Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 9 maggio 2018, n. 2763.
L’esistenza di un’autorizzazione per il solo periodo estivo non implica che la medesima si protragga anche per il periodo invernale: a contesti stagionali diversi corrispondono, infatti, differenti modalita’ di fruizione dei beni protetti e l’impatto ambientale e’ comunque minore, se temporalmente limitato. Pertanto, seppur in astratto sia consentito il mantenimento per l’intero anno di strutture funzionali alla balneazione, l’autorizzazione paesaggistica puo’comunque imporre che strutture precarie, collocate in uno stabilimento balneare, siano rimosse al termine della stagione estiva, per una piu’ ampia visuale del litorale marino e per il pieno godimento delle zone interessate dal vincolo paesaggistico.
Sentenza 9 maggio 2018, n. 2763
Data udienza 1 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2012, proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via (…);
contro
la società MA. di Ma. Lu. e Se. Ra., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sa. Co. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Pa. Ma. in Roma, via (…);
nei confronti
del Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito nel giudizio di appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sez. I, 11 luglio 2011 n. 1289, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della società MA. e i documenti prodotti;
Esaminate i documenti prodotti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio dell’1 marzo 2018 il Cons. Stefano Toschei e udito, per la parte appellante, l’avvocato dello Stato Va. e, per la parte appellata, l’avvocato La., in dichiarata delega dell’avvocato Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in appello il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha proposto appello, chiedendone la riforma, della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sez. I, 11 luglio 2011 n. 1289, con la quale è stato accolto il ricorso (R.G. n. 960/2011) proposto dalla società MA. di Ma. Lu. e Se. Ra. (d’ora in poi, per brevità, MA.) per ottenere l’annullamento dei seguenti atti: 1) il provvedimento del Comune di (omissis), Ufficio paesaggio e ambiente 15 marzo 2011 n. 25, avente ad oggetto il diniego dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento finalizzato al mantenimento delle strutture funzionali all’attività balneare sino alla scadenza della concessione demaniale; 2) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ed in particolare, della nota della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto prot. n. 1254 del 20 gennaio 2011.
2. – Il Tribunale amministrativo regionale, nella sentenza qui oggetto di gravame, ha ricostruito la vicenda come segue:
a) la società ricorrente è titolare di concessione demaniale marittima, limitata alla sola stagione estiva, concernente un’area ove è collocata una·struttura adibita a stabilimento balneare denominato “Rosa dei venti”;
b) la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a mantenere la suddetta struttura per l’intero anno solare e per gli anni successivi sino alla scadenza della concessione demaniale;
c) tale richiesta è stata rigettata dal Comune di (omissis), sulla base del parere negativo espresso dalla Soprintendenza statale in forza dell’asserito contrasto tra l’ambito paesistico caratterizzato da litorale sabbioso e vegetazione autoctona rispetto alle dimensione di strutture balneari delle quali si richiede il mantenimento annuale;
d) tali atti venivano impugnati tra l’altro per difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza e dell’erroneità dei presupposti, nonché per violazione dell’art. 11 della legge regionale n. 17 del 2006.
3. – I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso, con sentenza resa in forma semplificata, sulla scorta delle seguenti valutazioni (tratte pressoché integralmente nelle parti virgolettate, dalla motivazione della decisione qui impugnata):
– le valutazioni operate dalle amministrazioni intimate si appalesano irrazionali e contraddittorie;
– detta contraddittorietà si evidenzia in particolare nella parte in cui “pur a fronte della mancata alterazione della struttura, si ritiene che il pregiudizio al contesto paesistico ed alla godibilità del panorama si determinerebbe durante il solo periodo invernale e non anche durante quello estivo (periodo quest’ultimo in cui si registra tra l’altro una maggiore affluenza di turisti e visitatori e le bellezze panoramiche sono oggetto di maggiore attenzione)”;
– inoltre va rilevato che negli atti impugnati “non vengono esposte particolari ragioni connesse all’esigenza di rimuovere la predetta struttura durante il periodo invernale, e ciò tanto più ove soltanto si consideri che in conseguenza di tali operazioni di smontaggio e successivo rimontaggio – operazioni connotate da una certa invasività – i danni prodotti all’ambiente circostante sarebbero maggiori rispetto ai potenziali benefici (rivelandosi difficilmente ipotizzabile il ripascimento della costa in soli cinque mesi)”.
Da qui l’accoglimento del ricorso proposto e l’annullamento degli atti impugnati.
4. – Riferisce il Ministero appellante che l’area interessata dall’intervento in questione è di particolare pregio e di elevatissima qualità paesaggistica, in quanto soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004.
Il territorio ove insiste l’area oggetto di concessione è sottoposto a tutela diretta del Piano paesaggistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), approvato con DGR n. 1748/2000.
Lamenta il Ministero l’erronea affermazione espressa nella sentenza di primo grado per effetto della quale le valutazioni operate dalle amministrazioni intimate e riprodotte negli atti impugnati con il ricorso originario si manifesterebbero irrazionali e contraddittorie nella parte in cui si ritiene che il pregiudizio al contesto paesistico si realizzerebbe soltanto nel periodo invernale e non anche durante quello estivo. Il Ministero puntualizza che tale affermazione va considerata una adeguata risposta che considera, al tempo stesso, sia la necessità di sfruttamento collettivo dell’area sia la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali imposte dal PUTT/P e per tale ragione i provvedimenti gravati in primo grado non necessitavano di una prolungata motivazione, essendo evidente”che le strutture di cui si discute, se durante l’estate assolvono ad una funzione turistica e quindi presentano aspetti di un qualche interesse ai fini della migliore fruizione da parte del pubblico dell’area balneare in cui sono collocate, mentre durante l’inverno restano chiuse, assumendo un aspetto che può agevolmente definirsi desolante”. D’altronde “L’adito Tribunale Amministrativo Regionale ha omesso di considerare che non si era in presenza di una richiesta isolata ma di una delle numerosissime istanze avanzate dai titolari di analoghe concessioni concernenti il medesimo tratto di costa. La valutazione espressa dalla Soprintendenza, quindi, è intervenuta con riguardo al possibile consolidarsi di una situazione fattuale suscettibile di pregiudicare irrimediabilmente la permanenza del cordone dunale e di ostacolare la naturale rigenerazione della vegetazione autoctona oggetto di specifica tutela attraverso il vincolo paesistico” (i virgolettati riproducono quanto scritto nell’atto di appello alle pagg. 6 e 7).
Sotto un diverso profilo il Ministero ritiene erronea la sentenza fatta oggetto di appello in quanto “se in presenza di un numero consistente di persone nel periodo estivo, le strutture, pur costituendo una forte limitazione in termini di percezione dei caratteri paesaggistici della località, assumono un più contenuto ruolo modificativo, le stesse, se presenti nei periodi dove la balneazione è assente, hanno un effetto dirompente a causa della loro estraneità ad un paesaggio a frequentazione limitata, quali presenze totalmente avulse dal sistema e tali da interrompere l’unitarietà del contesto costiero” (così ancora, testualmente, a pag. 6 dell’atto di appello).
Per quanto sopra “la Soprintendenza, (…) non era tenuta ad offrire alcun tipo di precisazione con riguardo alle particolari ragioni che imponevano la rimozione di strutture destinate per loro natura ad essere rimosse al termine della stagione estiva” e “le restanti considerazioni spese dal Giudice di prime cure si palesano del tutto apodittiche e, comunque, prive di fondamento” (così ancora, testualmente, a pag. 8 dell’atto di appello).
Da qui la richiesta di riforma della sentenza gravata con conseguenziale reiezione del ricorso di primo grado.
5. – Sono stati evocati in giudizio la società ricorrente in primo grado ed il Comune di (omissis).
Nel silenzio processuale di quest’ultimo, si costituiva nel giudizio di appello la società MA. contestando analiticamente gli avversi motivi di appello ed instando per la conferma della sentenza di primo grado, tenuto conto che la ricostruzione interpretativa delle norme settoriali, applicabili alla vicenda in questione e fatta propria dal Ministero, non è condivisibile.
Alla udienza dell’1 marzo 2018 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.
6. – La questione oggi sottoposta allo scrutinio del Collegio è identica a molte altre già esaminate dalla Sezione in epoca anche recente (cfr., tra ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2018 n. 899, 15 novembre 2017 n. 5272 e 28 luglio 2017 n. 3800).
Come si è già rammentato in via preliminare in occasione delle precedenti decisioni citate, nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con l’entrata in vigore (dal 1° gennaio 2010) dell’art. 146 del codice approvato con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza esercita, non più un sindacato di legittimità ex post (come previsto dall’art. 159 del citato codice nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sull’autorizzazione già rilasciata dalla Regione o dall’ente delegato, con il correlativo potere di annullamento, ma un potere che consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (cfr. ex plurimis,Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2017 n. 2262, 28 dicembre 2015 n. 5844 e 4 giugno 2015, n. 2751).
In punto di diritto, il giudizio affidato all’organo ministeriale è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione nonché sotto il profilo dell’adeguata motivazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’amministrazione (delegata o subdelegata) attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile.
7. – Fermo quanto sopra va poi ricordato che l’art. 146 d.lgs. 42/2004 prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini del precedente art. 142 (tra i quali rientrano i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia) non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ed hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere al fine di ottenere il rilascio della autorizzazione paesaggistica; quest’ultima costituisce atto autonomo da valere come presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
In correlazione con la suindicata normativa nazionale, l’art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 (recante la “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”) aveva previsto che: “il mantenimento per l’intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all’attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica”.
Sennonché, la Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2008 n. 232, ha affermato che tale norma – consentendo il mantenimento delle opere precarie in questione oltre la durata della stagione balneare, in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica – violava le competenze esclusive statali in materia di tutela ambientale e paesaggistica. La disposizione regionale è stata, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione al citato art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.
8. – A seguito della predetta sentenza, la legge della Regione Puglia 2 ottobre 2008, n. 24 ha introdotto nel testo dell’art. 11 della legge n. 17 del 2006 i seguenti commi: “a parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lettera b), del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno” (comma 4-ter); “la rimozione delle strutture di cui al comma 4-ter avviene alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenza di tutela ambientale” (comma 4-quater); “i soggetti interessati devono munirsi preventivamente del nulla-osta dell’autorità competente in materia” (comma 4-quinquies).
L’attuale formulazione della normativa consente che venga rilasciata una concessione che non impone, al termine della stagione estiva, la rimozione delle strutture funzionali all’attività. Tuttavia, l’ottenimento del titolo abilitativo, per evitare la riproduzione di una norma già dichiarata incostituzionale, deve intendersi come espressamente condizionata all’ottenimento del nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. Non può infatti ammettersi che una legge regionale introduca innovazioni al regime della compatibilità paesaggistica, come regolata dal più volte citato art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e da effettuare caso per caso, costituendo l’autorizzazione di cui trattasi atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4642).
In altri termini, per effetto della modifica normativa regionale, “provocata” dall’intervento della Corte costituzionale è oggi possibile, per le nuove concessioni, stabilire il mantenimento delle strutture balneari anche in epoca successiva rispetto al termine della stagione estiva, purché di facile amovibilità, ma tale ampliamento della portata concessoria è condizionato al rilascio del nulla osta da parte “dell’Autorità competente”.
Per le precedenti concessioni, ovviamente, può ampliarsi la portata del titolo concessorio in favore del concessionario sempreché sia intervenuto il suindicato nulla osta.
Pertanto pur consentendo, in astratto, l’art. 1 l.r. 24/2008 il mantenimento per l’intero anno di strutture, funzionali alla balneazione, l’autorizzazione paesaggistica può comunque imporre che strutture precarie, collocate in uno stabilimento balneare, siano rimosse al termine della stagione estiva, esplicandone le relative ragioni.
Alla luce delle considerazioni esposte, la facoltà di mantenimento durante l’intero anno delle strutture balneari deve ritenersi subordinata alla valutazione di compatibilità paesaggistica. Infatti, in base all’attuale normativa l’ottenimento del titolo abilitativo è espressamente condizionato al nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. In particolare, l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dal Comune previo parere vincolante della Soprintendenza (art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004), che deve adottare un atto congruamente motivato (cfr. in tal senso, di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2018 n. 184).
9. – Orbene, i due provvedimenti impugnati in primo grado (il parere sfavorevole della Soprintendenza e il conseguente provvedimento di diniego del Comune di (omissis)) attengono al procedimento di ampliamento della portata della concessione già rilasciata alla società MA..
Secondo le coordinate ricostruttive della normativa in materia sopra sviluppate il contenuto della relazione tecnica non può essere sindacato se non sotto il profilo della macroscopica irragionevolezza ed inadeguatezza dell’istruttoria nonché dell’approfondimento tecnico giuridico dei presupposti indispensabili per poter delibare appieno l’accoglibilità o meno della richiesta di rilascio del nulla osta.
Nella relazione (acquisita agli atti nel corso sia del primo che del secondo grado del presente giudizio) gli uffici comunali hanno ampiamente dato conto dell’istruttoria svolta, specificando con minuziosa puntualità:
a) la consistenza dei vincoli presenti sull’area ed i provvedimenti con il quali tali vincoli sono stati imposti (decreto di vincolo paesaggistico ex art. 134 d.lgs. 42/2004 con verbale del 23 giugno 1970, area tutelata ex lege ai sensi dell’art 142 d.lgs. n. 42/2004);
b) il rilievo e l’impatto dell’intervento da realizzare (mantenimento delle strutture balneari per l’intero anno) con il Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (P.U.T.T./P.), approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000.
10. – Sotto tale ultimo profilo al punto 4.1 della relazione si legge testualmente che “l’intervento ricade in un Ambito territoriale esteso di tipo “C” (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.1 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.
Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
– Per il sistema “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all’art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità”;
– Per il sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale”, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo;
– Per il sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’aFt.3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.
La relazione tecnica comunale si concludeva con la espressione della ritenuta idoneità della localizzazione dell’intervento dal punto di vista paesaggistico “in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d’uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali”.
L’istruttoria svolta dagli uffici comunali, per quanto sopra analiticamente riprodotto, si presenta quindi approfondita e scevra da valutazioni irragionevoli o contraddittorie nonché adeguatamente motivata.
11. – Al contrario, il conseguente parere sfavorevole della Soprintendenza, di opposto segno rispetto alla relazione tecnica comunale, si presenta motivato in modo decisamente stringente e criptico.
In particolare, a fronte della minuziosa ricostruzione tecnico giuridica fatta propria dagli uffici comunali nel corso dell’istruttoria, peraltro espressamente richiamata nel corpo del provvedimento di diniego espresso dalla Soprintendenza (nel quale è testualmente riportato il seguente inciso: “vista la valutazione della Commissione Locale per il Paesaggio del 14/12/2010”), l’ufficio periferico del ministero appellante, senza fornire alcuna ragione circa il percorso valutativo che l’ha condotto ad esprimere un giudizio opposto in ordine alla ritenuta (in)compatibilità a mantenere nell’area oggetto di concessione le strutture balneari precarie per l’intero anno, afferma, apoditticamente, che “le opere di progetto consistenti nel mantenimento annuale di strutture balneari per dimensioni contrastano con l’ambito paesistico caratterizzato da litorale sabbioso, vegetazione autoctona, esprime, ai sensi del co. 8 del medesimo articolo, parere contrario”, richiamando, a mò di clausola di stile, l’avvenuto esame della “documentazione trasmessa in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 146 co. 7”.
Sicché, appare evidente come, a fronte di una minuziosa istruttoria fatta propria dagli uffici comunali e conclusasi con esito favorevole verso l’accoglimento della richiesta del concessionario a mantenere per l’interno arco dell’anno le strutture balneari precarie, la Soprintendenza ha colpevolmente omesso di spiegare, con altrettanto necessaria e doverosa minuziosità, le ragioni che l’hanno indotta a concludere il procedimento in senso diametralmente opposto rispetto a quanto emerso nel corso dell’istruttoria.
12. – Va detto, per completezza e per chiarezza di motivazione, che questa Sezione ha già avuto modo di affermare, in relazione a fattispecie analoghe, che i “contesti, estivo e invernale, in cui gli stabilimenti si inseriscono sono diversi”, il che implica che differente può essere l’impatto che un manufatto può avere a seconda del periodo che viene in rilievo. La concessione per il solo periodo estivo “si giustifica anche alla luce di un complessivo bilanciamento degli interessi rilevanti e in considerazione che l’incidenza -l’ambiente è comunque temporalmente limitata” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012 n. 4759).
Ed infatti, l’esistenza di un’autorizzazione per il solo periodo estivo non implica che la medesima si protragga anche per il periodo invernale: a contesti stagionali diversi corrispondono, infatti, differenti modalità di fruizione dei beni protetti e l’impatto ambientale è comunque minore, se temporalmente limitato. Pertanto, seppur in astratto sia consentito il mantenimento per l’intero anno di strutture funzionali alla balneazione, l’autorizzazione paesaggistica può comunque imporre che strutture precarie, collocate in uno stabilimento balneare, siano rimosse al termine della stagione estiva, per una più ampia visuale del litorale marino e per il pieno godimento delle zone interessate dal vincolo paesaggistico (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2015 n. 2892).
D’altronde non può “ammettersi che una legge regionale introduca innovazioni al regime della compatibilità paesaggistica, come regolata dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e da effettuare caso per caso, costituendo l’autorizzazione di cui trattasi atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2013 n. 5293).
Quanto sopra, se da un lato conferma la eventuale legittimità degli atti che potrebbero esprimere nel corso di una istruttoria, avviata in seguito alla domanda del concessionario di mantenere per l’intero anno solare le strutture balneari precarie, una valutazione da parte degli uffici competenti e da parte della Soprintendenza in senso sfavorevole all’accoglimento di una siffatta richiesta, non giustifica però che, nel caso in cui nel corso dell’istruttoria medesima siano emersi elementi a favore dell’accoglimento della suindicata richiesta, la Soprintendenza si sottragga all’onere della puntuale motivazione laddove ritenga di stravolgere, capovolgendoli, gli esiti favorevoli dell’istruttoria, esprimendo un parere contrario all’accoglimento della ridetta richiesta di autorizzazione.
13. – In ragione delle suesposte osservazioni i dubbi di erroneità formulati dal Ministero appellante nei confronti della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sez. I, 11 luglio 2011 n. 1289 si manifestano infondati di talché l’appello va respinto con conferma della impugnata sentenza.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla complessità della questione oggetto di controversia per compensare tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a. le spese del grado di appello, confermandosi nel contempo la già disposta compensazione delle spese di giudizio per il primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 1900/2012, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sez. I, 11 luglio 2011 n. 1289.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele – Presidente FF
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore
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