In materia di interpretazione dell’articolo 18, comma 4, novellato, l’insussistenza del fatto contestato comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceita’ (o antigiuridicita’)

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 17 maggio 2018, n. 12102.

La massima estrapolata:

In materia di interpretazione dell’articolo 18, comma 4, novellato, l’insussistenza del fatto contestato comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceita’ (o antigiuridicita’), sicche’ in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalita’ tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceita’.

Sentenza 17 maggio 2018, n. 12102

Data udienza 6 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1244/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. – (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale notarile in atti;
– resistente con procura –
avverso la sentenza n. 7792/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2015 R.G.N. 1912/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per accoglimento del primo motivo, assorbito il resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 48 e ss., depositato presso il Tribunale di S. Maria C.V., (OMISSIS), medico dipendente della Casa di Cura (OMISSIS) s.r.l. dal 30.10.89 ed inquadrato da ultimo (dal 1.2.2002), con qualifica di Dirigente, impugno’ il licenziamento disciplinare irrogatogli per giusta causa con lettera del 19-21.6.13.
Il ricorrente dedusse il difetto di giusta causa e comunque di proporzionalita’ della sanzione rispetto ai fatti, non riconducibili ad alcune delle ipotesi per le quali il CCNL consentiva l’adozione della massima sanzione. Evidenzio’ anche la natura ritorsiva dell’atto espulsivo intimatogli dalla Direzione allo scopo di liberarsi di un lavoratore scomodo.
Chiese in via principale l’accertamento della natura discriminatoria, ritorsiva e comunque illecita del licenziamento, con la condanna della societa’ alla reintegra nel posto di lavoro oltre che al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa; in subordine che fosse dichiarata la nullita’ del licenziamento per insussistenza del fatto, con reintegra nel posto di lavoro e con le conseguenti statuizioni economiche commisurate all’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della reintegra; in via piu’ gradata, dichiararsi nullo il recesso per difetto di proporzionalita’ della sanzione (trattandosi di fatto punibile con misura conservativa) con reintegra nel posto di lavoro e con le conseguenti statuizioni economiche commisurate all’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, ovvero con il pagamento della indennita’ risarcitoria nella misura massima prevista dalla L. n. 92 del 2012.
Il Tribunale, con ordinanza del 28.3.2014, rigettava l’impugnativa di licenziamento.
Avverso tale ordinanza il lavoratore proponeva opposizione, del pari respinta dal Tribunale adito, con sentenza in data 29.4.2015.
Avverso tale sentenza proponeva reclamo il (OMISSIS), ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 58, riproponendo le sue difese e censurando la ritenuta sussistenza del fatto contestato, anche in base al c.c.n.l. di categoria, la mancanza di proporzionalita’ anche ai fini del regime di tutela applicabile secondo la legge cd. Fornero.
Resisteva la societa’.
Con sentenza depositata il 6.11.15, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il reclamo (ritenendo insussistente il fatto contestato, ovvero rientrante tra le condotte punibili, secondo il c.c.n.l., con una sanzione solo conservativa) ed annullava il licenziamento, condannando la societa’ a reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennita’ (commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto) dal giorno del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra (comunque non superiore a 12 mensilita’), oltre accessori di legge ed alla regolarizzazione contributiva.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la (OMISSIS) s.r.l., affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.
Il (OMISSIS) e’ rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con specifico riguardo all’articolo 2119 c.c., ed alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, cosi’ come novellato dalla legge n.92/12, con riferimento alla nozione di insussistenza del fatto contestato; violazione dell’articolo 11, lettera g) ed i) del CCNL di categoria (Sanita’ privata del 2005) nonche’ lettere a) ed e), punti 6) e 12) del codice disciplinare affisso; violazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, per la mancata valutazione, da parte della sentenza impugnata, delle norme contenute nel codice disciplinare nei casi previsti al capo E (licenziamento), punti 6 e 12; violazione degli articoli 2104, 2105 e 2106 c.c.; violazione della L. n. 183 del 2010, articolo 30.
Lamenta che la corte partenopea, mutando completamente gli esiti del giudizio primo grado, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento de quo fornendo una interpretazione diversa da quella del primo Giudice in relazione sia alle norme di legge che a quelle del CCNL (sanita’ privata – personale – medico) applicabili al caso di specie, nonche’ del codice disciplinare regolarmente affisso.
Lamenta l’erronea interpretazione fornita dalla sentenza impugnata in ordine alla nozione di “insussistenza del fatto contestato”, di cui all’articolo 18, comma 4, novellato.
Lamenta che nella specie il fatto contestato (grave anche perche’ concretante fatti penalmente rilevanti) era stato ampiamente provato, come ammesso dalla sentenza impugnata e come risultava dai testi escussi, ne’ il c.c.n.l. di categoria, che rimandava ai principi generali in tema disciplinare, prevedeva per simile fatto una sanzione solo conservativa.
2.- Con secondo, subordinato, motivo denuncia la violazione dell’articolo 18 novellato, comma 5, prevedente nelle ipotesi in cui non sia accertata l’eccezione di cui al comma 4, la risoluzione comunque del rapporto col pagamento di una indennita’.
1.1- Il primo motivo e’ fondato ed assorbe l’intero ricorso.
Ed invero la corte partenopea, movendo erroneamente da una sentenza di questa Corte (n. 20545/15, ove tuttavia il licenziamento senza preavviso era previsto dal c.c.n.l. solo per il lavoratore che provochi all’impresa grave nocumento morale o materiale, nella specie non accertato, per cui la sentenza venne cassata con rinvio) ha erroneamente ritenuto necessaria, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, l’esistenza di tale nocumento morale o materiale.
In realta’ l’orientamento di questa Corte in materia di interpretazione dell’articolo 18, comma 4, novellato e’ nel senso che l’insussistenza del fatto contestato comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceita’ (o antigiuridicita’), sicche’ in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalita’ tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceita’ (Cass. n. 13799/17, Cass. n. 18418/16, Cass. n. 20540/15).
Nella specie il fatto contestato (“alla presenza di dipendenti della casa di cura nonche’ di utenti e loro familiari presenti negli uffici per il disbrigo di pratiche amministrative” il (OMISSIS) grido’ nel corridoio degli uffici amministrativi quindi, spalancata la porta della Direzione, aggredito verbalmente il titolare che era a colloquio con altre persone, proferiva le seguenti parole: “ma tu non hai un c…o da fare… cresci una buona volta”; quindi di essere uscito da quella stanza sbattendo la porta e di essere rientrato nell’ufficio amministrativo ove erano ancora presenti gli utenti e le impiegate (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – e di essersi rivolto all’addetta al personale dicendo con aria minacciosa “vi denuncio tutti alla Procura della Repubblica’) risulta accertato e non puo’ certamente ritenersi (oltre che insussistente) privo del carattere di antigiuridicita’.
Ne’ risulta che tale condotta sia stigmatizzata dal c.c.n.l. con una sanzione meramente conservativa, posto che, come incontestatamente espone la sentenza impugnata, il c.c.n.l. non contiene una tipizzazione degli illeciti, rimettendo l’articolo 11 del c.c.n.l. la sanzione alla valutazione della loro gravita’, e prevedendo il licenziamento qualora l’infrazione rivesta “carattere di particolare gravita’”. Il comportamento sanzionato risulta indubbiamente esistente e per di piu’ avvenuto in presenza del personale dell’azienda e degli utenti di essa, nei confronti del dirigente e del personale dell’azienda, e dunque, teoricamente, di particolare gravita’.
Si puo’ dunque discettare della proporzionalita’ (richiamata esplicitamente dal detto articolo 11), che per giurisprudenza costante di questa Corte e’ fuori dall’eccezione di cui all’articolo 18, comma 4, novellato, ma non ritenere insussistente il fatto, nel senso chiarito da questa Corte.
La sentenza impugnata si sofferma sulla proporzionalita’, non rilevante ex articolo 18, comma 4 novellato (Cass. n. 20540/15, Cass. n. 23669/14), ma non di insussistenza del fatto, ne’ risulta una norma collettiva che sanzioni tale fatto con sola sanzione conservativa, prevedendo semmai l’articolo 11, lettera g) del c.c.n.l., invocato dalla societa’, il licenziamento per il caso di comportamento scorretto o offensivo nei confronti dei degenti, pubblico o altri dipendenti, connotato da gravita’.
2. – Il ricorso deve essere pertanto accolto, con rinvio ad atro giudice, in dispositivo accertato, affinche’, applicando il principio di diritto esposto, accerti la legittimita’ o meno del licenziamento in questione e l’eventuale tutela applicabile. Lo stesso giudice provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

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