Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 8 maggio 2018, n. 20172
Le massime estrapolate
L’individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilita’ non deriva dal riconoscimento in se’, ma dalla credibilita’ della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione.
L’individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona.
In tema di misure cautelari personali, l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilita’, e’ elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall’accertamento delle modalita’ e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell’articolo 213 c.p.p., perche’ lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi.
I gravi indizi di colpevolezza sono, infatti, quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilita’ di colpevolezza, e l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall’accertamento delle modalita’ e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell’articolo 213 c.p.p., ben puo’ essere posta a fondamento di una misura cautelare, perche’ lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi.
L’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassativita’ dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilita’ dipende dall’attendibilita’ del teste e della deposizione da questi resa.
Non si rinviene nella giurisprudenza di questa corte un’affermazione di principio relativa alla inattendibilita’ dell’individuazione fotografica, in quanto intervenuta meno di un anno dopo i fatti illeciti, o perche’ non preceduta da dettagliata descrizione
Sentenza 8 maggio 2018, n. 20172
Data udienza 24 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente
Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 19 dicembre 2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dr. Maria Daniela Borsellino;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Galli Massimo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
letta la memoria depositata il 28/3/2018 dall’avv. (OMISSIS) con cui si chiede dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso del Procuratore Generale o rigettarlo perche’ infondato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro decidendo in sede di riesame, ha annullato l’ordinanza del 7 dicembre 2017 con cui il Gip del tribunale di Castrovillari aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di (OMISSIS), disponendo l’immediata liberazione dell’indagato.
Nella motivazione il tribunale dava atto che la persona offesa (OMISSIS), sentito a sommarie informazioni nel novembre 2017 in occasione di una denunzia per un’aggressione subita dal fratello (OMISSIS), ad opera di un soggetto identificato dagli agenti intervenuti sul posto in (OMISSIS), aveva riferito di avere subito anche lui tra (OMISSIS) alcuni danneggiamenti nel suo locale e di essere stato minacciato nel (OMISSIS) da due individui, uno dei quali si identificava nell’ (OMISSIS), che gli avevano chiesto di consegnare loro somme di denaro, se non voleva subire ancora attentati; che in due occasioni a (OMISSIS) si erano presentati cinque individui a sollecitare il pagamento dietro la minaccia di continuare i danneggiamenti. Il tribunale dava atto che la persona offesa aveva riconosciuto fotograficamente i cinque indagati, specificando che (OMISSIS) aveva accompagnato l’ (OMISSIS) nel settembre e poi aveva reiterato le pretese estorsive a dicembre e gennaio, ma riteneva che il tempo trascorso tra l’individuazione fotografica e i due episodi estorsivi, circa nove mesi inficiasse l’attendibilita’ del riconoscimento fotografico, avvenuto a seguito di una sommaria descrizione dei cinque autori non individualizzata. Annullava pertanto l’ordinanza impugnata per mancanza dei gravi indizi.
2. Avverso la ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari deducendo violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera D e vizio di motivazione poiche’ il tribunale del riesame avrebbe annullato l’ordinanza cautelare in difetto di una logica motivazione, in quanto dopo avere analizzato le dichiarazioni rese dalle persone offese evidenziandone la congruenza e conformita’, ed avere altresi’ formulato un giudizio positivo di attendibilita’, ha ritenuto non attendibile il solo atto del riconoscimento fotografico, senza fornire al riguardo adeguata motivazione.
Deduce al riguardo il ricorrente che l’attendibilita’ della persona offesa deve essere valutata nel suo complesso mentre il tribunale e’ incorso in evidente contraddizione logica procedendo ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni riferibili ad un unico episodio, senza precisare le ragioni di tale diversa valutazione.
Ne’ il tribunale ha offerto alcuna motivazione a sostegno della tesi secondo la quale il decorso del tempo avrebbe inciso sulla genuinita’ del riconoscimento fotografico, atteso che la persona offesa ha fornito dichiarazioni precise evidenziando che gli episodi estorsivi dei quali era stato vittima lo avevano talmente spaventato da imprimergli indelebilmente nella memoria i volti degli estorsori.
Il ricorrente evidenzia inoltre che la persona offesa nell’individuare il soggetto accusato del tentativo di estorsione ai danni del proprio fratello (OMISSIS) nel (OMISSIS), aveva fornito indicazioni confermate dal fratello e dall’altro teste presente all’aggressione, a riprova della sua attendibilita’.
Quanto alle modalita’ del riconoscimento il ricorrente sottolineava che la polizia giudiziaria aveva predisposto un album con 36 fotografie e aveva invitato le parti offese a fornire una descrizione fisica degli aggressori che veniva resa in modo piuttosto dettagliato e corrispondente alle fotografie poi mostrate.
Il ricorrente evidenzia che il riconoscimento fotografico costituisce uno strumento probatorio atipico e ritenere che la sua efficacia sia condizionata all’adozione di specifiche cautele rappresenta una contraddizione in termini, poiche’ la tipicita’ dello strumento di prova non puo’ essere subordinata al rispetto di alcun protocollo di attuativo.
Con memoria depositata in cancelleria il difensore dell’indagato ha chiesto preliminarmente che il ricorso proposto venga dichiarato inammissibile poiche’ la censura sollevata sarebbe contraria al principio di autosufficienza e introdurrebbe valutazioni di merito che il giudice di legittimita’ potrebbe confutare solo attraverso un accertamento di fatto, precluso in questa fase. Il difensore chiede comunque che il ricorso venga rigettato perche’ infondato in quanto la sommaria descrizione degli indagati – eseguita prima dell’individuazione fotografica in modo congiunto facendo contestuale riferimento a tutti e cinque gli autori della estorsione unitamente al significativo lasso di tempo intercorso tra gli episodi denunziati e il positivo riconoscimento dei cinque indagati giustifica appieno la decisione del tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ ammissibile e fondato.
Deve premettersi che secondo un consolidato orientamento che il collegio ritiene di condividere, “L’ordinanza del tribunale del riesame che annulli un provvedimento applicativo di una misura cautelare deve necessariamente contenere, in motivazione, il confronto argomentativo con le ragioni addotte a sostegno del titolo cautelare, mettendone in luce carenze o aporie idonee a giustificarne l’integrale riforma e prendendo in considerazione l’intero compendio accusatorio valorizzato nell’ordinanza impugnata. (Sez. 2, n. 31916 del 09/07/2015 – dep. 21/07/2015, P.M. in proc. Sambruni, Rv. 26444301).
Nel caso in esame, invece, il tribunale, nell’annullare l’ordinanza cautelare ha adottato una motivazione fondata su affermazioni apodittiche, non sostenute da adeguate ragioni o da massime di esperienza, e in contrasto con consolidati orientamenti di questa corte di legittimita’. Inoltre le superficiali e contraddittorie argomentazioni del collegio del riesame, aventi identico tenore per i quattro indagati, nonostante la loro diversa posizione processuale, risulta del tutto inidonea a scardinare l’articolato ragionamento esposto nell’ordinanza impugnata.
E’ noto che “L’individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilita’ non deriva dal riconoscimento in se’, ma dalla credibilita’ della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione.” (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012 – dep. 20/12/2012, Aleksov, Rv. 25391001) Inoltre e’ stato precisato che” L’individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona. (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015 – dep. 04/03/2015, Panarese ed altri, Rv. 26330201)
E’ altresi’ pacifico che In tema di misure cautelari personali, l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilita’, e’ elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall’accertamento delle modalita’ e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell’articolo 213 c.p.p., perche’ lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi. (Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015 – dep. 16/02/2015, Fiorillo e altri, Rv. 26259901).
I gravi indizi di colpevolezza sono, infatti, quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilita’ di colpevolezza, e l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall’accertamento delle modalita’ e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell’articolo 213 c.p.p., ben puo’ essere posta a fondamento di una misura cautelare, perche’ lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi.
(Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004 – dep. 09/02/2004, Acanfora, Rv. 22751101).
Anche recentemente questa corte ha ribadito che L’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassativita’ dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilita’ dipende dall’attendibilita’ del teste e della deposizione da questi resa. (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017 – dep. 13/10/2017, Prina e altri, Rv. 27104101).
Alla stregua di questi principi e a fronte della articolate argomentazioni dell’ordinanza cautelare in merito alla piena attendibilita’ della persona offesa e al valore gravemente indiziario dell’individuazione fotografica effettuata, anche in ragione dell’elevato grado di sicurezza palesato dalla persona offesa, il tribunale non poteva limitarsi ad affermare, peraltro con identica motivazione standardizzata per tutti gli imputati, la generale e generica inattendibilita’ della detta ricognizione, solo perche’ l’atto istruttorio e’ intervenuto nove mesi dopo i fatti illeciti e non e’ stato preceduto dalla descrizione dettagliata dell’aspetto dei singoli indagati, poiche’ questi due criteri di valutazione non si palesano dirimenti, a fronte di un’articolata valutazione positiva della credibilita’ della persona offesa contenuta nell’ordinanza cautelare. Nella sua sommaria valutazione, il collegio del riesame non rileva eventuali indici specifici di inattendibilita’ del dichiarante, che inficiano, in ipotesi, la positiva ricognizione della persona offesa, in relazione alla peculiare posizione di ciascun singolo indagato; nulla argomenta sulla circostanza che la persona offesa ha effettuato positiva individuazione fotografica dell’ (OMISSIS), identificato sul luogo dell’aggressione in danno del di lui fratello (OMISSIS), a riprova della sua attendibilita’; omette, inoltre, di considerare che, in base al racconto della persona offesa, (OMISSIS), oltre ad (OMISSIS), era tornato almeno quattro volte a pretendere la consegna di denaro, mentre gli altri tre avevano partecipato ad almeno due episodi estorsivi, consentendo alla persona offesa di memorizzarne le caratteristiche somatiche; neppure richiama eventuali deduzioni difensive assunte in contraddittorio, che non possono essere valutate in questa sede.
Invero non si rinviene nella giurisprudenza di questa corte un’affermazione di principio relativa alla inattendibilita’ dell’individuazione fotografica, in quanto intervenuta meno di un anno dopo i fatti illeciti, o perche’ non preceduta da dettagliata descrizione, e il collegio del riesame non ha spiegato altrimenti perche’ considera non credibile l’individuazione operata da una persona offesa in buone condizioni di salute, dettagliata nel suo racconto, che si e’ mostrata assolutamente certa e perentoria nell’indicare i suoi aggressori, esponendo anche le ragioni del suo indelebile ricordo.
Infine e’ il caso di rilevare che neppure la pronunzia richiamata nell’ordinanza impugnata, (Cass Sez. 6, n. 17747 del 15/02/2017 – dep. 07/04/2017, Buonaurio e altri, Rv. 26987601) legittima la conclusione cui e’ pervenuto il tribunale, in quanto afferma che l’atto di individuazione fotografica effettuato dai verbalizzanti non ha valore fidefaciente, ma deve essere anch’esso sottoposto a verifica postuma da parte del giudice, in relazione alle concrete modalita’ di esecuzione.
In conclusione deve convenirsi con il ricorrente che le motivazioni addotte dal tribunale appaiono censurabili perche’ in contrasto con i principi di diritto sin qui esposti.
Per queste considerazioni si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, per nuovo esame.
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