Nella confisca di prevenzione la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 maggio 2018, n. 20826

La massima estrapolata

Nella confisca di prevenzione la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell’interessato tutti beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso.

Sentenza 10 maggio 2018, n. 20826

Data udienza 23 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Anton – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale in sede del 1 ottobre 2014, con il quale e’ stata applicata nei confronti di (OMISSIS) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni quattro, ed e’ stata disposta la confisca di una serie di beni riconducibili al proposto.
2. La Corte ha ritenuto che gli elementi dimostrativi acquisiti fondassero, pur all’esito delle deduzioni defensionali, il giudizio di pericolosita’ qualificata rassegnato dal primo giudice, rilevante in termini di attualita’, nei confronti del (OMISSIS), a cui veniva attribuita la qualita’ di indiziato di appartenenza a sodalizio mafioso, ed evidenziassero un ragionevole rapporto di sproporzione tra i redditi documentati ed il patrimonio accumulato dal proposto per gli anni di riferimento, operando a riguardo il raffronto analitico dei periodi di interesse, anche alla stregua degli elementi introdotti nel procedimento su impulso della difesa.
3. Ricorre avverso il decreto (OMISSIS), per mezzo del difensore, deducendo – con partiti ordini di motivi – doglianze sia con riferimento alla misura personale, che alla confisca.
3.1 Con unico, articolato, motivo, il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, erronea valutazione dei presupposti applicativi e omessa motivazione per avere il decreto impugnato ritenuto la sussistenza della pericolosita’ qualificata del proposto, nel periodo 2008/2009, omettendo di valutare – nonostante la specifica deduzione della difesa – la volontaria interruzione dello stato di latitanza del (OMISSIS), intervenuta nel maggio 2013 successivamente all’emissione a suo carico della sentenza di condanna a 16 anni di reclusione nel procedimento All inside, in violazione dei principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimita’. I giudici di merito avrebbero formulato una irragionevole qualificazione del proposto come indiziato di appartenenza ad un’associazione mafiosa, valorizzando elementi acquisiti nell’ambito del procedimento citato, senza valutare l’evoluzione esistenziale del (OMISSIS), testimoniata dalla interruzione dello stato di latitanza pur in presenza di una condanna a pena detentiva di rilevante entita’. E tale omissione integra mancanza assoluta di motivazione. La corte ha poi acriticamente recepito taluni elementi probatori acquisiti nel procedimento All Inside, omettendo di operarne la necessaria autonoma valutazione nel procedimento prevenzionale.
3.2 In relazione agli indicatori qualificanti utilizzati per il giudizio di pericolosita’, la corte territoriale ha sostenuto come le dichiarazioni etero accusatorie rese in quella sede da (OMISSIS) confermino pienamente come il proposto fosse divenuto il principale referente delle direttive provenienti dal fratello (OMISSIS), laddove, invece, questa si sarebbe limitata ad affermare – come si legge nella sentenza All Inside – di non essere a conoscenza di attivita’ criminali compiute da (OMISSIS) e di ignorare se costui ricevesse direttive dal fratello, ricostruendo il ruolo del proposto in termini minimali. Ed anche su tale profilo, segnalato dalla difesa, la corte sarebbe incorsa in un travisamento, cosi’ come del tutto generici sarebbero i riferimenti a conversazioni del proposto con il fratello, ritenute dimostrative della prosecuzione, da parte del proposto, dell’attivita’ estorsiva del congiunto.
4. Il ricorrente censura il provvedimento anche in riferimento alla disposta misura patrimoniale della confisca.
4.1 Con un primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione della legge e correlato vizio della motivazione, in difetto del requisito della qualificata sproporzione richiesta dalla L. n. 575 del 1965, articolo 2 ter. La Corte territoriale non avrebbe operato la valutazione del rapporto spese-reddito del proposto e giustificato lo squilibrio, utilizzando, al fine di determinare il reddito, un dato ISTAT quale indice presuntivo di riferimento della spesa annua di mantenimento familiare, omettendo di giustificarne la scelta e recependone il generico valore dall’informativa della Guardia di Finanza. Ed anche in tal caso, la corte non avrebbe replicato a specifica censura articolata nel ricorso, in violazione delle indicazioni della giurisprudenza di legittimita’. Allo stesso modo immotivata la revisione riduttiva della sperequazione, quantificata nel 30/40% in accoglimento di specifica deduzione difensiva, e la pretesa imputazione a spese matrimoniali dei documentati risparmi, con conseguente mera apparenza dell’apparato motivazionale. Il provvedimento sarebbe comunque irragionevole in quanto anche la sproporzione, come rideterminata, non evidenzia i caratteri qualificanti richiesti dalla legge.
4.2 Il secondo motivo deduce violazione di legge in riferimento all’onere probatorio ed al principio del contraddittorio. La corte ha autonomamente valutato, tra i presupposti applicativi della misura, la stessa concessione di mutuo grazie al quale l’unita’ immobiliare oggetto del provvedimento ablativo e’ stata acquistata, individuando taluni indicatori di anomalia, in assenza di elementi rilevanti in tal senso nella richiesta di prevenzione, nel procedimento All Inside e nel provvedimento di primo grado. Con conseguente violazione del diritto di difesa e dei principi declinati nell’articolo 111 Cost., non avendo il proposto potuto svolgere a riguardo alcuna controdeduzione ed offrire prova contraria.
5. Con requisitoria scritta depositata in data 14 febbraio 2018, il Procuratore Generale della Repubblica in sede ha chiesto declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
Mediante il richiamo argomentativo ai principi di diritto declinati dalla giurisprudenza di legittimita’, il Procuratore Generale ha rilevato come la motivazione resa soddisfi appieno le garanzie costituzionalmente declinate anche per il giudizio di prevenzione, in considerazione dei circostanziati elementi valutati dal giudice di merito, che dimostrano una solida consistenza dell’impianto indiziario su cui e’ stata fondata la qualificazione del proposto e valutata, in termini di attualita’, la pericolosita’ sociale. Ha, del pari, correttamente ritenuto assolto l’obbligo di motivazione in riferimento alla misura patrimoniale, nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’applicazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
2. Va, in via di premessa, rilevato come nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge, categoria alla quale va ricondotta la motivazione del provvedimento inesistente o meramente apparente, che si configura quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare l’esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080), mentre sfugge al sindacato di legittimita’, insieme all’ipotesi dell’illogicita’ manifesta di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), anche la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realta’, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
3. Quanto alle doglianze incentrate sull’omessa motivazione e sull’errata valutazione dei presupposti applicativi della misura personale, va osservato che il decreto impugnato e’ pienamente conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosita’, funzionale all’adozione di misure di prevenzione, e’ legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, benche’ non ancora conclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della penale responsabilita’ dell’imputato, sicche’ anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosita’ sociale (Sez. 1, n. 6636 del 7/11/2016, Rv. 266364).
3.1 Siffatti principi sono stati correttamente applicati nel caso in esame. Il provvedimento impugnato da’ ampiamente conto, secondo un iter logico del tutto corretto, delle ragioni che consentono di trarre i presupposti di applicazione della misura da un complesso di elementi probatori che include anche le tematiche vagliate nel procedimento penale All Inside, valutate in modo autonomo e persuasivo nel corso della procedura di prevenzione, e che evidenziano la sussistenza della pericolosita’ sociale del (OMISSIS), declinandone la posizione all’interno della cosca familiare egemone nel territorio di Rosarno e la disponibilita’ funzionale agli interessi del medesimo gruppo ndranghetistico. Il decreto impugnato opera la completa ricognizione degli elementi di prova acquisiti nel procedimento penale, conferendo valenza dimostrativa al contenuto delle intercettazioni ambientali delle conversazione del proposto con il fratello (OMISSIS) detenuto, chiaramente esplicative di una delega operativa nel settore delle estorsioni, nonche’ alle dichiarazioni di (OMISSIS) che, nel confermare il ruolo di supplenza svolto dal proposto, ne ha solo ridimensionato la personalita’.
Ed a fronte della logica coerenza del percorso motivazionale del decreto, puntualmente ancorato alle specifiche deduzioni difensive svolte con il gravame, il ricorrente propone censure che si risolvono nella richiesta di una rivalutazione degli elementi dimostrativi della pericolosita’, inammissibile nella presente sede di legittimita’.
3.2 Deve, pertanto, escludersi che la motivazione del decreto impugnato sia mancante o apparente, giacche’ le argomentazioni prospettate dalla difesa sono state valutate nel ragionamento sviluppato dai giudici di merito o comunque risultano logicamente assorbite dalle conclusioni da essi raggiunte.
4. Attraverso l’argomentazione relativa alla pretesa sottovalutazione della interruzione della latitanza del (OMISSIS), il ricorrente prospetta una generica – censura in punto di valutazione della persistente condizione di pericolosita’ sociale del sottoposto.
Anche a riguardo alcuna omissione essenziale del percorso giustificativo e’ dato ravvisare nella motivazione del provvedimento impugnato, trattandosi di iniziativa non solo – come rilevato dallo stesso ricorrente – doverosa, ma sostanzialmente neutra ai fini della complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosita’ sociale del sottoposto, correlata alla sua appartenenza al sodalizio familiare.
Sul punto il provvedimento impugnato appare coerente con i principi enunciati e con il metodo di validazione declinato nella recente sentenza delle Sezioni Unite n. 111/2018 del 3/11/2017, secondo cui nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenenza” ad una associazione di tipo mafioso, e’ necessario accertare in concreto il requisito della attualita’ della pericolosita’ del proposto.
4.1 Devesi rilevare, a riguardo, come la necessita’ di attualizzazione della valutazione di pericolosita’ sociale nell’ambito del giudizio di prevenzione sia stata ampiamente affermata dalla giurisprudenza di legittimita’, che ha reiteratamente precisato come il giudice della prevenzione sia tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosita’ sociale del sottoposto che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all’evoluzione della personalita’ in relazione all’eventuale periodo di detenzione patito ed alle ulteriori emergenze processuali (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Agui’, Rv. 26821501; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104; Sez. 5, n. 2922 del 06/11/2013, Belcastro, Rv. 257938).
4.2 La pericolosita’ attuale del soggetto costituisce, difatti, presupposto generale d’applicabilita’ delle misure di prevenzione con riguardo a tutte le categorie criminologiche, alla stregua delle previsioni legislative e dei principi costituzionali e convenzionali in materia, e le Sezioni Unite hanno ribadito la necessita’ di accertarne la sussistenza anche nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, evidenziando che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” al sodalizio mafioso, e’ possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilita’ del vincolo associativo, purche’ la sua validita’ sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualita’ della pericolosita’ (ibidem, Rv. 271511). A tal fine, la massima di esperienza desumibile dalla tendenziale stabilita’ del vincolo puo’ applicarsi solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validita’ nel caso oggetto della proposta, non potendo da sola genericamente sostenete l’accertamento di attualita’.
4.3 Nella delineata prospettiva, le Sezioni Unite hanno enucleato specifici indicatori, quali la natura storica del gruppo illecito a cui tale appartenenza si riconduce; la tipologia della partecipazione, con particolare riferimento all’apporto del proposto ed al suo accertamento con sentenza definitiva; la particolare valenza del contributo individuale nella vita del gruppo, per effetto, ad esempio, del ruolo verticistico rivestito dall’interessato; elementi che costituiscono la base applicativa della regola di esperienza da cui e’ tratta la presunzione di stabilita’, desunta dalla natura e tipologia del vincolo associativo.
4.4 L’approdo, sul punto, esplicita che “il concetto di appartenenza, evocato dalla norma, e’ piu’ ampio di quello di partecipazione, con il conseguente rilievo attribuito in tema di misure di prevenzione a condotte che non integrano (…) la presenza del vincolo stabile tra il proposto e la compagine, ma rivelano una attivita’ di collaborazione, anche non continuativa. La differente struttura risulta essenziale nel senso di impedire, anche sul piano logico ricostruttivo, la piena equiparazione tra situazioni radicalmente diverse. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non siano apprezzati elementi indicativi di tale partecipazione, individuabile nella collaborazione strutturale con il gruppo illecito, nella consapevolezza della funzione del proprio apporto stabile e riconoscibile dai consociati, la collaborazione occasionalmente prestata, pur nel previo riconoscimento della funzione della stessa ai fini del raggiungimento degli scopi propri del gruppo, per la mancanza di stabilita’ connessa alla natura di tale cooperazione, non puo’ legittimare l’applicazione di presunzioni semplici la cui valenza e’ radicata nelle caratteristiche del patto sociale, la cui ideale sottoscrizione, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, costituisce il substrato giustificativo (sul punto Corte cost., n. 231 de12010) che l’apporto occasionate non possiede per definizione. In tal caso l’accertamento di attualita’ dovra’ logicamente essere ancorato a valutazioni specifiche sulla ripetitivita’ dell’apporto, sulla permanenza di determinate condizioni di vita ed interessi in comune” (ibidem).
4.5 Sulla base di siffatte considerazioni, le Sezioni Unite hanno affermato che “il richiamo alle presunzioni semplici deve essere corroborato dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che le sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell’apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enunciate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura”; e che “occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosita’, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di la’ della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima – anche li’ dove sia possibile evocare astrattamente un recesso, che si puo’ connettere solo ad attivita’ partecipativa – quale puo’ ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo”.
4.6 In altri termini, la necessita’ di validazione della massima d’esperienza che sottende l’applicazione di criteri presuntivi in punto di positiva dimostrazione di pericolosita’ attuale e’ inversamente proporzionale alla solidita’ e compattezza della forma di appartenenza al sodalizio, di guisa che l’onere argomentativo e’ tanto piu’ rinforzato quanto piu’ ci si discosti dalla stabile partecipazione ad associazione mafiosa verso ipotesi di concorso esterno.
5. Applicando i suesposti principi al caso di specie, si rileva come gli elementi enucleati nei provvedimenti emessi nei gradi di merito, nella loro reciproca integrazione, conducano a un accertamento di attualita’ della pericolosita’ pienamente rispondente ai richiesti parametri.
(OMISSIS) e’ stato, difatti, condannato, con sentenza confermata in grado d’appello, per partecipazione alla cosca familiare, svolgendo nell’ambito della stessa funzioni vicarie dei vertici detenuti, con conseguente dimostrazione di una compartecipazione organica alla organizzazione criminale e la condivisione dei medesimi interessi illeciti, una qualificata ripetitivita’ della condotta che connota l’adesione ad uno stile di vita improntato alla violenza ed alla prevaricazione, l’assenza di un positivo ripensamento, l’illecita accumulazione di ricchezza, come ampiamente dimostrata attraverso le argomentazioni illustrate anche a fondamento della misura patrimoniale; elementi che consentono di validare massime esperienziali e che supportano una precisa prognosi di attuale ripetibilita’ del contributo costantemente offerto all’associazione, alla luce della stabilita’ e della agevole riproducibilita’ delle condizioni in cui e’ maturata la adesione.
5.1 Deve, pertanto, ritenersi che l’onere argomentativo gravante sui giudici di merito sia stato assolto anche nella misura rinforzata declinata dai piu’ recenti orientamenti di legittimita’.
6. Sono infondate anche le censure articolate in riferimento alla misura patrimoniale.
6.1 Non sussiste la violazione di legge dedotta nel motivo sub I), avendo svolto sul punto il giudice di merito una valutazione del tutto coerente con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’, individuando correttamente i dati comparativi rilevanti ai fini della formulazione del giudizio di sproporzione, procedendo – con ragionamento del tutto coerente e logico, che si sottrae a censure in questa sede di legittimita’ – alla relativa valutazione secondo i parametri declinati dall’interpretazione giurisprudenziale, espressa a proposito della confisca penale “estesa” prevista dal Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 sexies, conv nella L. 7 agosto 1992, n. 356, alla cui stregua solo la positiva dimostrazione della provenienza lecita dei beni, in termini economici e non solo giuridico-formali, costituisce valida “giustificazione” di un rapporto reddito-patrimonio oggettivamente sproporzionato (V. Sez. Unite, n. 920 del 17/12/2003, dep. 19/112004, Montella, Rv. 226491). Di guisa che l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non puo’ essere soddisfatto attraverso la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attivita’ illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacita’ reddituale (Sez. 6, n. 31751 del 9/6/2015, R v. 264461, che ha annullato, per difetto di motivazione, il decreto che, con riferimento all’acquisto di un immobile mediante l’accensione di un mutuo da parte di proposto titolare di reddito appena sufficiente alle immediate necessita’ del suo nucleo familiare, aveva escluso la sussistenza della sproporzione affermando che il patrimonio si era formato in larga parte “attraverso il ricorso al sistema bancario”, anche in virtu’ di una garanzia personale prestata dal padre del destinatario della misura ablatoria). Nella medesima ottica, si e’ ritenuta legittima la confisca di prevenzione di beni acquistati mediante il reimpiego dei proventi ricavati dalla dismissione di altri beni, la cui acquisizione non trova conforto in una proporzionata disponibilita’ finanziaria, reddituale o comunque lecita, nel periodo di riferimento (Sez. 6, n. 35240 de127/6/2013, Rv. 256267). Peraltro, occorre tenere presente che nella confisca di prevenzione la sproporzione tra i beni posseduti e le attivita’ economiche del proposto non puo’ essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilita’ dell’interessato tutti i beni che siano frutto di attivita’ illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attivita’ siano o meno di tipo mafioso.
Le indicazioni giurisprudenziali non supportano quindi in alcun modo la tesi difensiva, atteso che il proposto non ha comunque assolto all’onere di fornire una esauriente spiegazione, in termini economici, della derivazione dei beni da attivita’ lecite, come ampiamente argomentato nel provvedimento impugnato.
6.3 Sul punto va, ulteriormente, rilevato che il giudizio di proporzione e’ stato effettuato nel decreto impugnato attraverso una puntuale disamina critica del contenuto del decreto di primo grado e delle argomentazioni prospettate nell’atto di appello. Il modello di ragionamento adottato dal giudice di appello appare coerente con l’orientamento giurisprudenziale che segnala la necessita’ di accertare l’illecita provenienza di ogni bene inserito nel patrimonio comparando, al momento dell’acquisizione, il reddito disponibile con l’incremento patrimoniale determinato dall’acquisto (Sez. 6, n. 1105 de113/3/1997, Rv. 208636), in modo da tenere nel debito conto tutti gli esborsi e gli altri acquisti a titolo oneroso compiuti nel medesimo periodo, e da determinare il valore del bene non sulla base degli atti pubblici di compravendita, bensi’ dei prezzi di mercato. In quest’ottica, le scelte espresse nel provvedimento impugnato sul metodo da utilizzare e sulle fonti di reddito da considerare appaiono perfettamente ragionevoli e coerenti con le indicazioni normative, come interpretate dalla prevalente giurisprudenza.
6.4 A fronte del predetto tessuto motivazionale, i ricorrenti hanno sostanzialmente criticato la logicita’ delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato, enunciando una serie di circostanze gia’ prospettate nel giudizio di appello e contrapponendo una propria tesi di segno contrario fino a proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella delineata dal giudice di merito.
Anche sotto tale versante, la decisione impugnata appare corretta in punto di diritto e compiutamente motivata, con conseguente formulazione dei motivi di ricorso articolati a riguardo fuori dei casi d’impugnazione previsti dalla legge.
7. E’ manifestamente infondato anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura violazione del principio del contraddittorio in riferimento alla valutazione delle condizioni del contratto di mutuo, ritenute ulteriormente significative della qualificata pericolosita’ del preposto all’esito degli approfondimenti istruttori svolti dalla Corte territoriale.
7.1 In ordine ai poteri del giudice nell’ambito del giudizio prevenzionale, il consolidato orientamento di legittimita’ si esprime nel senso che “In materia di misure di prevenzione, una volta avviata l’azione da parte del procuratore della Repubblica o del questore, il tribunale ha il potere di disporre, “ex officio”, le indagini piu’ opportune e di acquisire le relative risultanze ai fini della decisione sulla confisca, senza che l’esercizio di siffatto potere possa far venire meno la correlazione della decisione con l’accusa, dal momento che la contestazione attiene sempre e soltanto alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati” (Sez. 2, Sentenza n.5248de123/01/2007Cc. (dep. 07/02/2007) Rv. 236129, N. 1254 del 1997 Rv. 207318) e che “Il giudice del procedimento di prevenzione ha il potere di chiedere alle Autorita’ competenti i documenti e le informazioni necessarie, con l’unico limite del rispetto del contraddittorio, e cio’ sulla base del rinvio mediato alle disposizioni codicistiche sul procedimento di esecuzione operato dalla L. n. 1423 del 1956, articolo 4, comma 6” (Sez. 1, Sentenza n.40153de130/09/2009Cc. (dep. 15/10/2009) Rv. 245374 N. 13789 del 2002 Rv. 221319, N. 7604 del 2003 Rv. 223453).
Trattasi di un potere integrativo – che trova il suo corrispondente nella possibilita’ di operare anche una diversa qualificazione giuridica della pericolosita’ del proposto (Sez. 6, Sentenza n.43446de115/06/2017Cc. (dep. 21/09/2017) Rv. 271220) o di qualificare diversamente la stessa proposta (Sez. 6, Sentenza n.26820de107/06/2012Cc. (dep. 09/07/2012) Rv. 253116) – che, se esercitato previa interlocuzione delle parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non comporta alcuna violazione del contraddittorio.
Nel caso in esame, le parti hanno potuto ampiamente interloquire sugli esiti degli approfondimenti relativi al contratto di mutuo disposti dal giudice di merito, disposti al fine di sottoporre a verifica le deduzioni difensive, sicche’ alcuna lesione del diritto al contradditorio appare ravvisabile.
7. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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