Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14148.
Le massime estrapolate:
La motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da “error in procedendo”, quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture;
La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
In tema d’I.V.A., l’Amministrazione finanziaria, che contesti la cd. “frode carosello”, deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purche’ gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di “cartiera”, l’inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’I.V.A.) e la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell’irregolarita’ delle operazioni, mentre spetta al contribuente, che ha portato in detrazione l’I.V.A, la prova contraria di aver concluso realmente l’operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilita’, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d’ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la mera regolarita’ della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti.
Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perche’ il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorche’ i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma puo’ essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza e’ destinata ad operare
Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14148
Data udienza 8 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – rel. Presidente
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7438-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2202/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 12/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 08/05/2018 dal Presidente relatore Dott. ENRICO MANZON e disposta la motivazione semplificata.
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 18 luglio 2016 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 126/4/12 della Commissione tributaria provinciale di Ravenna che aveva accolto il ricorso di (OMISSIS) contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in particolare che, trattandosi di riprese fiscali basate sulla deduzione di costi/detrazione IVA relativi a fatture passive del contribuente contestate come soggettivamente inesistenti, tenendosi in doveroso conto dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza eurounitaria ed interna di legittimita’, con particolare riguardo alla conoscenza/conoscibilita’ della frode da parte del cessionario dei beni fatturati, pur avendo l’Ente impositore assolto al proprio onere processuale di provare l’inesistenza soggettiva delle operazioni de quibus, tuttavia altrettanto non potevasi affermare circa la conoscenza/conoscibilita’ della circostanza da parte del (OMISSIS). Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il secondo motivo, da trattarsi pregiudizialmente, – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente).
La censura e’ infondata.
Va ribadito che:
“La motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da “error in procedendo”, quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);
“La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
La sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi di illegittimita’ individuati nei principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
La CTR emiliana infatti ha compiutamente articolato il percorso motivazionale delle proprie statuizioni, ben al di sopra del “minimo costituzionale”, con puntuali e pertinenti considerazioni sia in fatto sia in diritto.
Con il primo motivo -ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, -la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 19 e 21, articolo 2697 c.c., poiche’ la CTR ha sancito l’infondatezza delle pretese erariali sulla base di una non corretta applicazione del principio codicistico dell’onere probatorio, con particolare riguardo alla consapevolezza del contribuente di partecipare ad una frode IVA.
La censura e’ infondata.
Va ribadito che “In tema d’I.V.A., l’Amministrazione finanziaria, che contesti la cd. “frode carosello”, deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purche’ gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di “cartiera”, l’inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’I.V.A.) e la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell’irregolarita’ delle operazioni, mentre spetta al contribuente, che ha portato in detrazione l’I.V.A, la prova contraria di aver concluso realmente l’operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilita’, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d’ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la mera regolarita’ della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti” (Sez. 5, Sentenza n. 17818 del 09/09/2016, Rv. 640767 – 01; conf. Sez. 5, 9851/2018)).
Il giudice tributario di appello si e’ sostanzialmente adeguato al principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale ed altresi’ ai corrispondenti indirizzi della Corte UE.
In particolare la CTR emiliana ha valorizzato un argomento probatorio ossia che gli acquisti in contestazione siano stati effettuati ad un prezzo corrispondente a quello di mercato e sulla base di tale considerazione ha appunto escluso di poter affermare non solo che il (OMISSIS) abbia consapevolmente partecipato alla frode fiscale a qua, ma anche che ne potesse ragionevolmente essere a conoscenza.
In tal senso va comunque ribadito che il cessionario non puo’ considerarsi tenuto a particolari “verifiche” circa l’effettiva disponibilita’ dei beni ceduti/fatturati da parte del cedente ne’ in ordine alla circostanza che lo stesso abbia assolto ai propri obblighi rispetto all’IVA, potendosi “appesantire” l’onere contro probatorio del cessionario medesimo solo in presenza di ulteriori prove indiziarie fornite dall’Ente impositore, quali la mancata esecuzione diretta della prestazione da parte del cedente ovvero la sussistenza di rapporti diretti tra il “vero” cedente (soggetto interponente) ed il cessionario stesso (v. in questo senso, Sez. 5, n. 30148/2017, 24490/2015; Corte giustizia UE C-277/14).
Prove indiziarie che non sono state allegate nel caso di specie da parte dell’agenzia fiscale, che si e’ sostanzialmente limitata a basare l’avviso di accertamento impugnato sulla mancanza di struttura imprenditoriale del cedente i beni de quibus.
Con il terzo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole della violazione/ falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, poiche’ la CTR ha attribuito efficacia determinante all’intervenuto giudicato penale di assoluzione del (OMISSIS) in ordine alle accuse rivenienti dalla verifica fiscale originante la presente lite.
La censura e’ infondata.
Va ribadito che “Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perche’ il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorche’ i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma puo’ essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza e’ destinata ad operare” (Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 22/05/2015, Rv. 635637 – 01). Anche di questo principio di diritto la CTR emiliana ha fatto piena e corretta applicazione, valorizzando il giudicato penale favorevole al contribuente nel piu’ ampio contesto probatorio/indiziario del presente processo.
La memoria depositata dall’Agenzia delle entrate non induce a diverse considerazioni.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13comma 1- quater, (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.100 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.
Motivazione Semplificata.
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