Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 maggio 2018, n. 21732.
La massima estrapolata:
La definizione del fatto di reato quale omicidio colposo, aggravato dalla previsione dell’evento, anziché quale omicidio volontario, sorretto da dolo diretto o eventuale, operata dal Giudice dell’udienza preliminare con la sentenza di proscioglimento dell’imputato ex articolo 425 c.p.p., non viola le disposizioni di cui all’articolo 423 c.p.p., perche’ non realizza la modificazione dell’imputazione originaria elevata dal pubblico ministero all’atto dell’esercizio dell’azione penale, non alterando i tratti essenziali dell’addebito inteso quale episodio naturalistico e concreto, che viene soltanto rapportato alla fattispecie astratta, ritenuta giuridicamente piu’ corretta.
Sentenza 16 maggio 2018, n. 21732
Data udienza 13 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. BONITO Francesco M. – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS), nel procedimento a carico di quest’ultimo;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS) ONLUS – ROMA-;
U.I.L CAMERA SINDACALE PROVINCIA ALESSANDRIA;
UNIONE REGIONE U.I.L. PIEMONTE;
FENEAL U.I.L. – PROV ALESSANDRIA;
U.S.R. C.I.S.L -PIEMONTE-;
U.S.T. C.I.S.L. – ALESSANDRIA – ASTI-;
I.N.A.I.L.;
C.G.I.L. – PIEMONTE-;
C.G.I.L. – ALESSANDRIA-;
(OMISSIS);
C.G.I.L. – NAZIONALE-;
C.G.I.L. – REGIONE CAMPANIA-;
FILLEA – C.G.I.L. – REGIONE CAMPANIA-;
COMUNE DI CELLA MONTE;
COMUNE DI PONZANO MONFERRATO;
COMUNE DI ROSIGNANO – MONFERRATO-;
COMUNE DI OZZANO – MONFERRATO-;
COMUNE DI CASALE MONFERRATO;
(OMISSIS);
(OMISSIS) ONLUS (OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS) – ONLUS-;
PROVINCIA DI ALESSANDRIA;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
REGIONE PIEMONTE;
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
avverso la sentenza del 29/11/2016 del GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELIA CARDIA;
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore:
1) L’avvocato (OMISSIS) difensore della parte civile (OMISSIS) conclude insistendo nell’accoglimento dei ricorsi.
2) L’avvocato (OMISSIS) difensore delle parti civili: COMUNE DI CELLA MONTE; COMUNE DI PONZANO MONFERRATO; COMUNE DI ROSIGNANO-MONFERRATO; COMUNE DI OZZANO – MONFERRATO; COMUNE DI CASALE MONFERRATO e anche come sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS); dell’avvocato (OMISSIS), dell’avvocato (OMISSIS), dell’avvocato (OMISSIS); dell’avvocato (OMISSIS); dell’avvocato (OMISSIS); dell’avvocato (OMISSIS) e dell’avvocato (OMISSIS): conclude chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
3) L’Avvocato (OMISSIS) in difesa della parte civile I.N.A.I.L. conclude insistendo nell’accoglimento dei ricorsi.
4) L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) conclude riportandosi alla memoria depositata.
5) l’avvocato (OMISSIS) del foro di MILANO in difesa di (OMISSIS) si associa alle conclusioni del Procuratore Generale di udienza.
RITENUTO IN FATTO
1. Nei confronti di (OMISSIS) era stata inizialmente esercitata l’azione penale in relazione ai delitti di disastro ambientale aggravato e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 434 e 437 c.p. per avere, nella qualita’ di responsabile della gestione delle societa’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., tutte imprese esercenti l’attivita’ di lavorazione dell’amianto nei siti industriali di (OMISSIS), cagionato il decesso di 258 persone, alcuni lavoratori dipendenti delle predette societa’ ed addetti ai relativi processi di lavorazione, altri loro congiunti o residenti nei pressi degli stabilimenti ove era stato utilizzato amianto. Il procedimento penale cosi’ instaurato e contraddistinto dal n. 24265/04 R.G.N.R., dopo la condanna dell’imputato in entrambi i gradi di merito in ordine al delitto di cui all’articolo 434 c.p., si concludeva col suo proscioglimento per intervenuta estinzione per prescrizione anche di tale reato, giusta sentenza nr. 7941 della prima sezione penale della Corte di cassazione, pronunciata in data 19 novembre 2014.
1.1 Successivamente nei confronti dello stesso imputato veniva nuovamente esercitata l’azione penale per la fattispecie di omicidio doloso pluriaggravato con specifico riferimento al decesso di numerose persone, risultate affette da patologie tumorali insorte in conseguenza dello svolgimento di mansioni lavorative comportanti esposizione ad amianto presso gli stabilimenti industriali della (OMISSIS) s.p.a.. In particolare, si addebitava allo (OMISSIS) di avere nel periodo compreso tra giugno 1976 e giugno 1986 cagionato i decessi, in quanto, pur consapevole delle patologie ad esito infausto che ne erano correlate sul piano eziologico, delle condizioni di polverosita’ degli impianti di (OMISSIS) e della esiguita’ delle risorse finanziarie investite per ridurre la polverosita’ nei luoghi di lavoro e nelle zone circostanti, al fine di lucro aveva fatto proseguire l’attivita’, non aveva modificato la situazione dello stabilimento con interventi di risanamento e conversione, risparmiando sulle relative gravose spese, aveva adottato una politica aziendale caratterizzata dall’omissione degli accorgimenti tecnici, organizzativi ed igienici per contenere l’esposizione ad amianto, della fornitura di strumenti personali di protezione, della sottoposizione dei lavoratori esposti ad amianto a controlli sanitari adeguati e dell’allontanamento dei lavoratori dall’esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la loro persona; aveva consentito la protrazione della cessione ad enti pubblici ed a privati di materiali di amianto impiegati per pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un’esposizione incontrollata, continuativa ed a tutt’oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti della pericolosita’ dei predetti materiali.
1.2 II Giudice dell’udienza preliminare, preso atto dell’intervenuto proscioglimento dell’imputato dai delitti di cui agli articoli 434 e 437 c.p. nel precedente procedimento n. 24265/04 R.G.N.R., con ordinanza del 24 luglio 2015 sollevava incidente di incostituzionalita’ in riferimento all’articolo 649 c.p.p. per violazione dell’articolo 117 Cost. in relazione all’articolo 4 prot. 7 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e disponeva la sospensione del processo. La Corte costituzionale con sentenza n. 200 del 31/5/2016 dichiarava l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 649 c.p.p. nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto di reato per la sola circostanza che ricorra un concorso formale di reati tra il reato gia’ giudicato e quello per il quale sia stata nuovamente esercitata l’azione penale, ravvisando il contrasto con l’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta di procedere nuovamente a carico dello stesso imputato quando il fatto storico sia il medesimo.
1.3 Intervenuta la pronuncia della Consulta, il processo riprendeva il proprio corso all’udienza del 27 ottobre 2016 e, all’esito della discussione delle parti, con ordinanza del 29 novembre 2016 il Giudice, respinte le eccezioni in rito sollevate dalla difesa dell’imputato in ordine alla nullita’ dell’avviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, per la mancata iscrizione nel registro degli indagati dello (OMISSIS) in relazione ai fatti relativi all’omicidio doloso di 220 persone e di inutilizzabilita’ degli atti di indagine relativi a tali episodi, escludeva che il procedimento costituisse indebita replicazione di quello precedente di cui al nr. 24265/2004 R.G.N.R. in violazione del divieto di “bis in idem” a ragione dei principi interpretativi dettati dalla Corte costituzionale.
Procedeva quindi alla riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’articolo 589 c.p., ravvisando nel comportamento gestionale tenuto dall’imputato la colpa con previsione dell’evento.
A giustificazione di tale diversa definizione giuridica dei fatti, riteneva che dalle compiute indagini non fosse emersa la rappresentazione e la volonta’ in capo all’imputato del verificarsi dell’evento morte dei dipendenti delle societa’ gestite nel periodo compreso tra il giugno 1976 ed il giugno 1986 quale finalita’ perseguita con le condotte poste in essere in tale arco temporale o comunque come conseguenza certa o altamente probabile del proprio agire, sicche’ doveva escludersi che la condotta fosse stata sorretta da dolo, sia intenzionale, sia diretto. Altrettanto non configurabile era il dolo eventuale. Al riguardo faceva proprie le indicazioni esegetiche offerte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/4/2014, Esphenhan ed altri, sul noto caso Thyssen Group, secondo la quale, per potersi riconoscere il dolo eventuale e distinguerlo propriamente dalla colpa cosciente, non e’ sufficiente che l’agente abbia accettato il rischio dell’evento non voluto, ma occorre che la realizzazione dell’evento sia stata “accettata” psicologicamente dal soggetto a seguito di una deliberazione con la quale egli abbia subordinato consapevolmente un determinato bene ad un altro, si’ che possa riconoscersi che non si sarebbe trattenuto dall’agire, anche se avesse avuto la certezza del verificarsi dell’evento. Una volta qualificati i fatti come omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento e, pertanto, venuto meno il vincolo della continuazione tra tutti i fatti contestati; presupposto dell’attribuzione della competenza territoriale all’autorita’ giudiziaria del Tribunale di Torino, il Giudice proscioglieva l’imputato dall’addebito relativo ai decessi dei tre lavoratori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) perche’ estinto per prescrizione, il cui termine considerava decorrente dal decesso di ciascuna vittima e pari ad anni quindici in applicazione, sia della disciplina vigente al momento della commissione dei reati, sia della disciplina attuale introdotta dalla L. n. 251 del 2005. Con separata sentenza dichiarava la propria incompetenza per territorio quanto ai fatti relativi al decesso di numerosi altri soggetti, commessi in (OMISSIS) e, per i restanti casi, consumati in (OMISSIS), disponeva con decreto il rinvio a giudizio dell’imputato.
2. Avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato hanno interposto separati ricorsi il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino per chiederne l’annullamento per i seguenti identici motivi:
a) inosservanza delle norme processuali per non avere il G.u.p. aderito ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ nell’interpretazione degli articoli 423 e 425 c.p.p. ed avere svolto una penetrante analisi dei fatti, che ne ha modificato l’essenza, alla base della loro riqualificazione giuridica. Nell’escludere il dolo e nel ravvisare la colpa, sia pure nella forma della colpa cosciente, ha anticipato una valutazione prognostica di non sostenibilita’ dell’accusa di omicidio doloso in dibattimento a ragione di un’esplorazione dei possibili esiti del giudizio, non della consentita verifica “in ordine all’esistenza di lacune o insufficienze probatorie di tale rilevanza da escludere ab origine esiti dibattimentali diversi da quelli dell’assoluzione dell’imputato, per la presenza di prove positive di innocenza, ovvero per la assoluta inconsistenza degli elementi addotti a sostegno della colpevolezza” (Cass. 29/12/2016 n. 55236). In tal modo si e’ trascurato che il giudizio prognostico che il G.u.p. e’ chiamato a condurre e’ di natura processuale, non di merito, per cui il proscioglimento dell’imputato in udienza preliminare va escluso quando gli elementi probatori si prestino a letture alternative o aperte a piu’ soluzioni, oppure si prestino ad essere diversamente valutati in dibattimento in riferimento a future acquisizioni probatorie. Nel caso specifico si e’ operata: a) una selezione indebita di atti e documenti che offrivano sostegno alla soluzione adottata, senza considerare quelli prodotti con la memoria depositata dal P.m. e gli altri indicati all’udienza del 29/11/2016, ad eccezione degli atti del convegno di Neuss e del documento denominato (OMISSIS), e senza illustrare le ragioni della ritenuta irrilevanza dei restanti; b) una lettura fuorviante e non condivisibile del contenuto degli stessi documenti presi in considerazione a fondamento della decisione assunta, dai quali erano stati estrapolati soltanto alcuni passaggi senza riportarne o confutarne altri. Tra questi erano state oggetto di considerazione le conclusioni rassegnate dall’imputato, laddove aveva analizzato i risultati acquisiti nel corso del predetto convegno, la reazione scioccata dei direttori tecnici degli stabilimenti e l’intenzione di non divulgarli per non diffondere il panico tra i lavoratori, dichiarazioni gia’ analizzate anche nel procedimento penale separato per i reati di disastro ambientale e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e che avevano indotto i giudici di merito a riconoscere il dolo, salvo poi applicare la causa estintiva della prescrizione.
b)Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione rispetto all’operata riqualificazione della condotta dell’imputato nel delitto di cui all’articolo 589 c.p. e articolo 61 c.p., n. 3. Non e’ corretta giuridicamente l’esclusione del dolo, dal momento che l’imputato aveva proseguito l’attivita’ industriale gestita, pur nella consapevolezza delle conseguenze per la salute dei lavoratori. Applicando al caso i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38343 del 24/4/2014, deve ritenersi sussistente il dolo eventuale quando l’agente sia in possesso di informazioni altamente affidabili, che consentano di esperire un giudizio controfattuale e di rispondere positivamente al quesito su cosa avrebbe fatto nel caso avesse previsto la verificazione dell’evento illecito collaterale nel senso che avrebbe agito egualmente anche a costo di cagionare tale evento, aderendo allo stesso quando poi si realizzi. Per consentire piu’ agevoli applicazioni del principio le Sezioni Unite hanno fornito anche degli indicatori significativi per individuare la condotta dolosa.
Cio’ nonostante, la motivazione risulta contraddittoria. Dapprima elenca fatti e situazioni -consapevolezza di alcune circostanze, quali l’esito infausto delle patologie correlate all’esposizione all’amianto, la pericolosita’ della polverosita’ degli stabilimenti e l’esiguita’ delle risorse investite nella prevenzione, opera di disinformazione promossa pur di proseguire nella produzione, protrazione in un lungo arco temporale delle condotte-, che danno conto della elevatissima probabilita’ degli effetti letali sui lavoratori della politica aziendale perseguita e di un atteggiamento psicologico individuabile nel dolo diretto o nel dolo eventuale, quindi ritiene che tali elementi siano significativi della colpa cosciente. In particolare, sono dimostrativi del dolo eventuale:
– l’avere l’imputato condotto un’attivita’ imprenditoriale illecita per l’uso dell’amianto e lontana da quella doverosa di dismissione di tale materiale dai cicli produttivi, della cui pericolosita’ egli aveva avuto coscienza come emerge dalla relazione al congresso di Neuss;
-le responsabilita’ apicali al massimo livello dallo stesso assunte e le precedenti esperienze nel settore che rendevano evidente come l’unica scelta possibile fosse quella di non proseguire nell’attivita’ d’impresa in quelle condizioni;
– la protrazione per un lungo arco temporale, pari ad un decennio, di tale attivita’;
– il fine di profitto perseguito, che aveva ispirato il risparmio sulle misure di sicurezza da adottare ed adottabili come individuate nella relazione dei consulenti di parte (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS) e nella perizia del prof. (OMISSIS), che aveva riscontrato anche nel 1983 il rischio di asbestosi per la forte esposizione all’amianto;
-il contesto palesemente illecito nel quale la condotta e’ proseguita nel tempo e la campagna di disinformazione organizzata dall’imputato per sminuire gli effetti nocivi dell’amianto, tenere a bada l’opinione pubblica e diffondere notizie rassicuranti.
L’interpretazione del quadro indiziario, offerta in sentenza, va del tutto capovolta; proprio perche’ l’imputato aveva certezza delle conseguenze negative per la societa’, aveva posto in essere una mirata campagna di disinformazione su scala internazionale sui rischio connessi all’amianto, veicolata attraverso opinioni scientifiche che ritenevano sufficiente il mancato superamento della soglia limite, rivelatesi erronee e disattese dalla comunita’ scientifica.
Del resto nella sentenza emessa in primo grado nel procedimento sub n. 24265/04 R.G.N.R., il Tribunale di Torino aveva rilevato che sin dagli anni sessanta erano noti in campo scientifico i rischi per la salute e la correlazione tra esposizione ad amianto e mesotelioma, ma che i grandi gruppi industriali del settore avevano occultato tali studi per proseguire nelle lavorazioni, dimostrando un dolo di elevatissima intensita’; tale giudizio non e’ stato posto in dubbio nelle pronunce emesse nei gradi successivi di quel procedimento e riverbera effetti anche sull’accertamento del dolo della condotta, causa dei decessi contestati nel presente processo, che il rinvio a giudizio avrebbe consentito di riscontrare in sede dibattimentale.
Non appare sostenibile che l’imputato fosse convinto che il rischio per la salute dei dipendenti fosse condizionato dall’intensita’ dell’esposizione, perche’ tale convincimento era autoindotto e sostenuto in quanto funzionale a proseguire nell’attivita’ produttiva e quindi rivela il dolo e non la colpa con previsione dell’evento, conclusione cui il G.u.p. avrebbe dovuto pervenire se avesse valutato la consulenza tecnica del prof. (OMISSIS) relativa alla ricostruzione delle conoscenze sulla pericolosita’ dell’amianto in ambito medico ed imprenditoriale.
Anche la rilevata assenza di disposizioni di legge impositive di cautele specifiche alle imprese, che facevano uso di amianto, e’ contraddetta dalla L. n. 1124 del 1965 sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, che all’articolo 173 prescriveva l’adozione di precise misure di prevenzione e di sicurezza, come individuate nei regolamenti speciali e, in attesa della loro emanazione, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.
3. Con memoria depositata in data 27 novembre 2017 la difesa dell’imputato ha dedotto:
a) l’inammissibilita’ dei ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale presso la Corte di appello per l’aspecificita’ e la formulazione promiscua e cumulativa dei motivi, raggruppati in due distinte macro-categorie, relative, una alle questioni di natura processuale” e l’altra a quelle di natura sostanziale, senza specificare alcun riferimento alle previsioni dell’articolo 606 c.p.p.. Le impugnazioni risultano formulate con enunciazione esplicita solo in premessa, mentre la trattazione delle tematiche e’ affrontata in modo cumulativo ed apodittico, tanto da rendere difficoltosa la predisposizione di controdeduzioni.
b) L’inammissibilita’ parziale dei ricorsi in cui deducono l’omessa, parziale o comunque non corretta valutazione di atti e documenti del processo da parte del Giudice per l’udienza preliminare per violazione del principio della c.d. autosufficienza del ricorso, nonche’ per ulteriore aspecificita’ dei motivi posti a fondamento di tale doglianza. I documenti che si assumono non esaminati non sono stati allegati o trascritti nei ricorsi, ne’ e’ stata specificatamente indicata la loro collocazione nel fascicolo di causa, risultando le impugnazioni prive di autosufficienza, requisito valevole anche per i dedotti “errores in procedendo”. Nei ricorsi si leggono solo fugaci riferimenti alle argomentazioni esposte in sentenza sul convegno di Neuss, che dovrebbero essere confrontate con una memoria depositata dal P.M. in udienza preliminare, in realta’ non depositata, nonche’ alla consulenza (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS), alla consulenza (OMISSIS) ed alla perizia (OMISSIS), atti non allegati o trascritti, ne’ individuabili con riferimenti alla collocazione nel fascicolo di causa; inoltre, difetta una reale e valida correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
c) L’inammissibilita’ dei ricorsi che richiedono una mera rilettura e reinterpretazione degli atti; la censura di contraddittorieta’ intrinseca della motivazione in realta’ si risolve nella critica all’interpretazione data dal giudicante agli atti d’indagine, il che pretende una valutazione non consentita alla Corte di cassazione.
d) Infondatezza dei motivi di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 423 e 425 c.p.p.; il G.u.p. non ha modificato il fatto di reato ascritto all’imputato da intendersi quale accadimento umano nella sua concretezza. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 5307 del 2008 hanno riconosciuto la possibilita’ anche in udienza preliminare di assegnare al fatto di reato una definizione giuridica diversa in forza della regola generale di cui all’articolo 521 c.p.p., che persegue il fine della esatta applicazione della legge. Di tali principi i ricorrenti non tengono conto e richiamano l’articolo 423 c.p.p., non pertinente al caso perche’ riguardante la modifica dell’imputazione da parte del p.m. in udienza preliminare senza coinvolgere il potere-dovere del giudice di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica. Inoltre, la giurisprudenza si e’ gia’ occupata dei casi in cui, nel condurre tale operazione, era stato modificato l’elemento soggettivo del reato da doloso a colposo e ha escluso che in cio’ fosse ravvisabile un fatto diverso rispetto all’imputazione originaria.
Nel caso di specie il G.u.p. ha solo evidenziato elementi in fatto, come enucleati nell’imputazione, che collocano la condotta sul piano della colpa e non del dolo e cio’ prima ed a prescindere da ogni accertamento di merito e senza avere modificato l’accadimento descritto dall’accusa.
E’ parimenti infondata la doglianza di violazione dell’articolo 425 c.p.p., poiche’ il Giudice ha rilevato la causa estintiva del reato senza condurre alcuna prognosi di non sostenibilita’ dell’accusa di omicidio doloso in giudizio.
d) Infondatezza della censura sull’erronea derubricazione dell’addebito da omicidio volontario ad omicidio colposo. Il G.u.p., in adesione all’indirizzo interpretativo dello Sezioni Unite espresso nel caso ThyssenKrupp, ha escluso di poter ravvisare nella condotta anche il solo dolo eventuale mentre i ricorrenti insistono sul fatto che l’imputato si fosse rappresentato l’elevatissima probabilita’ di cagionare le gravissime conseguenze delle sue azioni senza confutare le contrarie considerazioni della sentenza impugnata. Richiamano gli accertamenti condotti nel primo processo in cui all’imputato era stato elevato l’addebito della violazione degli articoli 434 e 437 c.p., in cui sarebbe stato individuato il dolo di elevatissima intensita’, ma trascurano che in realta’ l’elemento soggettivo nella sua forma dolosa non e’ stato accertato in tale processo che si era concluso con il proscioglimento per prescrizione in applicazione della causa estintiva del reato in ossequio al criterio dettato dall’articolo 129 c.p.p., comma 2. In ogni caso, anche se nel precedente procedimento fosse stato accertato il dolo in relazione alle condotte di cui agli articoli 434 e 437 c.p., tale statuizione non puo’ esplicare effetti sul presente giudizio perche’ si dovrebbe dimostrare che l’agente ha inteso cagionare l’evento morte o se lo sia rappresentato quale conseguenza eventuale o certa del disastro ambientale dolosamente provocato. La disamina condotta nella sentenza circa il contesto di riferimento sotto il duplice profilo delle acquisizioni scientifiche e della normativa vigente all’epoca dei fatti e’ corretta e completa; per contro, l’assunto dei ricorrenti sulla gestione dell’attivita’ d’impresa da parte dell’imputato in un contesto illecito non tiene conto del fatto che in quegli anni l’impiego dell’amianto nelle produzioni industriali era consentito e lecito e che la dedotta violazione delle norme generali sulla polverosita’ non contiene la descrizione della condotta standard esigibile, alla quale parametrare il comportamento dell’imputato, che sino al giugno 1986 non era stata ancora elaborata. Pertanto, nonostante il disposto dell’articolo 2087 c.c., non e’ possibile commisurare la responsabilita’ del datore di lavoro in base a conoscenze scientifiche raggiunte in epoche successive.
Il Giudice non ha operato una selezione mirata degli atti per escluderne altri, ma ha fatto riferimento all’introduzione al congresso di Neuss del 1976 esposta dall’imputato, che costituisce l’elemento al quale si richiamano proprio i ricorrenti, nonche’ ad altre emergenze fattuali in contrasto con il presunto atteggiamento soggettivo in termini di consapevole adesione all’evento letale poi verificatosi, restituendo una dimensione colposa del fatto.
4. Con distinte memorie depositate in data 22 novembre 2017, dall’identico contenuto, le parti civili costituite Comune di Casale Monferrato, Comune di Rosignano Monferrato, Comune di Cella Monte, Comune di Ozzano Monferrato e Comune di Ponzano Monferrato, a mezzo del loro difensore e procuratore speciale, avv.to (OMISSIS), hanno rappresentato la fondatezza dei motivi dei ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale presso la Corte di appello. Hanno dedotto che:
– lo scopo dell’udienza preliminare e’ quello di interporre un filtro tra la fase delle indagini ed il dibattimento, da celebrarsi solo quando il materiale probatorio raccolto dal p.m. prospetti la plausibilita’ e l’utilita’ del passaggio alla fase giudiziale del processo;
– al g.u.p. non competono poteri cognitivi equiparabili a quelli del giudice del dibattimento, dovendosi limitare a valutare se il materiale probatorio offra la ragionevole possibilita’ di trovare la condivisione del giudice del dibattimento senza poter approfondire piu’ di tanto il fondamento della richiesta;
– non essendo dubbio nel caso di specie il nesso causale tra l’attivita’ condotta dall’imputato ed i decessi delle persone indicate nell’imputazione, al G.u.p. del Tribunale di Torino spettava soltanto il compito di verificare se gli atti d’indagine consentissero il passaggio alla fase dibattimentale e supportassero l’ipotesi della responsabilita’ dell’imputato per le fattispecie di omicidio volontario ascrittegli, senza poter condurre valutazioni ulteriori atte a modificare i fatti come descritti dall’accusa;
– il materiale probatorio offerto dal p.m. era tale da supportare la prospettazione accusatoria e da dimostrare, quanto meno, il dolo eventuale, desumibile da plurimi elementi indiziari, costituiti da: a) posizione apicale rivestita dallo (OMISSIS) all’interno di (OMISSIS) s.p.a. per un decennio; b) diffusione nell’ambiente di fibre di amianto nocive per la salute con elevatissima probabilita’ di cagionare malattie pericolose ad esito infausto; c) esposizione all’inalazione di dette fibre dei lavoratori addetti all’impresa, dei loro familiari e degli abitanti delle zone inquinate anche a ragione della prassi aziendale di cedere il c.d. “polverino” a terzi per il suo impiego a scopi estranei alla produzione di (OMISSIS) s.p.a.; d) consapevolezza in capo all’imputato della pericolosita’ di tale processi produttivi e di tale attivita’ di cessione a fronte di una legislazione che si stava orientando per considerare pericolosa la produzione di amianto; e) protrazione della condotta gestionale per un decennio in assenza dell’adozione di tecnologie adeguate all’eliminazione dei pericoli, di investimenti idonei a garantire la sicurezza e la salute, di iniziative di bonifica dei siti industriali contaminati; f) promozione di vere campagne di disinformazione dell’opinione pubblica e dei lavoratori sui rischi legati all’uso industriale dell’amianto, fatti apparire come inesistenti e minimi sulla scorta delle opinioni di sedicenti esperti che avevano elaborato teorie poi definitivamente superate e della diffusione di notizie infondate sull’adozione di iniziative di bonifica dei siti; g) perseguimento del fine di profitto. Pertanto, il G.u.p. avrebbe dovuto disporre il rinvio a giudizio dell’imputato.
Gli elementi evidenziati dall’accusa risultano in sintonia con i criteri dettati nella sentenza della Suprema Corte, Sez. Unite, n. 38343 del 24/4/2014, ma sono stati considerati soltanto in modo parziale ed erroneamente quanto alla loro rilevanza ai fini di individuare l’elemento soggettivo del dolo. Non competeva al G.u.p. addentrarsi in complesse ed opinabili considerazioni sull’elemento soggettivo del reato, tematica che, per le possibili soluzioni alternative, avrebbe dovuto riservare al giudizio del Tribunale. Ha in ogni caso errato nell’apprezzare i pur parziali elementi presi in esame e ritenuti inidonei a dar prova del dolo eventuale, di cui nel caso ricorrevano tutti gli indicatori elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’ a fronte di una condotta insistita e caparbia per oltre un decennio, indifferente alla salute ed alla sicurezza dei dipendenti e delle comunita’ locali.
5. Con memoria depositata in data 1 dicembre 2017 la parte civile costituita Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, I.N.A.I.L., in persona del Presidente pro-tempore e per il tramite della propria Avvocatura Generale, ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Il G.u.p. ha in effetti modificato il fatto di reato contestato escludendo la continuazione ed anticipando una valutazione prognostica di non sostenibilita’ dell’accusa di omicidio volontario in dibattimento, fondata piu’ su’esplorazione dei possibili esiti, che su una ragionata verifica circa lacune o insufficienze probatorie tali da escludere una soluzione differente dall’assoluzione dell’imputato. Nel caso, applicando la c.d. “formula di Franck”, come indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza nr. 38343 del 2014, avrebbero dovuto ravvisarsi tutti gli indici del dolo eventuale poiche’ l’imputato aveva accettato consapevolmente, per fine di mero profitto, il rischio degli effetti letali dell’esposizione ad amianto, da tempo oggetto di studi scientifici mirati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.Si premette che, per essere le due impugnazioni propositive delle medesime questioni ed avere contenuto del tutto sovrapponibile, la loro disamina verra’ condotta unitariamente.
2. Il primo motivo prospettato dai ricorsi devolve due questioni in rito, incentrate sull’illegittima modificazione dell’addebito, operata dal Giudice per l’udienza preliminare in via autonoma e con usurpazione delle funzioni istituzionali dell’organo dell’accusa da un lato e del giudice del dibattimento dall’altro, in violazione delle disposizioni dettate dagli articoli 423 e 425 c.p.p. e sull’inosservanza dei limiti cognitivi propri del giudice che debba assumere la decisione circa il rinvio a giudizio dell’imputato.
2.1 Quanto al primo tema, l’iniziativa impugnatoria assunta dai due Procuratori torinesi illustra la doglianza mediante il sollecitato raffronto tra l’imputazione riportata nella richiesta di rinvio a giudizio e quella esposta nella sentenza impugnata, al cui esito dovrebbe emergere “ictu oculi” la violazione denunciata per avere il Decidente alterato il fatto nei suoi elementi essenziali di accadimento concreto.
2.1.1 Premesso che la censura si presenta incompleta e non del tutto specifica in quanto omette di rappresentare in quali termini fosse stata formulata in origine l’accusa, la conduzione da parte del Collegio della verifica sollecitata dalle impugnazioni consente di apprendere che, all’atto dell’esercizio dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, era stata contestata la commissione del delitto di cui “all’articolo 81 c.p., comma 2, articolo 575 c.p., articolo 577 c.p., comma 1, nn. 2 e 4 e articolo 61 c.p., n. 1, perche’ in esecuzione del medesimo disegno criminoso, agendo con coscienza e volonta’, cagionava la morte di 258 tra lavoratori operanti presso i predetti stabilimenti, familiari degli stessi e cittadini residenti nelle zone limitrofe tali stabilimenti, alle date e nei luoghi sotto indicati per ciascuno…”, cui era seguita una tabella riportante sinotticamente: l’identita’ dei deceduti, i luoghi ed i periodi di svolgimento dell’attivita’ lavorativa o di residenza, le date e le cause del decesso; l’analitica descrizione in punti distinti da A) a L) delle circostanze di fatto cadute sotto la percezione dell’imputato, delle determinazioni assunte, delle finalita’ perseguite, delle conseguenze derivatene; la contestazione delle circostanze aggravanti.
L’apprezzamento della fattispecie concreta, operato dal Giudice, si e’ tradotto nell’individuazione del reato previsto dall’articolo 589 c.p., commi 1, 2 e 4; articolo 61 c.p., n. 3, perche’ cagionava la morte dei lavoratori operanti presso i predetti stabilimenti, familiari degli stessi e cittadini residenti nelle zone limitrofe tali stabilimenti, alle date e nei luoghi sotto indicati per ciascuno…addetti ad operazioni comportanti esposizione ad amianto, per colpa e, in particolare, per imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme sull’igiene del lavoro, e, segnatamente, dell’articolo 2087 c.c.; Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 4, lettera a), b), c), d), articoli 19, 20, 21 e 33; Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 377 e 387; Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 157 – 176″, cui e’ seguita l’elencazione dei punti da A) a L), esattamente riproduttiva di quanto esposto nella richiesta di rinvio a giudizio e la indicazione della circostanza aggravante “di avere agito nonostante la previsione dell’evento”.
2.1.2 Ebbene, l’intervento decisorio del Giudice per l’udienza preliminare ha inciso soltanto su due aspetti dell’accusa, ossia sull’elemento psicologico e sulle circostanze aggravanti, senza avere apportato modifiche alla descrizione dei comportamenti individuati come illeciti e del nesso di causalita’ con gli eventi letali scaturitine, rispetto ai quali il fatto come delineato nell’imputazione contenuta in sentenza e’ del tutto riproduttivo della versione presente nella richiesta di rinvio a giudizio. A ben vedere pero’, contrariamente a quanto sostenuto con le impugnazioni, l’atto imputativo del pubblico ministero non offre l’esplicita indicazione del dolo intenzionale o diretto, ma soltanto dell’avere l’imputato agito con “coscienza e volonta’”, locuzione generica che non esprime il riferimento alla nozione tipica legale di dolo, oppure di colpa, ma costituisce il presupposto generale per poter configurare la responsabilita’ secondo quanto prescritto dall’articolo 42 c.p., comma 1, il quale pretende perche’ possa essere irrogata la sanzione penale che l’azione o l’omissione sia compiuta con “coscienza e volonta’”. Gli unici specifici indicatori della contestazione di una condotta dolosa sono piuttosto rinvenibili nella rubrica, ove sono inseriti gli articoli 575 e 577 c.p., che sanzionano appunto la fattispecie di omicidio volontario e necessariamente doloso e nella contestazione della commissione delle condotte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Nella individuazione del carattere colposo della condotta nelle sue due forme possibili della colpa sia generica, che specifica, si rinviene, non gia’ l’alterazione del fatto in tutti i suoi tratti caratterizzanti, ne’ la sua radicale immutazione, ma la concretizzazione della piu’ vaga accusa strutturata dall’ufficio requirente e l’individuazione della diversa fattispecie astratta alla quale il Giudice ha ritenuto di dover rapportare la concreta vicenda illecita, come definita dalle compiute investigazioni.
2.1.3 In tali determinazioni, giustificate da puntuali argomentazioni nella sentenza impugnata, non e’ dato ravvisare la violazione dell’articolo 423 c.p.p., che regola l’eventuale mutamento dell’imputazione nel corso dell’udienza preliminare. La disposizione contiene due disposizioni diverse: al primo comma riserva al pubblico ministero la possibilita’ di rilevare e contestare che il fatto e’ empiricamente diverso dalla descrizione effettuatane nel capo di imputazione, oppure presenta un contenuto di disvalore piu’ ampio a ragione della sussistenza di una circostanza aggravante, o di altro reato connesso ai sensi dell’articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera b). Il comma 2, invece, attribuisce sempre al pubblico ministero la facolta’ di rilevare un fatto nuovo, ascrivibile all’imputato e non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, intendendo per tale quello ontologicamente diverso rispetto a quanto gia’ configurato, che non lo sostituisce, ma vi si aggiunge quale ulteriore addebito, prevedendo che alla sua contestazione possa procedersi in udienza preliminare soltanto a condizione che il p.m. ne faccia richiesta e l’imputato vi consenta. Nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimita’ la norma riguarda modificazioni dell’atto di accusa concentrate sul fatto, inteso quale “dato empirico, fenomenico, un dato della realta’, un accadimento, un episodio della vita umana, cioe’ la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta e non, se si vuole, lo schema legale nel quale collocare quell’episodio della vita umana” (Cass., Sez. U., n. 16 del 22/10/1996, Di Francesco, rv. 205617). La stessa non riguarda e non preclude, invece, al giudice di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, attivita’ che consiste nella sua sussunzione in una fattispecie astratta differente rispetto a quella individuata dall’organo dell’accusa e si risolve nella corretta applicazione della legge. Il principio di legalita’, che sorregge l’ordinamento e l’attivita’ giurisdizionale, pretende la propria osservanza in ogni fase del processo, anche all’udienza preliminare, quale snodo di passaggio dalle indagini al giudizio, sicche’ e’ consentito e doveroso anche per il giudice che vi e’ preposto, in analogia con quanto previsto per il dibattimento dall’articolo 521 c.p.p., disposizione che e’ espressione di un valore di portata generale, “accertare che fatto e schema legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal p.m. riconducendo, cosi’, la fattispecie concreta, anche se a determinati limitati fini, nello schema legale che le e’ proprio” (Cass., Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, Battistella, rv. 238239). La modificazione della definizione giuridica del fatto, cosi’ delineata mediante la lettura estensiva dell’articolo 521 c.p.p. e della sua interpretazione sistematica in relazione all’articolo 423 c.p.p., avvalorata anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 347 dell’11/07/1991; n. 88 del 7/3/1994; n. 112 del 23/3/1994), poiche’ non costituisce mutamento della imputazione intesa quale fattispecie concreta, non interferisce con l’esercizio dell’azione penale e col potere autonomo del pubblico ministero di effettuare le relative scelte, ma estrinseca il controllo di legalita’ connaturato alla funzione giurisdizionale. Ne discende la possibilita’ per il giudice dell’udienza preliminare, che dissenta dalla definizione giuridica del fatto assegnata dal pubblico ministero, di individuare gli articoli di legge violati dal comportamento tenuto dall’imputato, come emerso dal materiale probatorio ottenuto dalle indagini, e di inserirli nel decreto che dispone il giudizio in luogo di quelli individuati con l’atto imputativo, nonche’ di descrivere “con la completezza che ritiene necessaria il fatto storico oggetto dell’accusa” (Corte cost., n. 112/94 citata).
Ad ulteriore conferma della correttezza e legittimita’ dell’operato del giudice merita ricordare che anche in tempi piu’ recenti le Sezioni Unite di questa Corte, nell’ambito della riflessione esegetica condotta sulla natura e sulle funzioni dell’udienza preliminare, individuata quale momento processuale, non soltanto deputato al controllo sull’esercizio dell’azione penale, ma anche alla valutazione “circa la consistenza dell’accusa, in base ad una prognosi sulla possibilita’ di successo nella fase dibattimentale (Cass., Sez. U., 30/10/2002 n. 39915, Vottari)” al fine della “stabilizzazione dell’accusa”, hanno ribadito che tale risultato puo’ essere conseguito mediante il potere del giudice di sollecitare il pubblico ministero ad apportare modifiche all’imputazione per il caso di diversita’ del fatto ex articolo 423 c.p.p. o comunque quando la sua formulazione sia incompleta o generica, di restituire gli atti se tali adeguamenti non siano compiuti e di assegnare direttamente al fatto una definizione giuridica diversa (Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, Battistella, rv. 238239).
A tali consolidati principi si e’ attenuto il Giudice. Pertanto, puo’ esprimersi il seguente principio di diritto: “La definizione del fatto di reato quale omicidio colposo, aggravato dalla previsione dell’evento, anziche’ quale omicidio volontario, sorretto da dolo diretto o eventuale, operata dal Giudice dell’udienza preliminare con la sentenza di proscioglimento dell’imputato ex articolo 425 c.p.p., non viola le disposizioni di cui all’articolo 423 c.p.p., perche’ non realizza la modificazione dell’imputazione originaria elevata dal pubblico ministero all’atto dell’esercizio dell’azione penale, non alterando i tratti essenziali dell’addebito inteso quale episodio naturalistico e concreto, che viene soltanto rapportato alla fattispecie astratta, ritenuta giuridicamente piu’ corretta”.
2.1.4 Da quanto premesso discende altresi’ la palese infondatezza dell’eccezione sollevata dalle parti civili eredi del deceduto (OMISSIS) nel corso della discussione, laddove hanno sostenuto che la derubricazione operata dal G.u.p., frutto di una completa modificazione dell’accusa anche in relazione al nesso di causalita’ ed all’evento, rende la sentenza di proscioglimento affetta da abnormita’.
2.1.4.1 Va premesso che, per quanto gia’ esposto, non trova rispondenza negli atti l’assunto che addebita al G.u.p. la radicale trasformazione del fatto, operata in relazione a tutti i suoi elementi identificativi, poiche’, al contrario, sia quanto alla causalita’, che all’evento, nessun elemento di novita’ risulta essere stato introdotto.
2.1.4.2 E’ noto che la riflessione esegetica sul tema e’ pervenuta ad esiti definitori tuttora validi ed insuperati con la sentenza delle Sezioni Unite n. 25957 del 26/3/2009, Toni, rv. 243590, i cui principi sono stati ribaditi piu’ recentemente da Sezioni Unite, n. 2 del 18/01/2018, P.m. in proc. Ksouri, non ancora massimata. Nell’individuare l’area dell’abnormita’ ricorribile per cassazione, si e’ affermato che la tradizionale duplice accezione, strutturale e funzionale, deve essere ricondotta ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto, che si aggiunge a quelli tassativi stabiliti dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, quanto come esercizio di un potere in difformita’ dal modello descritto dalla legge. Se e’ tratta la conclusione che, nello specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, l’abnormita’ strutturale e’ riconoscibile soltanto nel “caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioe’ completamente al di fuori dei casi consentiti, perche’ al di la’ di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L’abnormita’ funzionale, riscontrabile, come si e’ detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilita’ di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo”.
2.1.4.3 Ebbene, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle due manifestazioni di abnormita’, in quanto, sul piano strutturale, la facolta’ di individuare l’esatta norma incriminatrice, cui rapportare il fatto di reato delineato nella richiesta di rinvio a giudizio e’ conferita al giudice per le indagini preliminari dal sistema processuale in analogia con quanto previsto dall’articolo 521 c.p.p., come affermato da costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’ e costituzionale, gia’ citato; sul piano funzionale, tale intervento non ha di per se’ arrestato il corso del procedimento, ma ha consentito che lo stesso procedesse sul corretto binario di una definizione giuridica piu’ appropriata al caso senza avere determinato una stasi irrimediabile, ne’ qualsiasi forma di nullita’ successivamente rilevabile.
2.2 E’ inammissibile il primo motivo dei ricorsi anche in riferimento alla dedotta violazione dell’articolo 425 c.p.p..
Al proscioglimento dell’imputato il Giudice e’ pervenuto ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. a ragione della constatata estinzione del reato di omicidio colposo, seppur aggravato ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 3, per il decorso del termine massimo di prescrizione; tale determinazione da’ osservanza all’obbligo, valevole per ogni stato e grado del processo, di immediata declaratoria delle cause di non punibilita’ a fronte dell’insussistenza di evidenti prove dell’innocenza dell’imputato.
2.2.1 In primo luogo, non trova rispondenza nel percorso motivazionale della sentenza in verifica che il G.u.p. abbia espresso un giudizio prognostico, sfavorevole alla parte pubblica, circa la sostenibilita’ dell’accusa in giudizio, essendosi, invece, limitato ad applicare la causa estintiva del reato, come ridefinito sul piano giuridico nei termini predetti, in ossequio alla regolare generale dettata dall’articolo 129 citato, sul presupposto della mancata emersione dell’evidente insussistenza del fatto o della non riferibilita’ alla persona dell’imputato, evenienze che avrebbero imposto la decisione di proscioglimento nel merito.
2.2.2 Oltre a tale gia’ dirimente rilievo, va aggiunto che la formulazione del motivo soffre di una formulazione generica e comunque priva di autosufficienza. Assumono i ricorrenti che il Giudice avrebbe operato una selezione arbitraria di atti e documenti sottoposti a valutazione, siccome funzionali a giustificare l’esito decisorio raggiunto, nell’omessa considerazione dei “molti altri presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero”. La censura si limita a richiamare una memoria depositata all’udienza del 21/05/2015, ventisei atti processuali e documenti indicati in tale scritto ed ulteriore elenco di documenti in numero di 75 indicati all’udienza del 29/11/2016, che sarebbero tutti in grado di convincere circa la necessita’ del rinvio a giudizio dell’imputato. Cosi’ formulato, il motivo di censura non puo’ essere apprezzato nella sua fondatezza: vi osta l’assenza del necessario fondamento dimostrativo per la mancata produzione del materiale documentale cui esso e’ riferito e la genericita’ deduttiva, poiche’ esso non consente di comprendere quali precisi atti e documenti fossero rilevanti a sostegno della postulazione accusatoria, quale contenuto rappresentativo fosse loro proprio e quale incidenza potessero esplicare a fini della decisione da assumere.
Del pari la denunciata lettura “fuorviante e contraddittoria dei pochi elementi indicati a sostegno della decisione assunta” costituisce doglianza che si alimenta di riferimenti ad atti non resi disponibili per questa Corte Suprema. Invero, a tal fine e’ insufficiente il richiamo, sia alla memoria depositata all’udienza del 21/05/2015, che dovrebbe fungere da termine di raffronto con quanto argomentato in sentenza circa il dibattito svolto nel corso del convegno di Neuss e la citazione di una frase estrapolata da non si sa bene quale atto processuale, sia alle due sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte di appello di Torino nel processo definito con la sentenza della Corte di cassazione n. 7941/15. La memoria in realta’ non e’ rinvenibile negli atti del fascicolo processuale e non se ne conoscono in nessun modo gli assunti, ne’ le argomentazioni illustrative, perche’ non riprodotte come tali nei ricorsi; le valutazioni espresse da altre autorita’ giudiziarie in merito all’addebito di disastro ambientale ed al relativo elemento soggettivo del dolo non sono esaminate nel percorso logico-giuridico che le ha motivate e quindi non possono essere prese in considerazione. In altri termini, quanto dedotto col primo motivo di ricorso e’ carente dei necessari riferimenti ai dati fattuali ed alle fonti probatorie e si risolve nella irrituale, quindi inammissibile, prospettazione della violazione della norma di cui all’articolo 425 c.p.p..
Si ricorda al riguardo che e’ onere della parte ricorrente provvedere alla individuazione e rappresentazione degli atti processuali di cui intende avvalersi per sostenere le proprie ragioni ed offrire prova del travisamento degli esiti probatori o degli atti, rispetto ai quali prospetti un vizio procedurale in cui sia incorso il giudice del provvedimento impugnato, onere che puo’ essere assolto in modo diversi, quali la integrale riproduzione del contenuto degli atti di riferimento nel contesto del ricorso, la produzione altrettanto integrale delle relative copie, l’indicazione della precisa collocazione degli atti nell’ambito dell’incarto processuale. Non e’ dunque compito del giudice di legittimita’ quello di supplire ad eventuali carenze della parte proponente il ricorso nell’assolvere al descritto onere mediante la lettura della totalita’ degli atti processuali o la ricerca di quelli utili o citati nell’impugnazione, il cui esame diretto gli e’ precluso, tranne che la fondatezza del vizio dedotto non emerga con evidenza ed immediatezza dalla stessa articolazione del ricorso o dal provvedimento (Cass., sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, rv. 256723; sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, rv. 246552; sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna e altro, rv. 248192; sez. 1 nr. 16706 del 18/03/2008, Falcone, rv. 240123; sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, rv. 243225; sez. 1, nr. 47499 del 29/11/2007, Chialli, rv. 238333)
I medesimi principi sono stati affermati anche con specifico riferimento alla verifica sulle questioni processuali, nel senso che, per quanto alla Corte di Cassazione sia consentito esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto un motivo in rito, e’ comunque necessario che nel ricorso “venga quanto meno specificamente indicato l’atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche o quello affetto dal vizio denunziato, e che l’atto da esaminare sia contenuto nel fascicolo processuale medesimo o che, comunque, la parte ne richieda l’acquisizione al giudice di merito ovvero lo produca nel giudizio di legittimita’” (Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, rv. 232508; sez. 4, n. 25310 del 07/04/2004, Ardovino e altri, rv. 228953; sez. 6, n. 10373 del 16/01/2002, Gionta ed altri, rv. 221352).
Per le ragioni esposte, i ricorsi non rispettano tali prescrizioni, ne’ illustrano possibili sviluppi conoscitivi acquisibili dal passaggio del procedimento alla fase dibattimentale e dalla istruttoria in esso conducibile, idonei a modificare il quadro delle acquisizioni probatorie gia’ ottenute ed a fornire dimostrazione della natura dolosa delle condotte illecite, come tali non ancora estinte per prescrizione.
3. Col secondo motivo i ricorrenti contestano la correttezza sul piano sostanziale della compiuta derubricazione dell’addebito per la riconoscibilita’ del dolo nei comportamenti tenuti dall’imputato, tanto nella forma diretta, quanto in quella eventuale, per avere egli protratto la gestione dell’attivita’ di impresa, connotata da documentata pericolosita’ per la salute dei lavoratori dipendenti, dei loro congiunti e di terzi residenti in prossimita’ degli stabilimenti industriali, nella coscienza e volonta’ di cagionare il decesso di costoro.
3.1 La sentenza in esame ha negato la riscontrabilita’ del dolo intenzionale ed anche diretto a ragione dell’assenza di qualsiasi indicazione probatoria circa il voluto perseguimento da parte dello (OMISSIS) della morte dei propri dipendenti e di quanti entrati a contatto con fibre di amianto, quale effetto al quale sarebbe stata orientata finalisticamente la condotta gestionale posta in essere. Al riguardo i ricorsi, oltre a ripetere la contraria asserzione, non sviluppano alcuna argomentazione di contrasto e dimostrativa della incoerenza logica e dell’inadeguatezza motivazionale della decisione avversata, esprimendo un mero dissenso, per lo piu’ immotivato, quindi in se’ inammissibile.
3.2 La sentenza ha quindi affrontato il piu’ delicato tema del possibile riconoscimento del dolo eventuale. Il ragionamento valutativo condotto ha premesso che la formulazione dell’imputazione, per come illustrato dai Pubblici Ministeri presenti in udienza, era stata inizialmente orientata verso l’addebito colposo per poi essere mutata nella fattispecie dolosa a seguito della pronuncia di estinzione per prescrizione dei reati di cui agli articoli 434 e 437 c.p. contestati nel procedimento n. 24265/2004 R.G.N.R. e del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 38343 del 2014. Ha pero’ replicato in modo corretto e pertinente con due ordini di obiezioni: a) nel precedente procedimento non era stato definitivamente accertato il dolo del comportamento omissivo, causa del disastro ambientale addebitato all’imputato, per avere i giudici di appello e di legittimita’ soltanto escluso l’evidenza dei presupposti del proscioglimento nel merito con conseguente prevalenza della causa di estinzione della prescrizione ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, affermazione che trova effettiva rispondenza nella motivazione della sentenza sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 23/02/2015, P.C., R.C. e (OMISSIS), rv. 262788, ove al punto 9.3.3 pag. 66 si e’ precisato che per effetto della declaratoria di estinzione del reato restavano assorbite le doglianze relative all’elemento soggettivo del reato, valutabili in punto di fatto soltanto da parte del giudice di merito; b) in ogni caso, anche se fosse stato accertato, il dolo dei delitti di disastro innominato e di omissione di cautele antinfortunistiche non avrebbe potuto influenzare la decisione ed indurre a ravvisare il dolo dell’omicidio volontario per la diversita’ di eventi naturalistici che li contraddistingue e sui quali deve cadere la previsione e l’accettazione della loro verificazione.
Le contrarie osservazioni dei ricorrenti esauriscono la loro capacita’ confutativa sul piano del mero dissenso senza poter dare contezza dei vizi denunciati, perche’:
– quanto al dolo dei reati di cui agli articoli 434 e 437 c.p., ripropongono la tesi del suo accertamento nel separato procedimento in contrasto con quanto stabilito nella sentenza della Suprema Corte, la quale, al contrario, si e’ occupata esplicitamente soltanto del delitto di disastro innominato e ha precisato alle pagg. 51-52 della sua motivazione, che l’imputazione rendeva estranei alla contestazione i singoli eventi lesivi alle persone colpite da malattie derivate da inalazione di fibre di amianto, eventi diversi anche sul piano naturalistico dal disastro verificatosi, inteso quale fenomeno distruttivo di dimensioni diffuse e straordinarie con pericolo per la vita e l’integrita’ di un numero indeterminato di persone, non coincidente con le malattie o la morte di uno o piu’ soggetti, e che, in coerenza con tale constatazione, anche il compendio probatorio era basato su indagini epidemiologiche svolte sulle popolazioni delle persone esposte a quel materiale in assenza di specifici accertamenti sulla derivazione causale delle patologie individualmente contratte;
– quanto alla incidenza della relativa indagine ai fini del giudizio di responsabilita’ per la fattispecie di omicidio, insistono sulla volontaria omissione di cautele antiinfortunistiche, che e’ alla base del meccanismo causativo dei decessi, senza condurre una puntuale analisi sul piano soggettivo e riscontrare che proprio tali decessi, quale evento fossero stati previsti ed accettati dal soggetto responsabile.
Inoltre, in sentenza sono state oggetto di analitica considerazione le seguenti circostanze:
– i controlli effettuati dall’Ispettorato del lavoro di Alessandria sullo stabilimento di (OMISSIS) negli anni 1976-1980, pur avendo rilevato la necessita’ di imporre prescrizioni a tutela della salute dei lavoratori ivi impiegati e riscontrato alcune violazioni della normativa antiinfortunistica, non avevano mai esitato segnalazioni circa il rischio, insito in quegli ambienti lavorativi, del loro decesso a migliaia perche’, diversamente, avrebbero imposto misure piu’ restrittive e severe, mai adottate;
– lo stato delle conoscenze scientifiche sulla pericolosita’ dell’inalazione di fibre di amianto nel periodo in cui l’imputato aveva diretto (OMISSIS) s.p.a. tra la seconda meta’ degli anni settanta e la prima meta’ degli anni ottanta, era ancora incerto e poneva soltanto in correlazione il rischio di contrarre malattie polmonari tumorali all’inalazione di polveri contenenti fibre di amianto;
– la legislazione, nazionale e comunitaria, vigente nel medesimo periodo, pur contemplando la patologia tumorale polmonare tra le malattie professionali contraibili a seguito della lavorazione dell’amianto, sostanza ritenuta pericolosa anche per l’ambiente, sul presupposto che l’intensita’ del rischio era direttamente proporzione all’entita’ dell’esposizione aveva introdotto il sistema del valore limite di fibre di amianto per tempo di esposizione e soltanto nel 1991 col Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 era stato fissato un valore massimo, cui era seguita nel 1992 con la L. n. 257, ossia dopo la chiusura degli stabilimenti (OMISSIS) s.p.a., la previsione del divieto di estrazione, l’importazione, esportazione, commercializzazione e produzione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono;
– nel 1986 all’epoca della chiusura degli impianti (OMISSIS) s.p.a. non era stata ancora elaborata in sede legislativa una tipologia di condotta standard, da tenere nei processi produttivi che impiegavano amianto, rispetto alla quale raffrontare le lavorazioni effettuate nei siti industriali gestiti dall’imputato ed apprezzarne la difformita’ dal modello legale ed il livello di antigiuridicita’;
– le conoscenze specifiche acquisite dall’imputato sulle patologie contraibili dalla lavorazione dell’amianto, secondo quanto emerso dal convegno tenutosi a Neuss nel 1976, erano condizionate dal fatto della loro ancora rara verificazione a meta’ degli anni settanta per i lunghi tempi di latenza, dalla limitatezza del sapere scientifico e dalla convinzione erronea che il contenimento della concentrazione di fibre di amianto negli stabilimenti costituisse presidio sufficiente alla tutela della salute dei lavoratori, le cui morti gia’ verificatesi erano imputate altrettanto erroneamente all’esposizione ad elevate concentrazioni e per tempi protratti, avvenuta in passato, ma evitata per le cautele nel frattempo adottate;
– durante la gestione condotta dall’imputato era stata prestata attenzione alla specifica problematica con l’introduzione o l’avvio nel ciclo produttivo di metodiche di rilevazione della concentrazione delle polveri e di innovazioni tecnologiche, accertate mediante le testimonianze escusse, misure che, per quanto incomplete, inefficienti e gravemente erronee sulla idoneita’ a prevenire l’insorgenza di patologie tumorali, avevano effettivamente ridotto la concentrazione di fibre di amianto ed abbassato il rischio per la salute dei lavoratori nella convinzione che le prime morti verificatesi tra costoro fossero dipese dall’elevata polverosita’ delle lavorazioni condotte negli anni passati, interventi che comunque avevano progressivamente ridotto l’illiceita’ del contesto; inoltre, erano stati costituiti il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), organismi volti a verificare le condizioni degli stabilimenti attraverso misurazioni sulla concentrazione delle fibre ed a stimolare il rispetto delle norme sulla sicurezza ed imposto il divieto di cessione a terzi di polverino, oltre al tentativo di sostituire l’amianto con altro materiale meno pericoloso.
Da tali premesse i il G.u.p. ha dedotto che lo (OMISSIS) aveva agito quale imprenditore informato, avveduto, consapevole delle possibili implicazioni negative sulla salute derivanti da un utilizzo incauto dell’amianto, abile nel perseguire la finalita’ di profitto e promotore di iniziative con imprese concorrenti per coordinare gli interventi per la costituzione di regolamentazioni conformi alle leggi ed al tempo stesso per non autoescludersi dal mercato. Ha pero’ conclusivamente negato che dalle indagini condotte fossero emersi elementi di conoscenza valutabili quali indicatori del dolo eventuale, risultando soltanto la mera colpa con previsione per non avere l’imputato agito, manifestando adesione agli eventi letali poi verificatisi su vasta scala.
3.3 Per contrastare il percorso motivazionale cosi’ riassunto i ricorsi oppongono la intrinseca contraddittorieta’ delle argomentazioni esposte per avere il Giudice elencato specifiche circostanze che sarebbero indicative della previsione degli effetti disastrosi della politica aziendale, perseguita dall’imputato a fine di profitto anche a costo di sacrificare molte vite umane. Gia’ questo primo rilievo, per come formulato, non puo’ giovare per conseguire l’annullamento della sentenza in esame, dal momento che si limita ad indicare elementi significativi dell’avvenuta previsione dell’evento infausto correlato alle lavorazioni nocive, ma non prova che da essi sia desumibile l’avvenuta accettazione di quelle conseguenze tragiche, verificatesi su scala collettiva. Inoltre, gli ulteriori argomenti presenti nei ricorsi non si confrontano puntualmente e razionalmente con quanto esposto nella sentenza, che, oltre ad avere dato corretta applicazione dei principi interpretativi elaborati dalle Sezioni Unite nel caso Thyssen, ha raffrontato le deduzioni dell’accusa con i documenti acquisiti, citati puntualmente, quindi ha ricostruito le condotte e Io stato delle conoscenze scientifiche e della legislazione vigente all’epoca dei fatti secondo uno sviluppo motivazionale logico, coerente e privo di contraddizioni o di profili di irrazionalita’.
Per contro, quanto affermato nei ricorsi trascura che:
– l’individuazione del corretto modello di comportamento gestionale per un imprenditore del settore in cui si era trovato ad operare l’imputato, consistente nella totale dismissione dell’uso di amianto nei cicli produttivi, della cui pericolosita’ egli in tesi accusatoria sarebbe stato consapevole per quanto emerso dalla relazione al congresso di Neuss, non tiene conto che il bando di quel materiale sarebbe stato introdotto come prescrizione normativa soltanto a distanza di sei anni dalla chiusura degli impianti (OMISSIS) s.p.a., come rimarcato dal G.u.p., che ha correttamente escluso che tale risultanza possa concorrere efficacemente a definire il parametro legale cui raffrontare la condotta dell’imputato e nemmeno descrivere lo stato delle sue conoscenze o di quelle della comunita’ scientifica;
– le responsabilita’ apicali attribuite allo (OMISSIS) e la protrazione per un lungo arco temporale, pari ad un decennio, di tale attivita’ non dimostrano di per se’ che egli fosse stato informato e consapevole che l’unica scelta possibile per salvaguardare la salute dei dipendenti fosse quella di cessare la produzione;
– il fine di profitto perseguito, che aveva ispirato il risparmio sulle misure di sicurezza da adottare, non apporta dati illuminanti sull’atteggiamento soggettivo dell’imputato, anche perche’ e’ generica e non adeguatamente illustrata la obiezione che si basa sulle relazioni dei consulenti di parte (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS) e del perito prof. (OMISSIS), che, cosi’ come la relazione del prof. (OMISSIS), non sono state nemmeno prodotte in allegato ai ricorsi, cosi’ privi di autosufficienza e non valutabili sotto ogni profilo;
-il contesto nel quale la condotta e’ proseguita nel tempo e la diffusione di notizie rassicuranti, pur certamente errate, non dimostrano che le opinioni scientifiche allora formatasi, non chiaramente orientate a proibire la lavorazione dell’amianto o il suo impiego per usi civili, fossero state strumentalmente indotte dall’imputato a giustificazione delle proprie scelte illecite, tanto che anche la legislazione dell’epoca non era ancora orientata ad una drastica proibizione del trattamento dell’amianto.
E’ del pari insufficiente ed inidoneo a sostenere l’accoglimento dei ricorsi il richiamo a risalenti precedenti pronunce di legittimita’ dei primi anni duemila, che, per quanto riportato nelle impugnazioni, attengono al nesso di causalita’, oppure all’elemento soggettivo considerato come mera previsione dell’evento e non tengono conto della piu’ recente evoluzione dell’interpretazione proposta dalle Sezioni Unite, cui si e’ puntualmente attenuto il Giudice nella sentenza in verifica. Con la nota sentenza n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261104, questa Corte, nella sua piu’ autorevole formazione, ha individuato i criteri per operare la distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione dell’evento e ha chiarito che “il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilita’ di verificazione dell’evento concreto e, cio’ nonostante, (…) si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volonta’ dell’agente non e’ diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo”. Applicando tali principi al caso in esame, risulta giuridicamente corretto e ben motivato il convincimento espresso dal Giudice, per il quale, nelle specifiche condizioni in cui si era trovato ad operare l’imputato, la omissione di alcune cautele a tutela della salute dei lavoratori e la protrazione delle lavorazioni dell’amianto rende palese che costui non era determinato “ad agire comunque, anche a costo” di cagionare la morte di numerosissime persone venute in qualche modo a contatto con quel materiale, sicche’ i decessi, prodottisi a distanza di diversi anni dalla cessazione delle produzioni e pur prevedibili, non sono stati voluti dall’agente, che non ne ha accettato la verificazione.
Infine, anche la sollecitazione rivolta a questa Corte ad operare il capovolgimento “dell’interpretazione del quadro indiziario patrocinata dal G.u.p.” (pag. 15 ricorsi) equivale a censurare l’articolazione del ragionamento probatorio, contenuto in sentenza, mediante deduzioni, che imporrebbero a questa Corte di sostituire il giudizio di merito, svolto dal primo giudice con altro, parimenti di merito, opzione che al giudice di legittimita’ e’ interdetta.
In definitiva, i ricorrenti hanno chiesto di annullare la sentenza, criticando la ricostruzione fattuale e gli esiti del procedimento di valutazione degli elementi probatori operato dal giudice dell’udienza preliminare quanto alla ritenuta mancanza del dolo attraverso il richiamo di elementi fattuali, in parte indicati genericamente e non suffragati dalla documentazione di supporto, da apprezzare come piu’ conducenti e dotati di capacita’ dimostrativa rispetto a quelli valorizzati all’esito dell’udienza preliminare. Tale intervento cognitivo non e’ pero’ consentito alla Suprema Corte perche’ inconciliabile, sia con la propria funzione di controllo di legittimita’, sia con la natura dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, in ordine alla quale il sindacato conducibile investe il criterio prognostico adottato dal giudice dell’udienza preliminare per escludere che l’accusa sia sostenibile in giudizio, sostenibilita’ motivatamente esclusa per l’intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato.
Per le considerazioni svolte i ricorsi, affetti da genericita’ e da manifesta infondatezza in tutte le loro deduzioni, vanno dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
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