Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16940.
Le massime estrapolate:
Il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l’interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validita’ e l’efficacia. Facendo applicazione di tali principi, ne deriva che la revoca dell’incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non puo’ dispiegare alcun effetto su quest’ultimo, ne’ sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, ne’ dall’angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia.
E’ escluso nell’ordinamento una regola generale di sistema che, nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, imporrebbe la concessione di un periodo di preavviso (ovvero la corresponsione dell’indennita’ sostitutiva del preavviso stesso) in ogni caso di recesso di una delle parti, salvo che non si rinvenga una deroga convenzionale che escluda un siffatto obbligo per il recedente”, e che cio’ si desumerebbe proprio dal fatto che, solo per alcune figure tipiche di contratto di durata, la legge subordina la validita’ del recesso alla concessione all’altra parte di un periodo di preavviso, e salva, in ogni caso, la valutazione sul rispetto dei doveri imposti dagli articoli 1175 e 1375 c.c. nell’esecuzione del contratto
Pertanto, non e’ desumibile l’esistenza di un obbligo di preavviso in caso di cessazione automatica del rapporto accessorio in conseguenza della risoluzione del rapporto di agenzia
Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16940
Data udienza 27 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14423-2013 proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS);
– intimata –
nonche’ da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1945/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 01/06/2012 R.G.N. 3695/2009.
FATTO E DIRITTO
Rilevato:
1. che con sentenza n. 1945 depositata l’1.6.2012, la Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’impugnativa, ha condannato la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento in favore del sig. (OMISSIS) dell’indennita’ sostitutiva del preavviso nella misura di Euro 99.997,74, oltre accessori;
2. che la Corte d’appello, premesso che il sig. (OMISSIS) era legato alla controparte da un contratto di agenzia e da un contratto accessorio quale Business Manager, ha negato il diritto alle indennita’ di fine rapporto e di clientela previste dagli Accordi economici collettivi (Aec), sul rilievo che tali Accordi non fossero applicabili in quanto non richiamati nel contratto concluso ai sensi dell’articolo 1742 c.c.; ha negato il diritto all’indennita’ di cui all’articolo 1751 c.c. per difetto di allegazione e prova dei relativi presupposti; ha ritenuto che l’incarico accessorio fosse cessato in concomitanza con la risoluzione del contratto di agenzia ed ha escluso che spettasse all’agente il compenso rivendicato sulla pretesa ultra attivita’ del rapporto accessorio manageriale;
3. che la Corte territoriale, sul presupposto della comunanza parziale di causa tra i due contratti e della unicita’ del compenso stabilito, provvigioni intere quale agente e differenziali quale manager dei promotori coordinati, ha utilizzato come base di calcolo dell’indennita’ sostitutiva del preavviso l’intero volume di provvigioni, dirette e indirette, maturate dal sig. (OMISSIS) ed ha calcolato l’indennita’ secondo la disciplina del contratto principale; ha ritenuto l’importo richiesto dall’agente non contestato dalla Banca;
4. che avverso tale sentenza il sig. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso e ricorso incidentale la (OMISSIS) s.p.a., cui ha replicato il primo con controricorso;
5. che il sig. (OMISSIS) ha depositato memoria, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
Considerato:
6. che col primo motivo di ricorso, l’agente ha censurato la sentenza per motivazione insufficiente, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile la prova testimoniale richiesta dall’appellante basandosi su circostanze diverse da quelle realmente addotte e, peraltro, non contestate da controparte;
7. che col secondo motivo di ricorso il sig. (OMISSIS) ha dedotto contraddittorieta’ della motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale, da un lato riconosciuto il collegamento tra contratto principale e contratto accessorio, includendo nel calcolo dell’indennita’ sostitutiva del preavviso anche le provvigioni indirette derivanti dall’incarico manageriale, dall’altro lato valutato la ricorrenza dei presupposti ai fini dell’indennita’ di cui all’articolo 1751 c.c. solo con riferimento al contratto di agenzia;
8. che col terzo motivo di ricorso l’agente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’articolo 1751 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello valutato i presupposti per l’indennita’ di fine rapporto avendo riguardo solo all’attivita’ di agente e non a quella accessoria manageriale;
9. che col quarto motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1364 e 1366 c.c., articolo 12, punto II, AEC del 26.2.2002 con riferimento alla corretta interpretazione dell’assetto contrattuale e delle norme applicabili per l’indennita’ di risoluzione del rapporto; ha sostenuto come il richiamo nel contratto di agenzia agli articoli 1742 c.c. e ss. non comportasse la inapplicabilita’ degli accordi economici di settore e come, comunque, l’accordo collettivo del 20.6.1956 dovesse ritenersi cogente in quanto reso efficace erga omnes con Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1961;
10. che col ricorso incidentale la (OMISSIS) s.p.a. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere di fatto esteso la disciplina dell’indennita’ sostitutiva del preavviso, propria del rapporto di agenzia, all’ipotesi di risoluzione automatica dell’incarico accessorio di coordinamento;
11. che ha inoltre censurato la sentenza, nel capo relativo alla quantificazione dell’indennita’ sostitutiva del preavviso, per motivazione insufficiente e violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3;
12. che deve anzitutto respingersi l’eccezione, sollevata dalla Banca ai sensi dell’articolo 365 c.p.c., di inammissibilita’ del ricorso per carenza di procura, atteso che la procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto all’atto introduttivo e’ valida, avendo la L. n. 141 del 1997, articolo 1, che ha modificato l’articolo 83 c.p.c., comma 3, parificato tale procura a quella in calce, che, come quella a margine, e’ sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui accede, (cfr. Cass. n. 23777 del 2011; Cass. 12558 del 2003); peraltro, nel caso di specie, la procura, nonostante l’erroneo riferimento alla Corte d’appello di Roma anziche’ di Lecce, contiene specifica indicazione del numero e della data di deposito della sentenza impugnata;
13. che il primo motivo di ricorso principale e’ infondato;
14. che deve premettersi come la sentenza d’appello, richiamando la pagina 17 del ricorso, non abbia fatto riferimento ai capitoli di prova articolati dall’agente bensi’ alle allegazioni del medesimo quanto ai presupposti richiesti dall’articolo 1751 c.c., comma 2 (“non compete neppure l’indennita’ di fine rapporto visto che i suoi presupposti sono allegati col ricorso soltanto in via generica a pag. 17…”);
15. che la Corte territoriale ha giudicato inammissibili le prove testimoniali in conseguenza della genericita’ delle allegazioni, inconferenti rispetto ai necessari presupposti di cui all’articolo 1751 c.c., comma 2, (“non e’ specificato, in particolare, l’elemento indefettibile del diritto all’indennita’, cioe’ la circostanza di fatto da cui dedurre che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; quali affari ancora generanti detti vantaggi e con quali clienti-“);
16. che non sussiste alcuna violazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c. non avendo la Corte territoriale invertito gli oneri di prova, ne’ posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti consentiti e neanche disatteso prove legali o considerato come facenti piena prova elementi invece soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014); ne’ puo’ attribuirsi rilievo alla mancata contestazione da parte della Banca a fronte di allegazioni generiche;
17. che deve esaminarsi, per ragioni di priorita’ logica, il primo motivo di ricorso incidentale proposto dalla Banca;
18. che tale motivo, benche’ rubricato come articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 denuncia, in sostanza, un vizio di violazione e falsa applicazione di legge, come peraltro rilevato nel controricorso al ricorso incidentale, depositato dal sig. (OMISSIS), a fondamento dell’eccezione di inammissibilita’, seppure con riferimento agli articoli 1362 c.c. e ss.;
19. che la Banca col ricorso incidentale ha censurato la sentenza d’appello perche’ “viziata nella parte in cui ha ritenuto dovuta l’indennita’ sostitutiva del preavviso, di fatto estendendo tout court l’applicazione dell’istituto agenziale dell’indennita’ sostitutiva del preavviso al caso, diverso, della risoluzione automatica dell’incarico accessorio di coordinamento, sulla base erronea di una ravvisata comunanza di casa” (pag. 44 del ricorso incidentale);
20. che ha rilevato una “incoerente ricostruzione dell’inquadramento giuridico dei rapporti intercorsi e della natura e specifica disciplina dell’incarico manageriale”, (pag. 44) ed osservato come “dal corretto inquadramento giuridico discendono, infatti, non solo la legittimita’ e validita’ delle clausole di libera revocabilita’ e di automatica risoluzione dell’incarico accessorio, ma anche l’esclusione di automatismi indennitari”, (pag. 49);
21. che, secondo quanto statuito da questa Corte, l’onere di specificita’ dei motivi, posto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, comporta unicamente “l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimita’ di individuare la volonta’ dell’impugnante e stabilire se la stessa, cosi’ come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimita’ sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1”, (Cass., S.U., n. 17931 del 2013);
22. che pertanto l’inesatta indicazione formale, nel ricorso in esame, dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non preclude l’esame della censura in relazione al vizio, concretamente ed inequivocabilmente denunciato, di violazione di legge, dovendosi nel contempo respingere l’eccezione di inammissibilita’ sollevata sul punto dal sig. (OMISSIS);
23. che nel caso di specie, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, l’incarico di Business Manager, conferito in data 1 agosto 2005 in sostituzione di quello di Area Manager, era definito espressamente come accessorio, in quanto tale destinato a risolversi automaticamente in caso di cessazione del rapporto principale di agenzia;
24. che in precedenti pronunce su casi analoghi questa Corte ha affermato che “il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l’interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validita’ e l’efficacia. Facendo applicazione di tali principi, ne deriva che la revoca dell’incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non puo’ dispiegare alcun effetto su quest’ultimo, ne’ sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, ne’ dall’angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia, (cfr. Cass. n. 19678 del 2005; cfr. anche Cass. n. 16507 del 2015; Cass. n. 7147 del 2013; Cass. n. 16388 del 2008; Cass. n. 7401 del 2001; Cass. n. 14436 del 2000);
25. che questa Corte (Cass. n. 14436 del 2000) ha escluso che fosse configurabile nell’ordinamento “una regola generale di sistema che, nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, imporrebbe la concessione di un periodo di preavviso (ovvero la corresponsione dell’indennita’ sostitutiva del preavviso stesso) in ogni caso di recesso di una delle parti, salvo che non si rinvenga una deroga convenzionale che escluda un siffatto obbligo per il recedente”, e che cio’ si desumerebbe proprio dal fatto che, solo per alcune figure tipiche di contratto di durata, la legge subordina la validita’ del recesso alla concessione all’altra parte di un periodo di preavviso, e salva, in ogni caso, la valutazione sul rispetto dei doveri imposti dagli articoli 1175 e 1375 c.c. nell’esecuzione del contratto;
26. che dai principi suddetti non e’ desumibile l’esistenza di un obbligo di preavviso in caso di cessazione automatica del rapporto accessorio in conseguenza della risoluzione del rapporto di agenzia;
27. che, nel caso di specie, anche la regolamentazione negoziale non contemplava un obbligo di preavviso, o di indennita’ sostitutiva, per l’ipotesi di cessazione automatica del rapporto accessorio in conseguenza della risoluzione del rapporto principale di agenzia (cfr. lettera di incarico accessorio Area Manager datata 1.10.2004, richiamata ai fini dell’incarico di Business Manager, come risulta dalla sentenza impugnata, pag. 4; lettera trascritta nel ricorso incidentale alle pagg. 46, 47);
28. che la Corte territoriale, pur avendo correttamente ricondotto la relazione tra contratto di agenzia e contratto accessorio manageriale allo schema giuridico del collegamento negoziale e pur avendo, coerentemente a tale schema e in conformita’ alla specifica previsione negoziale, ritenuto il rapporto accessorio automaticamente cessato al venir meno del rapporto principale di agenzia, non ha fatto fino in fondo corretta applicazione dei principi enunciati;
29. che, in particolare, la Corte d’appello ha sovrapposto e contaminato la diversa disciplina dei due rapporti, principale ed accessorio, includendo nel computo dell’indennita’ sostituiva del preavviso, spettante all’agente in conseguenza del recesso della Banca dal contratto di agenzia, anche le provvigioni maturate nel distinto rapporto accessorio manageriale;
30 che in tal modo la Corte di merito ha, di fatto, applicato al rapporto accessorio la disciplina dettata per il rapporto di agenzia, facendo derivare dalla cessazione automatica del rapporto manageriale per effetto della risoluzione del contratto di agenzia, conseguenze non previste dalla legge e neanche dalla regolamentazione contrattuale;
31. che sussiste pertanto l’errore di diritto, oggetto del primo motivo di ricorso incidentale, sub specie di erronea sussunzione della fattispecie concreta nell’ipotesi normativa, non ponendosi un problema di erronea interpretazione della volonta’ contrattuale, non presa in esame nella sentenza impugnata;
32. che tale vizio, di falsa applicazione, ricorre allorquando una norma rettamente intesa sia applicata ad una fattispecie concreta che non corrisponde a quella astratta prevista dalla norma ovvero in modo da giungere a conseguenze giuridiche ad essa contrarie, (cfr. Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 18782 del 2005; Cass. n. 15499 del 2004);
33. che risulta assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale attinente alla quantificazione dell’indennita’ sostitutiva del preavviso;
34. che le medesime ragioni che conducono all’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale rivelano l’infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso principale;
35. che, difatti, non ha alcun supporto normativo, e neanche contrattuale, la pretesa del sig. (OMISSIS) di applicazione, all’incarico accessorio, della disciplina dettata dall’articolo 1751 c.c.per il contratto base di agenzia;
36. che il quarto motivo di ricorso principale e’ inammissibile posto che non e’ corredato dalla produzione degli accordi economici di settore di cui e’ chiesta l’applicazione ne’ dalla trascrizione del relativo testo, in violazione del disposto dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4;
37. che il motivo e’ comunque infondato atteso che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione (Cass. n. 16340 del 2009), elementi neanche allegati nel caso di specie;
38. che non puo’ validamente invocarsi da parte ricorrente l’accordo collettivo del 20.6.1956 recepito, con efficacia erga omnes, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1961, in quanto temporalmente inapplicabile (cfr. articolo 15 dell’Accodo economico collettivo del 20.6.1956 che prevede una durata triennale a far data dall’1.7.1956);
39. che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi nel momento in cui ha ritenuto non applicabile l’Aec in ragione del “richiamo integrativo” fatto dal contratto individuale unicamente alle disposizioni del codice civile;
40. che per le considerazioni svolte, va accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo, rigettato il ricorso principale, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi sopra enunciati, oltre che per la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimita’;
41. che deve darsi atto, nei confronti del ricorrente principale, della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo articolo 13.
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