Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 7 marzo 2018, n. 10402. Il gip deve valutare la fondatezza delle ragioni del dissenso espresse dalla parte “offesa” nel corso del contraddittorio nell’ambito dell’udienza camerale.

Il gip deve valutare la fondatezza delle ragioni del dissenso espresse dalla parte “offesa” nel corso del contraddittorio nell’ambito dell’udienza camerale. Fermo restando che il contenuto dell’opposizione alla richiesta di archiviazione in base all’articolo 131-bis, secondo l’articolo 411 comma 1 bis del codice di rito penale è costituito dalle ragioni del dissenso e non necessariamente dall’oggetto dell’investigazione suppletiva e dai relativi elementi di prova, come invece richiesto dall’articolo 410 per l’opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza del reato.

Sentenza 7 marzo 2018, n. 10402
Data udienza 29 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), QUALE RAPPRES. PER PROCURA DELLA (OMISSIS) S.P.A., nato il (OMISSIS) parte offesa;

nel procedimento contro:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso il decreto del 11/05/2017 del GIP TRIBUNALE di LATINA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELE CENCI.

Lette le conclusioni del Pg Dr. Perelli Simone, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Tribunale di Latina, per quando di competenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso de plano l’11 maggio 2017 il G.i.p. del Tribunale di Latina, decidendo sulla richiesta del Pubblico Ministero del 14 novembre 2016 di archiviazione del procedimento avviato per tentativo di furto aggravato all’interno di un supermercato con oggetto 94 confezioni di gomme da masticare del valore di complessivi 233,06 Euro nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), richiesta fondata sulla ritenuta “particolare tenuita’ del fatto ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., tenuto conto dell’assenza di precedenti penali a carico dell’indagato e del modesto valore della merce di cui aveva tentato di impossessarsi” (cosi’, testualmente ed integralmente, alla p. 1 della richiesta di archiviazione), ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta il 28 dicembre 2016 dalla persona offesa s.p.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante (OMISSIS), e conseguentemente ha disposto l’archiviazione del procedimento.

2. Ricorre tempestivamente per la cassazione del provvedimento, tramite difensore di fiducia, la persona offesa, affidandosi ad unico motivo, ampiamente argomentato, con il quale denunzia inosservanza delle norme processuali per violazione dell’articolo 411 c.p.p., comma 1 e comma 1-bis, in relazione agli articoli 409, 410 e 127 c.p.p..

Sul presupposto che il Pubblico Ministero aveva fondato la richiesta di archiviazione non gia’ su ragioni involgenti la fondatezza della notitia criminis, che non era stata messa in discussione, bensi’ sulla non punibilita’ delle persone sottoposte alle indagini (per svista – deve ritenersi – il P.M. usa il singolare) per sussistenza dell’ipotesi della particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p., evidenzia il ricorrente che erano state ampiamente enunciate nell’atto di opposizione della persona offesa le ragioni del dissenso, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 411 c.p., comma 1-bis, introdotto dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 2, deducendo in proposito che l’offesa recata al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, contestata nella forma tentata, non poteva considerarsi di particolare tenuita’, per le modalita’ della condotta, sicuramente volta, dato l’elevato numero delle confezioni oggetto dell’azione (ben 94) alla rivendita non autorizzata di gomme da masticare e non a sopperire ad un urgente bisogno e per la non esigua entita’ del danno (non inferiore a 233,06 Euro) che sarebbe derivato se l’azione fosse stata portata a compimento.

Cio’ posto, lamenta il ricorrente che, sebbene fossero state puntualmente espresse nell’atto di opposizione le “ragioni del dissenso” di cui all’articolo 411 c.p.p., comma 1-bis, e finanche indicati l’oggetto dell’investigazione suppletiva e le indagini ulteriori ritenute utili e necessarie a supporto dell’assunto della insussistenza della ipotesi di particolare tenuita’ del fatto, su cui era fondata la richiesta di archiviazione, il G.i.p. abbia ciononostante dichiarato inammissibile l’opposizione senza fornire una motivazione in merito alle deduzioni della parte offesa e agli elementi di prova suppletivi indicati, violando, in ultima analisi, con l’emissione di decreto inaudita altera parte, il diritto al contraddittorio della persona offesa, che avrebbe dovuto trovare il proprio naturale sviluppo nella fissazione di un’udienza camerale a norma dell’articolo 127 c.p.p..

Ad avviso di (OMISSIS), infatti, che richiama al riguardo recente giurisprudenza di legittimita’, il modulo procedimentale dell’opposizione alla richiesta di archiviazione ex articolo 131-bis c.p. non puo’ essere quello previsto dall’articolo 410 c.p.p., comma 1, come illegittimamente ed erroneamente ritenuto dal Giudice, bensi’, appunto, quello previsto dall’articolo 411 c.p.p., comma 1-bis, che, a parziale deroga della disciplina generale, non richiede, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, l’indicazione, a pena di inammissibilita’, di indagini suppletive, poiche’ e’ la stessa Procura della Repubblica che, nel richiedere l’archiviazione per la tenuita’ del fatto, parte dal presupposto della fondatezza della notizia di reato sulla base delle investigazioni gia’ svolte.

Comunque si evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p., la cui decisione viene sottoposta a severa critica, nell’atto di opposizione erano stati indicati mezzi di prova con la richiesta di audizione dell’addetto alla sorveglianza (vigilante (OMISSIS)), a conoscenza diretta dell’episodio, al fine dell’esclusione, in tesi, della particolare tenuita’ del fatto.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nel proprio intervento scritto ex articolo 611 c.p.p. del 31 luglio – 1 agosto 2017 ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per quanto di competenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso della persona offesa e’ fondato e deve, quindi, essere accolto.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina mostra di non avere colto la differenza esistente tra la previsione dell’articolo 410 c.p.p. e quella dell’articolo 411 c.p.p., comma 1-bis.

2.Appare opportuno, per maggiore chiarezza, riferire preliminarmente la parte saliente della motivazione di Sez. 4, n. 8384 del 22/12/2015, dep. 2016, P.O. in proc. Popilran, Rv. 266227 (la cui massima ufficiale recita: “In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, la persona offesa e’ tenuta ad indicare, a pena di inammissibilita’, le “ragioni del dissenso” rispetto alla sussumibilita’ della condotta nell’ipotesi di cui all’articolo 131-bis c.p., e non necessariamente, come invece richiesto dall’articolo 410 c.p.p., comma 1 per l’opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, stante la diversita’ tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse”), decisione richiamata anche dal ricorrente, poiche’, con estrema lucidita’, individua le differenze tra i due modelli procedimentali:

ebbene, “Il Decreto Legislativo n. 28 del 2015, introduttivo dell’istituto della particolare tenuita’ del fatto, ha previsto la possibilita’ di anticiparne la relativa declaratoria alla fase delle indagini preliminari al fine di rendere piu’ incisiva la finalita’ defiattiva e di alleggerimento del carico giudiziario cui e’ ispirata la riforma attuata dal citato decreto legislativo.

A tal fine il legislatore ha inserito, nella previsione dell’articolo 411 c.p.p., una nuova ipotesi di richiesta di archiviazione, “per particolare tenuita’ del fatto”, ed ha introdotto nello stesso articolo un nuovo comma 1 bis, che disciplina il relativo procedimento di archiviazione, caratterizzato dalla previsione di una necessaria interlocuzione dell’indagato e della persona offesa sulla richiesta del P.M., che li ponga nelle condizioni di contestare la particolare tenuita’ del fatto, l’indagato al fine di ottenere, con la prosecuzione del processo, un epilogo decisorio pianamente liberatorio, la persona offesa al fine di dimostrare che il fatto non e’ di lieve entita’.

La citata norma prevede difatti che sia alla persona offesa (anche al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 408 c.p.p., comma 2) sia alla persona sottoposta alle indagini il Pubblico ministero deve dare avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto ed entrambi potranno presentare opposizione nel termine di dieci giorni.

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