Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 12 giugno 2018, n. 26893.
La massima estrapolata:
La scarsa entita’ (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per se’ l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volonta’ dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa
Sentenza 12 giugno 2018, n. 26893
Data udienza 7 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOVIK Adet Toni – Presidente
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. IACOVIELLO FRANCESCO MAURO;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ per il primo motivo e rigetto per il secondo motivo;
Udito il difensore:
Udito l’avvocato (OMISSIS) del foro di REGGIO CALABRIA che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza emessa in data 10 novembre 2016 ha confermato, quanto all’affermazione di responsabilita’ per il delitto di tentato omicidio, la decisione emessa in primo grado dal GUP del Tribunale della medesima sede nei confronti di (OMISSIS).
1.1 In secondo grado e’ stata rideterminata la pena nei confronti del (OMISSIS) con modifica – migliorativa – del giudizio di comparazione tra le circostanze e ritenuta prevalenza delle gia’ concesse circostanze attenuanti generiche. La pena inflitta e’ quella di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
1.2 Il fatto oggetto di ricostruzione nei due giudizi di merito risulta avvenuto in (OMISSIS).
In particolare, la decisione di secondo grado evidenzia che l’azione – pacificamente commessa dal (OMISSIS) – fu quella di procedere a velocita’ sostenuta con l’autovettura da lui guidata in direzione del padre (OMISSIS), mentre costui si trovava nei pressi dello sportello di altra vettura.
Pur non avendo determinato, l’investimento, per la rapida reazione della vittima, conseguenze fisiche di particolare rilievo (si tratta di alcune contusioni ritenute, al momento del fatto, guaribili in giorni cinque) si conferma, in sentenza, che le complessive modalita’ dell’azione depongono per l’esistenza di un dolo alternativo teso alla produzione di un evento di alta lesivita’ o della morte, con conferma della qualificazione operata in primo grado.
1.3 Il fatto si inserisce in una piu’ ampia vicenda di conflitto intra-familiare, caratterizzato da atti di violenza, che aveva determinato, in diverso procedimento, l’emissione di un provvedimento cautelare (divieto di dimora) a carico dell’attuale imputato.
In sede processuale la vittima aveva parzialmente ridimensionato il contenuto delle prime dichiarazioni rese nella immediatezza del fatto.
2. La Corte di Appello, nell’esaminare i contenuti delle doglianze:
– ritiene maggiormente attendibile la versione resa da (OMISSIS) nella immediatezza del fatto, utilizzabile in virtu’ della definizione in rito abbreviato, anche per la concordanza con quanto dichiarato dal teste (OMISSIS);
– ritiene utilizzabili le iniziali spontanee dichiarazioni rese dall’imputato (ove affermava di aver “perso la testa”) per analogo motivo, stante la definizione in abbreviato;
– ritiene confermato il fatto che la manovra fosse finalizzata all’investimento del soggetto preso di mira, in circostanze tali da determinarne il grave ferimento o la morte.
Viene valorizzata, sul tema, la condotta immediatamente successiva al fatto tenuta dal (OMISSIS) e dalla moglie, che decisero di allontanarsi dal luogo di abituale residenza perche’ convinti del fatto che il figlio aveva deciso di ucciderli.
L’evento piu’ grave non si e’ verificato non per la desistenza invocata dalla difesa ma per la repentina azione del (OMISSIS) che determino’ un impatto di minore forza.
L’azione era da ritenersi del tutto idonea e l’elemento volitivo viene riaffermato in termini di dolo alternativo.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – (OMISSIS), articolando due motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul tema della desistenza volontaria.
Si rimprovera alla Corte di merito un andamento contraddittorio del profilo argomentativo, nel senso che l’eta’ della vittima viene valorizzata come aspetto di prevedibilita’ della gravita’ dell’impatto, ma successivamente si ritiene che lo spostamento repentino del soggetto fu la causa del limitato danno. Il ricorrente obietta che la causa del limitato danno era, per contro, da ritenersi indicativa di una diversa condotta della vittima che in prossimita’ dell’impatto avrebbe sterzato. A sostegno di tale ricostruzione alternativa si evidenzia che la vettura posta nei pressi della vittima non risulta aver subito gravi danni, il che porta a ritenere piu’ logica e aderente ai fatti l’ipotesi della desistenza.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge, nonche’ vizio di motivazione, in punto di qualificazione dell’elemento psicologico.
La tesi difensiva e’ di riproposizione della qualificazione del dolo come eventuale e non diretto di tipo alternativo.
Gli indici rivelatori disponibili depongono per la prevalente finalita’ lesiva, al piu’ con mera accettazione del rischio dell’evento piu’ grave. Pur utilizzando uno strumento potenzialmente letale, l’azione non ha determinato gravi conseguenze e il modesto impatto con la vettura posta nei pressi della vittima era indicativo di una volonta’ improntata a ledere non ad uccidere. Si ripercorre il contenuto di recenti arresti giurisprudenziali sul tema, con illustrazione dei criteri differenziali tra dolo eventuale e colpa cosciente.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, in una con la tendenza a riproporre argomenti di merito non valutabili nella presente sede di legittimita’.
4.1 La condotta, per come apprezzata in modo immune da vizi logici in sede di merito, e’ stata ritenuta idonea a cagionare la morte del soggetto preso di mira, con evento non prodottosi solo in virtu’ della reazione istintiva di (OMISSIS).
In cio’ la decisione realizza una coerente applicazione dei principi piu’ volte espressi da questa Corte sul tema, atteso che la scarsa entita’ (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per se’ l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volonta’ dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (da ultimo, Sez. 1 n. 52043 del 10.6.2014, rv 261702).
Quanto alla tesi della desistenza, la stessa e’ stata ragionevolmente esclusa in sede di merito con valutazioni in fatto logiche e coerenti, correlate anche all’esame complessivo degli antecedenti causali, delle testimonianze neutre e della condotta tenuta dopo il fatto dalla vittima (con allontanamento dal luogo di residenza), aspetti che legittimamente concorrono a ricostruire il fatto in termini corrispondenti alla imputazione di tentato omicidio.
La doglianza difensiva si traduce pertanto in una richiesta di rivalutazione di segmenti del fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimita’.
4.2 Le considerazioni che precedono inducono a ritenere inammissibile, altresi’, il secondo motivo di ricorso. La Corte di merito motiva in modo del tutto adeguato sulla esistenza di un dolo alternativo di tipo diretto, posto che l’azione – per le sue modalita’ realizzative e per il contesto in cui si inserisce – denota la piena rappresentazione e volizione, con sostanziale indifferenza, dell’evento morte o di un evento lesivo di elevata gravita’, in cio’ realizzando le condizioni richieste dagli arresti di questa Corte di legittimita’ sul tema trattato (Sez. 1 n. 9663 del 3.10.2013, rv 259465).
Alla declaratoria di inammissibilita’ consegue ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende che stimasi equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
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