Anche la presenza di una striscia di proprieta’ aliena tra due costruzioni poste a distanza inferiore a quella minima, non preclude la possibilita’ di invocare il rispetto delle distanze

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 8 maggio 2018, n. 11011

Le massime estrapolate

Anche la presenza di una striscia di proprieta’ aliena tra due costruzioni poste a distanza inferiore a quella minima, non preclude la possibilita’ di invocare il rispetto delle distanze in questione, sebbene con l’adozione di opportuni accorgimenti al fine di ripartire equamente l’onere del rispetto delle distanze, alla luce dell’esistenza del fondo alieno interposto.
L’obbligo di arretrare la costruzione, posto dalla disciplina urbanistica, va rispettato anche nell’ipotesi in cui i fondi, anziche’ essere contigui, siano separati da una striscia di terreno di proprieta’ di terzi.
Nell’ipotesi di fondi non confinanti, perche’ separati da una striscia di terreno di proprieta’ di un terzo e di larghezza inferiore alla distanza minima legale, sebbene non operi il principio della prevenzione, non essendo oggettivamente configurabile l’ipotesi di una costruzione “sul confine”, giacche’ quella eretta sulla demarcazione tra ciascun fondo e lo spazio intermedio si presenta, rispetto all’altro fondo, come distaccata dal confine medesimo, trova piuttosto applicazione la disciplina delle costruzioni “con distacco”.

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Le distanze

Ordinanza 8 maggio 2018, n. 11011

Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18393-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1043/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Lette le memorie depositate dalle parti;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 1043 dell’11 maggio 2016, nel confermare la condanna dei ricorrenti alla rimessione in pristino della strada ubicata nel loro fondo in quanto gravata da servitu’ di passaggio secondo le, meglio precisate in dispositivo, caratteristiche, nonche’ ad asportare le condutture degli sfiati e gli sfiati medesimi dal muro di proprieta’ esclusiva delle parti attrici, nell’esaminare la domanda riconvenzionale dei convenuti, finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze legali, relativamente alla sopraelevazione del fabbricato degli attori, in quanto collocato a distanza inferiore a quella di legge rispetto al preesistente fabbricato dei ricorrenti, confermava il rigetto della domanda.
In tal senso, osservava che il fabbricato degli appellati di cui alla particella n. (OMISSIS) confinava solo con la particella n. 125, che pero’ apparteneva a terzi, sicche’ non sussistendo contiguita’ tra i due fondi, non era dato ai convenuti invocare il rispetto delle distanze di legge interponendosi tra i due fondi una striscia di terreno risultata appartenere a terzi estranei alla lite. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per la sua pretesa tardiva notifica.
Assumono gli intimati che la sentenza di’ appello e’ stata notificata in data 19 maggio 2016, laddove il ricorso e’ stato inoltrato per la notifica solo in data 1/8/2016, ben oltre il termine di cui all’articolo 325 c.p.c.
Tuttavia tale eccezione non tiene conto della circostanza che i ricorrenti avevano effettuato un primo tentativo di notifica in data 18 luglio 2016 (e quindi nel rispetto del detto termine), che pero’ non era andato a buon fine, posto che il difensore presso cui avevano eletto domicilio i controricorrenti (essendo il loro difensore iscritto ad un albo diverso da quello della sede della Corte d’Appello) aveva mutato la sede dello studio, senza che tale modifica fosse stata comunicata nel corso del giudizio di appello.
Quindi in data 1 agosto 2016 hanno riattivato il procedimento notificatorio al nuovo indirizzo del domiciliatario, presentando altresi’ istanza di rimessione in termini, al fine di essere autorizzati in ogni caso da questa Corte alla rinnovazione della notifica.
Orbene reputa il Collegio che il mancato perfezionamento della prima notifica non sia imputabile alla parte ricorrente che aveva confidato nell’indicazione del domicilio avvenuta nel corso del giudizio di appello, in assenza di una rituale comunicazione del mutamento, e che, indipendentemente dalla concessione di un formale provvedimento di rimessione in termini, appare risolutiva la decisione autonoma della parte di procedere alla riattivazione del procedimento di notifica.
Pertanto deve trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14594/2016, a mente della quale (e riprendendosi quanto gia’ affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17352/2009), in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla meta’ dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
In tal senso la ripresa del procedimento in data 1 agosto 2016 assicura anche il rispetto del termine che le Sezioni Unite hanno ritenuto di individuare al fine di assicurare la preservazione degli effetti della prima richiesta, determinando quindi il rigetto dell’eccezione di inammissibilita’.
Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 873 c.c. e del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 nonche’ delle previsioni di cui all’articolo 6, comma 2 delle NTA del PRG del Comune di Bosco Chiesanuova.
Deducono i ricorrenti che, sebbene fosse emerso che la sopraelevazione degli attori fosse risultata collocata ad una distanza di appena un metro dalla loro costruzione, da reputarsi preveniente, distanza largamente inferiore a quella minima imposta dalla legge e dal regolamento locale, tuttavia la domanda riconvenzionale e’ stata disattesa sol perche’ tra i due fondi era collocata una striscia di terreno di proprieta’ di terzi, sebbene di larghezza inferiore alla distanza minima tra costruzioni.
Il motivo e’ fondato, risultando la decisione gravata non conforme alla precedente giurisprudenza di questa Corte a mente della quale anche la presenza di una striscia di proprieta’ aliena tra due costruzioni poste a distanza inferiore a quella minima, non preclude la possibilita’ di invocare il rispetto delle distanze in questione, sebbene con l’adozione di opportuni accorgimenti al fine di ripartire equamente l’onere del rispetto delle distanze, alla luce dell’esistenza del fondo alieno interposto.
In tal senso si veda tra i precedenti di questa Corte, Cass. n. 627/2003 a mente della quale l’obbligo di arretrare la costruzione, posto dalla disciplina urbanistica, va rispettato anche nell’ipotesi in cui i fondi, anziche’ essere contigui, siano separati da una striscia di terreno di proprieta’ di terzi.
In termini analoghi Cass. n. 5874/2017, secondo cui nell’ipotesi di fondi non confinanti, perche’ separati da una striscia di terreno di proprieta’ di un terzo e di larghezza inferiore alla distanza minima legale, sebbene non operi il principio della prevenzione, non essendo oggettivamente configurabile l’ipotesi di una costruzione “sul confine”, giacche’ quella eretta sulla demarcazione tra ciascun fondo e lo spazio intermedio si presenta, rispetto all’altro fondo, come distaccata dal confine medesimo, trova piuttosto applicazione la disciplina delle costruzioni “con distacco” (per altri precedenti in presenza di una striscia di terreno interposta, Cass. n. 3968/2013; Cass. n. 7525/2002).
Ne deriva che il rigetto della riconvenzionale in ragione della sola presenza di un fondo intermedio contravviene a quanto affermato dalla giurisprudenza ed impone la cassazione della sentenza gravata in parte qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia per un nuovo esame, anche al fine di riscontrare, in assenza di una specifica indicazione da parte del giudice di appello, che ha esaminato la questione nel merito, la inammissibilita’ della relativa domanda come lamentata nelle memorie di parte controricorrente.
L’accoglimento del primo motivo determina poi evidentemente l’assorbimento del secondo motivo di ricorso con il quale, sul presupposto della fondatezza del primo motivo, si sollecita una rivisitazione dei criteri di riparto del carico delle spese di lite.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio a diversa Sezione della Corte d’Appello di Venezia.

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