Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 24 aprile 2018, n. 18185.
La massima
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile – riconducibile all'”affectio societatis” -, puo’ ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l’esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, delle modalita’ di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volonta’ dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo.
Sentenza 24 aprile 2018, n. 18185
Data udienza 14 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli il 30/05/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SILVESTRI Pietro;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli, esclusa – quanto al capo a)- l’aggravante prevista dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7, ha confermato l’ordinanza con cui e’ stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), gravemente indiziato del reato: a) previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74 (e’ contestato il ruolo di organizzatore – fornitore); b) di cui agli articoli 81-110 cod. pen. – Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, per avere l’indagato, insieme a (OMISSIS) e (OMISSIS), rifornito il sodalizio criminale di cocaina e crack (capi CB-CG dell’imputazione provvisoria).
Secondo l’ipotesi accusatoria, (OMISSIS), quale fornitore, e (OMISSIS), come intermediario, operassero in favore di (OMISSIS), titolare della piazza di spaccio di (OMISSIS) (frazione di (OMISSIS)), gestita sotto l’egida del associazione mafiosa, denominata “clan (OMISSIS)- (OMISSIS)”.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 – articolo 125 c.p.p. e articolo 274 c.p.p., lettera c) e vizio di motivazione.
Si assume, quanto al capo a), che la motivazione dell’ordinanza sarebbe contraddittoria in quanto, proprio l’esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a considerare separatamente l’attivita’ del (OMISSIS) da quella del gruppo dedito al traffico di droga, considerato che le occasioni di contatto tra l’indagato e il sodalizio sarebbero descritte in soli due capi di imputazioni ed attengono ad episodi verificatisi nei mesi di settembre e dicembre 2014, cioe’ in un periodo temporale limitato, a fronte di un’ampia contestazione d’accusa che riguarda il periodo tra agosto 2014 ed aprile 2015.
Al (OMISSIS), diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, non potrebbe essere attribuita la qualifica di stabile fornitore del sodalizio.
Quanto alle ravvisate esigenze cautelari, si assume che i fatti contestati si sarebbero verificati tre anni prima della emissione del titolo cautelare e non vi sarebbe traccia di fatti delittuosi successivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al capo a).
2. Dal provvedimento impugnato emerge come l’indagine, all’esito della quale sono stati emessi numerosi titoli custodiali, si fondi su dichiarazioni di sei collaboratori di giustizia e sul contenuto di numerose conversazioni intercettate.
Sono state descritte, da una parte, le dinamiche criminali che avrebbero condotto, dopo l’arresto di (OMISSIS), esponente di spicco dell’associazione, ad un nuovo assetto del gruppo, nonche’ le attivita’ del sodalizio, tra le quali un ruolo primario avrebbe avuto quella di spaccio di droga, organizzata attraverso la “gestione” di piazze di spaccio collocate sul territorio controllato dal sodalizio mafioso.
Secondo l’accusa, le risultanze investigative avrebbero consentito di individuare quattro piazze di spaccio in alcuni paesi ed una struttura criminosa organizzata, caratterizzata dalla esistenza di un vincolo stabile tra piu’ soggetti.
L’odierno ricorrente avrebbe avuto il ruolo di fornitore stabile di droga a coloro che operavano in una della piazze di spaccio; dall’ordinanza impugnata si evince, inoltre, come l’esistenza del vincolo strutturale tra il ruolo di fornitore dell’indagato e l’associazione criminosa sia stata fatta discendere dal contenuto di alcune conversazioni intercettate da cui emergerebbe che, tra settembre e dicembre del 2014, (OMISSIS) avrebbe fornito sostanza stupefacente al gruppo in quattro, forse cinque, occasioni.
Tale elemento indiziario costituirebbe il risultato di un’attivita’ di intercettazione compiuta dall’agosto del 2014 all’aprile del 2015; dalla gravita’ indiziaria relativa agli episodi di cessione di sostanza stupefacente discenderebbe anche quella riguardante il reato associativo.
2. La Corte di cassazione ha in piu’ occasioni affermato il condivisibile principio secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile – riconducibile all'”affectio societatis” -, puo’ ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l’esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, delle modalita’ di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volonta’ dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi, Rv. 259881).
3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Pur volendo prescindere dal grave difetto motivazionale in ordine alle ragioni per cui dal contenuto delle conversazioni intercettate dovrebbe discendere la prova della condotta di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nel caso di specie non si rinviene nessuno degli indici sintomatici, di cui si e’ detto, alla cui presenza e’ subordinata la configurabilita’ nei confronti del fornitore di sostanza stupefacente la partecipazione al reato associativo.
Vi sono, viceversa, elementi contrari all’assunto accusatorio, tenuto conto della sporadicita’ e del numero obiettivamente limitato di telefonate indizianti intervenute – nel corso di piu’ di un anno di attivita’ di intercettazione – tra l’indagato e gli acquirenti, dello sparuto numero di episodi in cui l’indagato avrebbe fornito la droga, del carattere non sistematico delle forniture e, quindi, dalla loro non elevata rilevanza rispetto all’operativita’ del sodalizio e, soprattutto, della loro esclusiva riconducibilita’ ad uno stretto rapporto sinallagmatico, emergendo dai dialoghi come le forniture fossero legate alla stretta osservanza di un freddo programma obbligatorio, ad un’evidente connessione, cioe’, fra il saldo del prezzo della precedente fornitura e la successiva cessione di sostanza stupefacente e non, invece, ad una collaborazione organica tra i soggetti.
4. L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio limitatamente al reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 con conseguente rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari poste a fondamento del titolo custodiale in relazione ai capi CB-CG della imputazione provvisoria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio, limitatamente alla fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e rinvia per nuovo esame sulle esigenze cautelari al Tribunale di Napoli – Sezione per il riesame delle misura cautelari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
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