Spetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo la controversia sulla decadenza di un Dirigente ministeriale che aveva prodotto un falso certificato di studio. La sentenza ha richiamato l’art. 127, comma 1, lett. d), del T.U. 3/1957.

Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 20 aprile 2018, n. 2399.

Spetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo la controversia sulla decadenza di un Dirigente ministeriale che aveva prodotto un falso certificato di studio. La sentenza ha richiamato l’art. 127, comma 1, lett. d), del T.U. 3/1957.

Sentenza 20 aprile 2018, n. 2399
Data udienza 17 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2805 del 2018, proposto da Ca. Cu., rappresentata e difesa dall’Avvocato Te. Fu. Po., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Gl. Ca. in Roma, piazzale (…);

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);

per l’annullamento

della sentenza n. 3014 del 16 marzo 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione II-ter, resa in forma semplificata tra le parti, concernente il provvedimento di decadenza dal servizio emesso nei confronti della odierna appellante.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 87, comma 3, e 105, comma 2, c.p.a.;

relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante l’Avvocato Te. Fu. Po. e per l’Amministrazione appellata l’Avvocato dello Stato Pa. Ma. Ze.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Sono impugnati nel presente giudizio il provvedimento prot. n. 0022330 dell’11 dicembre 2017, emesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di qui in avanti, per brevità, il Ministero), con il quale è stata disposta ai sensi dell’art. 127, comma primo, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957 la decadenza della odierna appellante, Ca. Cu., dall’inquadramento dei ruoli dirigenziali del Ministero, con la contestuale risoluzione del rapporto individuale di lavoro, stipulato il 2 marzo 2009, di assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente di II fascia, nonché tutti gli atti prodromici e connessi del relativo procedimento.

1.1. La odierna appellante, nell’assumere l’illegittimità di tale provvedimento e di detti atti per la violazione dell’art. 127, comma primo, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957 e per altri vizî di illegittimità, ne ha chiesto, in primo grado, l’annullamento al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con il consequenziale risarcimento dei danni patiti.

Avanti al Tribunale si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso.

1.2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, dopo aver rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., l’esistenza di profili attinenti ad un eventuale difetto di giurisdizione, con la sentenza n. 3014 del 16 marzo 2018, resa in forma semplificata, ha dichiarato tale difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

1.3. Secondo il primo giudice, infatti, dovrebbe ritenersi che nel caso di specie il potere esercitato dalla pubblica amministrazione con il contestato atto di decadenza sia di tipo datoriale e, cioè, di natura privatistica, perché la ricorrente non contesta la legittimità della procedura concorsuale, ma agisce per il mantenimento del proprio posto di lavoro e, dunque, per l’efficacia del relativo contratto stipulato nel 2009 con la pubblica amministrazione.

2. L’interessata ha appellato tale sentenza avanti a questo Consiglio di Stato, ritenendo erronea la declaratoria di difetto di giurisdizione, e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione anche inaudita altera parte, con la conseguente rimessione della causa al primo giudice.

2.1. Con il decreto n. 1601 del 9 aprile 2018 è stata accolta dal Presidente della III Sezione di questo Consiglio l’istanza cautelare di tutela monocratica, con l’abbreviazione dei termini di cui all’art. 53 c.p.a., ed è stata fissata la camera di consiglio del 17 aprile 2018 per la trattazione collegiale.

2.2. Si è costituito il Ministero, con la memoria difensiva depositata il 12 aprile 2018, e ha chiesto il rigetto dell’appello e la revoca del decreto presidenziale.

2.3. Infine nella camera di consiglio del 17 aprile 2018 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è fondato e va accolto.

3.1. La decadenza dall’impiego comminata dal Ministero nei confronti dell’odierna appellante ai sensi dell’art. 127, comma primo, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, “quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”, è tipica ed eccezionale espressione di una potestà pubblicistica, riconosciuta dalla legge alla pubblica amministrazione a fronte di condotte fraudolente o decettive aventi ad oggetto la documentazione, in apparenza attestante l’esistenza di tutti requisiti di partecipazione al concorso, grazie alle quali il pubblico dipendente ha conseguito il proprio impiego.

3.2. Si tratta di una ipotesi che, come ha a chiare lettere riconosciuto la Corte costituzionale nella sentenza n. 327 del 27 luglio 2009, attiene ai “procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro”, di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), n. 4), della l. n. 421 del 1992 e, in quanto tali, espressamente escluse dal processo di privatizzazione del pubblico impiego avviato da tale legge, avendo il citato articolo escluso dalla giurisdizione del giudice ordinario “le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera”.

3.3. Tali procedimenti sono non a caso richiamati dal successivo art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 tra le materie di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), della l. n. 421 del 1992, come pure la Corte costituzionale ha ricordato nella citata sentenza, e cioè tra quelle che non costituiscono oggetto della contrattazione collettiva perché afferenti, appunto, alle procedure concorsuali per l’assunzione e alla verifica dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

3.4. Il potere di decadenza in esame è sul piano generale giustificato, per un verso, dal divieto di instaurare o proseguire rapporti di pubblico impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce uno dei cardini dello stesso rapporto (art. 98 Cost.), e per altro dall’esigenza di tutelare l’eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi e/o viziati (art. 97 Cost.).

3.5. Se tale è la ratio di questo potere, quale delineata dalla sentenza n. 327 del 2009 della Corte costituzionale (e non solo, come erroneamente assume il T.A.R., con riferimento alla fattispecie dell’art. 128, comma secondo, del d.P.R. n. 3 del 1957, che disciplina gli effetti della decadenza, ma anche e anzitutto all’inscindibile presupposto dell’art. 127, comma primo, lett. d), dello stesso d.P.R., che regola la decadenza stessa), non vi è dubbio che a fronte del suo esercizio, inteso a sanzionare ex post, una volta che sia emersa, la slealtà e la scorrettezza delle gravi condotte che hanno falsato la selezione, vi sia una situazione di interesse legittimo del pubblico dipendente al corretto esercizio di un simile potere connesso, in modo più o meno diretto, al procedimento di selezione, potere che radica la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, comunque, ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.a.

3.6. Né rileva, in senso ostativo all’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, il mero dato cronologico e, cioè, il momento in cui tale provvedimento di decadenza è intervenuto, potendo esso sopraggiungere, come spesso accade, anche quando il rapporto di impiego sia da tempo avviato, perché, a differenza dell’annullamento in autotutela che, ordinariamente, soggiace a inevitabili limiti temporali (art. 21-nonies, comma 1,della l. n. 241 del 1990, siccome modificato dalla l. n. 124 del 2015), la decadenza ex nunc non implica quella rivalutazione dell’interesse pubblico, tipica dell’autotutela, sulla quale di necessità influisce il decorso di un tempo non irragionevole (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 10 luglio 2013, n. 3707), ma costituisce una sanzione discendente dall’accertamento, anche a distanza di tanti anni, di condotte gravemente scorrette o addirittura fraudolente, che hanno consentito o favorito l’attestazione documentale di requisiti inesistenti e, con ciò, l’instaurazione, ab origine insanabilmente viziata, del rapporto di pubblico impiego.

3.7. La circostanza che, in tal modo, il provvedimento di decadenza incida inevitabilmente sul rapporto di impiego, risolvendolo, costituisce l’effetto necessitato di tale provvedimento e non già la sua causa, sicché non può affermarsi, come invece ha ritenuto il primo giudice, che qui si controverta di una risoluzione del rapporto di lavoro anche solo, in ipotesi, “mascherata” dalla formale adozione del provvedimento di decadenza.

3.8. Ne segue che a fronte di tale potere autoritativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, comunque, ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.a., debba affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguente rimessione della causa, prevista dall’art. 105, comma 1, c.p.a., al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

4. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la particolarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto da Ca. Cu., lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza n. 3014 del 16 marzo 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II-ter, e, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, ne rimette la cognizione al predetto Tribunale ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018, con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani – Presidente

Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Giovanni Pescatore – Consigliere

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