconoscimento, (OMISSIS) individuo’ nelle foto mostrategli in (OMISSIS) colui che si era presentato con il nome di (OMISSIS). Come si vede la ricostruzione effettuata dalla Corte di merito non legittima nessun dubbio in merito alla attendibilita’ del (OMISSIS) nella individuazione “non inquinato da suggerimenti o suggestioni”.
Quanto al rilievo espresso nella memoria redatta dall’avvocato Fortuna circa la mancanza di motivazione sulla “materiale condotta di minaccia implicita”, osserva il Collegio che la complessiva motivazione resa dalla Corte di appello e’ chiara nel riconnettere la minaccia alla condotta posta in essere da (OMISSIS) e (OMISSIS), correttamente valutata come riconducibile ad un contesto di mafia, come tale percepito dai destinatari (vedi infra su 8.3). Le diverse valutazioni della difesa del ricorrente motivazione propongono sostanzialmente una inammissibile rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione.
8.3. Il terzo motivo e’ proposto per motivi non consentiti. Sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, la difesa del ricorrente propone una alternativa ricostruzione della vicenda ribadendo gli stessi temi che avevano costituito oggetto dell’atto di appello (v. pagg. 14 e ss) e sui quali la Corte leccese aveva dato adeguata risposta osservando che:
– i lavori a (OMISSIS) al di fuori delle procedure codificate furono affidati “al fine di evitare ulteriori conseguenze” (denuncia del 27/4/2010) ovvero “per evitare problemi” (dichiarazioni al Pm del 27/4/2011) atteso che in precedenza avevano subito il furto di un camion e di un escavatore e “diffide” da parte di un uomo;
– le marginali discrasie temporali andavano ricollegate al tempo trascorso: e’ sufficiente osservare sul punto che questa Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che nella valutazione della prova orale rappresentativa di fatti assai remoti nel tempo, in relazione alle fisiologiche discrasie e incertezze comportate dall’inevitabile affievolimento del ricordo nella rielaborazione mnemonica del dichiarante, e’ ben plausibile che particolari e dettagli secondari possano svanire o confondersi ovvero, emergere in un successivo momento.
Orbene il criterio selettivo tra quanto e’ trascurabile o ininfluente e quanto, invece, e’ essenziale e rilevante (scilicet: tale che la confutazione del dato compromette la affidabilita’ della intera rappresentazione) deve essere modulato e calibrato in funzione del rilievo che l’evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell’ambito della narrazione e alla stregua del valore che il narratore loro assegna nella economia del racconto (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368). In questa prospettiva, i dati rilevanti sono certamente costituiti dal colloquio intercorso e dai soggetti che vi hanno partecipato, mentre sono marginali l’esatto momento in cui (OMISSIS) conobbe (OMISSIS) -se il 7/4/2010 o il 6/4/2010- e la collocazione temporale dell’episodio 1’8/4/2010 o il 9/4/2010;
– puntualmente la Corte ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni rese da altri soggetti non presenti all’evento ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) e ha ritenuto che il riferimento contenuto nelle dichiarazioni di (OMISSIS) era relativo ad altro episodio di natura estorsiva, avvenuto nel diverso cantiere della societa’ a (OMISSIS), che ugualmente vide la presenza congiunta di (OMISSIS) e (OMISSIS),; ineccepibile la considerazione della Corte che in relazione alla vicenda del 2010 (OMISSIS) non poteva riconoscere una persona che avrebbe visto solo un anno dopo.
8.4. Il quarto motivo del ricorso dell’avvocato (OMISSIS) e il terzo dell’avvocato (OMISSIS) sono inammissibili, in quanto la sussistenza dell’aggravante della L. n. 203 del 1991, articolo 7, non era stata rappresentata nei motivi di appello. E’ utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 3, le questioni non dedotte in grado di appello sono proponibili e valutabili dalla Cassazione solo se rientrano nel novero di quelle rilevabili di ufficio, in ogni stato e grado del processo, oppure se non sono state dedotte prima per impossibilita’ oggettiva. E quella qui in esame non rientra in alcuna delle dette categorie.
8.5. Il quarto motivo dell’avvocato (OMISSIS) e’ manifestamente infondato. La Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine al mancato riconoscimento in favore dell’imputato delle circostanze attenuanti generiche, individuandone la causa ostativa nella gravita’ del reato, commesso in un contesto mafioso, e nel non trascurabile apporto fornito dal ricorrente. In tal modo la Corte ha puntualmente assunto al suo onere motivazionale. Ed invero le valutazioni riguardanti la concessione delle attenuanti generiche sono sottratte al sindacato di legittimita’ quando non sono frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva dal reato ed alla personalita’ del reo. Cio’ vale anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non e’ tenuto ad un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarita’ del caso, e’ sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, come nel caso in esame, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. IV, 14/06/2012, n. 40048, n.m.).
Il ricorso va respinto.
9. Il ricorso di (OMISSIS) e’ al limite dell’inammissibilita’, riproponendo, anche nella stesura grafica, sotto la veste della legittimita’ le argomentazioni di merito che avevano costituito oggetto dei motivi di gravame gia’ avanzati nei confronti della decisione di primo grado, diretti (ugualmente) a contestare, in punto di fatto, l’accusa di estorsione.
9.1. In relazione al primo motivo, si osserva che la sentenza impugnata ha riportato le conversazioni intercettate “dal contenuto assolutamente chiaro ed univocamente indicativo” dalle quali ha ricavato la prova che per la restituzione del mezzo in precedenza rubato erano stati pagati Euro 4.000,00. Logicamente necessitata la conclusione che quanto riferito dal teste, testimone indiretto, non scalfiva il quadro probatorio, anche per la possibilita’ che la somma fosse stata pagata da terzi a sua insaputa. Va ribadito che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, da oltre un decennio (cfr. Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv. 218392 e, da ultimo, Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 251812), che le dichiarazioni captate nel corso di attivita’ di intercettazione (regolarmente autorizzata, ovviamente), con le quali un soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria e non necessitano quindi di ulteriori elementi di corroborazione ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 3. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito, in tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, deve accertare – come realizzato nella presente fattispecie – che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilita’ dei significati e assenza di ambiguita’, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sui significato complessivo della conversazione. Il peso e la conseguente analisi interpretativa del linguaggio e del contenuto delle conversazioni integrano una tipica “questione di fatto”, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimita’ quando essa risulti motivata in conformita’ ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. sez. 2, 41044/2005, Rv. 232697 Guttadauro; Cass. sez. 5, 3 dicembre 1997, Viscovo, RV 209566; conforme: Cass., sez. 6, 12 dicembre 1995, Falsone, RV 205661); pertanto, in sede di legittimita’ e’ possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformita’ risulti decisiva ed incontestabile (conf. Cass., Sez. Un., 28/05/2015 n. 22471, Sebbar, Rv. 263715; sez. 6, n. 11189 dell’8 marzo 2012, Asaro, rv. 252190). Si richiama quanto esposto al rpecedente 5.2.2.
9.2. Il secondo motivo, che riprende e ripropone la questione dell’interpretazione delle conversazioni, si espone alla medesima conclusione di cui al punto precedente.
Il ricorso va respinto.
10. Il ricorso di (OMISSIS) e’ ripetitivo dei motivi proposti con l’atto di appello. La sentenza di appello tratta questa posizione a pagina 83 e ss. e richiama le intercettazioni da cui emerge il ruolo attivo della donna come mediatrice nei contrasti con (OMISSIS), sospettato di essersi appropriato di somme di denaro provento delle estorsioni, e nella percezione dei proventi di questi reati.
La sentenza impugnata alle pagg. 85-86 ha riportato le conversazioni intercettate nelle quali la ricorrente chiede spiegazioni sulle consegne di denaro e contesta i tempi di ricezione delle dazioni. Dopo i colloqui, (OMISSIS) riporta i contenuti delle conversazioni a (OMISSIS) e tenta di smorzare i toni del contrasto, prospettando l’imminente ricezione di denaro. Ulteriore conferma a questo inequivoco compendio probatorio, la sentenza ha rinvenuto nell’attiva partecipazione della ricorrente nel posizionamento di una bottiglia di nafta davanti ad una pala meccanica a evidente scopo intimidatorio, oggetto della contestazione di cui al capo 5) ( (OMISSIS) chiede alla donna se vede la pala; alla risposta positiva afferma di voler dare un segnale posizionando una bottiglia con nafta; (OMISSIS) dice che se lo devono fare lo devono fare subito perche’ non ci sono i guardiani). Successive conversazioni tra (OMISSIS) e tale (OMISSIS) indicano che la bottiglia fu rinvenuta (per giurisprudenza costante: “In tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) e’ consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalita’ esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operativita’ dell’associazione medesima.” (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001 – dep. 27/04/2001, Cinalli e altri, Rv. 21837601), apparendo del tutto irrilevante la verifica delle ragioni per cui il reato non si sia consumato. In maniera logica ed esauriente la Corte di merito ha evidenziato come le due condotte siano dimostrative della partecipazione della ricorrente all’associazione. Nessuna contraddizione sussiste tra il ruolo di secondo piano attribuito a (OMISSIS) e il trattamento sanzionatorio che e’ stato mantenuto nel minimo edittale.
Correttamente motivata e’ stata anche la sussistenza delle aggravanti contestate, in conformita’ al costante indirizzo giurisprudenziale di legittimita’ in tema di rapina ed estorsione, secondo cui la circostanza aggravante di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalita’ di agevolare, con il delitto posto in essere, l’attivita’ dell’associazione per delinquere di stampo mafioso) puo’ concorrere con quella di cui all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 3 e articolo 629 c.p., comma 2, (violenza o minaccia poste in essere dall’appartenente a un’associazione di stampo mafioso), essendo le stesse ancorate a presupposti di fatto diversi, in quanto la prima consiste nell’avvalersi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p., oppure nel fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni mafiose o camorristiche, mentre la seconda richiede l’appartenenza dell’estorsore o del rapinatore ad un’associazione prevista dall’articolo 416-bis, c.p. (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001 – dep. 27/04/2001, Cinalli e altri, Rv. 218378; N. 9167 del 2008 Rv. 239802, N. 15483 del 2009 Rv. 243576, N. 24919 del 2014 Rv. 262304, N. 3137 del 2015 Rv. 262486). Sussistente e’ anche l’aggravante della L. n. 203 del 1991, articolo 7, articolo 7, in quanto chiaramente la sentenza impugnata ha ritenuto che il resto si inseriva in un contesto mafioso.
11. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato. Nonostante nella sentenza si dia atto che tutti gli imputati condannati, tra cui (OMISSIS), hanno proposto appello e si riportino le conclusioni del difensore, la Corte di appello, che ha confermato la condanna, ha omesso totalmente di trattare la posizione del ricorrente. Pertanto, sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione. Di conseguenza, s’impone l’annullamento, nella parte de qua, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei riguardi di (OMISSIS) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei riguardi di (OMISSIS) limitatamente alla pena inflittagli per il reato di cui al capo 4 (delitto previsto dall’articolo 110 c.p., articolo 629 c.p., commi 1 e 2, in relazione all’articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, e L. n. 203 del 1991, articolo 7), eliminando la relativa pena di mesi cinque di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di (OMISSIS). Rigetta i ricorsi degli altri imputati che condanna al pagamento delle spese processuali.
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