L’istanza di compatibilità paesaggistica non vanifica l’ordine di demolizione del Comune, ma fa solo venir meno l’applicazione delle sanzioni penali.

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 10 maggio 2018, n. 2816.

L’istanza di compatibilità paesaggistica non vanifica l’ordine di demolizione del Comune, ma fa solo venir meno l’applicazione delle sanzioni penali.

Sentenza 10 maggio 2018, n. 2816
Data udienza 22 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4838 del 2010, proposto dal Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato La.As., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ra.Ba. in Roma, via (…);

contro

Ro.Ri., rappresentata e difesa dall’avvocato Fa.Va., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ar.Pr. in Roma, via (…);

nei confronti

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede staccata di Lecce, sezione terza, n. 2828 del 21 novembre 2009, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere abusive e l’acquisizione al patrimonio comunale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e di Ro.Ri.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi, per il comune di Lecce, l’avvocato Gi.Mi., su delega dell’avvocato La.As. e, per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’avvocato dello Stato Paolo Marchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La signora Ro.Ri. ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sede staccata di Lecce, l’ordinanza n. 279 del 15 giugno 2005, con cui il Dirigente dell’UTC del comune di Lecce le ha ingiunto la demolizione di talune opere edilizie abusivamente realizzate su un terreno di sua proprietà ricadente in area vincolata, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, nonché l’ordinanza n. 139 del 1° marzo 2006 con cui il Comune ha disposto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione gratuita delle stesse opere e della relativa area di sedime.

2. Il T.a.r. per la Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso.

3. La predetta sentenza è stata impugnata dal comune di Lecce sulla base dei seguenti motivi di appello.

3.1. Errore del giudice di primo grado che ha ritenuto la presentazione della domanda di compatibilità paesaggistica come fatto impeditivo all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive.

Rileva il Comune appellante che, ai sensi dell’art. 181, comma 1 bis, del d.lgs. n. 42/2004 (codice dell’ambiente), sono sanzionati penalmente i lavori abusivi eseguiti su beni paesaggistici. Il comma 1 ter della stessa disposizione consente una deroga, ma solo qualora l’autorità amministrativa competente accerti la loro compatibilità paesaggistica e gli stessi non si concretino in superfici utili o volumi oltre quelli legittimamente realizzati. In ogni caso, la richiamata disposizione fa salve le ulteriori sanzioni amministrative e pecuniarie.

In sostanza, la presentazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica comporterebbe 1’estinzione del reato, ma non avrebbe effetti sul piano dell’esecuzione dei provvedimenti amministrativi sanzionatori.

3.2. Gli abusi contestati hanno riguardato la realizzazione di manufatto edilizio di notevole estensione e sono stati eseguiti dopo il mese di aprile del 2004.

Le opere, secondo l’Amministrazione appellante, per la loro consistenza sono comunque eccedenti rispetto alla fattispecie derogatoria di cui al predetto art. 181 del d.lgs. n. 42/2005.

Le stesse, poi, sono state realizzate senza avvalersi del condono edilizio di cui all’art. 32 della legge n. 326/2003. Tale disposizione avrebbe consentito, per le opere realizzate entro il 31 marzo 2003, la sanatoria su aree vincolare limitatamente agli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.

4. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si è costituito in giudizio il 1° luglio 2010.

5. La signora Ro.Ri. si è costituita in giudizio il 23 agosto 2010, chiedendo la conferma della sentenza impugnata ma senza riproporre i motivi di primo grado non esaminati.

6.Con ordinanza cautelare n. 3197 del 14 luglio 2010, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso.

La stessa ordinanza ha infatti ritenuto che: “…l’appello del Comune sia assistito da adeguato “fumus boni iuris” atteso che l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 181, comma 1-quater, del D. L.vo n. 42/2004, risulta preordinata soltanto all’esonero dalle sanzioni amministrative e penali previste per i reati in materia paesaggistica, mentre non può intendersi preclusiva della applicazione e della esecuzione delle misure sanzionatorie in materia edilizia, come quelle oggetto dell’impugnativa in esame”.

7. Con decreto decisorio del Presidente di questa Sezione n. 85 del 2 marzo 2016 è stata dichiarata la perenzione del ricorso.

8. Il comune di Lecce il 2 maggio 2016 ha proposto opposizione al predetto decreto decisorio.

9. Questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 3095 del 26 giugno 2017 ha accolto l’opposizione, rimettendo in ruolo il ricorso.

10. Il comune di Lecce ha depositato un’ultima memoria il 19 gennaio 2018.

11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 febbraio 2018.

12. L’appello è fondato.

13. La parte appellata ha realizzato, in un’area tipizzata dal PRG E/1 – zona agricola produttiva normale (art. 83 NTA) e soggetta a vincolo paesaggistico, un immobile di 140 mq, con annessa veranda di 50 mq, e una serie di muri di cinta. A seguito del sopralluogo effettuato in data 2 dicembre 2004 dal Nucleo di Vigilanza Edilizia del comune di Lecce veniva accertata l’abusività delle stesse opere (in particolare, veniva rilevato che erano stati già posti in opera travi, pilastri e solaio latero cementizio e che il terreno in cui si trovava il manufatto era stato recintato con mattoni in cemento per un’altezza di circa m. 2,75).

13.1. Di conseguenza, il Dirigente del Settore Urbanistica del comune di Lecce, previa comunicazione di avvio del procedimento, con l’impugnata ordinanza n. 279 del 13 giugno 2005 ne ingiungeva la demolizione.

13.2. L’appellata, con istanza del 31 maggio 2005, chiedeva l’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi realizzati e comunque non ottemperava all’ordine di demolizione, così come accertato dal Comune con verbale del 1° marzo 2006.

13.3. Con ordinanza n. 139 del 1° marzo 2006, il Dirigente del Settore Urbanistico disponeva, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione di diritto delle opere abusive e dell’area di sedime.

14. Il T.a.r. per la Puglia, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso dell’appellata contro le predette ordinanza, ritendo che la presentazione della domanda di accertamento di compatibilità ambientale avesse legittimamente impedito l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione.

In particolare, il Tribunale, a seguito della presentazione il 31 maggio 2005 della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione, ha ritenuto che tale circostanza impedisse alla ricorrente “di provvedere all’esecuzione dell’ordine di demolizione impugnato, dato che in tal caso ne sarebbe derivata l’impossibilità di compiere, per l’autorità preposta alla tutela del vincolo, quegli accertamenti e quelle indagini necessari all’emissione del relativo parere”.

15. La decisione del T.a.r., come già indicato da questa Sezione in sede cautelare, non può essere condivisa.

15.1. Come evidenziato dall’Amministrazione appellante, la presentazione della domanda di compatibilità produce effetto, ai sensi dell’art. 181 del d.lgs. n. 42/2004, ai soli fini delle sanzioni penali conseguenti all’abuso, ma non impedisce l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione.

L’efficacia dei provvedimenti di demolizione non è, infatti, suscettibile di essere paralizzata dalla successiva presentazione di istanze di compatibilità paesaggistica che non incidono sulla legittimità dei provvedimenti sanzionatori e sulla loro esecuzione.

Il legislatore ha imposto un regime di sospensione automatico “ex lege” solo nell’ambito della legislazione condonistica straordinaria (art. 38 e 44 l. n. 47 del 1985 e rinvii ad essi operati da quella del 1994 e del 2003) e non, come nel caso di specie, in presenza di istanze di accertamento di compatibilità paesaggistiche (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 4818 del 26 settembre 2013 e T.a.r. per la Campania, sez. VI, n. 996 del 20 febbraio 2017).

Né sul punto può ritenersi ostativa la circostanza che il Comune non si fosse ancora determinato sulla stessa istanza, circostanza quest’ultima che l’appellata avrebbe potuto eventualmente sindacare attraverso la proposizione di un ricorso per silenzio inadempimento.

In ogni caso, le opere realizzate, per la loro estensione, hanno ecceduto, con evidenza, i limiti posti dalla fattispecie derogatoria di cui all’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 (cfr. anche documentazione fotografica allegata al ricorso di appello).

16. Relativamente alle stesse, come sottolineato nel secondo motivo di appello, non è stata comunque presentata istanza di sanatoria ex art. 32 della legge n. 326/2003, risultando realizzate in una data successiva all’aprile 2004 (cfr. areo fotogrammetrie allegate al ricorso di appello); i lavori risultavano invece in atto al 1 dicembre 2004 (data del sequestro cautelare, come si evince dal relativo verbale dove si da conto della presenza di operai intenti alle lavorazioni).

17. Lo stesso T.a.r. per la Puglia con due ordinanze cautelari (la n. 1236 del 2005 e la n. 582 del 2006) aveva respinto le istanze di sospensione relative ai provvedimenti di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale, ritenendo, in particolare, che la presentazione da parte dell’appellata dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 308/2004, rilevasse soli ai fini penali. Sul punto deve rilevarsi che anche la sanatoria prevista dall’art. 1, comma 37, della l. n. 308 cit., non avrebbe potuto trovare in ogni caso spazio applicativo in quanto i lavori erano comunque successivi alla data del 30 settembre 2004 indicata dalla medesima norma come limite temporale inderogabile.

Per completezza in ordine alla manifesta infondatezza della pretesa azionata in giudizio dalla signora Rizzo, il Collegio evidenzia, infine, che:

a) con sentenza irrevocabile del Tribunale penale di Lecce del 30 maggio 2006, l’appellante è stata condannata per la realizzazione delle opere abusive di cui è causa;

b) con atto notificato il 24 luglio 2009, l’appellante ha citato il Comune dinanzi al Tribunale civile di Lecce per far accertare la responsabilità della stessa Amministrazione in ordine all’adozione del provvedimento di demolizione impugnato.

18. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e per l’effetto va riformata la sentenza impugnata e respinto il ricorso di primo grado.

19. Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della parte soccombente – in favore del solo Comune ricorrente non avendo svolto attività processuale la difesa erariale che si è costituita con comparsa di stile – nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014 n. 55, e sono comprensive della misura indennitaria di cui agli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 96, comma 3, c.p.c. ricorrendone i presupposti applicativi (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, nn. 1117 e 1186 del 2018 cit.; Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 2200; Cass. civ., Sez. VI, 2 novembre 2016, n. 2215, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d) c.p.a.).

20. Il Collegio evidenzia, infine, che la reiezione dell’appello si fonda, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste e ciò rileva anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2 quinquies, della legge 24 marzo 2001, nr. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna la signora Ro.Ri. al pagamento in favore del Comune di Lecce delle spese del doppio grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), comprensiva anche dell’indennità di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a., oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere

Daniela Di Carlo – Consigliere

Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *