Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8838.

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, dovendo, invece, il danneggiato dimostrare, anche tramite presunzioni, che tale invalidità abbia in concreto prodotto una riduzione della capacità di lavoro specifica ed una conseguente riduzione della capacità di guadagno; tuttavia, nei casi di percentuale elevata di invalidità permanente, tale da rendere altamente probabile la menomazione della capacità di lavoro specifica, può presumersi la sussistenza di una perdita patrimoniale, da liquidare in via equitativa

Ordinanza 10 aprile 2018, n. 8838
Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10042/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1908/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo, rigettandogli l’appello, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Bagheria, a fronte della sua richiesta di Euro 770.589,49, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, al pagamento della somma di Euro 64.476,16, oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento del danno da esso ricorrente patito in conseguenza di sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS); in particolare la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha evidenziato:

che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non puo’ farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidita’ permanente, dovendo invece il danneggiato dimostrare, anche tramite presunzioni, che tale invalidita’ abbia in concreto prodotto una riduzione della capacita’ di lavoro specifica ed una conseguente riduzione della capacita’ di guadagno; che, tuttavia, nei casi di percentuale elevata di invalidita’ permanente, tale da rendere altamente probabile la menomazione della capacita’ di lavoro specifica, puo’ presumersi la sussistenza di una perdita patrimoniale, da liquidare in via equitativa; che, nella fattispecie, correttamente il primo Giudice aveva liquidato in via equitativa nella somma di Euro 70.000,00 il danno patrimoniale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (incidenza delle lesioni permanenti sulla capacita’ lavorativa, mancata prova di disoccupazione del (OMISSIS), retribuzione percepita al momento del sinistro, eta’ dell’appellato); che, in particolare, non potevano essere condivise le risultanze dell’espletata consulenza tecnica, essendo la stessa fondata su dati e previsioni puramente ipotetici, senza considerare la capacita’ residua del lavoratore e la possibilita’ dello stesso di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini.

Resiste con controricorso (OMISSIS) SpA.

(OMISSIS) non svolge attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunziante – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli articoli 2054, 1223 e 1226 c.c., il ricorrente si duole che i giudici di merito non abbiano in alcun modo analizzato, soprattutto in prospettiva futura, la sua residua capacita’ lavorativa e produttiva; al riguardo, in particolare, lamenta la mancata considerazione del contesto socio economico (citta’ di Palermo), con altissimo tasso di disoccupazione, nonche’ la difficolta’ nel provare un fatto negativo quale la disoccupazione.

Il motivo e’ inammissibile.

Le doglianze sono invero generiche e prive di specificita’ e, non indicando – tra l’altro – neanche la percentuale di danno biologico riconosciuta al ricorrente, non consentono a questa Corte un compiuto esame della sollevata questione.

In ogni modo le censure sono inammissibili anche perche’ si risolvono in una non consentita critica alla valutazione equitativa della Corte territoriale.

Correttamente, invero, la Corte d’Appello, dopo avere escluso ogni automatismo tra accertamento dell’invalidita’ permanente e risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante (conf. Cass. 2758/2015; 10074/2010) e dopo avere ritenuto nella specie altamente probabile sia la menomazione della capacita’ di lavoro specifica sia il conseguente danno patrimoniale, ha proceduto, in linea con Cass. 14645/2015, ad una liquidazione equitativa dello stesso con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto; come piu’ volte chiarito da questa S.C., la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimita’ se non nei ristretti limiti dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis vigente (Cass. 16222/2015).

Con il secondo motivo, denunziante – ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che non e’ stato oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente si duole che la Corte non abbia per nulla considerato la CTU contabile dalla stessa Corte disposta.

Tale motivo e’ manifestamente infondato, atteso che, come risulta dalla su riportata esposizione in fatto, la Corte ha valutato la CTU, non condividendone tuttavia le risultanze.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, poiche’ il ricorso e’ stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed e’ stato rigettato, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della (OMISSIS) SpA, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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