Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria nel caso di fallimento di società di capitali derivato anche da operazioni dolose, protrattesi nel tempo, in danno di soggetto diverso da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico, determinanti nel breve periodo un arricchimento del patrimonio sociale

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 3 aprile 2018, n. 14783.

Nel caso di fallimento di società di capitali derivato anche da operazioni dolose, protrattesi nel tempo, in danno di soggetto diverso da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico, determinanti nel breve periodo un arricchimento del patrimonio sociale, il delitto di bancarotta fraudolenta impropria è configurabile, sotto il profilo soggettivo, quando il dissesto della società come effetto di tali condotte illecite divenga astrattamente prevedibile da parte degli amministratori per effetto della loro concreta previsione dell’accertamento delle pregresse attivita’ illecite da parte del soggetto immediatamente danneggiato da tali attività.

Sentenza 3 aprile 2018, n. 14783
Data udienza 9 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/02/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOCCI Stefano, che conclude per l’annullamento con rinvio in punto di bancarotta impropria e rigetto nel resto dei ricorsi;
L’avvocato (OMISSIS) deposita atto di rinnovazione di costituzione di parte civile e contestuale atto di revoca per (OMISSIS) e (OMISSIS), conclude per il rigetto dei ricorsi e per la conferma della sentenza, deposita conclusioni e nota spese;
L’avvocato (OMISSIS) richiamandosi ai motivi, anche aggiunti, conclude per l’accoglimento del ricorso;
L’avvocato (OMISSIS) insiste per l’accoglimento del ricorso;
L’avvocato (OMISSIS) insiste nei motivi e conclude per l’annullamento della sentenza;
L’avvocato (OMISSIS) conclude chiedendo l’accoglimento di tutti i motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La (OMISSIS) s.p.a. (di seguito indicata come “(OMISSIS)”) venne dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza emessa il (OMISSIS).
All’epoca dei fatti di seguito indicati il consiglio di amministrazione della societa’ era, per quanto qui interessa, composto da: (OMISSIS), presidente e consigliere delegato; (OMISSIS), anche capo dell’ufficio pianificazione e controllo; (OMISSIS), anche area manager per il centro Italia; (OMISSIS), anche capo dell’ufficio servizi nazionali di controllo.
2. Per quanto qui ancora interessa, con sentenza n. 45672 del 1 ottobre 2015 questa Corte – Sezione quinta penale:
a) confermo’ la sentenza emessa il 5 febbraio 2014 dalla Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 6 novembre 2011, ebbe ad accertare che tali persone furono in via concorrente responsabili della commissione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (i fatti indicati nella sentenza di primo grado siccome rientranti nell’ambito di applicabilita’ della L. Fall., articolo 223, comma 2, vennero dal giudice di appello ritenuti assorbiti nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale);
b) annullo’ la menzionata sentenza di appello, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, nella parte in cui ebbe a ritenere sorretti da dolo i comportamenti dei quattro imputati determinativi del dissesto di (OMISSIS) per effetto delle operazioni consistite in un articolato sistema di frode per anni posto in essere in danno di (OMISSIS) s.r.l. (di seguito indicata come ” (OMISSIS)”), costituente il maggiore committente dei servizi svolti da (OMISSIS) (L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2));
c) premesso che (OMISSIS) non aveva appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui venne ritenuto responsabile della commissione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di somme di danaro complessivamente pari quanto meno ad Euro 617.000 (nel capo di imputazione indicate come complessivamente pari ad Euro 617.394,24), annullo’, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, la sentenza di appello nella parte in cui ebbe a ritenere anche (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) concorrenti nella commissione del delitto in questione.
2.1 La sentenza di annullamento, quanto al delitto consistito in operazioni dolose determinative dell’insolvenza della societa’: rigetto’ i ricorsi nella parte in cui essi miravano ad escludere che i fatti qualificabili in termini di plurime truffe ai danni di (OMISSIS) integravano le operazioni di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2); ritenne incensurabile l’accertamento giudiziale relativo alla sussistenza nel caso concreto dell’elemento oggettivo di tale delitto, dal momento che l’incremento patrimoniale di breve periodo derivato dai fatti di truffa non escluse gli effetti di depauperamento del patrimonio sociale nel medio periodo e che la sentenza di appello aveva, con argomentazione immune da vizi logici, evidenziato che l’attivita’ illecita posta in essere nei confronti di (OMISSIS) creo’ scompensi di consistenza tale da provocare il dissesto di (OMISSIS), con il crollo del risultato di esercizio dal 2005 al 2006, l’aggravio pari a due milioni di Euro all’anno nei costi per il personale rivelatosi superfluo, la distruzione dell’avviamento e della reputazione della societa’, si’ da condurla al fallimento; inoltre, la conclusione del giudice di merito relativa alla derivazione causale del dissesto dal meccanismo truffaldino non era inficiata dall’intervenuta transazione fra (OMISSIS) e (OMISSIS), inidonea a neutralizzare i fattori che determinarono il dissesto della societa’.
La motivazione della sentenza di appello venne invece censurata quanto alla ritenuta prevedibilita’ da parte degli amministratori di (OMISSIS) del dissesto della societa’ quale effetto della condotta illecita determinante nell’immediato un incremento patrimoniale; come tale refluente sull’elemento soggettivo del reato. In particolare, l’affermazione del giudice di appello, secondo cui l’espulsione di (OMISSIS) dal mercato quale conseguenza della condotta truffaldina era presente agli imputati che confidavano che tale condotta non sarebbe stata scoperta, non risultava correlata a specifiche argomentazioni e a corrispondenti elementi di prova di consistenza tale da poter affermare che costoro avessero previsto l’accertamento delle condotte truffaldine da parte di (OMISSIS) ovvero di terzi e, dunque, previsto il dissesto come effetto di tali operazioni dolose, anche perche’ all’accertamento di tali condotte antidoverose non erano preposte amministrazioni pubbliche di controllo.
2.2 Premesso, poi, che la sentenza di appello era da confermare quanto all’accertamento di esistenza dei, contestati, fatti determinanti distrazione dal patrimonio di (OMISSIS) di almeno Euro 617.000, la relativa motivazione era invece realmente inidonea a rappresentare le ragioni alla base della decisione di condanna di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) per concorso nella commissione del delitto di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 1, articolo 216, comma 1, n. 1), in quanto: il rilievo secondo cui tali persone “dovevano conoscere” i conti della societa’ fallita in ragione della loro collocazione nel consiglio di amministrazione della societa’ sembrava evocare (con riguardo alle posizioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS)) un concorso ex articolo 40 c.p. (rispetto al quale non erano verificati i presupposti della responsabilita’ per omesso impedimento); i riferimenti alla conoscenza diretta degli ammanchi e alla partecipazione ad un complessivo disegno di spoliazione del patrimonio sociale sembravano invece delineare un concorso fondato sulla conoscenza del fatturato illecito della societa’ e del conseguente spazio per condotte distrattive; tale modo di argomentare instaurava una relazione fra la partecipazione al reato di truffa ai danni di (OMISSIS) e quella ai fatti distrattivi che, in assenza di indicazione dei dati dimostrativi di tale relazione, risultava inidoneo a costituire congrua argomentazione alla statuizione di condanna; sotto altro profilo, non era poi stato chiarito il rapporto fra fatti distrattivi ed i ruoli di tali persone nel consiglio di amministrazione della societa’ e, in piu’ in generale, nel concreto funzionamento della stessa, dal momento che la sentenza di appello attribuiva a tutti gli imputati un ruolo operativo, mentre nella sentenza di primo grado era evidenziato che solo (OMISSIS) ed (OMISSIS) facevano parte (unitamente a (OMISSIS)) del comitato di gestione della societa’ (articolazione interna di cui sfuggivano le caratteristiche in seno all’assetto organizzativo della societa’); non erano dunque ricostruite in termini univoci la posizione dei ricorrenti e le relative attribuzioni (necessarie per individuare eventuali posizioni di garanzia) e, comunque, la natura e la portata dell’operativita’” a ciascuno riconosciuta; non era pero’, prima ancora, stato ricostruito il rapporto fra fatti distrattivi ed attribuzioni esercitate dal consiglio di amministrazione e dai suoi componenti e, dunque, non era chiaro se i fatti distrattivi fossero riconducibili al concreto esercizio delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ovvero si collocassero fuori di queste e, in tale ipotesi, in quali termini si configurava il concorso di tali tre persone.
3. Con sentenza deliberata il 24 febbraio 2016 la Corte di appello di Milano confermo’ la sentenza di condanna di primo grado, con le integrazioni (di avvenuta estinzione per prescrizione dei plurimi delitti di truffa aggravata commessi ai danni di (OMISSIS), nonche’ di avvenuta determinazione della pena a ciascun imputato inflitta) risultanti dalla sentenza di appello resa dalla stessa Corte il 5 febbraio 2014.
3.1 In risposta al motivo di annullamento relativo alla prevedibilita’ da parte degli amministratori di (OMISSIS) del dissesto della societa’ quale effetto delle condotte illecite poste in essere ai danni di (OMISSIS), determinanti nell’immediato un incremento patrimoniale, come tale refluente sull’elemento soggettivo del reato di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2), la sentenza, dopo avere integralmente riprodotto la parte della sentenza di primo grado dedicata alla ricostruzione delle plurime condotte truffaldine commesse ai danni di (OMISSIS) e rimarcato come in tale ricostruzione il Tribunale di Milano avesse fatto buon governo delle regole di valutazione della prova, ha affermato che: i quattro imputati furono concordi nell’imporre le pratiche truffaldine al personale dipendente; in particolare (OMISSIS) ed (OMISSIS), per le aree territoriali di cui erano rispettivamente responsabili, ebbero ad imporre tali pratiche ai prestatori d’opera di cui erano superiori gerarchici diretti; dal contenuto della querela presentata dalla testimone (OMISSIS) il 19 febbraio 2007 risultava “che l’Audit della persona offesa” e gli accertamenti da tale testimone effettuati avevano evidenziato significative anomalie negli interventi eseguiti da o’ (OMISSIS) (i clienti da questa indicati non esistevano); il curatore del fallimento di (OMISSIS) aveva evidenziato che, negli anni compresi fra il 2003 ed il 2005, gli introiti derivanti dal cliente (OMISSIS) ebbero un incidenza pari al 40% nel fatturato di (OMISSIS), mentre dopo che nel corso dell’anno 2006 era emersa la frode, il fatturato di (OMISSIS) diminui’ di Euro 2.358.860, in linea con la contestuale diminuzione dei ricavi della stessa societa’; in buona sostanza, essendo le sorti di (OMISSIS) indissolubilmente legate al fatturato nei confronti di (OMISSIS), il venire meno dei ricavi derivanti dal maggior cliente “aveva” comportato perdite di gestione di consistenza tale da rendere inevitabile il fallimento della societa’; gli appellanti avevano di cio’ piena consapevolezza e sapevano anche, “per la diffusione di quelle pratiche truffaldine, per il fatto che tutto il personale ne era edotto, dovendo prestare collaborazione all’attuazione delle stesse, per l’impossibilita’ che la persona offesa non ne venisse a conoscenza, che il fallimento non solo era prevedibile ma sarebbe certamente seguito”; per la configurabilita’ del reato previsto dalla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2), l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volonta’ della natura “dolosa” dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonche’ dell’astratta prevedibilita’ di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volonta’ dell’evento fallimentare; gli imputati sono dunque responsabili della commissione del delitto in questione.
3.2 Quanto al concorso di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di somme di danaro complessivamente pari ad almeno 617.000 (derivanti da: spese mai sostenute per la ristrutturazione dell’immobile destinato a sede sociale di (OMISSIS); rimborsi di spese non effettuate o per importi superiori a quelle effettuate; pagamenti relativi a fatture per prestazioni in tutto ovvero in parte mai effettuate; spese utilizzate per la costruzione di casa di abitazione di (OMISSIS) in (OMISSIS)), la sentenza, dopo avere trascritto la motivazione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado, condivide le considerazioni svolte dalla motivazione di tale sentenza ed afferma inoltre che: il comportamento commissivo di (OMISSIS) quanto all’indebito rimborso in suo favore di complessivi Euro 54.180,86 risulta provato dal contenuto della relazione del consulente (OMISSIS), nonche’ dalla prova dichiarativa assunta; (OMISSIS) ed (OMISSIS), quali componenti il consiglio di amministrazione di (OMISSIS) con funzioni non operative, sono invece concorrenti con (OMISSIS) nella bancarotta per distrazione per non avere impedito le distrazioni di danaro sociale “in violazione dell’obbligo” di non impedirle di cui all’articolo 2381 c.c., comma 5, articolo 2392 c.c., commi 1 e 2, articolo 2394 c.c., comma 1, (articolo 40 c.p., comma 2), riguardando molti degli episodi distrattivi (e’ il caso delle ingentissime spese per la ristrutturazione della sede sociale) la competenza del consiglio di amministrazione di cui tali persone erano componenti; costoro, d’altra parte, non avevano neppure bisogno di segnali d’allarme da cui desumere i fatti distrattivi, peraltro presenti (mancando addirittura la prova del versamento da parte di (OMISSIS) del danaro di ammontare pari alla propria sottoscrizione di parte del capitale in aumento), dal momento che essi “facevano parte del programma spoliativo del patrimonio della fallita”; non vi e’ dunque alcuna contraddizione interna sul punto nella sentenza di primo grado.

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