Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21942.
La massima estrapolata:
L’eccezionalita’ dell’arresto in flagranza trova ragionevole giustificazione nella “constatazione (da parte di chi procede all’arresto) della condotta del reo, nell’atto stesso della commissione del delitto, ovvero della diretta percezione di condotte e situazioni personali dell’autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza”.
In questa prospettiva, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa dell’indiziato con cose o tracce del reato richiede l’esistenza di una stretta contiguita’ fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le “cose” o le “tracce” del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuita’, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce:
nel caso di specie, la misura pre-cautelare, come risulta univocamente dal verbale di arresto, e’ stata adottata in assenza di diretta percezione di condotte e situazioni personali dell’autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza dell’indagato, ma sulla base delle informazioni rese da persona presente ai fatti.
Annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell’arresto.
Sentenza 17 maggio 2018, n. 21942
Data udienza 26 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/07/2017 del GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPUTO;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, di seguito indicate.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 14/07/2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto di (OMISSIS) in relazione al reato di cui agli articoli 56 e 591 c.p.p. e ha applicato all’indagato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare.
Avverso il provvedimento di convalida dell’arresto ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il primo motivo denuncia inosservanza degli articoli 381, 382 e 391 c.p.p.: l’arresto e’ stato eseguito solo sulla base delle indicazioni rese da terzi nell’immediatezza dei fatti agli operanti, che non hanno percepito direttamente la condotta criminosa ipotizzata. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine ai presupposti dell’arresto facoltativo in flagranza.
Con requisitoria scritta del 09/03/2016, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. (OMISSIS) ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla disposta convalida.
Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato – e assorbente – il primo motivo. Nel delineare la nozione di “quasi flagranza”, le Sezioni unite di questa Corte hanno rilevato che l’eccezionalita’ dell’arresto in flagranza trova ragionevole giustificazione nella “constatazione (da parte di chi procede all’arresto) della condotta del reo, nell’atto stesso della commissione del delitto, ovvero della diretta percezione di condotte e situazioni personali dell’autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza” (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 – dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa dell’indiziato con cose o tracce del reato richiede l’esistenza di una stretta contiguita’ fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le “cose” o le “tracce” del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuita’, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (Sez. 2, n. 20687 del 11/04/2017, Paunov, Rv. 270360): nel caso di specie, la misura pre-cautelare, come risulta univocamente dal verbale di arresto (al cui esame questa Corte ha accesso in considerazione del vizio processuale denunciato: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), e’ stata adottata in assenza di diretta percezione di condotte e situazioni personali dell’autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza dell’indagato, ma sulla base delle informazioni rese da persona presente ai fatti. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell’arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell’arresto.
Motivazione semplificata.
Leave a Reply