Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9057.
In tema di risarcimento dei danni, sul piano del diritto positivo l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: articolo 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (articolo 2059 c.c.; articolo 185 c.p.).
La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte cost. n. 233/2003; Cass. ss.uu. n. 26972/2008), dev’essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarieta’, rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
Nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore (articoli 138 e 139 c.d. codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 2 agosto 2017), deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioe’ tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (il c.d. danno morale), quanto quello dinamico-relazionale (danno alla vita di relazione, o danno esistenziale);
Nella valutazione del danno alla salute (non diversamente che da quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto), il giudice, al di la’ della terminologia definitoria da tempo adottata dal legislatore (danno c.d. biologico), dovra’ valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realta’ esterna, con tutto cio’ che, in altri termini, costituisce altro da se);
Pertanto, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico (inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attivita’ dinamico-relazionali) e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali “categorie” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’articolo 32 Cost.), mentre una differente e autonoma valutazione andra’ compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
In assenza di lesioni della salute, ogni vulnus arrecato a un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andra’ specularmente valutato e accertato, all’esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non e’ impredicabile, pur se non frequente, l’ipotesi dell’accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita), sotto il medesimo, duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione/diminuzione/modificazione delle attivita’ dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato;
La liquidazione unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avra’ pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica quanto inconsapevole simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione, in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al c.d. lucro cessante quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto).
Ordinanza 12 aprile 2018, n. 9057
Data udienza 7 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26470-2015 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA in persona del suo procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti all’incidentale –
avverso la sentenza n. 609/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 08/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con sentenza resa in data 8/4/2015, la Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), e in riforma della sentenza di primo grado, per quel che ancora interessa in questa sede, ha condannato (OMISSIS) al risarcimento, in favore della (OMISSIS), dei danni da quest’ultima subiti in conseguenza di un intervento chirurgico di by-pass digiuno ileale realizzato in concomitanza con altro intervento programmato di isterectomia;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l’intervento di by-pass digiuno ileale era stato nella specie praticato senza alcuna effettiva necessita’ terapeutica ed aveva determinato talune complicanze tali da imporre un successivo intervento di riconversione al fine di ripristinare le originarie condizioni degli organi viscerali della (OMISSIS);
che, peraltro, la corte d’appello ha sottolineato come, pur non essendo in alcun modo giustificati sul piano terapeutico, gli interventi chirurgici in esame avevano determinato conseguenze apprezzabili, sul piano del danno alla persona, nei soli limiti degli esiti cicatriziali e dell’ingiustificato prolungamento della degenza ospedaliera, senza riscontro di ulteriori conseguenze rilevanti sul piano risarcitorio;
che, avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di undici motivi d’impugnazione;
che (OMISSIS) resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a quattro motivi di censura, illustrato da successiva memoria;
che la (OMISSIS) s.p.a., originariamente chiamata in giudizio a fine di manleva, ha depositato controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
considerato, che, con il primo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ degli articoli 2, 13 e 32 Cost., e della L. n. 833 del 1978, articolo 33 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente il contestato rilievo della mancanza di un valido consenso informato a fondamento dell’esecuzione dell’intervento di by-pass digiuno ileale, nella specie non surrogato dalla sottoscrizione di un generico modulo privo delle indicazioni indispensabili ai fini di una corretta informazione connessa alle caratteristiche, alle conseguenze e ai rischi dell’intervento prospettato, con la conseguente mancata pronuncia sulla corrispondente domanda risarcitoria avanzata dall’originaria attrice;
che, con il secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), nonche’ per violazione e falsa interpretazione degli articoli 115 e 191 c.p.c. e dell’articolo 2043 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente rilevato la mancata proposizione, in sede di appello, da parte della (OMISSIS), di alcuna contestazione avverso la pronuncia di primo grado nella parte in cui avrebbe escluso la connessione causale dell’epatite HCV denunciata dall’originaria attrice con l’intervento chirurgico contestato in questa sede;
che, con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ per violazione e falsa interpretazione degli articoli 115 e 191 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle risultanze istruttorie concernenti gli esiti da turbe della canalizzazione e da colecisti acuta verificatisi a carico della (OMISSIS) a seguito degli interventi chirurgici posti in essere dal (OMISSIS);
che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ per violazione e falsa interpretazione degli articoli 115 e 191 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dall’originaria attrice per il risarcimento dei danni riferiti al volvolo ileale e alla crisi occlusiva sofferta dalla (OMISSIS);
che, con il quinto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa interpretazione degli articoli 115 e 191 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato, sulla scia delle indicazioni contenute nella consulenza tecnica d’ufficio, l’avvenuto emendamento del laparocele riscontrato ad esito dell’intervento chirurgico oggetto d’esame;
che, con il sesto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa interpretazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., nonche’ degli articoli 1223, 1224, 1225 e 1227 c.c. e degli articoli 115 e 191 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la riconducibilita’ causale della depressione patita dalla (OMISSIS) all’intervento chirurgico oggetto dell’odierno giudizio, arrivando peraltro ad attestare ingiustificatamente la mancata indicazione di tale depressione, nell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, quale conseguenza dannosa dell’illecito di controparte, non costituendo domanda nuova la diversa specificazione in sede d’appello della pretesa risarcitoria originariamente avanzata, in assenza di modificazione dei fatti costitutivi dedotti in primo grado;
che, con il settimo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 201, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, dottor (OMISSIS), in relazione alla negazione della riconducibilita’ causale dell’intervento di colicistectomia ai precedenti interventi effettuati dal (OMISSIS), senza giustificare in maniera adeguata dette conclusioni, peraltro contraddette dalle indicazioni ricavabili dalle valutazioni espresse dei consulenti tecnici d’ufficio precedentemente nominati;
che, con l’ottavo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 201, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di tener conto dei rilievi sollevati dal consulente tecnico di parte (analiticamente riprodotti in ricorso) nei confronti della consulenza tecnica d’ufficio;
che con il nono motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente assorbito il risarcimento dei danni morali subiti dalla (OMISSIS) nella somma alla stessa attribuita a titolo di danno biologico, omettendo di procedere all’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale;
che, con il decimo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata, per violazione dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2043 c.c., articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul capo di domanda riguardante la condanna alle spese sostenute per le cure, i controlli medici, l’assistenza e l’accudimento resi necessari dalle conseguenze dell’intervento chirurgico oggetto di giudizio;
che, con l’undicesimo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 91 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente provveduto alla regolazione delle spese del giudizio, attraverso la compensazione per la meta’ delle spese giudiziali nel rapporto processuale tra la (OMISSIS) e il (OMISSIS), nonostante l’avvenuto accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado dall’odierna ricorrente;
che, con il primo motivo del ricorso incidentale, (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 191 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la responsabilita’ del (OMISSIS) in relazione ai danni denunciati dalla (OMISSIS), nonostante l’avvenuta acquisizione del relativo consenso in relazione a tutti gli interventi dalla stessa subiti e nonostante l’avvenuta corretta esecuzione degli stessi;
che, con il secondo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 115 e 191 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente determinato la misura del danno biologico, permanente e temporaneo, a carico della (OMISSIS), non avendo quest’ultima subito alcun pregiudizio in relazione all’intervento della stessa richiesto, non potendo ritenersi apprezzabili gli esiti cicatriziali privi di rilevanza sotto il profilo estetico o sul piano dell’indebolimento della struttura della parete addominale;
che, con il terzo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 191 e 269 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto non riproposta, nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., la domanda di garanzia gia’ proposta in primo grado, in contrasto con le risultanze degli atti del giudizio;
che, con il quarto motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 91 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disposto la condanna del (OMISSIS) al rimborso della meta’ delle spese del giudizio in favore della (OMISSIS), tenuto conto della minima misura dell’accoglimento della domanda dell’attrice rispetto alle richieste dalla stessa originariamente proposte;
che il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il decimo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimita’ denunci una violazione di legge riscontrabile attraverso i termini incontestati della fattispecie concreta, ovvero l’omesso esame di fatti decisivi o il vizio di motivazione ancora rilevante in relazione al rispetto dell’articolo 132 c.p.c., ha l’onere di indicare specificamente le circostanze di fatto e i relativi elementi di riscontro probatorio acquisiti nel corso del giudizio, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo dell’effettivo carattere incontroverso dei fatti su cui incide l’errata interpretazione della norma denunciata, ovvero dell’effettivita’ dell’omissione rilevata; un controllo che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto d’impugnazione, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi);
che, sul punto, e’ appena il caso di sottolineare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno ribadito la necessita’ dell’assolvimento di oneri di specifica e completa allegazione, ad opera della parte interessata, al fine di consentire al giudice di legittimita’ di procedere al controllo demandatogli dalla legge (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);
che nella violazione di tale principio devono ritenersi incorse le parti con i motivi d’impugnazione indicati, atteso che le stesse, nel dolersi dell’erroneita’ dei passaggi della motivazione della corte d’appello indicati in ciascuna delle doglianze specificate, hanno tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione e allegazione circa la documentazione processuale (e il relativo contenuto, ivi compresa l’indicazione della relativa esatta collocazione tra gli atti del processo) attestante: 1) l’effettiva proposizione in primo grado, da parte della (OMISSIS), della domanda risarcitoria da omissione di consenso informato e del motivo d’appello (riferito al rigetto di detta domanda) asseritamente trascurato dalla corte territoriale; 2) l’effettiva proposizione in primo grado, da parte dell’attrice, della domanda concernente il risarcimento dei danni connessi alla contrazione dell’epatite HCV (quale conseguenza dell’intervento chirurgico oggetto dell’odierno esame), nonche’ dei contenuti del motivo d’appello (riferito al rigetto di detta domanda) asseritamente non considerato dalla corte territoriale; 3) il contenuto dell’originaria domanda proposta dalla (OMISSIS) e dei motivi d’appello attraverso i quali sarebbe stata sottoposta al giudice di secondo grado la contestazione relativa all’omessa pronuncia sulle risultanze istruttorie concernenti gli esiti da turbe della canalizzazione e da colecisti acuta verificatisi a carico della (OMISSIS); 4) l’effettiva proposizione, da parte della (OMISSIS), della domanda risarcitoria riferita al volvolo ileale e alla crisi occlusiva sofferta, e l’effettiva riproposizione in sede d’appello della medesima domanda in forma di critica rispetto al rigetto del primo giudice; 5) l’effettiva proposizione, da parte della (OMISSIS), dinanzi al giudice di primo grado, della domanda risarcitoria riferita alle spese sostenute per le cure, i controlli medici, l’assistenza e l’accudimento resi necessari dalle conseguenze dell’intervento chirurgico, o la rinnovazione della domanda, sotto forma di censura del rigetto del primo giudice, in sede d’appello; 6) l’avvenuta corretta riproposizione, ad opera del (OMISSIS), della domanda di garanzia nei confronti dell’ (OMISSIS) anche in grado d’appello (non potendo ritenersi sufficiente l’arbitraria riproduzione di estratti di atti processuali nel corpo del ricorso per cassazione);
che tali omissioni nell’allegazione processuale devono ritenersi complessivamente tali da precludere a questa Corte la possibilita’ di apprezzare la concludenza delle censure formulate da entrambi i ricorrenti (principale e incidentale) al fine di giudicare la fondatezza dei corrispondenti motivi d’impugnazione proposti;
che il quinto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale sono inammissibili;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., e’ necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneita’ e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d’ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimita’ di esercitare il controllo sulla decisivita’ degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 – 01);
che, in particolare, sotto il profilo della decisivita’ della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazione puo’ essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596714 – 01);
che, cio’ posto, occorre rilevare l’inammissibilita’ delle censure in esame, avendo la ricorrente principale propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisivita’ dell’omesso esame, da parte del giudice a quo, di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;
che, pertanto, osserva il Collegio come, attraverso le odierne censure, la ricorrente principale altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimita’;
che il sesto motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili;
che, in relazione a tali doglianze, osserva il Collegio come, attraverso le censure critiche articolate con i motivi d’impugnazione in esame, la ricorrente principale e il ricorrente incidentale si siano inammissibilmente spinti a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimita’, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione;
che, sul punto, va qui ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’, non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruita’ della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);
che, nella specie, la Corte d’appello ha espressamente evidenziato come, dall’esame delle risultanze processuali, dovesse ritenersi escluso alcun nesso di causalita’ tra il fatto del convenuto e la patologia depressiva denunciata dalla (OMISSIS), dovendo, per converso, ritenersi causalmente connesse, all’operato del sanitario, le conseguenze dannose specificamente riconosciute in sentenza;
che il giudice d’appello, nell’esercizio della discrezionalita’ valutativa ad esso spettante, risulta aver elaborato le argomentazioni indicate a supporto delle conclusioni raggiunte su tali aspetti della decisione nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruita’ dell’argomentazione, senza incorrere in alcun vizio d’indole logica o giuridica, si’ da sottrarsi integralmente alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti;
che l’undicesimo motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale sono infondati;
che, al riguardo, nel pronunciare sul punto concernente la regolazione delle spese del giudizio, la corte territoriale si e’ correttamente allineata al consolidato principio, affermato nella giurisprudenza di legittimita’, ai sensi del quale, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non puo’ essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi soccombente, abbia conseguito un esito a lei favorevole;
che, cio’ posto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214) delle altre cause legittimanti;
che il nono motivo del ricorso principale e’ fondato;
che, al riguardo, varra’ in questa sede ribadire come, in tema di risarcimento dei danni, sul piano del diritto positivo l’ordinamento riconosca e disciplini (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: articolo 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (articolo 2059 c.c.; articolo 185 c.p.);
che la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte cost. n. 233/2003; Cass. ss.uu. n. 26972/2008), dev’essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarieta’, rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
che, nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore (articoli 138 e 139 c.d. codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 2 agosto 2017), deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioe’ tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (il c.d. danno morale), quanto quello dinamico-relazionale (danno alla vita di relazione, o danno esistenziale);
che, nella valutazione del danno alla salute (non diversamente che da quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto), il giudice, al di la’ della terminologia definitoria da tempo adottata dal legislatore (danno c.d. biologico), dovra’ valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realta’ esterna, con tutto cio’ che, in altri termini, costituisce altro da se);
che, pertanto, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico (inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attivita’ dinamico-relazionali) e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali “categorie” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’articolo 32 Cost.), mentre una differente e autonoma valutazione andra’ compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
che, in assenza di lesioni della salute, ogni vulnus arrecato a un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andra’ specularmente valutato e accertato, all’esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non e’ impredicabile, pur se non frequente, l’ipotesi dell’accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita), sotto il medesimo, duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione/diminuzione/modificazione delle attivita’ dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, gia’ Cass. ss.uu. n. 6572/2006);
che la liquidazione unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avra’ pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica quanto inconsapevole simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione, in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al c.d. lucro cessante quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto);
che, nel caso di specie, avendo il giudice a quo del tutto omesso di procedere a una specifica valutazione (in ipotesi anche negativa) del pregiudizio di natura non patrimoniale (diverso dal solo danno biologico) eventualmente subito dalla (OMISSIS) per effetto del comportamento del (OMISSIS), la sentenza impugnata dev’essere cassata sul punto, spettando al giudice del rinvio il compito di provvedere all’esame di tale aspetto, non limitandosi alla sola considerazione del danno biologico (in se’ e per se’ considerato) senza tener conto delle proiezioni dannose dell’illecito del (OMISSIS) sulla sfera morale della (OMISSIS), o di quelle incidenti sul terreno dinamico-relazionale della sua vita in misure e forme eventualmente non coincidenti con le ordinarie valutazioni tabellari;
che, pertanto, rilevata la fondatezza del nono motivo del ricorso proposto dalla (OMISSIS) (e la complessiva infondatezza dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale proposto dal (OMISSIS)), dev’essere disposta – disattesi i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale – la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Catania, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il nono motivo del ricorso principale.
Rigetta i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Catania, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
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