In tema di ripartizione dell’onere della prova in materia di violazioni delle distanze legali

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 11 giugno 2018, n. 15041.

La massima estrapolata:

In tema di ripartizione dell’onere della prova in materia di violazioni delle distanze legali, che impongono al proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare di dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre incombe sul convenuto, che deduca di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente in loco, l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell’acquisto a titolo originario, vale a dire, nella specie, la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione nonche’ la circostanza dell’assoluta identita’ fra la nuova e la vecchia struttura.

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Le distanze

Sentenza 11 giugno 2018, n. 15041

Data udienza 10 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1358/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1129/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 17/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilita’ o l’infondatezza del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale autonomo e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
uditi l’Avvocato (OMISSIS) per le ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, l’Avvocato (OMISSIS), per (OMISSIS), che ha domandato il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del proprio ricorso incidentale, nonche’ l’Avvocato (OMISSIS), per (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 25 maggio 1996 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano davanti al Tribunale di Chiavari (OMISSIS), sostenendo che la loro cugina (OMISSIS) avrebbe realizzato in (OMISSIS), un fabbricato su terreno delle quali esse attrici erano comproprietarie, senza il loro consenso ed a distanza inferiore a quella legale, prevista dai regolamenti edilizi del Comune di Sestri Levante, da un terreno e da altro fabbricato di loro proprieta’ sito in (OMISSIS) e che dal fabbricato contestato sarebbe stata pure esercitata una illegittima veduta sul residuo terreno di loro proprieta’.
Esse chiedevano, quindi, che fosse accertato il loro diritto di comproprieta’ sulla meta’ del fabbricato in questione, con condanna di (OMISSIS) al rilascio dell’immobile e del terreno, e che, ove la costruzione fosse stata ritenuta illegittima per violazione delle norme edilizie, il suddetto (OMISSIS) fosse condannato a demolire tale fabbricato.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva il rigetto delle domande delle attrici e l’autorizzazione a chiamare in causa la sua dante causa, (OMISSIS), che si costituiva e domandava il rigetto delle domande delle attrici.
Istruita la causa a mezzo testi, documenti e Ctu, il Tribunale di Chiavari, con sentenza n. 440/02, rigettava le domande delle attrici.
(OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello, domandando la riforma della sentenza impugnata.
La Corte di Appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1129/2011, accoglieva in parte l’appello, limitatamente alla domanda relativa alla servitu’ di veduta, con condanna del convenuto ad eliminare detta servitu’.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi.
Le ricorrenti principali e (OMISSIS) hanno depositato memorie scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale sollevata da (OMISSIS).
L’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, nel prescrivere che il ricorso per cassazione debba essere corredato dall’esposizione sommaria dei fatti di causa, implica che lo stesso debba contenere il necessario e non il superfluo, sicche’ e’ inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente, senza una sintesi riassuntiva finale, si limiti a trascrivere il testo integrale di tutti gli atti di causa, rendendo particolarmente complessa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo lo scopo della disposizione, la cui finalita’ e’ agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass., Sez. 1, n. 21750 del 27 ottobre 2016).
Nella specie, peraltro, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno riportato in maniera precisa ed autonoma lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio e i motivi di impugnazione, con specifica indicazione delle parti della sentenza di appello censurate, cosi’ soddisfacendo l’onere imposto dall’articolo 366 c.p.c. e il principio di specificita’ del ricorso.
I numerosi atti dei giudizi di merito inseriti nel ricorso stesso rappresentano una mera aggiunta, ma non il nucleo principale dell’impugnazione, sicche’ il contenuto di questa risulta definito in modo chiaro.
2. Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano la violazione dell’articolo 184 c.p.c. e l’insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, in quanto la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il motivo di appello con il quale era stata contestata la circostanza che il Tribunale di Chiavari avesse posto a fondamento della propria decisione le dichiarazioni rese da due testimoni sentiti l’8 novembre 2000, (OMISSIS) e (OMISSIS), le cui deposizioni, pero’, erano da considerare inammissibili, poiche’ la richiesta di sentirli era stata avanzata successivamente al decorso del termine istruttorio di cui all’articolo 184 c.p.c., come rilevato formalmente dallo stesso giudice di primo grado.
Peraltro, la stessa Corte di Appello di Genova avrebbe utilizzato le risultanze testimoniali in questione per decidere la controversia, come si evinceva dal riferimento alle stesse contenuto a pagina 5 della sentenza impugnata.
La doglianza e’ inammissibile, non avendo le ricorrenti interesse all’impugnazione sul punto, ne’ colto la ratio della decisione.
In primo luogo, si evidenzia che l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilita’ concreta che derivi alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una piu’ corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass., Sez. 2, n. 15353 del 25 giugno 2010).
Nella specie, il passo della sentenza censurato da (OMISSIS) e (OMISSIS) ha ad oggetto l’accertamento della preesistenza del vecchio edificio destinato a civile abitazione e successivamente demolito (e non, come affermato nel ricorso, anche le sue caratteristiche dimensionali) e tale circostanza non risulta contestata dalle parti. Deve ritenersi, quindi, che non vi sia un interesse delle ricorrenti ad ottenere una pronuncia al riguardo.
Inoltre, la Corte di Appello di Genova ha motivato la statuizione facendo riferimento alla documentazione agli atti, oltre che alle testimonianze, e, nel menzionare dette deposizioni, non ha assolutamente indicato i nomi dei testi de quibus.
Si deve ritenere, percio’, che dagli atti di causa non emerga con certezza che la Corte di Appello di Genova abbia deciso la controversia avvalendosi delle dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) e che l’accertamento sia stato fondato, indipendentemente dalle testimonianze, anche sui documenti depositati, con conseguente inammissibilita’ della doglianza delle ricorrenti.
3. Con il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano la violazione degli articoli 873 e 2697 c.c., nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della decisione, poiche’ la corte territoriale avrebbe errato nel porre a loro carico l’onere di dimostrare che il nuovo edificio costruito dalle controparti sarebbe stato diverso da quello precedente e nel ritenere che non avesse rilievo la circostanza che il nuovo fabbricato presentasse delle lievi differenze rispetto a quello precedente.
Preliminarmente, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti, benche’ non sia piu’ contestato, nella specie, che, in passato, vi fosse un diverso manufatto in loco, resta ancora controverso, dovendosi escludere la formazione di un giudicato sul punto, il carattere di nuova costruzione o semplice ricostruzione dell’edificio in questione.
Le doglianze meritano accoglimento.
Ai sensi dell’articolo 2697 c.c., “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e’ modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.
In tema di distanze legali, il proprietario che ne lamenti la violazione a causa della realizzazione di un’opera su un fondo limitrofo e’ tenuto a dare prova sia del fatto della costruzione che di quello della dedotta violazione.
Una volta che l’attore ha assolto al summenzionato onus probandi, e’ il convenuto che, come nella presente causa, deduca di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente in loco, a dovere provare sia gli elementi costitutivi dell’acquisto a titolo originario, come la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione, che la circostanza dell’identita’ fra la nuova e la vecchia struttura.
Pertanto, ha errato la corte territoriale ove, affermato che non vi era la prova certa “del fatto che l’altezza sia stata aumentata a seguito della ricostruzione del fabbricato e della misura dell’aumento di altezza”, ha posto l’onere della prova della modifica in esame a carico della attuali ricorrenti le quali, una volta dimostrato (come non e’ piu’ contestato) che una costruzione su un fondo confinante si trovava ad una distanza non legale, nessuna ulteriore attivita’ istruttoria erano tenute a compiere.
Inoltre, per costante giurisprudenza, nell’ambito delle opere edilizie, anche alla luce dei criteri di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, comma 1, lettera d), (poi trasposto nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la ristrutturazione ricorre ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura. Vi e’, invece, una ricostruzione qualora dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio ne’, in particolare, aumenti della volumetria o cambiamenti della sagoma in altezza o larghezza con riferimento al confine (Cass., Sez. 2, n. 3391 dell’11 febbraio 2009; Cass., Sez. 2, n. 23458 del 16 dicembre 2004).
Al contrario, in presenza di tali aumenti, si verte in una ipotesi di nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della relativa edificazione (Sez. U, n. 21578 del 19 ottobre 2011).
Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto che il manufatto oggetto di causa costituisse una ricostruzione di un precedente edificio, con riferimento al quale era maturato il diritto del proprietario del fondo confinante a mantenerlo a distanze inferiore a quella legale.
Peraltro, la stessa Corte di Appello di Genova ha pure accertato che vi era stato un lieve incremento della superficie e che era possibile fosse presente, altresi’, un modesto aumento del volume.
Tali circostanze, pero’, sono idonee ad escludere, in conformita’ alla menzionata giurisprudenza, la presenza di una ricostruzione, venendo in rilievo, al contrario, una nuova costruzione.
Pertanto, devono essere accolti i motivi dal terzo al sesto del ricorso principale, dovendo il giudice del rinvio rivalutare il profilo concernente l’esistenza di una ricostruzione o di una nuova costruzione nella presente controversia.
Nel fare cio’, la corte distrettuale dovra’ tenere conto dell’elaborazione della giurisprudenza in ordine alla distinzione fra le due nozioni in presenza di modifiche, anche minime, di superficie e volume dell’opera successivamente posta in essere.
Essa dovra’ fare applicazione, altresi’, dei principi suesposti in tema di ripartizione dell’onere della prova in materia di violazioni delle distanze legali, che impongono al proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare di dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre incombe sul convenuto, che deduca di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente in loco, l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell’acquisto a titolo originario, vale a dire, nella specie, la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione nonche’ la circostanza dell’assoluta identita’ fra la nuova e la vecchia struttura.
3. Il settimo motivo del ricorso principale deve essere considerato assorbito, concernendo la statuizione sulle spese.
4. Il ricorso incidentale di (OMISSIS) e quello incidentale condizionato di (OMISSIS) sono assorbiti, alla luce dell’accoglimento del ricorso principale con riferimento al profilo preliminare della realizzazione dell’intero manufatto a distanza non legale, profilo che deve essere accertato prima di esaminare la questione della natura abusiva della servitu’ di veduta.
5. Il ricorso principale e’, quindi, accolto, sicche’ la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale, che decidera’ pure sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte;
in accoglimento del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo del ricorso principale, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo ed assorbito il settimo, nonche’ dichiarati assorbiti il ricorso incidentale di (OMISSIS) e quello incidentale condizionato di (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, la quale decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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