Ai fini della delibazione da compiersi quanto al pericolo di recidiva non e’ possibile prescindere dalla valutazione della gravita’ del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 maggio 2018, n. 20830.

La massima estrapolata:

Il nuovo testo dell’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera b) e c) risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravita’ del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalita’ della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si e’ svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati. Ai fini della delibazione da compiersi quanto al pericolo di recidiva, pur alla luce delle disposizioni della novella menzionata, non e’ possibile prescindere dalla valutazione della gravita’ del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalita’ e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un piu’ ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacita’ del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose .
Anche sul piano del giudizio cautelare, la valutazione negativa della personalita’ dell’indagato puo’ desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall’articolo 133 c.p.

Sentenza 10 maggio 2018, n. 20830

Data udienza 17 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. MIGNOLO OLGA, che conclude per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), sottoposto ad indagini in relazione a fatti di riciclaggio di somme di denaro provento di bancarotta fraudolenta in danno dei creditori di societa’ cooperative dichiarate fallite, meglio descritti nella contestazione preliminare e provvisoria enunciata nel titolo cautelare, per il tramite dei difensori interpone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano – in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari – in data 11 gennaio 2018, che aveva confermato l’ordinanza adottata dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Lecco, in data 28 novembre 2017, di rigetto dell’istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di (OMISSIS), con permanenza domiciliare nella fascia oraria compresa dalle ore 21.00 alle ore 7.00, per decorrenza dei termini di durata e di sostituzione della misura in atto con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2. L’impugnativa e’ affidata a due motivi che denunciano:
2.1. il vizio di violazione di legge, in relazione agli articoli 299, 305 e 306 c.p.p., poiche’ il Giudice delle indagini preliminari avrebbe potuto applicare al ricorrente la misura cautelare coercitiva dell’obbligo di dimora, richiesta dal Pubblico Ministero in sostituzione di quella degli arresti domiciliari, soltanto se l’organo inquirente avesse chiesto la proroga della custodia cautelare – prossima a scadere all’epoca di presentazione dell’istanza di sostituzione – ai sensi dell’articolo 305 c.p.p., comma 2, che consente il protrarsi della limitazione preventiva della liberta’ personale soltanto ove sussistano gravi esigenze cautelari, verificate in contradditorio delle parti, in relazione alla complessita’ o alla novita’ degli accertamenti; con la conseguenza che, in difetto di tale sequenza procedurale, la misura cautelare imposta doveva essere dichiarata inefficace per decorrenza dei termini di durata spirati il 17 novembre 2017, calcolati a far data dal 17 maggio 2017, quale momento della sottoposizione del (OMISSIS) alla misura cautelare in carcere disposta dallo stesso Ufficio del Giudice delle indagini preliminari (sostituita in data 26 maggio 2017 con quella degli arresti domiciliari);
2.2. il vizio di motivazione, per essere del tutto apodittica e, comunque, manifestamente illogica l’argomentazione spesa dal giudice distrettuale in ordine ai requisiti dell’attualita’ e della concretezza delle residue esigenze cautelari giustificative della misura cautelare dell’obbligo di dimora e per difetto di motivazione in ordine alla richiesta subordinata di sostituzione della misura imposta con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Il ricorrente omette di confrontarsi con il tenore letterale della norma di cui all’articolo 305 c.p.p. che disciplina l’istituto della proroga con riferimento alla sola custodia cautelare, in tale categoria di limitazione preventiva della liberta’ personale essendo ricomprese esclusivamente la misura cautelare in carcere di cui all’articolo 285 c.p.p. (o negli altri luoghi espressamente contemplati dagli articoli 285-bis e 286 c.p.p.) e la misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all’articolo 284 c.p.p., quest’ultima in virtu’ della clausola di equiparazione alla prima di cui all’articolo 284 c.p.p., comma 5.
Donde, essendosi fatto luogo, nel caso censito, ai sensi dell’articolo 299 c.p.p., comma 3, alla sostituzione della misura restrittiva degli arresti domiciliari con quella gradata dell’obbligo di dimora – con la modalita’ di esecuzione della permanenza domiciliare nelle ore notturne -, nessuna preliminare verifica delle esigenze cautelari residue in contradditorio delle parti era dovuta.
La sostituzione del regime custodiale con quello piu’ blandamente coercitivo previsto dall’articolo 283 c.p.p., ha determinato, inoltre, ai sensi dell’articolo 297 c.p.p., comma 2, la decorrenza ex novo dei termini di durata della diversa misura imposta – a far data dall’8 novembre 2017, momento di applicazione della misura dell’obbligo di dimora -, posto che la retrodatazione prevista dall’articolo 297 c.p.p., comma 3, non opera quando per lo stesso fatto, siano state eseguite nei confronti di uno stesso soggetto due ordinanze cautelari, una delle quali applichi una misura custodiale, mentre l’altra disponga una misura non detentiva (Sez. 6, n. 13886 del 20/12/2013 – dep. 24/03/2014, Tassone, Rv. 259498).
2. Quanto al profilo delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura cautelare imposta al ricorrente, l’evocata carenza motivazionale non sussiste.
Il Tribunale, infatti, con adeguato sviluppo argomentativo ha riscontrato un residuo pericolo di recidivanza, attuale e concreto, in relazione alle gravi e reiterate modalita’ delle condotte tenute, espressione di una personalita’, quella dell’indagato, incline a commettere – come attestato dai suoi numerosi precedenti specifici – delitti del tipo di quelli di cui all’addebito cautelare, suscettibili di riprodursi, con la stessa fenomenologia, ove nei confronti del prevenuto fosse dismesso ogni presidio.
Il Collegio del riesame ha, dunque, desunto il detto pericolo, non gia’ da un postulato astratto, ma dalla gravita’ oggettiva dei fatti e dalle caratteristiche della personalita’ dell’indagato e, in tal modo, ha reso corretta applicazione dei criteri valutativi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “Il nuovo testo dell’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera b) e c) risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravita’ del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalita’ della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si e’ svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati. (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522). Si e’, infatti, precisato che, ai fini della delibazione da compiersi quanto al pericolo di recidiva, pur alla luce delle disposizioni della novella menzionata, non e’ possibile prescindere dalla valutazione della gravita’ del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalita’ e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un piu’ ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacita’ del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798). La pluriennale giurisprudenza di questa Corte e’, del resto, univoca nell’affermare che, anche sul piano del giudizio cautelare, la valutazione negativa della personalita’ dell’indagato puo’ desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall’articolo 133 c.p. (Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Caterino e altri, Rv. 258070; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Cavallari, Rv. 237240; Sez. 4, n. 11179 del 19/01/2005, Miranda ed altri, Rv. 231583; Sez. 3, n. 19045 del 18/03/2004, Ristic, Rv. 228882), costituendo gli stessi dati sintomatici di pericolosita’ sociale e concreta capacita’ a delinquere (Sez. 1, n. 30561 del 15/07/2010, Micelli, Rv. 248322; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222; Sez. 6, n. 12404 del 17/02/2005, Genna, Rv. 231323).
Il giudice censurato non si e’ discostato dai criteri direttivi enunciati da questa Corte neppure con riferimento alla valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, ritenuto concreto ed attuale. Nell’affermare che l’esigenza di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera a), ricorresse con riferimento alla posizione dell’indagato, in ragione delle complesse indagini ancora in atto, nonostante la produzione documentale effettuata dal prevenuto, il Tribunale ha reso applicazione del principio di diritto a mente del quale, in tema di misure cautelari personali, deve ritenersi correttamente motivato il provvedimento del Tribunale del riesame che ravvisi la sussistenza del pericolo concreto di inquinamento probatorio, di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera a), nella esistenza di ulteriori indagini, connotate da effettiva necessita’, allorche’ l’irrimediabile incompletezza delle attivita’ di indagine ricostruttiva sia causata dall’indisponibilita’ di documenti riguardanti societa’ situate all’estero e riconducibili all’attivita’ della persona dell’indagato…; di talche’ e’ logico ritenere che l’affievolimento dello “status custodiae” renda plausibilmente certi comportamenti volti a interferire, con qualsiasi mezzo ed attraverso soggetti collegati, con l’attivita’ di indagine, con la conseguenza, altamente probabile, di porre a serio rischio l’intera ricostruzione dei movimenti finanziari nonche’ la scoperta ed il recupero delle somme distratte” (Sez. 5, n. 26401 del 18/05/2004, Cragnotti ed altro, Rv. 229881).
Quanto poi alla denunciata tautologicita’ della motivazione in punto di adeguatezza della misura cautelare imposta al ricorrente, dall’argomentazione nel complesso sviluppata in ordine alle esigenze cautelari, risulta che il Tribunale del riesame, attingendo alla riscontrata incapacita’ dell’indagato di “trarre alcuna controspinta positiva” dalle precedenti esperienze giudiziarie per delitti analoghi, ha adeguatamente spiegato le ragioni del proprio raggiunto convincimento circa l’impossibilita’ di contenere il rischio di reiterazione criminosa e di inquinamento probatorio mediante una misura ancora gradata e, in particolare, mediante quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Deve rilevarsi, quindi, che siffatta motivazione corrisponde adeguatamente all’onere argomentativo richiesto.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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