L’“exceptio inadimpleti contractus”, di cui all’art. 1460 cod. civ., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 24 maggio 2018, n. 13034.

La massima estrapolata:

L’“exceptio inadimpleti contractus”, di cui all’art. 1460 cod. civ., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l’avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un’interpretazione del giudice del merito che non è censurabile in sede di legittimità se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale.
In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è infatti sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio di referibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo di prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione.

Sentenza 24 maggio 2018, n. 13034

Data udienza 5 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1034-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2416/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, il quale ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2416/2013 depositata l’11 giugno 2013.
Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l., la quale ha altresi’ formulato ricorso incidentale articolato in un unico motivo.
La (OMISSIS) s.r.l. propose, con citazione del 30 settembre 1998, opposizione al decreto ingiuntivo per la somma di Lire 120.000.000, oltre interessi e spese, emesso dal Presidente del Tribunale di Milano su domanda della (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.). L’ingiunzione era fondata su una
fattura per fornitura di merce del 26 maggio 1994 recante l’importo di Lire 228.109.910, parzialmente onorata dall’acquirente. L’opponente domando’ l’annullamento del contratto di vendita e, in via riconvenzionale, la restituzione di Lire 108.109.910 gia’ corrisposte a parziale adempimento della fornitura contestata. L’annullamento del contratto di fornitura veniva richiesto ai sensi dell’articolo 1439 c.c. per dolo commissivo determinante, assumendosi che la societa’ (OMISSIS) avesse indotto in errore la compratrice (OMISSIS) con artifici e raggiri: pur sapendo la (OMISSIS) che i terminali (OMISSIS), oggetto della fornitura, non avrebbero potuto raggiungere la velocita’ di 9600 Bps (doc. 14), essa aveva indotto in errore l’opponente, convincendo quest’ultima a concludere contratti che altrimenti non avrebbe concluso (lettera di cui al doc. 3); peraltro, la (OMISSIS) assumeva di aver contrapposto, ai sensi dell’articolo 1460 c.c., eccezione di inadempimento.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 26 giugno 2000, rigetto’ tanto l’opposizione che la domanda riconvenzionale.
Di seguito, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18 luglio 2003, respinse il gravame proposto dalla (OMISSIS), osservando: che l’informazione data dalla societa’ venditrice a quella opponente (secondo cui l’impianto 1700 avrebbe funzionato alla velocita’ indicata) costituiva una semplice comunicazione del programma aziendale della casa madre americana, poi rimasto inattuato; che dalla documentazione prodotta dalla societa’ opponente risultava “l’esiguita’ dell’incidenza delle apparecchiature in questione negli ordinativi fatti dall’appellante alla (OMISSIS)”, mentre l’inadempimento della venditrice era configurabile soltanto nell’insorgenza di un difetto di inversione di caratteri negli apparecchi acquistati e poi forniti alla (OMISSIS) s.p.a.; che il mancato pagamento della somma indicata in decreto ingiuntivo risultava ingiustificato dopo l’eliminazione dei difetti manifestatisi nelle apparecchiature.
Propose ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l. esponendo quattro motivi, e questa Corte, con sentenza n. 7391 del 2009, accolse la prima censura, con assorbimento delle restanti. Il primo motivo del ricorso aveva attribuito alla sentenza del 18 luglio 2003 della Corte d’Appello di Milano una erronea interpretazione del contenuto della lettera del 10 settembre 1993, per violazione e falsa applicazione degli articoli 1439 e 2697 c.c., nonche’ una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver escluso che la (OMISSIS), con la lettera in questione, avesse carpito con dolo il consenso della (OMISSIS). La sentenza del 18 luglio 2003 non aveva considerato, secondo la ricorrente, che gli apparecchi acquistati sarebbero serviti per la rivendita ai clienti della (OMISSIS). Gli artifici e i raggiri sarebbero consistiti nel fatto che la venditrice – sapendo che all’acquirente sarebbero serviti solo radio terminali (OMISSIS) modello (OMISSIS) con velocita’ trasmissibile a 9600 Bps e che gli ordini futuri avrebbero avuto ad oggetto materiale (OMISSIS) a 9600 Bps aveva confermato per iscritto in data 10 settembre 1993 che, a partire dalla fine di febbraio 1994, gli apparecchi radio terminali (OMISSIS) Bps sarebbero stati in grado di trasmettere con velocita’ di 9600 Bps, inducendo cosi’ l’opponente alla successiva commessa di fornitura. L’accoglimento del primo motivo di ricorso della (OMISSIS) s.r.l., nella sentenza di cassazione n. 7391 del 2009, fu operato quanto al “difetto di motivazione sotto il profilo della ritenuta insussistenza del dolo commissivo determinante ai fini della conclusione del contratto di fornitura sulla base dell’interpretazione fornita del contenuto delle lettera del 10 settembre 1993”. La Corte d’Appello di Milano aveva sostenuto che “l’avere comunicato che le apparecchiature 1700 nel febbraio 1994 avrebbero funzionato alla velocita’ piu’ volte indicata, concretava… semplicemente la comunicazione da parte della (OMISSIS) del programma aziendale della casa madre americana, programma poi non attuato da quest’ultima”. Ad avviso, invece, della Corte di Cassazione, i giudici di appello in tal modo non avevano “fornito una spiegazione idonea sul piano logico e giuridico del contenuto proprio dello stesso documento secondo l’indicazione fornitane dalla ricorrente, sebbene la linea difensiva dell’opponente al decreto ingiuntivo sia stata essenzialmente basata sul significato proprio delle due espressioni letterali indicate in ricorso”. Il giudice del rinvio avrebbe percio’ dovuto riesaminare “l’appello della societa’ committente sulla base del documento richiamato in motivazione”.
(OMISSIS) s.r.l. riassunse cosi’ la causa e la Corte di Milano, con la sentenza n. 2416/2013, respinse integralmente l’appello.
La Corte di Appello di Milano ritenne dapprima che la (OMISSIS) s.r.l. avesse indebitamente ampliato il thema decidendum del giudizio di rinvio attraverso la prospettazione difensiva dell’incommerciabilita’ dei terminali oggetto di fornitura. La sentenza ora impugnata evidenzio’, quindi, come la lettera di (OMISSIS) del 10 settembre 1993 non dimostrasse che la caratteristica del raggiungimento della velocita’ di 9600 Bps aveva costituito un requisito preteso dalla compratrice (OMISSIS) s.r.l. ai fini della conclusione della fornitura dei terminali radio. Ne’ gli ordini di acquisto inoltrati da (OMISSIS) s.r.l., pur minuziosi nel descrivere le condizioni ed i termini della fornitura, avevano precisato il profilo della necessaria misura della velocita’ di trasmissione dei dati dei terminali. La lettera inviata da (OMISSIS) il 10 settembre 1993 non veniva percio’ qualificata dai giudici del rinvio come causa di un raggiro tale da portare all’annullamento del contratto per dolo determinante, pur configurando un comportamento “commercialmente non commendevole” di “incauta prospettazione di qualita’” della merce, con potenzialita’ decettiva piuttosto inquadrabile nella fattispecie del dolo incidente. Di conseguenza, la Corte riteneva che tale prospettazione di dolo incidente (“alla luce della non provata essenzialita’ della assicurazione resa la quale…. non puo’ dirsi essere stata determinante del consenso”) rilevasse solo ai fini di un risarcimento dei danni, danni dei quali, tuttavia, nessuna prova era stata fornita dalla (OMISSIS). La sentenza dei giudici di rinvio defini’, pertanto, “inammissibilmente esplorativa” la richiesta di c.t.u. volta a verificare la fondatezza delle difese dell’appellante. Circa l’exceptio inadimpleti contractus, secondo cui tutti i trentotto terminali acquistati e poi rivenduti ai propri clienti dalla (OMISSIS) erano risultati viziati, la Corte di Milano rilevo’ che non vi fosse prova di alcuna lettera di contestazione da parte dei clienti dell’appellante, ne’ di alcuna loro richiesta di risoluzione o di rimborso del prezzo, o di sollecito di riparazioni. Sicche’ i giudici del rinvio pervennero alla stessa conclusione cui era giunto il Tribunale in primo grado: parte opponente “pretenderebbe di non pagare, per assunta mancanza di qualita’ promesse, beni che non e’ in grado di restituire e che ha ceduto a terzi (senza alcuna prova di correlativo danno)”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo del ricorso principale della (OMISSIS) s.r.l. (pagine 78 – 83) denuncia la violazione degli articoli 112, 115, 116, 324, 384 e 394 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c., nonche’ la nullita’ della sentenza impugnata per violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e del giudicato implicito, non avendo la Corte di Appello rilevato nella condotta della (OMISSIS) la sussistenza di un dolo determinante omissivo (stante la mancata comunicazione della inidoneita’ dei terminali oggetto di fornitura a raggiungere la velocita’ di trasmissione di 9600 Bps) e commissivo (avendo accettato gli ordini formulati dalla medesima (OMISSIS) s.r.l.). Siffatta condotta dolosa avrebbe determinato l’errore nella formazione della volonta’ negoziale della societa’ ricorrente, e cio’ poteva trarsi dalla stessa motivazione della sentenza di cassazione n. 7391 del 2009, avendo riguardo alla lettera del 10 settembre 1993.
Il secondo motivo del ricorso principale della (OMISSIS) s.r.l. (pagine 83 – 89) deduce la violazione degli articoli 112 e 394 c.p.c. Si evidenzia come la (OMISSIS) s.r.l. non avrebbe affatto ampliato il thema decidendum del giudizio di rinvio con prospettazioni nuove, avendo riproposto nello stesso giudizio tutte le domande e le eccezioni svolte nei precedenti gradi di giudizio, compresa la questione della incommerciabilita’ dei beni, non preclusa da alcun giudicato interno, e piuttosto rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione.
Con il terzo motivo di ricorso principale (pagine 89 – 95) si censura la violazione degli articoli 1439 e 2697 c.c., nonche’ l’erronea applicazione dell’articolo 1440 c.c.. La Corte di Appello non avrebbe considerato la sussistenza di uno stabile rapporto di concessione di rivendita tra le parti sin dal 1992, ed avrebbe altresi’ mancato di rilevare gli artifici e i raggiri operati dalla (OMISSIS) a danno della (OMISSIS), consistenti nella conferma per iscritto della possibilita’ che i terminali a partire dal mese di febbraio 1994 avrebbero raggiunto la velocita’ di trasmissione di 9600 Bps (come richiesto dalla medesima acquirente nella lettera del 10 settembre 1993), nonche’ nell’esecuzione dei conseguenti ordini effettuati dalla (OMISSIS), nonostante i terminali non fossero omologati. Si afferma che “dai docc. 9 e 10 di cui al fascicolo di primo grado emerge la descrizione dell’ordine di fornitura ed in particolare risulta menzionato nella descrizione delle commessa il prodotto radio terminali (OMISSIS) modello 1700 a velocita’ 9600 Bps”. La (OMISSIS) viceversa sapeva che i terminali (OMISSIS) non avrebbero potuto raggiungere la velocita’ di 9600 Bps in quanto non omologati, come da allegato certificato ministeriale. Vengono anche richiamati i documenti prodotti (in particolare il doc. 17) che conterrebbero le lettere di contestazione inoltrate dai clienti della (OMISSIS) s.r.l. per i vizi dei terminali. Si riprende in questa censura il profilo della doppia valenza, omissiva e commissiva, del dolo di (OMISSIS).
1.1. I primi tre motivi di ricorso possono trattarsi unitariamente, perche’ connessi, e si rivelano del tutto infondati.
La sentenza di cassazione n. 7391 del 2009 accolse il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.r.l. in ordine al “difetto di motivazione sotto il profilo della ritenuta insussistenza del dolo commissivo determinante ai fini della conclusione del contratto di fornitura sulla base dell’interpretazione prescelta del contenuto delle lettera del 10 settembre 1993”, in quanto i giudici di appello non avevano “fornito una spiegazione idonea sul piano logico e giuridico del contenuto proprio dello stesso documento secondo l’indicazione fornitane dalla ricorrente”. La Suprema Corte commise, pertanto, al giudice del rinvio di riesaminare “l’appello della societa’ committente sulla base del documento richiamato in motivazione”.
Secondo unanime interpretazione giurisprudenziale, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio – a seguito di cassazione con rinvio della sentenza – instaura un processo chiuso, nel quale e’ preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilita’ di proporre nuove domande, eccezioni, nonche’ conclusioni diverse – salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attivita’ assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della pronuncia della Suprema Corte ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza annullata. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, ne’ presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno. In sede poi di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato, come nel caso in esame, sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente decisione di annullamento, il sindacato della Suprema Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia, tuttavia, a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero, come nella specie, per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli e’ tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilita’ di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti gia’ acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorieta’ della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facolta’ che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest’ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, e’ tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessita’, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr. indicativamente Cass. Sez. 6 – 5, 02/02/2018, n. 2652; Cass. Sez. 3, 06/07/2017, n. 16660; Cass. Sez. L, 29/05/2014, n. 12102; Cass. Sez. L, 14/06/2006, n. 13719).
In tal senso, l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano, resa quale giudice di rinvio a seguito di sentenza di cassazione per vizi di motivazione, ha correttamente proceduto ad una libera valutazione dei fatti gia’ accertati ed e’ pervenuta ad un apprezzamento complessivo delle vicende di lite, ai fini della pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata. La sentenza n. 2416/2013 ha dapprima ritenuto che il tema dell’incommerciabilita’ dei terminali oggetto di fornitura fosse stato inammissibilmente introdotto soltanto nel giudizio di rinvio. Questo profilo della incommerciabilita’ in conseguenza delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625, come il profilo delle lettere di contestazione della propria clientela, viene dalla ricorrente richiamato nel secondo motivo con rinvio al documento 8, mentre nel terzo motivo si fa menzione del documento 17, ma tali profili rimangono inammissibili, in quanto la ricorrente principale, sottraendosi all’onere impostole dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non indica in ricorso quali specifiche istanze essa avesse rivolto al Tribunale nei propri scritti difensivi, prima della maturazione delle preclusioni assertive, per chiarire gli scopi dell’esibizione di quei documenti (arg. da Cass. Sez. 1, 24/12/2004, n. 23976), ovvero quali fatti essi dimostrassero, il che sarebbe valso pure a definire l’ambito devoluto alla cognizione del giudice d’appello e quindi ora enunciabile ai fini del controllo di legittimita’ sull’operato del giudice di rinvio. Il giudice ha, infatti, il potere – dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri atti introduttivi, ovvero nelle memorie di definizione del “thema decidendum”, quali siano gli elementi di fatto e la ragioni di diritto comprovate dall’allegata documentazione.
Allo stesso tempo, i richiami fatti nei primi tre motivi di ricorso ai documenti 8, 17 (ma anche 9 e 10, dei quali si dice che consentirebbero di ricostruire l’ordine di fornitura menzionando il modello 1700 a velocita’ 9600 Bps), in ordine ai quali si addebitano alla Corte d’Appello lacune di accertamento o errori di valutazione, neppure adempiono all’onere ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non trascrivono i passaggi salienti di tali documenti sui cui le singole censure sono fondate, in tal modo precludendo a questa Corte di verificare la decisivita’ e la rilevanza di tale documentazione. Il continuo riferimento integrativo dei motivi di ricorso a documenti che si assumono prodotti nelle pregresse fasi del giudizio, senza ne’ trascriverne i punti essenziali, ne’ riportare la corrispondente asserzione difensiva fatta con riguardo a ciascuno di essi in un determinato atto di parte del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, intende inammissibilmente invocare (sub specie, per di piu’, di denuncia di violazioni e false applicazioni di norme di norme di diritto) il sindacato di legittimita’ sugli apprezzamenti delle prove attuati dai giudici del merito, nell’esercizio del potere loro attribuito dall’articolo 116 c.p.c.. Viene in tal modo frainteso il limite del giudizio di cassazione, il quale non permette di apprezzare le prove, ne’ di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, trattandosi di operazioni che suppongono un accesso diretto agli atti e una loro delibazione. Va peraltro rimarcato come l’ora invocato decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 4 ottobre 1994, n. 625, recante norme concernenti le regole tecniche per l’omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato, sia entrato in vigore il 1 dicembre 1994, mentre la fornitura per cui e’ causa era stata concordata precedentemente, essendo documentata da fattura del 26 maggio 1994.
La sentenza dei giudici di rinvio ha inoltre affermato, come visto, che la lettera di (OMISSIS) del 10 settembre 1993 non comprovasse che lo specifico requisito della velocita’ di trasmissione dei dati dei terminali, pari a 9600 Bps, era stato oggetto di espressa richiesta della compratrice (OMISSIS) S.r.l. negli ordini di acquisto inoltrati. Percio’ la lettera inviata da (OMISSIS) il 10 settembre 1993 e’ stata ritenuta dalla Corte di Milano alla stregua di una “incauta prospettazione di qualita’” comunque non essenziale della merce, rilevando semmai a fini risarcitori di danni rimasti indimostrati.
Ribadita l’inammissibilita’ ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, del generico richiamo operato ai documenti 9 e 10 (che, ad avviso della ricorrente, avrebbero invece consentito di dare per provato che l’ordine di fornitura fosse espressamente indirizzato ad ottenere il modello di radio terminale 1700 a velocita’ 9600 Bps), occorre ribadire, a conferma della correttezza dell’iter argomentativo adottato nella sentenza impugnata, che un vizio del consenso, per essere causa invalidante del contratto, deve incidere necessariamente sul momento di formazione del medesimo. Specificamente, per il dolo, ai sensi dell’articolo 1439 c.c., occorre che il raggiro o l’inganno abbia agito come fattore decisivo e determinante della volonta’ negoziale, restando irrilevante il fatto successivo o la postuma alterazione della volonta’, come anche la conoscenza che, successivamente alla conclusione del contratto, il contraente abbia avuto dei raggiri a suo favore posti in essere dal terzo (e dunque, nella specie, la circostanza che la venditrice avesse in seguito ammesso che i terminali forniti non potessero avere la velocita’ di trasmissione auspicata dalla compratrice) (cfr. Cass. Sez. 2, 04/05/1999, n. 4409; Cass. Sez. 3, 24/03/1980, n. 1963). L’errore provocato dall’altrui azione ingannatrice costituisce, quindi, causa di annullamento del contratto solo in quanto abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realta’, a causa della quale il contraente si sia determinato a stipulare. Pertanto, l’effetto invalidante dell’errore frutto di dolo e’ subordinato alla circostanza (della cui prova e’ onerata la parte che deduce il vizio di consenso) che la volonta’ negoziale sia stata manifestata in presenza – o in costanza – di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata; con l’ulteriore conseguenza che la domanda di annullamento non puo’ essere accolta allorche’, in relazione al concreto ed inequivoco contenuto delle clausole negoziali, o per effetto di qualsiasi altra circostanza, debba escludersi che l’attore versasse in errore al momento della prestazione del consenso (Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3065). In tale prospettiva, e’ essenziale l’accertamento compiuto dalla Corte di Milano, del quale si da’ atto a pagina 10 della sentenza, che gli ordinativi della (OMISSIS) s.r.l., pur minuziosi nell’indicare ogni altra condizione e modalita’ della fornitura, non facessero parola della velocita’ di trasmissione di 9600 Bps. Non e’ altrimenti dimostrabile in questa sede un errore di percezione che abbia indotto la Corte d’Appello ad escludere un siffatto contenuto dei documenti contrattuali esaminati. Cio’ induce a ritenere del tutto convincente il ragionamento della Corte di Milano, la quale ha negato la determinante portata decettiva della lettera di (OMISSIS) del 10 settembre 1993, non risultando dimostrata, dalla ricostruzione del testo degli ordinativi di acquisto della (OMISSIS) – secondo l’apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito -, l’intenzione di quest’ultima di annettere particolare importanza al requisito della trasmissione dati alla velocita’ di 9600 Bps, sicche’ le falsita’ di quella comunicazione precontrattuale della venditrice non avrebbero rivelato alcuna efficienza causale sulla determinazione volitiva della compratrice e, quindi, sul consenso di quest’ultima. Il dolo che vizia la volonta’ e causa l’annullamento del contratto implica ex necesse la conoscenza da parte dell’agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima ed il convincimento che sia possibile determinare con artifici, menzogne e raggiri la volonta’ altrui, inducendola specificamente in inganno (Cass. Sez. L, 12/02/2003, n. 2104). Correttamente la sentenza impugnata ha concluso che le menzogne attribuite alla venditrice, per le quali i terminali (OMISSIS) avrebbero garantito a partire da febbraio 1994 la velocita’ di 9600 Bps, potessero avere al piu’ esercitato influenza soltanto sulle modalita’ della fornitura, senza incidere sulla validita’ del contratto, e percio’ potevano essere causa di risarcimento dell’eventuale danno patito (Cass. Sez. 3, 23/06/2015, n. 12892; Cass. Sez. 3, 25/05/2006, n. 12424; Cass. Sez. 2, 20/03/2006, n. 6166). L’accertamento se la fattispecie concreta, sulla base delle risultanze probatorie emergenti, dia luogo ad una ipotesi di dolo determinante (articolo 1439 c.c.) o incidente (articolo 1440 c.c.) costituisce, del resto, valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimita’ se non nei limiti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (Cass. Sez. 2, 05/02/2007, n. 2479).
2. Il quarto motivo del ricorso principale della (OMISSIS) s.r.l. (pagine 95 – 99) censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1337, 1375, 1374, 1322, 1218, 1440, 1453 e 1460 c.c.. La Corte di Appello avrebbe ancora errato nel rigettare la subordinata domanda di inadempimento proposta con l’opposizione a decreto ingiuntivo, che legittimava l’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c., nonostante la violazione da parte di (OMISSIS) del dovere di correttezza e buona fede sia nella fase delle trattative relative agli ordini per cui e’ causa (alla luce delle omesse informazioni gia’ oggetto dei precedenti motivi), sia nella fase di esecuzione del contratto di concessione di rivendita intercorso tra le parti (per avere ingenerato in (OMISSIS) un errato convincimento riguardo la qualita’ dei prodotti commercializzati).
Il quinto motivo del ricorso principale (pagine 99 – 108) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1337, 1375, 1374, 1322, 1218, 1440, 1453 e 1460 c.c., la violazione degli articoli 112, 115, 116 e 132 c.p.c., articolo 2697 c.c., ed ancora la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1337, 1375, 1374, 1322, 1218, 1440, 1453 e 1460 c.c.. La Corte di Appello non avrebbe rilevato che i difetti riguardavano tutti i trentotto terminali acquistati da (OMISSIS), e non solo i due terminali poi rivenduti alla (OMISSIS) S.p.a. e riparati da (OMISSIS); la Corte di Milano avrebbe altresi’ omesso di considerare che la (OMISSIS) aveva confessato che gli apparati radio (OMISSIS) di cui alla fattura 654 del 26 maggio 1994 presentavano problemi di funzionamento, tra cui il mancato raggiungimento della velocita’ promessa di 9600 Bps; cosi’ come sarebbe rimasto ignorato dai giudici di rinvio il rifiuto della (OMISSIS) di riparare o modificare gli impianti, di cui alla fattura n. 654, gia’ rivenduti e consegnati da (OMISSIS) a tutti gli altri clienti diversi dalla (OMISSIS). La stessa eccezione di inadempimento per incommerciabilita’ del prodotti (OMISSIS) era fondata sul Decreto Ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625, nonche’ sulle lettere dei clienti che segnalavano la non utilizzabilita’ delle apparecchiature oltre la data indicata dal citato decreto.
Il sesto motivo del ricorso principale (pagine 108 – 111) allega la violazione del pactum de non petendo, nonche’ l’omessa pronuncia sull’eccezione di inesigibilita’ del credito e la violazione dell’articolo 112 c.p.c.. La Corte di Appello non avrebbe considerato l’esistenza del pacifico pactum de non petendo intercorso tra le parti, che avrebbe reso inesigibile il credito azionato con il decreto ingiuntivo; il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che tale patto sarebbe stato superato dalla eliminazione dei difetti manifestatisi nelle apparecchiature fornite alla (OMISSIS), dato che il patto in questione riguardava tutti i terminali oggetto della fattura n. (OMISSIS) i cui difetti non fossero stati allo stesso modo eliminati.
Con il settimo motivo del ricorso principale (pagina 111) si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussioni tra le parti. La Corte di Appello in sede di rinvio avrebbe omesso di esaminare i fatti emergenti dalla documentazione prodotta da (OMISSIS) in relazione alle contestazioni provenienti dai subacquirenti, i quali, a seguito della constatazione della mancata velocita’ dei terminali di 9600 Bps, avevano fatto richiesta di risoluzione delle compravendite, di restituzione del prezzo pagato, di sollecito a interventi riparatori, di richieste di danni.
Con l’ottavo motivo del ricorso principale della (OMISSIS) s.r.l. (pagine 111 – 115) si denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e si propone questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito con modifiche in L. n. 134 del 2012, nella parte in cui ha sostituito l’articolo 360 c.p.c., n. 5 per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost., articolo 117 Cost., comma 1, articolo 6 CEDU, articolo 47 Carta di Nizza e articolo 6, par. 1, Trattato di Lisbona. La motivazione della Corte di Appello sarebbe contraddittoria nella parte in cui dapprima riconosce l’esistenza di una condotta di dolo incidentale ex articolo 1440 c.c., per poi omettere di considerare tale condotta quale prova dell’inadempimento, fatto valere dalla (OMISSIS) tramite la relativa eccezione ex articolo 1460 c.c.; la motivazione sarebbe anche insufficiente ed inidonea in relazione alla sollevata eccezione del pactum de non petendo, come in relazione all’intero materiale probatorio fornito dalla ricorrente in primo grado e ignorato dai giudici del rinvio, i quali addirittura sostengono che la (OMISSIS) non avrebbe prodotto alcuna documentazione in relazione alle lamentele dei clienti. Qualora, poi, la Suprema Corte dovesse ritenere non piu’ applicabile l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella originaria formulazione, la ricorrente principale solleva questione di legittimita’ costituzionale in relazione al Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 che ha modificato la suddetta norma, creando una disparita’ di trattamento, nonche’ una lesione del diritto di difesa, in ogni stato e grado del giudizio, con sopravvenuta insindacabilita’ dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti emessi nel grado di appello, a differenza della sindacabilita’ della motivazione dei provvedimenti emessi in primo grado.
2.1. I motivi quarto e quinto del ricorso della (OMISSIS) possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, e si rivelano fondati, rimanendo nel loro accoglimento assorbiti i successivi motivi sesto, settimo ed ottavo.
La sentenza impugnata, resa dalla Corte d’Appello di Milano, quanto all’exceptio inadimpleti contractus, secondo cui tutti i trentotto terminali acquistati e poi rivenduti ai propri clienti dalla (OMISSIS) erano risultati viziati, ha rilevato che di “una tanto clamorosa situazione di inadempimento” non fosse stato offerto “il benche’ minimo riscontro documentale”, sotto forma di lettere di contestazione o di richieste di risoluzione o di rimborso del prezzo, o di sollecito di riparazioni, provenienti da parte dei subacquirenti dei beni oggetto di causa. A pagina 13 la sentenza impugnata conclude come aveva gia’ fatto il Tribunale di Milano: parte opponente “pretenderebbe di non pagare, per assunta mancanza di qualita’ promesse, beni che non e’ in grado di restituire e che ha ceduto a terzi (senza alcuna prova di correlativo danno)”. Tuttavia, gli stessi giudici di rinvio hanno affermato che la missiva inviata da (OMISSIS) il 10 settembre 1993 (ove si leggeva: “confermiamo quindi che tale apparecchio sara’ in grado di trasmettere con velocita’ di 9600 Bps e che sara’ disponibile a partire dalla fine di febbraio 1994”) certamente conteneva una “incauta prospettazione di qualita’ date per esistenti con colpevole approssimazione eccedente il cd. dolus bonus” (pagina 11 di sentenza).
La stessa controricorrente (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) espone di aver comunicato ad (OMISSIS) che la “release” della casa madre tardava e di aver percio’ concordato con la compratrice di modificare i radioterminali (OMISSIS), effettivamente forniti con velocita’ a 4800 Bps, in modo da assicurare la velocita’ inizialmente promessa di 9600 Bps. La controricorrente riferisce che le modifiche dovevano riguardare i prodotti destinati a tre diversi clienti della (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) e di aver concesso alla (OMISSIS) una sospensione del pagamento della fattura n. (OMISSIS) sino alla risoluzione dei problemi lamentati dagli stessi subacquirenti dei macchinari. Continua il controricorso riferendo che fu comunque alla fine garantita da (OMISSIS) la soluzione di tutti i problemi riscontrati sui terminali modificati a 9600 Bps.
Va premesso che l’azione di annullamento del contratto per dolo e quella di inadempimento per difetto di qualita’ promesse o essenziali per l’uso, cui la cosa venduta sia destinata, sono istituti del tutto autonomi, rispetto ai quali non sussiste alcun rapporto di incompatibilita’ o di reciproca esclusione, concernendo la prima azione il momento formativo del contratto e la validita’ di esso fin dal suo sorgere, mentre la seconda riguarda il profilo funzionale della causa ed attiene all’inadempimento del venditore all’obbligo di trasferire al compratore la cosa alienata con le sue qualita’ promesse ed essenziali (arg. da Cass. Sez. 3, 01/04/1976, n. 1151).
Cio’ comporta che l’aver smentito la valenza come causa di dolo determinante della lettera di (OMISSIS) del 10 settembre 1993, per difetto di decisiva efficienza causale sulla determinazione volitiva della compratrice, non sia automaticamente incompatibile con il riconoscimento di un inadempimento della stessa venditrice.
Questa Corte ha gia’ sostenuto, e va qui ribadito, che quando il risultato ottenibile mediante l’uso di un macchinario costituisca una caratteristica dello stesso promessa dal venditore, la mancanza di tale risultato determina mancanza della qualita’ promessa. In particolare, quando le caratteristiche che contribuiscono a qualificare un prodotto (fra le quali certamente rientra la velocita’ di trasmissione dati di un apparecchio radio terminale) costituiscano oggetto di espressa menzione nelle comunicazioni indirizzate, oltreche’ alla generalita’ dei consumatori, al destinatario di una specifica offerta di acquisto (come nella specie, nella lettera inviata da (OMISSIS) il 10 settembre 1993), il compratore ha diritto di fare affidamento sulla loro presenza nel prodotto commerciato, sicche’ e’ conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale il ritenere che le suddette caratteristiche siano state considerate dalle parti qualita’ essenziali del prodotto, benche’ nel contratto non ne sia fatta esplicita menzione (cosi’ Cass. Sez. 3, 03/04/1997, n. 2885).
Peraltro, il compratore evocato in giudizio per il pagamento del prezzo (come qualsiasi altra parte convenuta per l’adempimento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico) puo’ non solo formulare le domande di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l’articolo 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l’inadempimento
o l’imperfetto adempimento delle obbligazioni del venditore, in qualunque delle configurazioni che questo puo’ assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualita’ essenziali (Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345).
La Corte di Milano ha ritenuto prive di fondamento le difese dell’appellante, gia’ opponente, (OMISSIS), volte a formulare un’eccezione di inadempimento rispetto alla pretesa monitoria azionata per il pagamento del prezzo della fornitura, sulla base della sola irrilevante considerazione che la compratrice non avesse dato prova delle contestazioni provenienti dai subacquirenti dei beni.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, invero, l’exceptio inadimpleti contractus, di cui all’articolo 1460 c.c., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali
o formule sacramentali, ne’ l’espressa invocazione della norma in questione, essendo sufficiente che la volonta’ della parte di sollevarla (onde paralizzare l’avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese e, piu’ in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un’interpretazione del giudice di merito che non e’ censurabile in sede di legittimita’, purche’ risulti ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale (Cass. Sez. 2, 29/09/2009, n. 20870; Cass. Sez. 2, 05/08/2002, n. 11728).
Spiegate, allora, le difese della (OMISSIS) s.r.l. come contenenti un’eccezione di inadempimento rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivo della fornitura azionata con il decreto ingiuntivo opposto, la decisione deve fare applicazione di un diverso criterio di distribuzione dell’onere probatorio rispetto a quello adoperato in sentenza. In tema di inadempimento del contratto di compravendita, e’ infatti sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale e’ destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre e’ a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilita’ o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarita’ del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 02/09/2013, n. 20110). Nel caso in esame, per verificare la fondatezza dell’eccezione di inadempimento opposta all’ingiunzione di pagamento del prezzo della fornitura, la compratrice doveva unicamente allegare la mancanza delle
qualita’ essenziali degli apparecchi radio terminali
espressamente menzionate nella offerta di acquisto inviata da (OMISSIS) il 10 settembre 1993, rimanendo a carico della venditrice (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) dimostrare di avere comunque consegnato, sia pure all’esito dei convenuti interventi di modifica e di adattamento, cose conformi alle caratteristiche tecnologiche promesse.
3.L’unico motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l. censura la falsa applicazione degli articoli 335 e 346 c.p.c., nonche’ la violazione dell’articolo 112 c.p.c.. La ricorrente incidentale sostiene che i giudici del rinvio avrebbero erroneamente ritenuto non piu’ proponibile l’eccezione di novita’ della domanda espressa di annullamento del contratto, in realta’ formulata dalla (OMISSIS) soltanto nel giudizio di rinvio, essendosi la stessa limitata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo a domandare di “accertare e dichiarare che il contratto di fornitura merci e’ annullabile ex articolo 1439 c.c.”.
3.1. Il ricorso incidentale rimane assorbito dal rigetto dei primi tre motivi del ricorso principale, appunto attinenti alla domanda di annullamento del contratto per dolo. Trova applicazione il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella specie, la novita’ della domanda di annullamento del contratto, comunque rigettata nel merito) ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicche’, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualita’ dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. U, 25/03/2013, n. 7381). In via incidentale, non puo’ peraltro non evidenziarsi come una domanda esplicitamente volta a “dichiarare” che un contratto sia “annullabile ex articolo 1439 c.c.” denota un petitum espresso che gia’ consente di conseguire, senza alcuna ultrapetizione, una pronuncia di annullamento del contratto stesso.
4. Conseguono: 1) l’accoglimento del quarto e del quinto motivo del ricorso principale della (OMISSIS) s.r.l.; 2) il rigetto dei primi tre motivi del ricorso principale; 3) l’assorbimento del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo del medesimo ricorso principale; 4) l’assorbimento del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.I.; 5) la cassazione dell’impugnata sentenza nei limiti delle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, la quale decidera’ al riguardo uniformandosi agli enunciati principi ed attenendosi ai rilievi svolti.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale della (OMISSIS) s.r.l., rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale della (OMISSIS) s.r.l., cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

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