Il ricorso per Cassazione, per travisamento del contenuto di una intercettazione, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilita’, dalla integrale produzione del contenuto della telefonata, o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta telefonata, in quanto necessario ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione, come inteso dal giudicante, poiche’ la difformita’ deve risultare decisiva ed incontestabile
Sentenza 12 febbraio 2018, n. 6722
Data udienza 21 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matt – rel. Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per: “Inammissibilita’ del ricorso”.
Udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per: “Accoglimento del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma con decisione del 9 febbraio 2017, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cassino del 13 marzo 2013, rideterminava la pena inflitta a (OMISSIS) in anni 4 di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all’articolo 81 c.p. e articolo 73, T. U. stup. perche’, con piu’ azioni esecutive di un unico disegno criminoso, cedeva reiteratamente a (OMISSIS) lo stupefacente di cui ai capi A, B, e C; in (OMISSIS). Con la recidiva reiterata specifica, ex articolo 99 c.p., comma 5, (capo R, dell’imputazione).
Il Tribunale aveva assolto (OMISSIS) dal reato di cessione di stupefacente sub C, perche’ il fatto non sussiste, e lo aveva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa, riuniti i reati con il vincolo della continuazione.
2. Ricorre per Cassazione (OMISSIS), tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. Att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Manifesta illogicita’ della motivazione e travisamento della prova, relativamente alla responsabilita’ del ricorrente, per la cessione dello stupefacente di cui alla lettera A), come richiamata nel capo R) dell’imputazione.
La motivazione delle due decisioni di merito e’ palesemente illogica e travisa le risultanze probatorie. Tutta la motivazione si basa sulla telefonata del 10 aprile 2010, n. 241, relativamente allo stupefacente sequestrato nel febbraio 2010. La decisione impugnata tuttavia non analizza logicamente le alternative ricostruzioni della telefonata, piu’ coerenti sotto il profilo logico, ovvero lamenti per crediti concessi a clienti.
Il sequestro e’ del 22 febbraio 2010, mentre la conversazione e’ intervenuta circa due mesi dopo, il 14 aprile 2010, quindi anche la distanza temporale tra i due eventi non li collega. Inoltre l’imputato in reato connesso ( (OMISSIS)) non accusa il ricorrente, mentre parla di altri due coimputati.
segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]
Leave a Reply